LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 7
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E VENDITA VIAGGI, SOGGIORNI E SERVIZI TURISTICI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 26 LUGLIO 1997, N. 23 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO)
Art. 7
Uffici biglietteria
1. Non e' soggetta alla disciplina della presente legge l'apertura al
pubblico degli uffici delle compagnie aeree e di navigazione, nonche'
delle altre imprese di trasporto operanti nel territorio regionale,
purche' l'attivita' delle stesse si limiti alla emissione e alla
vendita dei biglietti della compagnia rappresentata e non comporti
anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere, gite ed
escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio
di trasporto; in tal caso dette imprese devono essere munite
dell'autorizzazione di cui all'articolo 5.
2. Non sono soggetti alla disciplina della presente legge gli uffici
la cui attivita' si limita alla vendita di biglietti ferroviari,
ovvero delle linee di navigazione marittima, lacuale o fluviale
operanti all'interno del territorio regionale.