REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 7

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E VENDITA VIAGGI, SOGGIORNI E SERVIZI TURISTICI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 26 LUGLIO 1997, N. 23 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO)

          Art. 6                                                                
Apertura di sede secondaria o filiale                                           
di agenzia di viaggio e turismo                                                 
1. L'apertura di sede secondaria o filiale di agenzia di viaggio e              
turismo, anche da parte di agenzie con sede principale in altre                 
regioni, e' soggetta a preventiva comunicazione da presentare alla              
Provincia nel cui territorio siano ubicati i locali che si intendono            
adibire a sede secondaria o filiale.                                            
2. La comunicazione deve indicare espressamente:                                
a) la denominazione e la ragione sociale, la sede e gli estremi del             
provvedimento di autorizzazione dell'agenzia di viaggio principale;             
b) l'ubicazione, il titolo di utilizzo e la destinazione d'uso dei              
locali di esercizio della sede secondaria;                                      
c) il titolare, persona fisica o giuridica; per le societa' la                  
comunicazione deve indicare espressamente l'esatta denominazione e              
ragione sociale e il legale rappresentante della medesima;                      
d) la persona preposta alla direzione tecnica dell'agenzia principale           
precisando se diversa dal titolare o dal legale rappresentante,                 
nonche' l'eventuale responsabile o referente della filiale o sede               
secondaria;                                                                     
e) gli estremi del deposito cauzionale gia' versato nella Regione in            
cui ha sede l'agenzia principale, qualora tale deposito cauzionale              
sia previsto dalla normativa della stessa Regione.                              
3. La modifica di uno degli elementi indicati al comma 2 deve essere            
comunicata alla Provincia, entro dieci giorni dal suo verificarsi, al           
fine di consentire lo svolgimento delle procedure di cui al comma 4.            
4. Decorsi quindici giorni dall'inoltro della comunicazione alla                
Provincia l'attivita' puo' essere avviata. La Provincia, entro                  
sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, verifica la                
sussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge. In caso di             
esito negativo, la Provincia vieta la prosecuzione dell'attivita',              
fino alla eliminazione delle irregolarita' riscontrate.                         
5. A seguito di positivo accertamento la Provincia invia copia della            
comunicazione di cui al comma 1 all'ente competente al rilascio                 
dell'autorizzazione all'apertura dell'agenzia principale.                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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