REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 7

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E VENDITA VIAGGI, SOGGIORNI E SERVIZI TURISTICI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 26 LUGLIO 1997, N. 23 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO)

          Art. 5                                                                
Apertura ed esercizio                                                           
delle agenzie di viaggio e turismo                                              
1. L'apertura di agenzie di viaggio e turismo e l'esercizio delle               
relative attivita' sono soggetti ad un'unica autorizzazione                     
rilasciata dalla Provincia nel cui territorio ha sede l'agenzia.                
2. Il rilascio o il diniego dell'autorizzazione e' disposto a seguito           
dell'istruttoria effettuata dalla Provincia stessa nei tempi                    
stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia             
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti             
amministrativi) e successive modificazioni sulla base della domanda             
presentata dal soggetto interessato, corredata dalla relativa                   
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma            
3 nonche' dal progetto di utilizzazione dei locali, da una relazione            
tecnico illustrativa e dalle planimetrie. La domanda e la relativa              
documentazione devono essere conformi al modello e alle modalita'               
stabilite dalla Provincia competente con apposito atto. La domanda              
deve indicare anche la denominazione prescelta per l'istituenda                 
agenzia.                                                                        
3. L'autorizzazione e' rilasciata a seguito di apposita istruttoria             
che accerti:                                                                    
a) il possesso dei requisiti strutturali e professionali di cui agli            
articoli 9 e 10;                                                                
b) il possesso dei requisiti di onorabilita' e di capacita'                     
finanziaria, comprovati nelle forme e nei modi di cui all'articolo 3            
del DLgs 23 novembre 1991, n. 392 (Attuazione della Direttiva n.                
82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, a           
norma dell'art. 16 della Legge 29 dicembre 1990, n. 428 - Legge                 
comunitaria 1990) o mediante dichiarazione sostitutiva di                       
certificazione ove consentita dalla normativa vigente;                          
c) l'avvenuta riabilitazione nel caso in cui il soggetto sia stato              
sottoposto a procedura fallimentare.                                            
4. Per il rilascio della autorizzazione a persone fisiche o a persone           
giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri dell'Unione                
Europea, sono fatte salve le norme previste dall'articolo 58 del                
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616                  
(Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22 luglio                
1975, n. 382).                                                                  
5. La Provincia puo' rilasciare autorizzazioni all'apertura di                  
agenzie di viaggio e turismo per periodi che non coprono l'intero               
arco dell'anno solare nelle localita' in cui la frequentazione                  
turistica ha carattere stagionale.                                              
6. La Provincia accerta che la denominazione prescelta non sia uguale           
o tale da confondersi con altre gia' operanti sul territorio                    
nazionale, fermo restando che non puo', in ogni caso, essere adottata           
la denominazione di Comuni e Regioni italiani.                                  
NOTE ALL'ART. 5                                                                 
Comma 3                                                                         
1) Il testo dell'art. 3 del DLgs n. 392 del 1991 e' il seguente:                
"Art. 3 - Requisiti di onorabilita' e capacita' finanziaria                     
1. Qualora per ottenere l'autorizzazione ad esercitare, anche in                
qualita' di lavoratore dipendente, le attivita' di cui al presente              
decreto debbano essere fornite attestazioni comprovanti il possesso             
di requisiti di onorabilita' o di assenza di fallimento, dovra'                 
essere presentato un estratto del casellario giudiziale o, in                   
mancanza di esso, un documento equipollente rilasciato da                       
un'autorita' giudiziaria o amministrativa competente del Paese di               
origine o di provenienza, attestante il possesso dei requisiti                  
anzidetti.                                                                      
2. Qualora l'esercizio delle attivita' di cui al presente decreto               
possa essere consentito solo previa documentazione del possesso di              
ulteriori e specifici requisiti di onorabilita', previsti da leggi              
statali o regionali, non figuranti nei documenti di cui al comma 1,             
e' sufficiente che i cittadini degli altri Stati membri presentino un           
attestato rilasciato da un'autorita' giudiziaria o amministrativa del           
Paese d'origine o provenienza da cui risulti che tali specifici                 
requisiti sono soddisfatti.                                                     
3. Quando nel Paese di origine o di provenienza i documenti o gli               
attestati di cui ai commi 1 e 2 non vengano rilasciati, essi possono            
essere sostituiti da una dichiarazione sotto giuramento ovvero, negli           
Stati in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne              
resa dall'interessato ad un'autorita' giudiziaria o amministrativa              
competente o ad un notaio del Paese di origine o di provenienza che             
rilascera' un attestato facente fede di tale giuramento o                       
dichiarazione solenne; la dichiarazione di mancanza di fallimento               
puo' essere fatta in tal caso anche ad un organismo professionale               
competente del Paese di origine o di provenienza.                               
4. I requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere posseduti,                
quando si tratti di impresa individuale, dal titolare di essa e,                
quando si tratti di societa', dal legale rappresentante e, se                   
richiesto dalla legge, dai componenti del Consiglio                             
d'amministrazione, nonche', in ogni caso, dal direttore tecnico.                
5. In sede di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione                   
all'esercizio delle attivita' potra' tenersi conto di fatti specifici           
dei quali lo Stato italiano sia comunque venuto a conoscenza.                   
6. L'iscrizione, ove richiesta dalla legge, ad albi, registri, liste            
o altri elenchi ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui al                
presente decreto da parte di cittadini appartenenti ad altri Stati              
membri, avviene alle stesse condizioni previste per i cittadini                 
italiani.                                                                       
7. Ai fini dell'accertamento della capacita' finanziaria, gli                   
attestati rilasciati dalle banche ed istituti di credito di altri               
Stati membri saranno ritenuti equivalenti a quelli rilasciati da                
banche ed istituti di credito italiani.                                         
8. I documenti attestanti i requisiti di onorabilita' e di capacita'            
finanziaria devono essere di data non anteriore a tre mesi al momento           
della esibizione.".                                                             
Comma 4                                                                         
2) Il testo dell'art. 58 del DPR n. 616 del 1977 e' il seguente:                
"Art. 58 - Competenze dello Stato                                               
Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative                       
concernenti:                                                                    
1) il parere del Ministero delle Finanze ai fini del riconoscimento,            
della revoca, della determinazione del territorio relativo, della               
classificazione delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, nonche'            
della determinazione delle localita' di interesse turistico;                    
2) il nulla osta al rilascio della licenza per agenzia di viaggio a             
persone fisiche o giuridiche straniere, sentite le regioni;                     
3) la istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di                    
informazione e di promozione all'estero, nonche' gli uffici turistici           
stranieri e di frontiera;                                                       
4) la vigilanza sull'organo centrale del Club Alpino italiano e                 
dell'Automobil Club d'Italia e sull'Ente nazionale italiano per il              
turismo.".                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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