LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 7
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E VENDITA VIAGGI, SOGGIORNI E SERVIZI TURISTICI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 26 LUGLIO 1997, N. 23 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO)
Art. 5
Apertura ed esercizio
delle agenzie di viaggio e turismo
1. L'apertura di agenzie di viaggio e turismo e l'esercizio delle
relative attivita' sono soggetti ad un'unica autorizzazione
rilasciata dalla Provincia nel cui territorio ha sede l'agenzia.
2. Il rilascio o il diniego dell'autorizzazione e' disposto a seguito
dell'istruttoria effettuata dalla Provincia stessa nei tempi
stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi) e successive modificazioni sulla base della domanda
presentata dal soggetto interessato, corredata dalla relativa
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma
3 nonche' dal progetto di utilizzazione dei locali, da una relazione
tecnico illustrativa e dalle planimetrie. La domanda e la relativa
documentazione devono essere conformi al modello e alle modalita'
stabilite dalla Provincia competente con apposito atto. La domanda
deve indicare anche la denominazione prescelta per l'istituenda
agenzia.
3. L'autorizzazione e' rilasciata a seguito di apposita istruttoria
che accerti:
a) il possesso dei requisiti strutturali e professionali di cui agli
articoli 9 e 10;
b) il possesso dei requisiti di onorabilita' e di capacita'
finanziaria, comprovati nelle forme e nei modi di cui all'articolo 3
del DLgs 23 novembre 1991, n. 392 (Attuazione della Direttiva n.
82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, a
norma dell'art. 16 della Legge 29 dicembre 1990, n. 428 - Legge
comunitaria 1990) o mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione ove consentita dalla normativa vigente;
c) l'avvenuta riabilitazione nel caso in cui il soggetto sia stato
sottoposto a procedura fallimentare.
4. Per il rilascio della autorizzazione a persone fisiche o a persone
giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri dell'Unione
Europea, sono fatte salve le norme previste dall'articolo 58 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
(Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22 luglio
1975, n. 382).
5. La Provincia puo' rilasciare autorizzazioni all'apertura di
agenzie di viaggio e turismo per periodi che non coprono l'intero
arco dell'anno solare nelle localita' in cui la frequentazione
turistica ha carattere stagionale.
6. La Provincia accerta che la denominazione prescelta non sia uguale
o tale da confondersi con altre gia' operanti sul territorio
nazionale, fermo restando che non puo', in ogni caso, essere adottata
la denominazione di Comuni e Regioni italiani.
NOTE ALL'ART. 5
Comma 3
1) Il testo dell'art. 3 del DLgs n. 392 del 1991 e' il seguente:
"Art. 3 - Requisiti di onorabilita' e capacita' finanziaria
1. Qualora per ottenere l'autorizzazione ad esercitare, anche in
qualita' di lavoratore dipendente, le attivita' di cui al presente
decreto debbano essere fornite attestazioni comprovanti il possesso
di requisiti di onorabilita' o di assenza di fallimento, dovra'
essere presentato un estratto del casellario giudiziale o, in
mancanza di esso, un documento equipollente rilasciato da
un'autorita' giudiziaria o amministrativa competente del Paese di
origine o di provenienza, attestante il possesso dei requisiti
anzidetti.
2. Qualora l'esercizio delle attivita' di cui al presente decreto
possa essere consentito solo previa documentazione del possesso di
ulteriori e specifici requisiti di onorabilita', previsti da leggi
statali o regionali, non figuranti nei documenti di cui al comma 1,
e' sufficiente che i cittadini degli altri Stati membri presentino un
attestato rilasciato da un'autorita' giudiziaria o amministrativa del
Paese d'origine o provenienza da cui risulti che tali specifici
requisiti sono soddisfatti.
3. Quando nel Paese di origine o di provenienza i documenti o gli
attestati di cui ai commi 1 e 2 non vengano rilasciati, essi possono
essere sostituiti da una dichiarazione sotto giuramento ovvero, negli
Stati in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne
resa dall'interessato ad un'autorita' giudiziaria o amministrativa
competente o ad un notaio del Paese di origine o di provenienza che
rilascera' un attestato facente fede di tale giuramento o
dichiarazione solenne; la dichiarazione di mancanza di fallimento
puo' essere fatta in tal caso anche ad un organismo professionale
competente del Paese di origine o di provenienza.
4. I requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere posseduti,
quando si tratti di impresa individuale, dal titolare di essa e,
quando si tratti di societa', dal legale rappresentante e, se
richiesto dalla legge, dai componenti del Consiglio
d'amministrazione, nonche', in ogni caso, dal direttore tecnico.
5. In sede di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione
all'esercizio delle attivita' potra' tenersi conto di fatti specifici
dei quali lo Stato italiano sia comunque venuto a conoscenza.
6. L'iscrizione, ove richiesta dalla legge, ad albi, registri, liste
o altri elenchi ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui al
presente decreto da parte di cittadini appartenenti ad altri Stati
membri, avviene alle stesse condizioni previste per i cittadini
italiani.
7. Ai fini dell'accertamento della capacita' finanziaria, gli
attestati rilasciati dalle banche ed istituti di credito di altri
Stati membri saranno ritenuti equivalenti a quelli rilasciati da
banche ed istituti di credito italiani.
8. I documenti attestanti i requisiti di onorabilita' e di capacita'
finanziaria devono essere di data non anteriore a tre mesi al momento
della esibizione.".
Comma 4
2) Il testo dell'art. 58 del DPR n. 616 del 1977 e' il seguente:
"Art. 58 - Competenze dello Stato
Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative
concernenti:
1) il parere del Ministero delle Finanze ai fini del riconoscimento,
della revoca, della determinazione del territorio relativo, della
classificazione delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, nonche'
della determinazione delle localita' di interesse turistico;
2) il nulla osta al rilascio della licenza per agenzia di viaggio a
persone fisiche o giuridiche straniere, sentite le regioni;
3) la istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di
informazione e di promozione all'estero, nonche' gli uffici turistici
stranieri e di frontiera;
4) la vigilanza sull'organo centrale del Club Alpino italiano e
dell'Automobil Club d'Italia e sull'Ente nazionale italiano per il
turismo.".