DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 marzo 2003, n. 353
L.R. 13/99 "Norme in materia di spettacolo" - Avviso per la presentazione di progetti relativi ad attivita' ed interventi strutturali per spese di investimento nel settore dello spettacolo - Triennio 2003/2005
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la L.R. 13/99 "Norme in materia di spettacolo";
- la delibera del Consiglio regionale n. 461 del 6/3/2003 "L.R. 13/99
- Programma regionale in materia di spettacolo - Obiettivi, azioni
prioritarie e procedure per il triennio 2003/2005";
considerato che la suddetta delibera prevede, tra l'altro, al
paragrafo 8) dell'Allegato A), l'approvazione e divulgazione da parte
della Regione dell'Avviso per la presentazione di progetti di
attivita' e di interventi per spese di investimento da realizzare nel
triennio 2003/2005;
visto l'"Avviso per la presentazione di progetti relativi ad
attivita' e interventi strutturali per spese di investimento nel
settore dello spettacolo - Triennio 2003/2005 - L.R. 13/99 ôNorme in
materia di spettacolo'" - conforme al citato Programma regionale
2003/2005 e riportato nell'Allegato A) che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
vista la L.R. 43/01 "Testo unico in materia di organizzazione e di
rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna";
richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 2832 del 17/12/2001 concernente la "Riorganizzazione delle
posizioni dirigenziali della Giunta regionale - Servizi e
professional";
- n. 3021 del 28/12/2001 concernente l'approvazione degli atti di
conferimento di incarichi di livello dirigenziale;
- n. 2774 del 10/12/2001 inerente alle disposizioni per la revisione
dell'esercizio delle funzioni dirigenziali e dei controlli interni a
seguito dell'entrata in vigore della L.R. 43/01;
- n. 2775 del 10/12/2001 inerente alle disposizioni per la revisione
dell'esercizio delle funzioni dirigenziali e dei controlli interni a
seguito dell'entrata in vigore della L.R. 43/01;
dato atto dei pareri espressi dalla Responsabile del Servizio
Cultura, Sport e Tempo libero dott.ssa Orsola Patrizia Ghedini,
relativamente al contenuto del presente atto deliberativo, ai sensi
dell'art. 37, comma 4 della L.R. 40/01 e della sopracitata
deliberazione 2774/01, in merito alla regolarita' tecnica nonche' in
merito alla legittimita', come da nota del Direttore generale
Cultura, Formazione e Lavoro dott.ssa Cristina Balboni avente
protocollo n. 6985 del 28 febbraio 2003;
su proposta dell'Assessore competente per materia,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare l'"Avviso per la presentazione di progetti relativi
ad attivita' e interventi strutturali per spese di investimento nel
settore dello spettacolo - Triennio 2003/2005 - L.R. 13/99 ôNorme in
materia di spettacolo'", riportato nell'Allegato A), che costituisce
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di pubblicare l'Avviso indicato al punto 1) nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e di darne opportuna
divulgazione.
ALLEGATO A)
Avviso per la presentazione di progetti relativi ad attivita' e
interventi strutturali per spese di investimento nel settore dello
spettacolo - Triennio 2003/2005 - L.R. 13/99 "Norme in materia di
spettacolo"
Indice
1) Attivita' di spettacolo - Interventi di spesa corrente
1.1) Tipologie dell'intervento regionale
1.2) Soggetti attuatori
1.3) Termini e documentazione per la presentazione delle domande
1.3.1) Termini 1.3.2) Documentazione
1.4) Modalita' dell'intervento regionale
A) Convenzioni
A.1) Convenzioni per attivita' di spettacolo A.1.1) Requisiti per
accedere al finanziamento tramite convenzioni A.1.2) Criteri e
modalita' di assegnazione delle risorse finanziarie ai soggetti
convenzionati per attivita' di spettacolo dal vivo
A.2) Convenzioni per coordinamento e promozione di settori specifici
dello spettacolo
A.3) Procedure per la stipula delle convenzioni
A.4) Modalita' di erogazione dei finanziamenti
A.5) Variazioni dei programmi di attivita'
A.6) Revoche e riduzione dei finanziamenti
B) Accordi con le Province
B.1) Requisiti per accedere al finanziamento tramite gli accordi
B.2) Criteri per la valutazione delle attivita' da finanziare tramite
gli accordi
B.3) Procedure per la stipula degli accordi
B.4) Modalita' di erogazione dei finanziamenti
B.5) Variazioni dei programmi di attivita'
B.6) Revoche e riduzioni dei finanziamenti
C) Le attivita' bandistiche all'interno degli accordi
C.1) Soggetti interessati
C.2) Requisiti dei destinatari dei finanziamenti
C.3) Durata e tipologia dei corsi
C.4) Documentazione
C.5) Indicazioni per la compilazione dei registri e la realizzazione
dei corsi
C.6) Modalita' di erogazione dei finanziamenti
C.7) Verifiche e riduzioni dei finanziamenti
2) Interventi strutturali - Spese di investimento
2.1) Tipologie dell'intervento regionale
2.2) Soggetti attuatori
2.3) Termini e documentazione per la presentazione dei progetti
2.3.1) Termini 2.3.2) Documentazione
2.4) Modalita' dell'intervento regionale 2.4.1) Criteri di
valutazione
2.5) Liquidazione dei contributi
3) Trattamento dei dati
4) Verifiche amministrativo-contabili
La Regione, in accordo con gli Enti locali, sostiene le attivita' e
gli interventi relativi allo spettacolo indicati all'art. 4 della
L.R. 13/99 "Norme in materia di spettacolo" attraverso contributi
per:
- spesa corrente (comma 1)
- spese di investimento (comma 2).Con il presente Avviso e in
attuazione del Programma regionale in materia di spettacolo -
Obiettivi, azioni prioritarie e procedure per il triennio 2003/2005
(delibera del Consiglio regionale n. 461 del 6/3/2003), la Regione
comunica i termini e le modalita' per la presentazione di progetti
relativi ad attivita' e interventi strutturali per spese di
investimento da realizzare nel triennio 2003/2005.
1) Attivita' di spettacolo - Interventi di spesa corrente
1.1) Tipologie dell'intervento regionale
La Regione sostiene le iniziative coerenti con gli obiettivi
individuati al paragrafo 2) del citato Programma regionale in materia
di spettacolo per il triennio 2003/2005 (d'ora in poi Programma
regionale), nell'ambito delle azioni prioritarie indicate al
paragrafo 3.1) e con specifico riferimento ai diversi settori "Le
attivita' teatrali", "La musica", "La danza", "Il cinema e gli
audiovisivi".
1.2) Soggetti attuatori
Possono presentare progetti per le attivita' previste dal Programma
regionale soggetti pubblici e privati che operano nel settore dello
spettacolo, comunque organizzati sul piano giuridico amministrativo e
che rispondono ai seguenti requisiti:
- avere sede nel territorio regionale;
- presentare un progetto di attivita' triennale;
- avere svolto attivita' continuativa nel settore dello spettacolo
per almeno 3 anni, con programmazione regolare per la maggior parte
dell'anno (esclusi rassegne e festival che concentrano l'attivita' in
periodi brevi e definiti);
- essere dotati di struttura organizzativa e finanziaria adeguata
alle attivita' programmate;
- rispettare i contratti collettivi di lavoro;
- presentare un bilancio finanziario che preveda un totale di costi
annui non inferiore a Euro 52.000,00, ad eccezione di progetti che
ricadono su aree particolarmente sfavorite dal punto di vista
dell'offerta di spettacolo;
- nel caso gestiscano una sede, questa deve essere in regola con le
norme di sicurezza.
Per quanto riguarda specificamente l'attivita' bandistica si rimanda
al successivo paragrafo C) "Le attivita' bandistiche all'interno
degli accordi", nel quale vengono definiti i requisiti di accesso, la
documentazione da presentare, i criteri di valutazione delle
attivita' e le procedure per l'assegnazione dei finanziamenti.
1.3) Termini e documentazione per la presentazione dei progetti
1.3.1) Termini
I progetti devono essere presentati:
- in bollo, se dovuto, alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Cultura,
Sport e Tempo libero, Viale Aldo Moro n. 64 - 40127 Bologna,
improrogabilmente entro e non oltre le ore 13 del trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Per i progetti inviati a mezzo posta fara' fede la data del timbro
postale;
- contestualmente all'Assessorato alla Cultura della Provincia in cui
ha sede legale il soggetto attuatore.
Per quanto riguarda rassegne e festival, la Provincia
territorialmente competente e' quella in cui si svolge
prevalentemente la manifestazione.
I soggetti che propongono progetti per attivita' di coordinamento e
promozione di settori specifici dello spettacolo (tipologia da
sottoporre a convenzione come indicato al paragrafo 4.1), lettera b),
del Programma regionale) devono presentarli solo alla Regione
Emilia-Romagna entro il termine sopra indicato.
1.3.2) Documentazione
a) I soggetti che intendono proporre attivita' o iniziative da
includere negli accordi fra Regione e Provincia o nelle convenzioni
per attivita' di spettacolo dal vivo da stipulare con la Regione
(Programma regionale, paragrafo 4.1), lett. a) devono presentare un
progetto di attivita' relativo al triennio 2003/2005.
Il progetto deve contenere la seguente documentazione:
1) richiesta di finanziamento redatta secondo lo schema di cui
all'Allegato A1 del presente Avviso;
2) relazione contenente le linee generali delle attivita' da svolgere
nel triennio;
3) relazione sulla programmazione delle attivita' e delle iniziative
per l'anno 2003, con specifico riferimento alle azioni prioritarie
indicate nel Programma regionale al paragrafo 3.1), lettere a)-f), e
per quanto attiene "Le attivita' teatrali", "La musica", "La danza",
"Il cinema e gli audiovisivi". La relazione dovra', inoltre,
contenere i seguenti elementi ed essere redatta con le modalita'
indicate di seguito: per quanto riguarda attivita' di produzione e
distribuzione: - finalita', obiettivi culturali e programmi
dell'attivita' di produzione e distribuzione; - ospitalita'; -
collaborazione con altri soggetti; - attivita' laboratoriali; -
formazione del pubblico e promozione (incontri, mostre, registrazioni
audio-video, pubblicazioni, etc.); - formazione ed aggiornamento del
proprio nucleo artistico, tecnico ed organizzativo; - altre attivita'
significative; per quanto riguarda rassegne e festival: - finalita',
obiettivi culturali e contenuti della programmazione; -
collaborazioni con altri soggetti; - attivita' laboratoriali; -
formazione del pubblico e promozione (incontri, mostre, registrazioni
audio-video, pubblicazioni, etc.); - formazione ed aggiornamento del
proprio nucleo tecnico-organizzativo; - altre attivita'
significative;
4) scheda dell'attivita' da svolgere e schema di bilancio preventivo
per l'anno 2003 (Allegato A2/1 del presente Avviso per organismi di
produzione e Allegato A2/2 per rassegne e festival);
5) schemi di bilancio preventivo per gli anni 2004 e 2005 (Allegato
A4);
6) relazione artistica consuntiva e schema di bilancio consuntivo
relativi all'ultimo anno di attivita' (Allegato A2/1 per organismi di
produzione; Allegato A2/2 per rassegne e festival). Per i soggetti
finanziati ai sensi della L.R. 13/99 nel triennio 2000/2002, vale la
documentazione gia' inviata.
b) I soggetti che presentano progetti per attivita' di coordinamento
e promozione di settori specifici dello spettacolo (Programma
regionale, paragrafo 4.1), lett. b) devono allegare la seguente
documentazione:
1) richiesta di finanziamento redatta secondo lo schema di cui
all'Allegato A1 del presente Avviso;
2) relazione contenente le linee generali delle attivita' da svolgere
nel triennio;
3) relazione sulla programmazione delle attivita' e delle iniziative
per l'anno 2003, con specifico riferimento alle azioni prioritarie
indicate nel Programma regionale al paragrafo 3.1), lettere a)-f), e
per quanto attiene "Le attivita' teatrali", "La musica", "La danza",
"Il cinema e gli audiovisivi";
4) schema di bilancio del progetto per il quale si richiede il
finanziamento con l'indicazione dei ricavi e dei costi per l'anno
2003, specificando nello schema le voci attinenti la propria
tipologia di attivita' (Allegato A3);
5) schemi di bilancio preventivo per gli anni 2004 e 2005 (Allegato
A4).
Tutti i documenti presentati devono recare, sull'ultima pagina,
timbro e firma in originale del legale rappresentante.
1.4) Modalita' dell'intervento regionale
La Regione interviene a sostegno delle attivita' proposte tramite:
A) convenzioni fra Regione e soggetti attuatori;
B) accordi fra Regione e Province;
C) nell'ambito degli accordi e di quanto specificamente previsto
all'art. 3, comma 3, lett. d) della L.R. 13/99, sostiene l'attivita'
bandistica affidandone la programmazione alle Province.
La Regione, con il concorso degli Enti locali, valutera' lo strumento
di intervento piu' idoneo sulla base dei progetti presentati e della
loro rispondenza agli obiettivi ed ai criteri stabiliti nel Programma
regionale.
A) Convenzioni
Le convenzioni sono lo strumento con il quale la Regione, sentiti
anche gli Enti locali e il Comitato scientifico dello spettacolo di
cui all'art. 6 della L.R. 13/99, attiva un rapporto diretto di
negoziazione con i soggetti proponenti.
La Regione stipula convenzioni per:
a) attivita' di spettacolo, con i soggetti che si distinguono per
qualita', importanza della struttura organizzativa e finanziaria,
capacita' di proiettarsi oltre la regione, disponibilita' di risorse
per interventi e servizi per il pubblico, qualificazione
professionale;
b) attivita' di coordinamento e promozione di settori specifici dello
spettacolo, cosi' come espressamente individuate all'interno delle
azioni prioritarie descritte nel Programma regionale, paragrafo 3.1)
e relative lettere A-D, ed in collaborazione con i soggetti ivi
indicati.
A.1) Convenzioni per attivita' di spettacolo
A.1.1) Requisiti per accedere al finanziamento tramite convenzioni
Con riferimento alla lettera a) del precedente paragrafo, possono
stipulare convenzioni con la Regione soggetti pubblici e privati
comunque organizzati sul piano giuridico-amministrativo che siano in
possesso dei seguenti requisiti:
1) avere sede nel territorio regionale;
2) presentare un programma di attivita' triennale;
3) svolgere attivita' di rilievo almeno regionale;
4) aver svolto attivita' continuativa nel settore dello spettacolo
per almeno 3 anni con programmazione regolare per la maggior parte
dell'anno (esclusi rassegne e festival che concentrano l'attivita' in
periodi brevi e definiti);
5) garantire affidabilita' finanziaria, da evincersi dai dati del
bilancio 2001 in relazione all'equilibrio fra le varie componenti dei
ricavi e dei costi;
6) presentare un bilancio finanziario che preveda un totale di costi
annui non inferiore a: - 775.000,00 Euro per la produzione di prosa;
- 775.000,00 Euro per rassegne e festival di musica; - 260.000,00
Euro per rassegne e festival di prosa e danza; - 520.000,00 Euro per
rassegne e festival di cinema;
7) essere dotati di una struttura organizzativa di elevata
professionalita' sul piano artistico, tecnico e
amministrativo-gestionale;
8) rispettare i contratti collettivi di lavoro;
9) promuovere forme di conservazione e di valorizzazione del proprio
patrimonio teatrale;
10) nel caso gestiscano una sede, questa deve essere in regola con le
norme di sicurezza.
Nell'individuazione dei soggetti con i quali convenzionarsi, la
Regione terra' conto, inoltre, dello sviluppo, da parte degli stessi,
delle seguenti attivita':
- l'attuazione di forme di collaborazione con altri qualificati
organismi del settore;
- la promozione e formazione del pubblico, anche attraverso forme di
collaborazione con istituzioni scolastiche;
- la formazione del proprio nucleo artistico, tecnico e
organizzativo;
- nel caso di rassegne e festival, la cura nell'organicita' dei
programmi e nell'attivita' di promozione, nonche' la risonanza della
manifestazione oltre i confini regionali.
A.1.2) Criteri e modalita' di assegnazione delle risorse finanziarie
ai soggetti convenzionati per attivita' di spettacolo dal vivo
Nel triennio 2003/2005 le risorse regionali verranno assegnate con
modalita' innovative, sperimentando un nuovo sistema di valutazione
che verra' applicato a partire dal secondo anno di attuazione del
Programma regionale.
Questo sistema servira' a definire l'entita' del finanziamento
complessivo, che potra' variare nel corso del triennio.
Per quanto riguarda l'anno 2003, sulla base dello stanziamento
complessivo previsto nel bilancio regionale e a seguito della stipula
della convenzione, il finanziamento regionale verra' concesso ai
soggetti interessati in un'unica soluzione.
Per i soggetti gia' finanziati nel triennio 2000/2002, si fara' di
norma riferimento al finanziamento concesso nel triennio precedente.
Per le nuove convenzioni, il finanziamento verra' rapportato alla
media generale dei finanziamenti concessi nel 2002 a soggetti
analoghi per tipologia di attivita' e dimensione finanziaria.
Per quanto riguarda i successivi anni 2004 e 2005, il finanziamento
regionale sara' ripartito in due quote:
a) quota base;
b) quota variabile.
La finalita' della quota base risiede essenzialmente nel
riconoscimento della rilevanza delle istituzioni culturali e
dell'arricchimento che la loro stessa esistenza e attivita' producono
per la societa' regionale.
Il suo ammontare e' pari al 75% del finanziamento concesso nel 2003 e
rimarra' fisso per gli anni 2004 e 2005, compatibilmente con le
effettive disponibilita' del bilancio regionale.
La quota variabile e' finalizzata al grado di perseguimento degli
obiettivi regionali individuati dal Programma regionale, misurato
attraverso l'applicazione degli indicatori elencati nel medesimo
Programma al paragrafo 4.3.3) "La determinazione della quota
variabile e gli indicatori di attivita'".
Il suo ammontare sara' stabilito annualmente per ciascun
destinatario, nell'ambito dello stanziamento del bilancio regionale,
e verra' determinato:
- in rapporto alla quota base;
- in base ai risultati dell'applicazione degli indicatori sopra
citati;
- in relazione ai risultati complessivamente ottenuti dai soggetti
convenzionati.
Negli anni 2004 e 2005 il finanziamento regionale a favore dei
singoli soggetti sara' quindi determinato dalla somma della quota
base e della quota variabile e verra' concesso in un'unica soluzione,
al fine di far fronte alle spese che i soggetti sostengono per
avviare le attivita' programmate, in anticipo rispetto all'adozione
del provvedimento di concessione.
A.2) Convenzioni per coordinamento e promozione di settori specifici
dello spettacolo
La Regione stipula convenzioni triennali con soggetti pubblici e
privati, con sede nel territorio regionale, di consolidata
esperienza, che svolgono attivita' di coordinamento e promozione di
settori specifici dello spettacolo (e quindi non rientranti nel
precedente punto A.1), cosi' come espressamente individuate
all'interno delle azioni prioritarie piu' generali indicate nel
Programma regionale al punto 3.1, lettere c), d), e), f), nonche'
delle azioni prioritarie specifiche indicate all'interno dei diversi
settori (attivita' teatrali, musica, danza, cinema e audiovisivi) ed
in collaborazione con i soggetti ivi indicati.
Ai soggetti convenzionati verra' erogato un finanziamento annuale in
un'unica soluzione, al fine di far fronte alle spese che i soggetti
sostengono per avviare le attivita' programmate, in anticipo rispetto
all'adozione del provvedimento di concessione. L'entita' del
finanziamento rimarra' invariata nel corso del triennio,
compatibilmente con le effettive disponibilita' del bilancio
regionale.
A.3) Procedure per la stipula delle convenzioni
Per quanto riguarda la stipula e la gestione delle convenzioni si
stabiliscono le seguenti procedure:
- per le attivita' di spettacolo (precedente paragrafo A.1) i
soggetti interessati inviano alla Regione e alle Province i progetti
triennali e i progetti per il primo anno di attivita';
- per le attivita' di coordinamento e promozione di settori specifici
dello spettacolo (precedente paragrafo A.2) i soggetti interessati
inviano alla Regione i progetti triennali e i progetti per il primo
anno di attivita';
- la Regione valuta i progetti e acquisisce le proposte di
convenzione per attivita' di spettacolo formulate dalle Province;
- la Regione approva gli schemi di convenzioni tipo, le attivita' da
convenzionare, i soggetti attuatori e assegna, per il primo anno, il
relativo finanziamento;
- la Regione stipula le singole convenzioni ed eroga il finanziamento
per il primo anno.
Ogni convenzione deve contenere:
- il richiamo agli obiettivi ed alle azioni prioritarie del Programma
regionale ai quali si riferisce la convenzione;
- i progetti da realizzare nel triennio 2003/2005, con l'indicazione
specifica dell'attivita' da attuarsi nel primo anno ed i relativi
costi e le linee generali di attivita' per il biennio successivo ed i
costi presunti per la loro realizzazione;
- la durata della convenzione e il rimando a cadenza annuale della
conferma o eventuale aggiornamento della convenzione stessa;
- per le convenzioni per attivita' di spettacolo dal vivo,
l'ammontare del finanziamento regionale per il primo anno e della
quota base annuale per gli anni successivi;
- per le convenzioni per attivita' di coordinamento e promozione di
settori specifici dello spettacolo, l'impegno finanziario della
Regione per il primo anno e la previsione per gli anni successivi;
- i tempi e le modalita' di erogazione del finanziamento e le
condizioni di eventuali riduzioni o revoche;
- le verifiche amministrativo-contabili;
- l'obbligo da parte dei soggetti attuatori di fornire alla Regione
dati e informazioni anche in forma aggregata sull'andamento della
propria attivita' ai fini dell'attuazione del monitoraggio regionale.
A.4) Modalita' di erogazione dei finanziamenti
A seguito della stipula della convenzione, la Regione eroga il
finanziamento per l'anno 2003, con le modalita' gia' indicate ai
precedenti paragrafi A.1.2) e A.2).
Negli anni 2004 e 2005 la Regione, nell'ambito della disponibilita'
finanziaria prevista nei bilanci regionali per gli esercizi di
competenza, assegnera' i finanziamenti ai soggetti convenzionati
sulla base del programma dell'anno al quale si riferiscono, del
consuntivo artistico e finanziario relativo all'anno precedente e,
per quanto riguarda le convenzioni per le attivita' di spettacolo dal
vivo, sulla base dell'applicazione dei parametri di valutazione.
A tal fine i soggetti attuatori dovranno inviare la seguente
documentazione, differenziata sulla base alla diversa tipologia di
convenzione stipulata (per attivita' di spettacolo dal vivo o per
attivita' di coordinamento e promozione di settori specifici dello
spettacolo):
1) progetti dettagliati delle iniziative da svolgersi nell'anno,
corredati dalla documentazione specificata al precedente paragrafo
1.3.2), Sezione a), punti 1), 3) e 4) per le attivita' di spettacolo
dal vivo e Sezione b), punti 1), 3) e 4) per le attivita' di
coordinamento e promozione di settori specifici dello spettacolo,
modulata sull'anno di riferimento: - per l'anno 2004: entro il 31
ottobre 2003 - per l'anno 2005: entro il 31 ottobre 2004;
2) le relazioni consuntive corredate dalla scheda dell'attivita'
svolta e dallo schema di bilancio consuntivo, di cui agli Allegati
A2/1 o A2/2, per le attivita' di spettacolo dal vivo e A3 per le
attivita' di coordinamento e promozione di settori specifici dello
spettacolo: - per l'anno 2003: entro il 30 aprile 2004 - per l'anno
2004: entro il 30 aprile 2005;
3) il bilancio d'esercizio relativo all'anno precedente entro 15
giorni della data di approvazione da parte dell'Organo competente.
A.5) Variazioni dei programmi di attivita'
Sostanziali modifiche intervenute nelle attivita' contemplate dalla
convenzione devono essere comunicate tempestivamente, anche prima dei
termini previsti per la trasmissione della documentazione consuntiva.
L'eventuale aggiornamento delle convenzioni, prima dello scadere del
triennio, viene concordato fra le parti, a seguito di proposte
motivate o di intervenute esigenze da parte dei contraenti.
A.6) Revoche e riduzioni dei finanziamenti
Nel caso di una previsione di attivita' sostanzialmente ridotta
rispetto all'anno precedente, la Regione provvedera' ad una
rideterminazione proporzionale della quota base del finanziamento da
assegnare (per le attivita' di spettacolo dal vivo) o del
finanziamento complessivo (per le attivita' di coordinamento e
promozione), in modo che ne venga rispettata l'incidenza sul totale
dei costi dell'anno precedente.
Nel caso di mancata o parziale attuazione delle attivita'
preventivate, dal secondo anno la Regione provvedera' a ridurre la
quota base o il finanziamento dell'anno in corso in misura
proporzionale. Nel calcolo verra' rispettata, con riferimento al
costo reale, l'incidenza della quota base o del finanziamento sul
costo preventivo indicato.
La riduzione si applica solo quando il costo consuntivo
dell'attivita' svolta riveli una diminuzione pari o superiore al 15%
rispetto al costo preventivato.
La quota in eccedenza del finanziamento verra' recuperata a valere
sull'assegnazione degli anni successivi.
L'ammontare complessivamente oggetto di recupero potra' essere
ridistribuito fra i soggetti convenzionati appartenenti alla stessa
tipologia di convenzione e nel rispetto delle prescrizioni tecniche
indicate nell'atto di assegnazione.
B) Accordi con le Province
Per attivita' che rispondono agli obiettivi e alle azioni prioritarie
individuate nel Programma regionale, la Regione stipula accordi per
il triennio 2003/2005 con le Province.
Tramite gli accordi, la Regione e le Province concordano il proprio
intervento triennale nel settore dello spettacolo in ambito
provinciale.
Per l'individuazione dei soggetti attuatori degli accordi, la Regione
e le Province valutano i progetti pervenuti secondo le modalita' e le
scadenze indicate nel presente Avviso.
Per quanto riguarda le attivita' corsuali bandistiche, in attuazione
dell'art. 3, comma 3 della L.R. 13/99, la Regione ne affida la
programmazione alle Province, con i criteri e le modalita' descritti
al successivo paragrafo C).
B.1) Requisiti per accedere al finanziamento tramite gli accordi
Possono presentare progetti per le attivita' previste dal Programma
regionale soggetti pubblici e privati che operano nel settore dello
spettacolo, comunque organizzati sul piano giuridico-amministrativo,
e che rispondono ai requisiti indicati al precedente paragrafo 1.2)
"Soggetti attuatori".
B.2) Criteri per la valutazione delle attivita' da finanziare tramite
gli accordi
Nella valutazione delle attivita' proposte dagli operatori nei
diversi territori provinciali, Regione e Province terranno conto dei
seguenti criteri, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi
regionali.Per quanto riguarda la valorizzazione delle risorse
culturali:
- rilevanza delle nuove produzioni, del repertorio meno frequentato e
delle produzioni realizzate con diversi linguaggi espressivi rispetto
alla produzione complessiva;
- rilevanza delle iniziative realizzate in coproduzione o in
un'ottica di collaborazione fra soggetti diversi, anche legate a
settori contigui allo spettacolo (mostre, conferenze, etc.);
- qualificazione del personale artistico, tecnico e organizzativo.
Per quanto riguarda l'efficacia della produzione culturale:
- durata temporale ed estensione territoriale della produzione
(numero di repliche, numero di sedi, etc.);
- riprese di spettacoli prodotti e ospitati nelle stagioni
precedenti;
- realizzazione di prodotti culturali collegati all'attivita' di
spettacolo quali audiovisivi, cataloghi e pubblicazioni.
Per quanto riguarda le opportunita' di accesso del pubblico nelle sue
diverse fasce:
- biglietti venduti e loro proporzione rispetto agli abbonamenti;
- adozione di strumenti di comunicazione e di vendita a distanza o di
vendita last minute;
- incidenza degli spettatori appartenenti alle fasce d'eta' inferiori
a 25 anni e superiori a 60 anni;
- rilevanza delle iniziative formative per il pubblico.
B.3) Procedure per la stipula degli accordi
Per giungere alla definizione dei singoli accordi, si stabiliscono le
seguenti fasi:
- la Regione ed ogni Provincia concordano obiettivi e contenuti
generali dell'accordo, sulla base di un'analisi congiunta delle
attivita' presenti nel territorio;
- la Regione e le Province acquisiscono e valutano le proposte
triennali di attivita' ed i progetti relativi al primo anno;
- le Province valutano le proposte di attivita' presentate dalle
bande musicali;
- ogni Provincia formula e presenta alla Regione una proposta di
piano entro 30 giorni dalla scadenza fissata per la presentazione
delle proposte. Superato tale termine la Regione provvede a formulare
un piano per ognuna delle Province inadempienti;
- la Regione e ogni Provincia definiscono congiuntamente i contenuti
specifici dell'accordo;
- le rispettive Giunte approvano l'accordo che viene successivamente
stipulato.
Ogni accordo deve contenere:
- gli obiettivi e le azioni prioritarie che si intendono perseguire
nel territorio con riferimento ai contenuti del Programma regionale;
- le attivita' o i progetti da realizzare, con i relativi costi, e i
soggetti attuatori;
- l'entita' della partecipazione finanziaria della Regione e della
Provincia nel primo anno, i rispettivi impegni per le singole
attivita' e la previsione di spesa per i successivi due anni;
- le modalita' di erogazione e le condizioni di eventuali riduzioni o
revoche dei finanziamenti;
- la durata dell'accordo ed il rimando a cadenza annuale della
conferma o eventuale aggiornamento dell'accordo stesso;
- le modalita' dell'assegnazione annuale delle risorse finanziarie a
disposizione;
- la ripartizione del finanziamento regionale a favore dei singoli
complessi bandistici, in coerenza con i criteri stabiliti nel
Programma regionale e nel presente Avviso;
- l'obbligo da parte dei soggetti attuatori, beneficiari di
finanziamenti, di fornire alla Regione ed alla Provincia dati ed
informazioni, anche in forma aggregata, sull'andamento della propria
attivita'.
B.4) Modalita' di erogazione dei finanziamenti
Entro 30 giorni dalla stipula dell'accordo, la Regione eroga ad ogni
Provincia la quota complessiva di finanziamento.Successivamente ogni
Provincia:
- comunica ai singoli soggetti attuatori i contenuti dell'accordo, le
modalita' e i tempi di erogazione delle quote finanziarie assegnate;
- provvede a liquidare ai singoli soggetti interessati:
- la propria quota;
- l'80% della quota regionale, entro 30 giorni dal ricevimento dei
fondi dalla Regione, al fine di far fronte alle spese che i soggetti
hanno gia' sostenuto per avviare le attivita' programmate;
- il residuo 20%, sulla base del rendiconto consuntivo delle
attivita' svolte, inviato da ogni soggetto attuatore alla Provincia
ed in copia alla Regione entro il 28 febbraio dell'anno successivo.
Dal secondo anno di applicazione dell'accordo, i soggetti attuatori
devono trasmettere a Regione e Provincia:
1) i progetti dettagliati, corredati dalla documentazione specificata
al precedente paragrafo 1.3.2), Sezione a), punti 1), 3) e 4),
modulata sull'anno di riferimento: - per l'anno 2004: entro il 31
ottobre 2003 - per l'anno 2005: entro il 31 ottobre 2004;
2) le relazioni consuntive corredate dalla scheda dell'attivita'
svolta e dallo schema di bilancio consuntivo, di cui all'Allegato
A2/1 o A2/2: - per l'anno 2003: entro il 28 febbraio 2004 - per
l'anno 2004: entro il 28 febbraio 2005.
Dal secondo anno di applicazione dell'accordo, la Regione ed ogni
Provincia effettuano una valutazione dei consuntivi artistici e
finanziari delle attivita' sostenute, nonche' dei progetti
dettagliati per l'anno in corso, sulla base dei criteri descritti al
precedente punto B.2).
La Provincia presenta annualmente alla Regione un rendiconto
artistico e finanziario sull'attuazione dell'accordo. Cio' e'
condizione per il trasferimento delle risorse regionali relative
all'anno successivo.
La Regione e ogni Provincia procedono alla conferma o all'eventuale
aggiornamento dell'accordo, cui seguira' l'erogazione alla Provincia
della quota annuale da parte della Regione.
La Provincia provvede ad erogare i finanziamenti ai singoli
destinatari secondo le procedure adottate nel primo anno di
applicazione dell'accordo.
L'eventuale aggiornamento dell'accordo viene concordato fra le parti,
anche su proposta di uno solo dei contraenti, restando immutata la
scadenza dell'accordo stesso.
B.5) Variazioni dei programmi di attivita'
Le variazioni sostanziali dei programmi di attivita' rispetto ai
progetti presentati devono essere comunicate alla Regione e alla
Provincia di competenza, che valuteranno nuovamente il progetto ai
fini della conferma od eventuale diminuzione del finanziamento.
B.6) Revoche e riduzioni dei finanziamenti
Ogni Provincia provvede alla revoca o alla riduzione dei
finanziamenti assegnati nel caso di mancata o parziale attuazione
delle iniziative previste nell'accordo.
La riduzione del finanziamento si applica solo qualora il costo
consuntivo dell'iniziativa riveli una diminuzione pari o superiore al
15% rispetto al costo preventivato. In tal caso la riduzione verra'
operata proporzionalmente, sulla base della stessa percentuale
risultante dal rapporto tra costo preventivato e finanziamento
assegnato.
Le quote regionali non erogate o recuperate vengono utilizzate dalla
Provincia stessa nell'esercizio finanziario successivo per progetti
finanziati nell'ambito dell'accordo o ritenuti ammissibili, anche se
non finanziati, concordati con la Regione.
Questa procedura viene applicata nel caso che tali quote siano
inferiori al 20% del totale dei finanziamenti regionali erogati alla
Provincia stessa e siano comunque non superiori a 20.000,00 Euro.Al
di sopra di tale soglia le quote non erogate o recuperate vengono
interamente restituite alla Regione.
C) Le attivita' bandistiche all'interno degli accordi
Nell'ambito degli accordi con le Province e in attuazione di quanto
previsto tra le azioni prioritarie descritte al paragrafo 3.1),
lettera B del Programma regionale, la Regione interviene a sostegno
delle attivita' corsuali svolte dai complessi bandistici.
C.1) Soggetti interessati
Possono presentare richiesta di finanziamento i Comuni, per conto dei
complessi bandistici aventi sede nel loro territorio.
C.2) Requisiti dei destinatari dei finanziamenti
Per poter beneficiare dei finanziamenti regionali i complessi
bandistici debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) presentare un progetto triennale di attivita';
2) avere sede e svolgere attivita' nel territorio regionale;
3) essere costituiti ai sensi dell'art. 14 o dell'art. 36 del Codice
civile;
4) svolgere attivita' da almeno un anno.
C.3) Durata dei corsi e tipologia
I corsi previsti nel triennio devono avere una durata annuale non
inferiore agli otto mesi e le tipologie previste sono le seguenti:
Tipologia Orario settimanale Allievi
A 4,30 ore da 5 a 7
B 7,30 ore (su almeno 2 gg) da 8 a 10
C 9 ore (su almeno 2 gg) da 11 a 15
D 13 ore (su almeno 3 gg) oltre 15
I complessi bandistici si impegnano a mantenere per l'intero triennio
la tipologia di corso prescelta per il primo anno.
C.4) Documentazione
Per poter accedere ai finanziamenti, i Comuni devono inviare
esclusivamente alla Provincia di appartenenza, entro il trentesimo
giorno dalla pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, la richiesta di finanziamento
triennale di cui all'Allegato A5 e la scheda di attivita' annuale di
cui all'Allegato A6, nella quale indicare, sulla base della
partecipazione degli allievi e degli orari di lezione, la tipologia
corsuale prescelta (A, B, C, D).
Per gli anni successivi, la scheda di attivita' annuale dovra' essere
presentata:
- per l'anno 2004: entro il 31 ottobre 2003
- per l'anno 2005: entro il 31 ottobre 2004.
Al termine del corso, e comunque non oltre il 15 giugno, il Comune
dovra' inviare alla Provincia la scheda di termine corso, di cui
all'Allegato A7, nella quale attesta l'avvenuta conclusione dei corsi
musicali.
L'invio di tale scheda e' condizione necessaria per l'erogazione del
finanziamento.
C.5) Indicazioni per la compilazione dei registri e la realizzazione
dei corsi
1) Ciascun complesso bandistico dovra' dotarsi di un apposito
registro che dovra' utilizzare e conservare presso la sede del corso,
previa opportuna vidimazione da parte del Comune competente.
Il registro, che deve contenere le presenze, il nominativo dei
docenti e l'argomento trattato per ciascuna lezione, sara' presentato
ai competenti uffici del Comune per la dichiarazione di fine corso.
Dovra', inoltre, essere esibito in occasione di eventuali controlli.
I registri degli anni formativi devono comunque essere conservati
presso la sede del complesso bandistico.
2) I complessi bandistici potranno avvalersi della collaborazione di
piu' docenti con specializzazioni diverse.
3) L'insegnamento musicale deve complessivamente comprendere lo
studio degli strumenti che compongono l'organico della piccola banda:
flauto e ottavino, clarinetti, saxofoni, corno, tromba e tromboni,
flicorni (sopranino, soprano, contralto, tenore, baritono, basso,
contrabbasso) e percussioni (tamburo, cassa, piatti).
Nell'intento di salvaguardare le specifiche caratteristiche dei corsi
bandistici, e' opportuno che per ogni tipologia corsuale almeno un
terzo dei frequentanti scelga strumenti di "ottone" a timbro chiaro
(trombe, corni, tromboni) o a timbro scuro (flicorni).
4) Le esercitazioni d'assieme degli allievi rientrano a pieno titolo
nell'orario di ciascun corso. Sono da ritenersi escluse le ore di
prova del complesso bandistico e l'eventuale attivita' corsuale
svolta presso l'abitazione del docente.
C.6) Modalita' di erogazione dei finanziamenti
Il finanziamento sara' in funzione della sola attivita' corsuale
svolta e verra' erogato dalla Provincia in un'unica soluzione, a
seguito della presentazione della scheda di termine corso.
Per ogni tipologia corsuale di tipo A-B-C-D e' previsto uno specifico
finanziamento in ordine crescente che verra' definito all'interno
degli accordi tra Regione e Province.
Non sono previste differenziazioni di finanziamento all'interno di
ogni tipologia citata.
Eventuali variazioni delle attivita' corsuali previste vanno
riportate nella scheda di fine corso.
Solo nel caso le variazioni fossero riferite ad una riduzione di
attivita', la Provincia ridefinira' la tipologia di corso sulla base
del numero reale di ore di lezione e di allievi, rideterminando di
conseguenza l'entita' del finanziamento dell'anno di riferimento.
C.7) Verifiche e riduzioni dei finanziamenti
Le Province, con proprie modalita', potranno attivare forme di
verifica sulle iniziative corsuali.
Qualora, a seguito delle verifiche effettuate, l'attivita' non
risulti conforme alle dichiarazioni contenute nella scheda di
attivita' annuale, la Provincia individuera', sulla base del numero
reale di ore di lezione e di allievi, la tipologia di corso
corrispondente e il relativo finanziamento.
2) Interventi strutturali - Spese di investimento
2.1) Tipologie dell'intervento regionale
La Regione sostiene i progetti che intendono realizzare le azioni
prioritarie nell'ambito degli obiettivi per gli interventi
strutturali, individuate al punto 6.2) del Programma regionale
2003/2005 approvato con delibera del Consiglio regionale n. 461 del
6/3/2003, relative alle tre categorie:
a) predisposizione, restauro, adeguamento e qualificazione di sedi ed
attrezzature destinate ad attivita' di spettacolo;
b) innovazione tecnologica;
c) valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello
spettacolo.
2.2) Soggetti attuatori
Possono presentare domanda di contributo per gli interventi sopra
citati: Enti locali, soggetti pubblici e privati che operano nel
settore dello spettacolo sul territorio regionale, dotati di
struttura organizzativa e finanziaria adeguate all'intervento
programmato.
2.3) Termini e documentazione per la presentazione delle domande
2.3.1) Termini
Le domande di contributo per gli interventi da avviare nel 2003,
complete della documentazione di cui al successivo punto 2.3.2),
dovranno essere presentate con le seguenti modalita':
- in originale e in bollo, se dovuto, alla Regione Emilia-Romagna,
Servizio Cultura, Sport e Tempo libero, Viale Aldo Moro n. 64 - 40127
Bologna, improrogabilmente entro le ore 13 del trentesimo giorno
dalla pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna. Per le domande inviate a mezzo posta
fara' fede la data del timbro postale;
- le stesse domande dovranno essere inviate contestualmente in copia
all'Assessorato alla Cultura della Provincia nel cui territorio si
intende realizzare l'intervento;
- i progetti relativi agli interventi previsti dall'art. 4, comma 2,
lettera c), L.R. 13/99 (valorizzazione del patrimonio storico ed
artistico) dovranno essere inviati, entro la medesima scadenza, anche
all'Istituto Beni artistici culturali e naturali dell'Emilia-Romagna,
Via Farini n. 17 - 40124 Bologna.
Le domande di contributo per gli interventi da realizzare negli anni
successivi dovranno essere presentate con le stesse modalita' entro
le ore 13 del 31 gennaio di ogni anno.
2.3.2) Documentazione
Le domande di contributo da formularsi sulla base dello schema di cui
all'Allegato A8, dovranno essere corredate dalla seguente
documentazione, adeguata alle diverse tipologie previste dalla L.R.
13/99, art. 4, comma 2:
- scheda tecnico-informativa, predisposta dal Servizio regionale
competente, opportunamente compilata e firmata (Allegato A 9);
- relazione illustrativa su obiettivi e finalita' culturali da
perseguire con l'intervento;
- relazione tecnica (tipologia dell'intervento, materiali utilizzati,
tempi di esecuzione, ecc.);
- progetto tecnico esecutivo in scala opportuna, approvato dagli
Organi competenti;
- preventivo dettagliato di spesa e/o preventivo delle forniture da
acquistare raggruppate per tipologia di spesa. I preventivi dovranno
indicare separatamente l'importo dell'imponibile e dell'IVA;
- piano dei finanziamenti previsti per la copertura della spesa e
loro ripartizione nel tempo;
- dichiarazione in merito alla deducibilita' o meno dell'IVA per la
fattispecie dell'intervento a cui si riferisce la domanda;
- copia delle convenzioni in atto o proposte di collaborazione per la
gestione degli spazi a fini di spettacolo.
Per quanto riguarda gli interventi sugli immobili, la domanda dovra'
essere presentata congiuntamente dal proprietario dell'immobile e dal
soggetto che lo ha in gestione, specificando chi realizza
direttamente l'intervento e garantendo la continuita' della
destinazione d'uso.
Per quanto concerne le attrezzature, la domanda potra' essere
presentata dal soggetto che ha in gestione la sede.
Gli Enti locali dovranno inviare tale documentazione corredata dalla
deliberazione di approvazione del progetto esecutivo.
I soggetti privati, per interventi sugli immobili, oltre a quanto
sopra specificato dovranno allegare alla domanda di contributo copia
della concessione edilizia o della richiesta di asseverazione, se
dovuta.
2.4) Modalita' dell'intervento regionale
L'intervento regionale in questo settore si attua tramite la
concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi in
forma attualizzata.
Nel caso di contributi in conto capitale, per garantire l'efficacia
dell'intervento, viene definito in 50.000,00 Euro il costo minimo e
in 15.000,00 Euro l'importo minimo del contributo regionale, ad
esclusione degli interventi di innovazione tecnologica finalizzata
alla costituzione di una rete informativa diffusa, comprendente piu'
sedi di spettacolo, individuati come prioritari nel Programma
regionale 2003/2005.
I contributi in conto interessi si concedono preferibilmente agli
Enti locali; alla domanda di contributo, oltre alla documentazione
sopra citata, va allegata la dichiarazione dell'istituto mutuante in
merito alla disponibilita' e impegno alla concessione del mutuo a
tasso fisso per non meno di dieci annualita'.
La Regione richiedera' la presentazione della lettera di affidamento
del mutuo da parte dell'istituto di credito per i contributi in conto
interessi, entro i termini che verranno stabiliti in sede di
comunicazione di ammissione a contributo.
2.4.1) Criteri di valutazione
Criteri fondamentali per la valutazione delle domande di contributo
in questo settore sono:
- la reale incidenza dell'intervento sul sistema regionale dello
spettacolo, potenziandone le capacita' di produzione, distribuzione e
promozione nei vari settori;
- il grado di esecutivita' dei lavori, da dimostrare in sede di
domanda con atti amministrativi e documentazione tecnica e
finanziaria, garantendo comunque l'inizio dei lavori entro l'anno in
corso e rendendo pertanto immediatamente erogabile l'acconto
dell'eventuale contributo regionale;
- la priorita' al completamento di lavori gia' avviati, anche con il
contributo regionale su diversi stralci;
- la priorita' a interventi gia' iniziati nell'anno precedente,
relativamente alle spese sostenute a cominciare da gennaio dell'anno
in corso.
Entro 60 giorni dal ricevimento di copia delle domande di contributo,
ogni Provincia invia alla Regione un parere sugli interventi proposti
sul proprio territorio, indicando gli interventi di carattere
prioritario, quelli da prendere in considerazione in seconda istanza
e quelli da escludere. Ogni Provincia dovra' altresi' verificare e
dichiarare la rispondenza dei progetti alle indicazioni del proprio
Piano territoriale di coordinamento provinciale.
Entro 60 giorni dal ricevimento di copia delle domande di contributo
relative all'art. 4, comma 2, lettera c) della L.R. 13/99, l'IBACN
invia alla Regione un parere sugli interventi, proponendo un ordine
di priorita' con riferimento alle specifiche esigenze del sistema
dello spettacolo ed alla fruizione pubblica del patrimonio da
valorizzare.
2.5) Assegnazione e liquidazione dei contributi
I contributi verranno assegnati con atto della Giunta regionale,
nell'ambito della disponibilita' del bilancio regionale, e saranno
liquidati nel seguente modo:
- i contributi a favore di soggetti pubblici secondo quanto previsto
dall'art. 14 della L.R. 29/85 e successive modificazioni;
- i contributi a favore di soggetti privati in un'unica soluzione a
presentazione, da parte del beneficiario, del certificato di avvenuta
esecuzione dei lavori reso dal tecnico del Comune, Provincia o
Comunita' Montana territorialmente competente in base all'ubicazione
della struttura ammessa a contributo, e della documentazione di spesa
consistente nella copia delle fatture quietanzate;
- i contributi in conto interessi saranno erogati agli istituti di
credito concedenti il prestito in soluzione unica anticipata,
scontando all'attualita' le rate costanti posticipate di concorso
regionale, a seguito della presentazione del contratto di mutuo in
copia conforme.
Nel caso di acquisto di attrezzature o di innovazione tecnologica di
cui all'art. 4, comma 2, lettera b) della L.R. 13/99, tanto per i
beneficiari pubblici che privati, la liquidazione dei contributi
avverra' in un'unica soluzione a seguito dell'accertamento della
regolare esecuzione della fornitura, attestata dal beneficiario,
sulle fatture emesse con indicazione della struttura per la quale le
forniture stesse sono state ammesse a contributo.
Per quanto riguarda gli interventi di valorizzazione del patrimonio
storico e artistico dello spettacolo previsti all'art. 4, comma 2,
lettera c), tanto per i beneficiari pubblici che privati, la
liquidazione dei contributi avverra' in due soluzioni:
- la prima, pari al 40%, a dimostrazione dell'avvenuta esecuzione del
40% dell'iniziativa ammessa a contributo, attestata dalle fatture
emesse contenenti l'indicazione dell'intervento in questione;
- la seconda, pari al restante 60%, a seguito della conclusione
dell'iniziativa, comprovata dalle restanti fatture emesse e
dall'attestato da parte dell'IBACN sulla regolare esecuzione
dell'intervento.
Il Dirigente competente provvede al recupero o alla riduzione in
percentuale dei contributi concessi, nei casi di parziale attuazione
degli interventi o di riduzione della spesa realmente sostenuta,
verificando comunque che la parte eseguita si configuri come stralcio
funzionale dei lavori.
3) Trattamento dei dati
Ai sensi della Legge 675/96 "Tutela delle persone fisiche e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", la Regione
individua nel Responsabile del Servizio Cultura, Sport e Tempo libero
il responsabile del trattamento dei dati acquisiti ai fini
dell'istruttoria dei progetti presentati.
Tali dati potranno essere trattati anche da parte dell'Osservatorio
dello spettacolo. Sara' cura della Regione informare i soggetti
interessati sul titolare del trattamento dei dati.
4) Verifiche amministrativo-contabili
La Regione puo' procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche
a campione, al fine di accertare la regolarita' dei bilanci e degli
altri atti relativi alle attivita' finanziate, accedendo anche alla
documentazione conservata presso i soggetti finanziati, ai sensi di
legge ed in particolare del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
La modulistica e' disponibile anche nel sito www.cartellone.emr.it,
sezione "informazioni" rubrica "Leggi e norme regionali".
(segue allegato fotografato)