REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSESSORE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA. PROTEZIONE CIVILE

DECRETO DELL'ASSESSORE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA. PROTEZIONE CIVILE 5 marzo 2003, n. 5

Approvazione delle procedure per l'attuazione del Piano dei primi interventi urgenti conseguenti agli eventi e dissesti idrogeologici nei mesi di ottobre e novembre 2002. Ordinanza 3258/02

L'ASSESSORE                                                                     
Premesso che:                                                                   
- nei territori dei comuni di Loiano e Monzuno in provincia di                  
Bologna il 15 ottobre 2002 si e' verificato il crollo di una parete             
rocciosa che ha parzialmente sbarrato l'alveo del torrente Savena e             
provocato l'interruzione della strada provinciale di fondovalle;                
- il territorio della provincia di Parma e' stato colpito da                    
eccezionali avversita' atmosferiche nei giorni 21 e 22 ottobre 2002;            
- i territori delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto,               
Friuli Venezia-Giulia ed Emilia-Romagna nel mese di novembre 2002               
sono stati colpiti da eccezionali eventi atmosferici che hanno                  
provocato l'esondazione di corsi d'acqua, nonche' violente                      
mareggiate, determinando consequenzialmente frane, smottamenti e                
spiaggiamenti, oltre che danni alla viabilita', alle infrastrutture             
pubbliche e ad immobili privati;                                                
visti:                                                                          
- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del                   
Servizio nazionale della Protezione civile";                                    
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e            
compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali,             
in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59";                     
- la L.R. 19 aprile 1995, n. 45 recante "Disciplina delle attivita' e           
degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di                     
protezione civile";                                                             
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29                   
novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9                 
dicembre 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza           
fino al 31 dicembre 2003 nei territori colpiti dagli eventi del 15              
ottobre 2002 e novembre 2002 specificati in premessa;                           
- l'ordinanza 20 dicembre 2002 n. 3258 del Presidente del Consiglio             
dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 28                 
dicembre 2002, con la quale e' stata stanziata la somma di 50 milioni           
di Euro per l'attuazione dei primi interventi urgenti di protezione             
civile diretti a fronteggiare le conseguenze degli eventi predetti;             
- la nota prot. n. DPC/CG/0048236 del 21 dicembre 2002, con la quale            
il Dipartimento della Protezione civile presso la Presidenza del                
Consiglio dei Ministri ha informato la Regione Emilia-Romagna che si            
sarebbe dato corso alla richiesta di quest'ultima in ordine alla                
dichiarazione dello stato di emergenza anche per il territorio della            
provincia di Parma, nel presupposto che le risorse finanziarie da               
destinare per gli eventi del 21 e 22 ottobre 2002 fossero ripartite             
nell'ambito della quota dei fondi di cui all'ordinanza 3258/02 da               
assegnarsi alla medesima Regione;                                               
- il decreto del 28 gennaio 2003, n. 124 di rep., con il quale il               
Capo del Dipartimento della Protezione civile, su proposta congiunta            
delle Regioni interessate, ha disposto a favore di queste il riparto            
della sopra indicata somma di 50 milioni di Euro, assegnando alla               
Regione Emilia-Romagna la quota di 6.250.000,00 Euro;                           
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio           
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2003,            
con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza fino al 31               
dicembre 2003 nel territorio della provincia di Parma colpito come              
detto sopra da eccezionali avversita' atmosferiche nei giorni 21 e 22           
ottobre 2002;                                                                   
- l'art. 1 dell'ordinanza 3258/02, ai sensi del quale i Presidenti              
delle Regioni interessate, per gli ambiti territoriali di rispettiva            
competenza provvedono, anche avvalendosi di altri soggetti attuatori            
che agiscono per quanto concerne l'attivita' di gestione sulla base             
di specifiche direttive ed indicazioni dei medesimi Presidenti delle            
Regioni, alla realizzazione dei primi interventi urgenti diretti a              
fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai                  
dissesti idrogeologici di cui in premessa;                                      
visto il decreto n. 5 del 20 gennaio 2003 con il quale il Presidente            
della Regione Emilia-Romagna ha delegato, per le ragioni ivi                    
indicate, tutti i compiti attribuitigli dall'ordinanza in parola                
all'Assessore "Difesa del suolo e della costa. Protezione civile",              
stabilendo altresi' ed in particolare che l'Assessore delegato                  
provveda:                                                                       
- all'approvazione di un Piano regionale degli interventi connessi              
agli eventi calamitosi specificati in premessa;                                 
- alla definizione di procedure, improntate al principio di                     
semplificazione amministrativa, per la realizzazione degli interventi           
pianificati, nonche' alla determinazione di termini per l'affidamento           
e l'ultimazione degli interventi rispondenti alle esigenze di                   
celerita' imposte dalle finalita' di cui all'ordinanza 3258/02 anche            
in relazione alla possibilita' di ricorrere alle deroghe alle                   
disposizioni di legge ivi indicate;                                             
dato atto che, ai sensi di quanto disposto nel citato decreto                   
presidenziale 5/03, all'affidamento dei progetti degli interventi               
pianificati e all'approvazione degli stessi provvedono i rispettivi             
soggetti attuatori nel rispetto delle procedure definite                        
dall'Assessore delegato;                                                        
richiamato il proprio decreto n. 4 del 4 febbraio 2003, recante in              
oggetto "Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3258/02.           
Approvazione del Piano dei primi interventi urgenti conseguenti agli            
eventi e dissesti idrogeologici nei mesi di ottobre e novembre 2002";           
dato atto che il Piano suindicato e' finanziato in parte con i fondi            
di cui all'ordinanza 3258/02 ed in parte con risorse stanziate da               
altri provvedimenti normativi;                                                  
ravvisata la necessita' di procedere alla definizione di procedure              
semplificate al fine di assicurare, in conformita' agli obiettivi               
dell'ordinanza 3258/02, un sollecito impulso alle fasi di                       
progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi previsti              
nel Piano suindicato, oltre che al fine di assicurare speditive                 
modalita' di erogazione delle somme ammesse a finanziamento a favore            
dei relativi soggetti attuatori, tenuto conto anche delle diverse               
fonti di finanziamento degli interventi;                                        
dato atto che il proprio decreto 4/03 e' stato pubblicato nel                   
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 23 del 19                  
febbraio 2003 e che da tale data decorrono i termini di 90 giorni e             
dei successivi 12 mesi entro i quali i soggetti attuatori devono                
procedere rispettivamente all'affidamento ed all'ultimazione degli              
interventi pianificati;                                                         
dato atto altresi' che, ai sensi di quanto previsto nel piu' volte              
citato decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna 5/03, il             
Piano degli interventi puo' essere predisposto e realizzato anche per           
stralci e sottoposto, ove necessario, a successive integrazioni e               
rimodulazioni;                                                                  
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 recante "Testo unico in materia           
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione                         
Emilia-Romagna";                                                                
richiamata la deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 2001,            
n. 2774, recante "Direttiva sulle modalita' di espressione dei pareri           
di regolarita' amministrativa e contabile dopo l'entrata in vigore              
della L.R. 43/01";                                                              
dato atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarita' tecnica ed           
alla legittimita' del presente atto espressi rispettivamente dal                
Responsabile del Servizio Protezione civile, ing. Demetrio Egidi, e             
dal Direttore generale all'Ambiente e Difesa del suolo e della costa,           
dott.ssa Leopolda Boschetti, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della               
L.R. 43/01 e del punto 2) della deliberazione della Giunta regionale            
2774/01,                                                                        
decreta:                                                                        
per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che           
qui si intendono espressamente richiamate:                                      
1) di approvare le procedure, di cui all'Allegato 1) parte integrante           
e sostanziale del presente atto per l'attuazione degli interventi               
previsti nel "Piano dei primi interventi urgenti conseguenti agli               
eventi e dissesti idrogeologici nei mesi di ottobre e novembre 2002"            
approvato con proprio decreto n. 4 del 4 febbraio 2003;                         
2) di approvare gli Allegati A), B), C), D) ed E), nonche' gli                  
Allegati A-bis), B-bis), C-bis), D-bis) ed E-bis), parti integranti             
del presente atto, riguardanti gli interventi previsti nel Piano di             
cui al precedente punto 1), finanziati rispettivamente con i soli               
fondi di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri            
n. 3258 del 20 dicembre 2002 ovvero cofinanziati con il concorso dei            
soggetti attuatori;                                                             
3) di pubblicare il presente decreto e i relativi Allegati di cui ai            
precedenti punti 1) e 2) nel Bollettino Ufficiale della Regione                 
Emilia-Romagna.                                                                 
L'ASSESSORE                                                                     
Marioluigi Bruschini                                                            
ALLEGATO 1                                                                      
Allegato al decreto n. 5 del 5 marzo 2003                                       
Procedure per l'attuazione del "Piano dei primi interventi urgenti              
conseguenti agli eventi e dissesti idrogeologici nei mesi di ottobre            
e novembre 2002. Ordinanza 3258/02"                                             
1) Disposizioni generali                                                        
1.1) Ambito di applicazione. Le presenti disposizioni si applicano              
per la realizzazione di tutti gli interventi (lavori, opere,                    
forniture e servizi) previsti nel Piano approvato con decreto                   
assessorile n. 4 del 4 febbraio 2003.                                           
1.2) Compiti dei soggetti attuatori. L'individuazione dei soggetti              
attuatori degli interventi in parola comporta in capo ad essi le                
competenze e le conseguenti responsabilita' in ordine a tutte le fasi           
di realizzazione degli interventi medesimi.                                     
In particolare, con le precisazioni piu' avanti riportate, fanno capo           
ai soggetti attuatori:                                                          
- la predisposizione e l'approvazione del progetto d'intervento                 
(lavori e/o forniture e/o servizi);                                             
- l'acquisizione, prima dell'appalto, delle approvazioni, pareri,               
visti, nullaosta ed assensi comunque denominati da rilasciarsi a cura           
delle Amministrazioni competenti;                                               
- tutti gli adempimenti previsti in caso di acquisizione di aree o              
immobili, compreso il frazionamento e l'accatastamento al relativo              
demanio;                                                                        
- l'affidamento degli interventi;                                               
- la gestione tecnico-contabile compresa l'approvazione di eventuali            
varianti;                                                                       
- la verifica di regolarita' tecnico-contabile degli interventi,                
l'approvazione dei conseguenti atti.                                            
Compete altresi' ai soggetti attuatori l'onere di informare il                  
Servizio regionale Protezione civile in ordine all'avanzamento degli            
interventi secondo le modalita' di cui al punto 4.7).                           
1.3) Tempistica e proroga dei termini. Gli interventi previsti nel              
Piano devono essere progettati ed affidati entro 90 giorni ed                   
ultimati entro i successivi 12 mesi a decorrere dal 19 febbraio 2003.           
Nel caso di lavori, il termine di affidamento e' riferito                       
all'affidamento degli stessi e non a quello di eventuali attivita'              
e/o servizi e/o forniture propedeutici, ancorche' previsti nel quadro           
economico.                                                                      
Il termine di 90 giorni per l'affidamento dei lavori puo' essere                
prorogato previa autorizzazione dell'Assessore alla Difesa del suolo            
e della costa. Protezione civile in presenza di attivita' quali                 
indagini, rilievi e studi propedeutici a lavori di particolare                  
complessita', nonche' in presenza di procedimenti di                            
esproprio.Eventuali altre proroghe possono essere autorizzate in                
relazione a circostanze impreviste e imprevedibili adeguatamente                
argomentate a cura del responsabile del procedimento.                           
1.4) Deroghe alla normativa vigente. I soggetti attuatori provvedono            
alla gestione tecnico-amministrativa degli interventi in conformita'            
alla normativa vigente in materia, avvalendosi, ove occorra e                   
motivandone adeguatamente le ragioni, delle deroghe alle disposizioni           
normative statali e alle connesse disposizioni normative regionali              
individuate all'art. 6 dell'ordinanza 3258/02.                                  
Il responsabile del procedimento allega agli atti di contabilita'               
finale (o di verifica per forniture e servizi) l'elenco dettagliato             
delle norme derogate con le relative e pertinenti motivazioni.                  
I soggetti attuatori, ove non sia possibile provvedere con le proprie           
strutture tecniche o altre strutture pubbliche, possono affidare gli            
incarichi di progettazione, compresa la progettazione dei Piani di              
sicurezza e coordinamento quando previsti ai sensi del DLgs 14 agosto           
1996, n. 494 e successive modifiche ed integrazioni, a liberi                   
professionisti, avvalendosi, ove occorra, delle deroghe di cui                  
all'articolo 6 dell'ordinanza 3258/02.                                          
1.5) Interventi di somma urgenza. Con riferimento agli interventi di            
somma urgenza ultimati o in corso, compresi quelli autorizzati ai               
sensi dell'art. 18 della L.R. 45/95, ferma restando la competenza e             
la responsabilita' dei relativi soggetti attuatori in ordine a tutti            
gli adempimenti connessi, si applicano le sole procedure di cui al              
successivo punto 5.2) o, per gli interventi di competenza diretta               
della Regione e realizzati dai Servizi Tecnici di Bacino, le sole               
procedure di cui al successivo punto 6.1), concernenti le modalita'             
di erogazione delle somme ammesse a finanziamento e la contabilita'             
finale, atteso che per le fasi precedenti essi seguono,                         
indipendentemente dalle deroghe autorizzate dall'ordinanza 3258/02,             
speciali percorsi di autorizzazione, progettazione e realizzazione in           
deroga alle procedure autorizzative ordinariamente previste.                    
1.6) Strutture regionali di riferimento. La struttura regionale di              
riferimento per ogni eventuale richiesta di chiarimento in merito               
all'applicazione delle presenti disposizioni e' il Servizio regionale           
Protezione civile per tutti gli interventi finanziati o cofinanziati            
con i fondi di cui all'ordinanza 3258/02; mentre, e' il Servizio                
regionale Difesa del suolo e bonifica per gli interventi finanziati             
con altri fondi.                                                                
2) Progettazione degli interventi                                               
2.1) Il responsabile del procedimento adotta tutte le iniziative                
finalizzate alla celerita' delle procedure, curando, in particolare,            
che la redazione degli atti e la loro trasmissione sia effettuata               
anche con l'ausilio di strumenti informatici.                                   
2.2) In relazione a quanto sopra ed alla necessita' di assicurare               
altresi' il rispetto delle aree tutelate, delle normative ambientali            
e di quelle delle Autorita' di Bacino, il responsabile del                      
procedimento, sin dalla progettazione preliminare assume tutte le               
necessarie iniziative anche convocando Conferenze di Servizi                    
tematiche.                                                                      
2.3) Nel quadro economico allegato al progetto devono essere                    
dettagliatamente indicate tutte le voci attinenti la realizzazione              
dell'intervento, sulla base di quanto previsto dall'art. 17 del DPR             
21 dicembre 1999, n. 554.                                                       
2.4) Spese generali. Relativamente alle attivita' connesse alla                 
realizzazione degli interventi, e' compito dei soggetti attuatori               
quantificare ed approvare i relativi oneri sostenuti, articolati per            
categoria di spesa (esempio: spese tecniche di progettazione,                   
direzione lavori, eventuale Piano di sicurezza, eventuale collaudo,             
gara, etc.) il cui importo, comprensivo degli oneri riflessi, non               
puo' superare il 10% dell'importo degli interventi a base di gara e/o           
degli interventi da eseguirsi in economia e delle eventuali                     
indennita' di espropriazione, cosi' come riportati nel progetto                 
approvato.                                                                      
Analoga procedura di quantificazione ed approvazione deve essere                
seguita dai soggetti attuatori a conclusione dell'eventuale                     
procedimento d'esproprio. Le spese connesse a tale procedimento,                
quali: notifica, frazionamento, rogiti notarili, volture catastali e            
imposte non rientrano nella predetta percentuale del 10%.                       
Gli oneri suindicati, concernono le attivita' svolte direttamente o             
indirettamente dai soggetti attuatori dalla fase progettuale al                 
collaudo.                                                                       
Resta fermo che a valere sulle somme ammesse a finanziamento sono               
riconosciuti, nel limite del'1,5% dell'importo posto a base di gara             
di un'opera o di un lavoro, i soli compensi incentivanti di cui al              
comma 1 dell'art. 18 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e                     
successive modificazioni ed integrazioni, quando gli incarichi ivi              
previsti siano espletati direttamente dagli Uffici Tecnici dei                  
soggetti attuatori o da questi affidati agli uffici consortili di cui           
al comma 1, lett. b) dell'art. 17 della citata Legge 109/94. Qualora            
gli incarichi vengano affidati dai soggetti attuatori agli organismi            
di altri soggetti pubblici anche in assenza di apposite leggi - come            
prevederebbe l'art. 17, comma 1, lett. c) della citata Legge 109/94 e           
giusta la deroga a tale articolo - e' riconosciuta la copertura                 
finanziaria sia dei compensi incentivanti ai dipendenti di questi               
ultimi nel limite dell'1,5% sopraindicato, sia delle eventuali                  
ulteriori spese documentate e concordate, prima dell'affidamento                
dell'incarico, tra i soggetti pubblici affidatari ed i soggetti                 
attuatori. La percentuale dell'1,5% e le eventuali ulteriori spese,             
ammissibili nella sola fattispecie sopra indicata, costituiscono                
quota parte del 10%.                                                            
2.5) Prezziari regionali. I soggetti attuatori, in sede di                      
progettazione, devono fare riferimento ai prezziari regionali                   
pubblicati nel sito Internet della Regione Emilia-Romagna alla voce             
appalti pubblici. In caso di scostamento, o di prezzi non previsti,             
dovranno essere predisposte apposite analisi.                                   
3) Approvazione dei progetti                                                    
3.1) Ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente della               
Regione Emilia-Romagna 5/03 i progetti degli interventi sono                    
approvati dai rispettivi soggetti attuatori individuati nel Piano.              
3.2) Acquisizione degli assensi e Conferenza di Servizi. I soggetti             
attuatori provvedono alla acquisizione dei pareri, visti, nullaosta             
ed assensi comunque denominati, ivi comprese eventuali licenze,                 
autorizzazioni e concessioni, prescritti dalla normativa vigente,               
ricorrendo, a tal fine, alla Conferenza di Servizi, qualora la                  
stessa, coinvolgendo piu' soggetti preposti al rilascio dei predetti            
assensi, sia considerata funzionale all'accelerazione del relativo              
procedimento.                                                                   
La Conferenza deve essere indetta entro 7 giorni dalla disponibilita'           
dei progetti. La lettera di convocazione, congiuntamente alla copia             
del progetto per il relativo esame da parte dei soggetti preposti al            
rilascio degli assensi, deve essere recapitata a questi ultimi almeno           
7 giorni prima della data prevista per la Conferenza.                           
Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione la quale,                 
regolarmente convocata, sia risultata assente oppure presente a mezzo           
di rappresentante sfornito della necessaria competenza ad esprimere             
definitivamente la volonta' della stessa.                                       
Il dissenso manifestato da un'Amministrazione e' ammissibile solo se            
motivato ed accompagnato dall'indicazione specifica delle modifiche             
progettuali necessarie ai fini dell'assenso. In tal caso il soggetto            
attuatore conclude sub-condizione la Conferenza di Servizi e provvede           
entro 10 giorni alla ridefinizione ed all'invio degli atti                      
progettuali alla Amministrazione dissenziente che e' tenuta a                   
rispondere entro 7 giorni, decorsi inutilmente i quali l'assenso si             
intende acquisito con esito positivo.                                           
Il procedimento puo' essere definito con una determinazione di                  
conclusione positiva sulla base della maggioranza delle posizioni               
espresse in sede di Conferenza di Servizi, anche in permanenza di               
motivato dissenso, purche' quest'ultimo non sia manifestato da                  
un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale,                             
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla             
tutela della salute dei cittadini. In tal caso, infatti, la                     
determinazione e' subordinata all'assenso del Ministro competente che           
deve esprimersi entro 7 giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i           
quali l'Amministrazione procedente comunica al Ministro che, salvo              
diverso avviso, procedera' comunque.                                            
I pareri, visti e nullaosta relativi agli interventi previsti nel               
Piano che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla             
Conferenza di Servizi devono essere espressi dalle Amministrazioni              
competenti entro 7 giorni dalla richiesta, ritenendosi positivamente            
acquisiti qualora sia decorso inutilmente tale termine.                         
3.3) Ai sensi dell'art. 2, comma 1 dell'ordinanza 3258/02 gli                   
interventi di cui all'art. 1 della stessa ordinanza, come specificati           
nel Piano in oggetto, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di               
pubblica utilita', anche ai fini dell'attivazione di eventuali                  
procedimenti di esproprio.                                                      
3.4) Conformita' urbanistiche ed espropri. La Conferenza di Servizi             
di cui al punto 3.2), e' convocata anche ai fini della valutazione              
preliminare in ordine all'ipotesi di conclusione di un accordo di               
programma qualora in conseguenza della non conformita' del progetto             
dell'intervento agli strumenti urbanistici si renda necessaria la               
variante ai medesimi. (Nel caso dell'accordo di programma previsto              
dall'art. 34 del DLgs 267/00 e dall'art. 40 della L.R. 20/00, la                
Conferenza, indetta nei termini di cui al secondo capoverso del punto           
3.2), e' convocata dal Presidente della Regione, o suo delegato).               
Qualora l'opera non risulti conforme, le Amministrazioni interessate,           
nella medesima Conferenza ovvero in una successiva all'uopo convocata           
nei termini predetti, procedono all'esame del progetto al fine di               
raggiungere un accordo in merito alla fattibilita' del medesimo. Il             
progetto deve essere corredato da uno studio degli effetti sul                  
sistema ambientale e territoriale e delle misure necessarie per                 
l'inserimento dell'opera nel territorio, dagli elaborati relativi               
alla variante urbanistica, nonche', in caso di intervento implicante            
espropriazioni, dall'elenco delle aree e dei nominativi dei                     
proprietari, risultanti dai registri catastali. Il consenso unanime e           
la sottoscrizione dell'accordo producono gli effetti di cui all'art.            
34 del DLgs 267/00 e all'art. 40 della L.R. 20/00. Pertanto il                  
consenso espresso dai rappresentanti legittimati del Comune e della             
Provincia deve essere ratificato entro i successivi 30 giorni dai               
rispettivi Consigli. Stante l'urgenza e l'indifferibilita' degli                
interventi gia' dichiarata con ordinanza 3258/02, va omessa la fase             
di evidenza pubblica (deposito-pubblicazione-osservazioni) alla                 
stregua di quanto disposto per i procedimenti espropriativi. Il                 
decreto del Presidente della Provincia di approvazione dell'accordo             
di programma produce gli effetti di approvazione della variazione               
allo strumento urbanistico, di apposizione del vincolo espropriativo            
e costituisce dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed           
urgenza delle opere. Qualora non si raggiunga il consenso unanime la            
determinazione di conclusione del procedimento puo' essere                      
pronunciata dal Consiglio regionale entro il termine di                         
quarantacinque giorni.                                                          
I termini di consegna e ultimazione degli interventi sono differiti             
in relazione ai tempi necessari per l'espletamento delle procedure di           
conformita' sopra descritte.                                                    
4) Affidamento e gestione degli interventi                                      
4.1) I soggetti attuatori provvedono a dare corso ai procedimenti di            
affidamento degli interventi ed alla successiva gestione                        
tecnico-amministrativa approvando i relativi atti.                              
4.2) Modalita' di affidamento. Nel caso di ricorso alla trattativa              
privata, in forza della deroga all'art. 24 della Legge 109/94 e                 
successive modificazioni ed integrazioni autorizzata dall'ordinanza             
3258/02, possono essere invitate alla gara ufficiosa anche meno di 15           
imprese, ma comunque non meno di cinque, in possesso dei requisiti di           
idoneita' necessari.                                                            
Essendo autorizzata dall'ordinanza 3258/02 anche la deroga all'art.             
10, comma 1 quater della citata Legge 109/94 e successive                       
modificazioni ed integrazioni, qualora l'impresa aggiudicataria non             
comprovi il possesso dei requisiti di idoneita' dichiarati in sede di           
offerta, si procede alla sua esclusione con conseguente possibilita'            
per il soggetto attuatore di affidare l'appalto all'impresa che segue           
in graduatoria, sempre che quest'ultima comprovi a sua volta il                 
possesso dei requisiti di idoneita' necessari.4.3) Le presenti                  
disposizioni devono ritenersi parti integranti e sostanziali del                
contratto d'appalto, nel quale devono essere indicati                           
specificatamente anche gli estremi del provvedimento di approvazione            
del progetto.                                                                   
4.4) Varianti. Per la realizzazione degli interventi non sono                   
consentite variazioni in aumento delle somme ammesse a finanziamento;           
pertanto, eventuali oneri aggiuntivi sono a carico dei soggetti                 
attuatori.                                                                      
Sono ammesse, ed approvate dal soggetto attuatore, varianti entro il            
limite della somma ammessa a finanziamento, purche' coerenti con le             
finalita' dell'ordinanza 3258/02 e derivanti da circostanze                     
impreviste ed imprevedibili al momento dell'affidamento. Tali                   
circostanze devono emergere da apposita e circostanziata relazione              
del responsabile del procedimento redatta sulla base della conforme             
dichiarazione del progettista.                                                  
Sono altresi' ammesse, con uguali modalita', varianti in aumento                
migliorative dell'opera nel limite complessivo del 5% dell'importo di           
contratto e nei limiti della somma ammessa a finanziamento.                     
Non costituiscono varianti, e rientrano nella discrezionalita' della            
direzione lavori, le modifiche migliorative anche comportanti nuovi             
prezzi che non alterino sostanzialmente il progetto e non comportino            
variazioni contrattuali.                                                        
4.5) La contabilita' finale e la regolare esecuzione dell'intervento            
sono approvate dal soggetto attuatore entro due mesi dalla                      
ultimazione dei lavori o dalla prestazione del servizio o della                 
fornitura.                                                                      
4.6) Collaudi. Per gli interventi di competenza della Regione,                  
realizzati dai Servizi Tecnici di Bacino, dai Consorzi di Bonifica o            
da enti pubblici ed aziende dipendenti dalla Regione, la nomina di              
eventuali collaudatori e' di competenza del Direttore generale                  
Ambiente Difesa del suolo e della costa.                                        
In tutti gli altri casi alla nomina di eventuali collaudatori                   
provvedono i rispettivi soggetti attuatori.                                     
4.7) Monitoraggio. Ai fini della rilevazione dello stato di                     
attuazione degli interventi finanziati o cofinanziati con i fondi di            
cui all'ordinanza 3258/02, i soggetti attuatori devono trasmettere i            
relativi dati semestralmente al Servizio regionale Protezione civile,           
avvalendosi dell'apposita scheda di monitoraggio lavori di cui alla             
circolare 20 aprile 2000, n. 1 del Sottosegretario di Stato delegato            
al coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta             
Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2000. Le scadenze semestrali sono                 
fissate al 31 luglio e al 31 gennaio.                                           
5) Erogazione dei finanziamenti e contabilita' finale                           
5.1) I fondi di cui all'ordinanza 3258/02 saranno gestiti attraverso            
un'apposita contabilita' speciale istituita presso la Banca d'Italia            
- Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Bologna. Presso il             
Servizio regionale Bilancio-Risorse finanziarie, Viale Aldo Moro n.             
52 - 40127 Bologna, operera' pertanto il Settore Contabilita'                   
speciale che, su richiesta del soggetto attuatore, provvedera':                 
- all'erogazione del primo acconto, pari al 35% della somma ammessa a           
finanziamento, dietro presentazione della dichiarazione sostitutiva             
di atto di notorieta' di cui all'Allegato A). In caso di mancata                
richiesta del predetto acconto, il soggetto attuatore presentera' la            
dichiarazione sostitutiva di cui all'Allegato B) ai fini                        
dell'erogazione del primo stato di avanzamento dell'intervento. In              
questo caso il soggetto attuatore che non intende chiedere un secondo           
SAL, dovra' assicurarsi di non eccedere l'85% della somma ammessa a             
finanziamento;                                                                  
- alla erogazione di un numero massimo di due stati di avanzamento              
degli interventi, previo recupero proporzionale dell'acconto e dietro           
presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'             
di cui all'Allegato C). Il soggetto attuatore dovra' assicurarsi di             
non eccedere complessivamente l'85% della somma ammessa a                       
finanziamento;                                                                  
- all'erogazione del saldo, il cui importo non potra' essere                    
inferiore al 15% della somma ammessa a finanziamento, dietro                    
presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'           
di cui all'Allegato D). La somma spettante a saldo sara' al netto di            
eventuali economie che rimarranno a disposizione della Regione                  
Emilia-Romagna per il finanziamento di ulteriori interventi in sede             
di rimodulazione del Piano.                                                     
5.2) Per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi di             
somma urgenza ancora in corso di esecuzione, si applicheranno le                
disposizioni di cui al precedente punto 5.1). Nel caso invece di                
interventi di somma urgenza gia' ultimati, i soggetti attuatori                 
inoltreranno la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di              
cui all'Allegato E) al Servizio regionale Bilancio-Risorse                      
finanziarie che provvedera' alla liquidazione in un'unica soluzione             
della somma ammessa a finanziamento, al netto di eventuali economie             
che rimarrano a disposizione della Regione Emilia-Romagna per le                
finalita' indicate al precedente punto 5.1).                                    
5.3) Nel caso di interventi cofinanziati, i soggetti attuatori si               
atterranno alle disposizioni di cui ai precedenti punti 5.1) e 5.2),            
utilizzando le specifiche dichiarazioni sostitutive di atto di                  
notorieta' di cui agli Allegati A-bis), B-bis), C-bis), D-bis) ed               
E-bis).                                                                         
5.4) Nel caso di espropri, il pagamento degli oneri relativi e                  
l'accertamento delle eventuali economie saranno effettuati a                    
conclusione dei relativi procedimenti.                                          
5.5) I soggetti attuatori disciplineranno i rapporti giuridici con le           
imprese affidatarie degli interventi e con i soggetti affidatari di             
eventuali incarichi professionali in maniera coerente con il sistema            
dei flussi di finanziamento sopra delineato.                                    
5.6) I soggetti attuatori invieranno per conoscenza al Servizio                 
regionale Protezione civile una copia delle dichiarazioni sostitutive           
di atti di notorieta' di cui agli Allegati A), B), C), D), E),                  
A-bis), B-bis), C-bis), D-bis) ed E-bis) indicati nei precedenti                
punti 5.1), 5.2) e 5.3).                                                        
5.7) La Regione si riserva la facolta' di richiedere ai soggetti                
attuatori in ogni fase del procedimento di erogazione delle somme               
ammesse a finanziamento la documentazione amministrativa, contabile e           
fiscale specificata per estremi nelle dichiarazioni sostitutive di              
atti di notorieta' di cui agli allegati menzionati nei punti                    
precedenti.                                                                     
5.8) Ad avvenuta erogazione del saldo della somma ammessa a                     
finanziamento, il Servizio regionale Bilancio-Risorse finanziarie               
comunichera' al Servizio regionale Protezione civile l'ammontare                
delle eventuali economie accertate per ciascun intervento.                      
6) Finanziamenti relativi agli interventi, compresi quelli di somma             
urgenza, di competenza regionale realizzati dai Servizi Tecnici di              
Bacino                                                                          
6.1) Interventi finanziati con i fondi di cui all'ordinanza 3258/02.            
I Servizi Tecnici di Bacino trasmetteranno al Servizio regionale                
Bilancio-Risorse finanziarie gli atti di liquidazione e la relativa             
documentazione fiscale sia per gli stati di avanzamento degli                   
interventi che per il saldo, mentre comunicheranno al Servizio                  
regionale Protezione civile unicamente gli estremi dell'atto di                 
approvazione della contabilita' finale e dell'atto di liquidazione              
del saldo.                                                                      
6.2) Interventi finanziati con fondi diversi da quelli stanziati                
dall'ordinanza 3258/02. Per tutti gli interventi finanziati con fondi           
diversi da quelli stanziati dall'ordinanza 3258/02, valgono le                  
procedure definite con determinazione del Direttore generale Ambiente           
Difesa del suolo e della costa 4 luglio 2000, n. 6200.                          
7) Poteri sostitutivi                                                           
7.1) Qualora dal monitoraggio dello stato di avanzamento degli                  
interventi o da eventuali verifiche disposte in fase di realizzazione           
degli stessi, emergano gravi inadempienze o violazioni di                       
disposizioni, l'Assessore delegato diffida il soggetto attuatore a              
provvedere alla rimozione della inadempienza o violazione, assegnando           
a tal fine un congruo termine, decorso inutilmente il quale e senza             
che il soggetto attuatore abbia addotto un giustificato motivo,                 
l'Assessore delegato con propri provvedimenti individua un nuovo                
soggetto cui affidare la realizzazione o il completamento                       
dell'intervento.7.2) Sono a carico del soggetto attuatore, nei                  
confronti del quale sia stato esercitato il potere sostitutivo, gli             
eventuali danni derivanti dalle inadempienze o violazioni contestate.           
8) Procedure di controllo degli interventi ultimati                             
Ad avvenuta ultimazione, gli interventi finanziati con i fondi di cui           
all'ordinanza 3258/02, ad eccezione di quelli di competenza regionale           
realizzati dai Servizi Tecnici di Bacino, saranno sottoposti a                  
controllo da parte dei funzionari del Servizio regionale di                     
Protezione civile o di altre strutture tecniche pubbliche all'uopo              
individuate nel rispetto della normativa vigente.                               
Il controllo sara' diretto a verificare:                                        
- la coerenza degli interventi agli obiettivi dell'ordinanza 3258/02;           
- la correttezza delle procedure seguite dai soggetti attuatori nel             
corso della realizzazione e della rendicontazione degli interventi.             
Saranno controllati tutti gli interventi di importo superiore a                 
250.000 Euro. L'attivita' di controllo verra' svolta presso gli                 
uffici dei soggetti attuatori e comprendera' anche l'effettuazione di           
sopralluoghi in sito.                                                           
Gli interventi di importo inferiore a 250.000 Euro saranno sottoposti           
a controllo a campione, secondo il criterio della casualita'                    
numerica, nella misura di almeno il 15% del totale. La Regione si               
riserva la facolta' di sottoporre a controllo ulteriori interventi              
laddove siano state rilevate anomalie. Con uno o piu' atti del                  
Responsabile del Servizio regionale Protezione civile saranno resi              
noti gli interventi ricadenti nel campione, unitamente ai nominativi            
dei funzionari incaricati e del responsabile del procedimento di                
controllo.I funzionari incaricati provvederanno a richiedere al                 
soggetto attuatore la trasmissione in copia conforme agli originali             
dei seguenti documenti, con facolta' di disporre un successivo                  
sopralluogo:                                                                    
- verbale di urgenza o di somma urgenza;                                        
- atto di eventuale affidamento all'esterno di incarichi di                     
progettazione, direzione lavori, redazione di eventuale Piano di                
sicurezza, eventuale collaudo e requisiti professionali dei tecnici             
incaricati;                                                                     
- progetto o perizia giustificativa dell'intervento e relativo atto             
di approvazione;                                                                
- atto di affidamento degli interventi;                                         
- verbale di consegna dei lavori;                                               
- eventuali verbali di sospensione e ripresa dei lavori;                        
- eventuali atti di approvazione di perizie di variante;                        
- certificato di ultimazione dei lavori redatto del direttore dei               
lavori;                                                                         
- dichiarazioni circa eventuali avvisi ad opponendum e a cessioni di            
credito;                                                                        
- conto finale dei lavori e relazione di accompagnamento con allegata           
documentazione;                                                                 
- certificato di regolare esecuzione e relativo atto di approvazione;           
- eventuale certificato di collaudo e relativo atto di approvazione;            
- fatture, parcelle o note pro-forma.                                           
Ogni procedimento di controllo si concludera' con una relazione                 
sottoscritta dal funzionario incaricato. Tutte le relazioni verranno            
trasmesse al soggetto attuatore e all'Assessore regionale alla Difesa           
del suolo e della costa. Protezione civile.                                     
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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