DECRETO DELL'ASSESSORE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA. PROTEZIONE CIVILE 5 marzo 2003, n. 5
Approvazione delle procedure per l'attuazione del Piano dei primi interventi urgenti conseguenti agli eventi e dissesti idrogeologici nei mesi di ottobre e novembre 2002. Ordinanza 3258/02
L'ASSESSORE
Premesso che:
- nei territori dei comuni di Loiano e Monzuno in provincia di
Bologna il 15 ottobre 2002 si e' verificato il crollo di una parete
rocciosa che ha parzialmente sbarrato l'alveo del torrente Savena e
provocato l'interruzione della strada provinciale di fondovalle;
- il territorio della provincia di Parma e' stato colpito da
eccezionali avversita' atmosferiche nei giorni 21 e 22 ottobre 2002;
- i territori delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto,
Friuli Venezia-Giulia ed Emilia-Romagna nel mese di novembre 2002
sono stati colpiti da eccezionali eventi atmosferici che hanno
provocato l'esondazione di corsi d'acqua, nonche' violente
mareggiate, determinando consequenzialmente frane, smottamenti e
spiaggiamenti, oltre che danni alla viabilita', alle infrastrutture
pubbliche e ad immobili privati;
visti:
- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del
Servizio nazionale della Protezione civile";
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali,
in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la L.R. 19 aprile 1995, n. 45 recante "Disciplina delle attivita' e
degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di
protezione civile";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29
novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9
dicembre 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza
fino al 31 dicembre 2003 nei territori colpiti dagli eventi del 15
ottobre 2002 e novembre 2002 specificati in premessa;
- l'ordinanza 20 dicembre 2002 n. 3258 del Presidente del Consiglio
dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 28
dicembre 2002, con la quale e' stata stanziata la somma di 50 milioni
di Euro per l'attuazione dei primi interventi urgenti di protezione
civile diretti a fronteggiare le conseguenze degli eventi predetti;
- la nota prot. n. DPC/CG/0048236 del 21 dicembre 2002, con la quale
il Dipartimento della Protezione civile presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri ha informato la Regione Emilia-Romagna che si
sarebbe dato corso alla richiesta di quest'ultima in ordine alla
dichiarazione dello stato di emergenza anche per il territorio della
provincia di Parma, nel presupposto che le risorse finanziarie da
destinare per gli eventi del 21 e 22 ottobre 2002 fossero ripartite
nell'ambito della quota dei fondi di cui all'ordinanza 3258/02 da
assegnarsi alla medesima Regione;
- il decreto del 28 gennaio 2003, n. 124 di rep., con il quale il
Capo del Dipartimento della Protezione civile, su proposta congiunta
delle Regioni interessate, ha disposto a favore di queste il riparto
della sopra indicata somma di 50 milioni di Euro, assegnando alla
Regione Emilia-Romagna la quota di 6.250.000,00 Euro;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2003,
con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza fino al 31
dicembre 2003 nel territorio della provincia di Parma colpito come
detto sopra da eccezionali avversita' atmosferiche nei giorni 21 e 22
ottobre 2002;
- l'art. 1 dell'ordinanza 3258/02, ai sensi del quale i Presidenti
delle Regioni interessate, per gli ambiti territoriali di rispettiva
competenza provvedono, anche avvalendosi di altri soggetti attuatori
che agiscono per quanto concerne l'attivita' di gestione sulla base
di specifiche direttive ed indicazioni dei medesimi Presidenti delle
Regioni, alla realizzazione dei primi interventi urgenti diretti a
fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai
dissesti idrogeologici di cui in premessa;
visto il decreto n. 5 del 20 gennaio 2003 con il quale il Presidente
della Regione Emilia-Romagna ha delegato, per le ragioni ivi
indicate, tutti i compiti attribuitigli dall'ordinanza in parola
all'Assessore "Difesa del suolo e della costa. Protezione civile",
stabilendo altresi' ed in particolare che l'Assessore delegato
provveda:
- all'approvazione di un Piano regionale degli interventi connessi
agli eventi calamitosi specificati in premessa;
- alla definizione di procedure, improntate al principio di
semplificazione amministrativa, per la realizzazione degli interventi
pianificati, nonche' alla determinazione di termini per l'affidamento
e l'ultimazione degli interventi rispondenti alle esigenze di
celerita' imposte dalle finalita' di cui all'ordinanza 3258/02 anche
in relazione alla possibilita' di ricorrere alle deroghe alle
disposizioni di legge ivi indicate;
dato atto che, ai sensi di quanto disposto nel citato decreto
presidenziale 5/03, all'affidamento dei progetti degli interventi
pianificati e all'approvazione degli stessi provvedono i rispettivi
soggetti attuatori nel rispetto delle procedure definite
dall'Assessore delegato;
richiamato il proprio decreto n. 4 del 4 febbraio 2003, recante in
oggetto "Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3258/02.
Approvazione del Piano dei primi interventi urgenti conseguenti agli
eventi e dissesti idrogeologici nei mesi di ottobre e novembre 2002";
dato atto che il Piano suindicato e' finanziato in parte con i fondi
di cui all'ordinanza 3258/02 ed in parte con risorse stanziate da
altri provvedimenti normativi;
ravvisata la necessita' di procedere alla definizione di procedure
semplificate al fine di assicurare, in conformita' agli obiettivi
dell'ordinanza 3258/02, un sollecito impulso alle fasi di
progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi previsti
nel Piano suindicato, oltre che al fine di assicurare speditive
modalita' di erogazione delle somme ammesse a finanziamento a favore
dei relativi soggetti attuatori, tenuto conto anche delle diverse
fonti di finanziamento degli interventi;
dato atto che il proprio decreto 4/03 e' stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 23 del 19
febbraio 2003 e che da tale data decorrono i termini di 90 giorni e
dei successivi 12 mesi entro i quali i soggetti attuatori devono
procedere rispettivamente all'affidamento ed all'ultimazione degli
interventi pianificati;
dato atto altresi' che, ai sensi di quanto previsto nel piu' volte
citato decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna 5/03, il
Piano degli interventi puo' essere predisposto e realizzato anche per
stralci e sottoposto, ove necessario, a successive integrazioni e
rimodulazioni;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 recante "Testo unico in materia
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna";
richiamata la deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 2001,
n. 2774, recante "Direttiva sulle modalita' di espressione dei pareri
di regolarita' amministrativa e contabile dopo l'entrata in vigore
della L.R. 43/01";
dato atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarita' tecnica ed
alla legittimita' del presente atto espressi rispettivamente dal
Responsabile del Servizio Protezione civile, ing. Demetrio Egidi, e
dal Direttore generale all'Ambiente e Difesa del suolo e della costa,
dott.ssa Leopolda Boschetti, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della
L.R. 43/01 e del punto 2) della deliberazione della Giunta regionale
2774/01,
decreta:
per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che
qui si intendono espressamente richiamate:
1) di approvare le procedure, di cui all'Allegato 1) parte integrante
e sostanziale del presente atto per l'attuazione degli interventi
previsti nel "Piano dei primi interventi urgenti conseguenti agli
eventi e dissesti idrogeologici nei mesi di ottobre e novembre 2002"
approvato con proprio decreto n. 4 del 4 febbraio 2003;
2) di approvare gli Allegati A), B), C), D) ed E), nonche' gli
Allegati A-bis), B-bis), C-bis), D-bis) ed E-bis), parti integranti
del presente atto, riguardanti gli interventi previsti nel Piano di
cui al precedente punto 1), finanziati rispettivamente con i soli
fondi di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3258 del 20 dicembre 2002 ovvero cofinanziati con il concorso dei
soggetti attuatori;
3) di pubblicare il presente decreto e i relativi Allegati di cui ai
precedenti punti 1) e 2) nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
L'ASSESSORE
Marioluigi Bruschini
ALLEGATO 1
Allegato al decreto n. 5 del 5 marzo 2003
Procedure per l'attuazione del "Piano dei primi interventi urgenti
conseguenti agli eventi e dissesti idrogeologici nei mesi di ottobre
e novembre 2002. Ordinanza 3258/02"
1) Disposizioni generali
1.1) Ambito di applicazione. Le presenti disposizioni si applicano
per la realizzazione di tutti gli interventi (lavori, opere,
forniture e servizi) previsti nel Piano approvato con decreto
assessorile n. 4 del 4 febbraio 2003.
1.2) Compiti dei soggetti attuatori. L'individuazione dei soggetti
attuatori degli interventi in parola comporta in capo ad essi le
competenze e le conseguenti responsabilita' in ordine a tutte le fasi
di realizzazione degli interventi medesimi.
In particolare, con le precisazioni piu' avanti riportate, fanno capo
ai soggetti attuatori:
- la predisposizione e l'approvazione del progetto d'intervento
(lavori e/o forniture e/o servizi);
- l'acquisizione, prima dell'appalto, delle approvazioni, pareri,
visti, nullaosta ed assensi comunque denominati da rilasciarsi a cura
delle Amministrazioni competenti;
- tutti gli adempimenti previsti in caso di acquisizione di aree o
immobili, compreso il frazionamento e l'accatastamento al relativo
demanio;
- l'affidamento degli interventi;
- la gestione tecnico-contabile compresa l'approvazione di eventuali
varianti;
- la verifica di regolarita' tecnico-contabile degli interventi,
l'approvazione dei conseguenti atti.
Compete altresi' ai soggetti attuatori l'onere di informare il
Servizio regionale Protezione civile in ordine all'avanzamento degli
interventi secondo le modalita' di cui al punto 4.7).
1.3) Tempistica e proroga dei termini. Gli interventi previsti nel
Piano devono essere progettati ed affidati entro 90 giorni ed
ultimati entro i successivi 12 mesi a decorrere dal 19 febbraio 2003.
Nel caso di lavori, il termine di affidamento e' riferito
all'affidamento degli stessi e non a quello di eventuali attivita'
e/o servizi e/o forniture propedeutici, ancorche' previsti nel quadro
economico.
Il termine di 90 giorni per l'affidamento dei lavori puo' essere
prorogato previa autorizzazione dell'Assessore alla Difesa del suolo
e della costa. Protezione civile in presenza di attivita' quali
indagini, rilievi e studi propedeutici a lavori di particolare
complessita', nonche' in presenza di procedimenti di
esproprio.Eventuali altre proroghe possono essere autorizzate in
relazione a circostanze impreviste e imprevedibili adeguatamente
argomentate a cura del responsabile del procedimento.
1.4) Deroghe alla normativa vigente. I soggetti attuatori provvedono
alla gestione tecnico-amministrativa degli interventi in conformita'
alla normativa vigente in materia, avvalendosi, ove occorra e
motivandone adeguatamente le ragioni, delle deroghe alle disposizioni
normative statali e alle connesse disposizioni normative regionali
individuate all'art. 6 dell'ordinanza 3258/02.
Il responsabile del procedimento allega agli atti di contabilita'
finale (o di verifica per forniture e servizi) l'elenco dettagliato
delle norme derogate con le relative e pertinenti motivazioni.
I soggetti attuatori, ove non sia possibile provvedere con le proprie
strutture tecniche o altre strutture pubbliche, possono affidare gli
incarichi di progettazione, compresa la progettazione dei Piani di
sicurezza e coordinamento quando previsti ai sensi del DLgs 14 agosto
1996, n. 494 e successive modifiche ed integrazioni, a liberi
professionisti, avvalendosi, ove occorra, delle deroghe di cui
all'articolo 6 dell'ordinanza 3258/02.
1.5) Interventi di somma urgenza. Con riferimento agli interventi di
somma urgenza ultimati o in corso, compresi quelli autorizzati ai
sensi dell'art. 18 della L.R. 45/95, ferma restando la competenza e
la responsabilita' dei relativi soggetti attuatori in ordine a tutti
gli adempimenti connessi, si applicano le sole procedure di cui al
successivo punto 5.2) o, per gli interventi di competenza diretta
della Regione e realizzati dai Servizi Tecnici di Bacino, le sole
procedure di cui al successivo punto 6.1), concernenti le modalita'
di erogazione delle somme ammesse a finanziamento e la contabilita'
finale, atteso che per le fasi precedenti essi seguono,
indipendentemente dalle deroghe autorizzate dall'ordinanza 3258/02,
speciali percorsi di autorizzazione, progettazione e realizzazione in
deroga alle procedure autorizzative ordinariamente previste.
1.6) Strutture regionali di riferimento. La struttura regionale di
riferimento per ogni eventuale richiesta di chiarimento in merito
all'applicazione delle presenti disposizioni e' il Servizio regionale
Protezione civile per tutti gli interventi finanziati o cofinanziati
con i fondi di cui all'ordinanza 3258/02; mentre, e' il Servizio
regionale Difesa del suolo e bonifica per gli interventi finanziati
con altri fondi.
2) Progettazione degli interventi
2.1) Il responsabile del procedimento adotta tutte le iniziative
finalizzate alla celerita' delle procedure, curando, in particolare,
che la redazione degli atti e la loro trasmissione sia effettuata
anche con l'ausilio di strumenti informatici.
2.2) In relazione a quanto sopra ed alla necessita' di assicurare
altresi' il rispetto delle aree tutelate, delle normative ambientali
e di quelle delle Autorita' di Bacino, il responsabile del
procedimento, sin dalla progettazione preliminare assume tutte le
necessarie iniziative anche convocando Conferenze di Servizi
tematiche.
2.3) Nel quadro economico allegato al progetto devono essere
dettagliatamente indicate tutte le voci attinenti la realizzazione
dell'intervento, sulla base di quanto previsto dall'art. 17 del DPR
21 dicembre 1999, n. 554.
2.4) Spese generali. Relativamente alle attivita' connesse alla
realizzazione degli interventi, e' compito dei soggetti attuatori
quantificare ed approvare i relativi oneri sostenuti, articolati per
categoria di spesa (esempio: spese tecniche di progettazione,
direzione lavori, eventuale Piano di sicurezza, eventuale collaudo,
gara, etc.) il cui importo, comprensivo degli oneri riflessi, non
puo' superare il 10% dell'importo degli interventi a base di gara e/o
degli interventi da eseguirsi in economia e delle eventuali
indennita' di espropriazione, cosi' come riportati nel progetto
approvato.
Analoga procedura di quantificazione ed approvazione deve essere
seguita dai soggetti attuatori a conclusione dell'eventuale
procedimento d'esproprio. Le spese connesse a tale procedimento,
quali: notifica, frazionamento, rogiti notarili, volture catastali e
imposte non rientrano nella predetta percentuale del 10%.
Gli oneri suindicati, concernono le attivita' svolte direttamente o
indirettamente dai soggetti attuatori dalla fase progettuale al
collaudo.
Resta fermo che a valere sulle somme ammesse a finanziamento sono
riconosciuti, nel limite del'1,5% dell'importo posto a base di gara
di un'opera o di un lavoro, i soli compensi incentivanti di cui al
comma 1 dell'art. 18 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni ed integrazioni, quando gli incarichi ivi
previsti siano espletati direttamente dagli Uffici Tecnici dei
soggetti attuatori o da questi affidati agli uffici consortili di cui
al comma 1, lett. b) dell'art. 17 della citata Legge 109/94. Qualora
gli incarichi vengano affidati dai soggetti attuatori agli organismi
di altri soggetti pubblici anche in assenza di apposite leggi - come
prevederebbe l'art. 17, comma 1, lett. c) della citata Legge 109/94 e
giusta la deroga a tale articolo - e' riconosciuta la copertura
finanziaria sia dei compensi incentivanti ai dipendenti di questi
ultimi nel limite dell'1,5% sopraindicato, sia delle eventuali
ulteriori spese documentate e concordate, prima dell'affidamento
dell'incarico, tra i soggetti pubblici affidatari ed i soggetti
attuatori. La percentuale dell'1,5% e le eventuali ulteriori spese,
ammissibili nella sola fattispecie sopra indicata, costituiscono
quota parte del 10%.
2.5) Prezziari regionali. I soggetti attuatori, in sede di
progettazione, devono fare riferimento ai prezziari regionali
pubblicati nel sito Internet della Regione Emilia-Romagna alla voce
appalti pubblici. In caso di scostamento, o di prezzi non previsti,
dovranno essere predisposte apposite analisi.
3) Approvazione dei progetti
3.1) Ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente della
Regione Emilia-Romagna 5/03 i progetti degli interventi sono
approvati dai rispettivi soggetti attuatori individuati nel Piano.
3.2) Acquisizione degli assensi e Conferenza di Servizi. I soggetti
attuatori provvedono alla acquisizione dei pareri, visti, nullaosta
ed assensi comunque denominati, ivi comprese eventuali licenze,
autorizzazioni e concessioni, prescritti dalla normativa vigente,
ricorrendo, a tal fine, alla Conferenza di Servizi, qualora la
stessa, coinvolgendo piu' soggetti preposti al rilascio dei predetti
assensi, sia considerata funzionale all'accelerazione del relativo
procedimento.
La Conferenza deve essere indetta entro 7 giorni dalla disponibilita'
dei progetti. La lettera di convocazione, congiuntamente alla copia
del progetto per il relativo esame da parte dei soggetti preposti al
rilascio degli assensi, deve essere recapitata a questi ultimi almeno
7 giorni prima della data prevista per la Conferenza.
Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione la quale,
regolarmente convocata, sia risultata assente oppure presente a mezzo
di rappresentante sfornito della necessaria competenza ad esprimere
definitivamente la volonta' della stessa.
Il dissenso manifestato da un'Amministrazione e' ammissibile solo se
motivato ed accompagnato dall'indicazione specifica delle modifiche
progettuali necessarie ai fini dell'assenso. In tal caso il soggetto
attuatore conclude sub-condizione la Conferenza di Servizi e provvede
entro 10 giorni alla ridefinizione ed all'invio degli atti
progettuali alla Amministrazione dissenziente che e' tenuta a
rispondere entro 7 giorni, decorsi inutilmente i quali l'assenso si
intende acquisito con esito positivo.
Il procedimento puo' essere definito con una determinazione di
conclusione positiva sulla base della maggioranza delle posizioni
espresse in sede di Conferenza di Servizi, anche in permanenza di
motivato dissenso, purche' quest'ultimo non sia manifestato da
un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla
tutela della salute dei cittadini. In tal caso, infatti, la
determinazione e' subordinata all'assenso del Ministro competente che
deve esprimersi entro 7 giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i
quali l'Amministrazione procedente comunica al Ministro che, salvo
diverso avviso, procedera' comunque.
I pareri, visti e nullaosta relativi agli interventi previsti nel
Piano che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla
Conferenza di Servizi devono essere espressi dalle Amministrazioni
competenti entro 7 giorni dalla richiesta, ritenendosi positivamente
acquisiti qualora sia decorso inutilmente tale termine.
3.3) Ai sensi dell'art. 2, comma 1 dell'ordinanza 3258/02 gli
interventi di cui all'art. 1 della stessa ordinanza, come specificati
nel Piano in oggetto, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di
pubblica utilita', anche ai fini dell'attivazione di eventuali
procedimenti di esproprio.
3.4) Conformita' urbanistiche ed espropri. La Conferenza di Servizi
di cui al punto 3.2), e' convocata anche ai fini della valutazione
preliminare in ordine all'ipotesi di conclusione di un accordo di
programma qualora in conseguenza della non conformita' del progetto
dell'intervento agli strumenti urbanistici si renda necessaria la
variante ai medesimi. (Nel caso dell'accordo di programma previsto
dall'art. 34 del DLgs 267/00 e dall'art. 40 della L.R. 20/00, la
Conferenza, indetta nei termini di cui al secondo capoverso del punto
3.2), e' convocata dal Presidente della Regione, o suo delegato).
Qualora l'opera non risulti conforme, le Amministrazioni interessate,
nella medesima Conferenza ovvero in una successiva all'uopo convocata
nei termini predetti, procedono all'esame del progetto al fine di
raggiungere un accordo in merito alla fattibilita' del medesimo. Il
progetto deve essere corredato da uno studio degli effetti sul
sistema ambientale e territoriale e delle misure necessarie per
l'inserimento dell'opera nel territorio, dagli elaborati relativi
alla variante urbanistica, nonche', in caso di intervento implicante
espropriazioni, dall'elenco delle aree e dei nominativi dei
proprietari, risultanti dai registri catastali. Il consenso unanime e
la sottoscrizione dell'accordo producono gli effetti di cui all'art.
34 del DLgs 267/00 e all'art. 40 della L.R. 20/00. Pertanto il
consenso espresso dai rappresentanti legittimati del Comune e della
Provincia deve essere ratificato entro i successivi 30 giorni dai
rispettivi Consigli. Stante l'urgenza e l'indifferibilita' degli
interventi gia' dichiarata con ordinanza 3258/02, va omessa la fase
di evidenza pubblica (deposito-pubblicazione-osservazioni) alla
stregua di quanto disposto per i procedimenti espropriativi. Il
decreto del Presidente della Provincia di approvazione dell'accordo
di programma produce gli effetti di approvazione della variazione
allo strumento urbanistico, di apposizione del vincolo espropriativo
e costituisce dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed
urgenza delle opere. Qualora non si raggiunga il consenso unanime la
determinazione di conclusione del procedimento puo' essere
pronunciata dal Consiglio regionale entro il termine di
quarantacinque giorni.
I termini di consegna e ultimazione degli interventi sono differiti
in relazione ai tempi necessari per l'espletamento delle procedure di
conformita' sopra descritte.
4) Affidamento e gestione degli interventi
4.1) I soggetti attuatori provvedono a dare corso ai procedimenti di
affidamento degli interventi ed alla successiva gestione
tecnico-amministrativa approvando i relativi atti.
4.2) Modalita' di affidamento. Nel caso di ricorso alla trattativa
privata, in forza della deroga all'art. 24 della Legge 109/94 e
successive modificazioni ed integrazioni autorizzata dall'ordinanza
3258/02, possono essere invitate alla gara ufficiosa anche meno di 15
imprese, ma comunque non meno di cinque, in possesso dei requisiti di
idoneita' necessari.
Essendo autorizzata dall'ordinanza 3258/02 anche la deroga all'art.
10, comma 1 quater della citata Legge 109/94 e successive
modificazioni ed integrazioni, qualora l'impresa aggiudicataria non
comprovi il possesso dei requisiti di idoneita' dichiarati in sede di
offerta, si procede alla sua esclusione con conseguente possibilita'
per il soggetto attuatore di affidare l'appalto all'impresa che segue
in graduatoria, sempre che quest'ultima comprovi a sua volta il
possesso dei requisiti di idoneita' necessari.4.3) Le presenti
disposizioni devono ritenersi parti integranti e sostanziali del
contratto d'appalto, nel quale devono essere indicati
specificatamente anche gli estremi del provvedimento di approvazione
del progetto.
4.4) Varianti. Per la realizzazione degli interventi non sono
consentite variazioni in aumento delle somme ammesse a finanziamento;
pertanto, eventuali oneri aggiuntivi sono a carico dei soggetti
attuatori.
Sono ammesse, ed approvate dal soggetto attuatore, varianti entro il
limite della somma ammessa a finanziamento, purche' coerenti con le
finalita' dell'ordinanza 3258/02 e derivanti da circostanze
impreviste ed imprevedibili al momento dell'affidamento. Tali
circostanze devono emergere da apposita e circostanziata relazione
del responsabile del procedimento redatta sulla base della conforme
dichiarazione del progettista.
Sono altresi' ammesse, con uguali modalita', varianti in aumento
migliorative dell'opera nel limite complessivo del 5% dell'importo di
contratto e nei limiti della somma ammessa a finanziamento.
Non costituiscono varianti, e rientrano nella discrezionalita' della
direzione lavori, le modifiche migliorative anche comportanti nuovi
prezzi che non alterino sostanzialmente il progetto e non comportino
variazioni contrattuali.
4.5) La contabilita' finale e la regolare esecuzione dell'intervento
sono approvate dal soggetto attuatore entro due mesi dalla
ultimazione dei lavori o dalla prestazione del servizio o della
fornitura.
4.6) Collaudi. Per gli interventi di competenza della Regione,
realizzati dai Servizi Tecnici di Bacino, dai Consorzi di Bonifica o
da enti pubblici ed aziende dipendenti dalla Regione, la nomina di
eventuali collaudatori e' di competenza del Direttore generale
Ambiente Difesa del suolo e della costa.
In tutti gli altri casi alla nomina di eventuali collaudatori
provvedono i rispettivi soggetti attuatori.
4.7) Monitoraggio. Ai fini della rilevazione dello stato di
attuazione degli interventi finanziati o cofinanziati con i fondi di
cui all'ordinanza 3258/02, i soggetti attuatori devono trasmettere i
relativi dati semestralmente al Servizio regionale Protezione civile,
avvalendosi dell'apposita scheda di monitoraggio lavori di cui alla
circolare 20 aprile 2000, n. 1 del Sottosegretario di Stato delegato
al coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2000. Le scadenze semestrali sono
fissate al 31 luglio e al 31 gennaio.
5) Erogazione dei finanziamenti e contabilita' finale
5.1) I fondi di cui all'ordinanza 3258/02 saranno gestiti attraverso
un'apposita contabilita' speciale istituita presso la Banca d'Italia
- Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Bologna. Presso il
Servizio regionale Bilancio-Risorse finanziarie, Viale Aldo Moro n.
52 - 40127 Bologna, operera' pertanto il Settore Contabilita'
speciale che, su richiesta del soggetto attuatore, provvedera':
- all'erogazione del primo acconto, pari al 35% della somma ammessa a
finanziamento, dietro presentazione della dichiarazione sostitutiva
di atto di notorieta' di cui all'Allegato A). In caso di mancata
richiesta del predetto acconto, il soggetto attuatore presentera' la
dichiarazione sostitutiva di cui all'Allegato B) ai fini
dell'erogazione del primo stato di avanzamento dell'intervento. In
questo caso il soggetto attuatore che non intende chiedere un secondo
SAL, dovra' assicurarsi di non eccedere l'85% della somma ammessa a
finanziamento;
- alla erogazione di un numero massimo di due stati di avanzamento
degli interventi, previo recupero proporzionale dell'acconto e dietro
presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'
di cui all'Allegato C). Il soggetto attuatore dovra' assicurarsi di
non eccedere complessivamente l'85% della somma ammessa a
finanziamento;
- all'erogazione del saldo, il cui importo non potra' essere
inferiore al 15% della somma ammessa a finanziamento, dietro
presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
di cui all'Allegato D). La somma spettante a saldo sara' al netto di
eventuali economie che rimarranno a disposizione della Regione
Emilia-Romagna per il finanziamento di ulteriori interventi in sede
di rimodulazione del Piano.
5.2) Per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi di
somma urgenza ancora in corso di esecuzione, si applicheranno le
disposizioni di cui al precedente punto 5.1). Nel caso invece di
interventi di somma urgenza gia' ultimati, i soggetti attuatori
inoltreranno la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di
cui all'Allegato E) al Servizio regionale Bilancio-Risorse
finanziarie che provvedera' alla liquidazione in un'unica soluzione
della somma ammessa a finanziamento, al netto di eventuali economie
che rimarrano a disposizione della Regione Emilia-Romagna per le
finalita' indicate al precedente punto 5.1).
5.3) Nel caso di interventi cofinanziati, i soggetti attuatori si
atterranno alle disposizioni di cui ai precedenti punti 5.1) e 5.2),
utilizzando le specifiche dichiarazioni sostitutive di atto di
notorieta' di cui agli Allegati A-bis), B-bis), C-bis), D-bis) ed
E-bis).
5.4) Nel caso di espropri, il pagamento degli oneri relativi e
l'accertamento delle eventuali economie saranno effettuati a
conclusione dei relativi procedimenti.
5.5) I soggetti attuatori disciplineranno i rapporti giuridici con le
imprese affidatarie degli interventi e con i soggetti affidatari di
eventuali incarichi professionali in maniera coerente con il sistema
dei flussi di finanziamento sopra delineato.
5.6) I soggetti attuatori invieranno per conoscenza al Servizio
regionale Protezione civile una copia delle dichiarazioni sostitutive
di atti di notorieta' di cui agli Allegati A), B), C), D), E),
A-bis), B-bis), C-bis), D-bis) ed E-bis) indicati nei precedenti
punti 5.1), 5.2) e 5.3).
5.7) La Regione si riserva la facolta' di richiedere ai soggetti
attuatori in ogni fase del procedimento di erogazione delle somme
ammesse a finanziamento la documentazione amministrativa, contabile e
fiscale specificata per estremi nelle dichiarazioni sostitutive di
atti di notorieta' di cui agli allegati menzionati nei punti
precedenti.
5.8) Ad avvenuta erogazione del saldo della somma ammessa a
finanziamento, il Servizio regionale Bilancio-Risorse finanziarie
comunichera' al Servizio regionale Protezione civile l'ammontare
delle eventuali economie accertate per ciascun intervento.
6) Finanziamenti relativi agli interventi, compresi quelli di somma
urgenza, di competenza regionale realizzati dai Servizi Tecnici di
Bacino
6.1) Interventi finanziati con i fondi di cui all'ordinanza 3258/02.
I Servizi Tecnici di Bacino trasmetteranno al Servizio regionale
Bilancio-Risorse finanziarie gli atti di liquidazione e la relativa
documentazione fiscale sia per gli stati di avanzamento degli
interventi che per il saldo, mentre comunicheranno al Servizio
regionale Protezione civile unicamente gli estremi dell'atto di
approvazione della contabilita' finale e dell'atto di liquidazione
del saldo.
6.2) Interventi finanziati con fondi diversi da quelli stanziati
dall'ordinanza 3258/02. Per tutti gli interventi finanziati con fondi
diversi da quelli stanziati dall'ordinanza 3258/02, valgono le
procedure definite con determinazione del Direttore generale Ambiente
Difesa del suolo e della costa 4 luglio 2000, n. 6200.
7) Poteri sostitutivi
7.1) Qualora dal monitoraggio dello stato di avanzamento degli
interventi o da eventuali verifiche disposte in fase di realizzazione
degli stessi, emergano gravi inadempienze o violazioni di
disposizioni, l'Assessore delegato diffida il soggetto attuatore a
provvedere alla rimozione della inadempienza o violazione, assegnando
a tal fine un congruo termine, decorso inutilmente il quale e senza
che il soggetto attuatore abbia addotto un giustificato motivo,
l'Assessore delegato con propri provvedimenti individua un nuovo
soggetto cui affidare la realizzazione o il completamento
dell'intervento.7.2) Sono a carico del soggetto attuatore, nei
confronti del quale sia stato esercitato il potere sostitutivo, gli
eventuali danni derivanti dalle inadempienze o violazioni contestate.
8) Procedure di controllo degli interventi ultimati
Ad avvenuta ultimazione, gli interventi finanziati con i fondi di cui
all'ordinanza 3258/02, ad eccezione di quelli di competenza regionale
realizzati dai Servizi Tecnici di Bacino, saranno sottoposti a
controllo da parte dei funzionari del Servizio regionale di
Protezione civile o di altre strutture tecniche pubbliche all'uopo
individuate nel rispetto della normativa vigente.
Il controllo sara' diretto a verificare:
- la coerenza degli interventi agli obiettivi dell'ordinanza 3258/02;
- la correttezza delle procedure seguite dai soggetti attuatori nel
corso della realizzazione e della rendicontazione degli interventi.
Saranno controllati tutti gli interventi di importo superiore a
250.000 Euro. L'attivita' di controllo verra' svolta presso gli
uffici dei soggetti attuatori e comprendera' anche l'effettuazione di
sopralluoghi in sito.
Gli interventi di importo inferiore a 250.000 Euro saranno sottoposti
a controllo a campione, secondo il criterio della casualita'
numerica, nella misura di almeno il 15% del totale. La Regione si
riserva la facolta' di sottoporre a controllo ulteriori interventi
laddove siano state rilevate anomalie. Con uno o piu' atti del
Responsabile del Servizio regionale Protezione civile saranno resi
noti gli interventi ricadenti nel campione, unitamente ai nominativi
dei funzionari incaricati e del responsabile del procedimento di
controllo.I funzionari incaricati provvederanno a richiedere al
soggetto attuatore la trasmissione in copia conforme agli originali
dei seguenti documenti, con facolta' di disporre un successivo
sopralluogo:
- verbale di urgenza o di somma urgenza;
- atto di eventuale affidamento all'esterno di incarichi di
progettazione, direzione lavori, redazione di eventuale Piano di
sicurezza, eventuale collaudo e requisiti professionali dei tecnici
incaricati;
- progetto o perizia giustificativa dell'intervento e relativo atto
di approvazione;
- atto di affidamento degli interventi;
- verbale di consegna dei lavori;
- eventuali verbali di sospensione e ripresa dei lavori;
- eventuali atti di approvazione di perizie di variante;
- certificato di ultimazione dei lavori redatto del direttore dei
lavori;
- dichiarazioni circa eventuali avvisi ad opponendum e a cessioni di
credito;
- conto finale dei lavori e relazione di accompagnamento con allegata
documentazione;
- certificato di regolare esecuzione e relativo atto di approvazione;
- eventuale certificato di collaudo e relativo atto di approvazione;
- fatture, parcelle o note pro-forma.
Ogni procedimento di controllo si concludera' con una relazione
sottoscritta dal funzionario incaricato. Tutte le relazioni verranno
trasmesse al soggetto attuatore e all'Assessore regionale alla Difesa
del suolo e della costa. Protezione civile.
(segue allegato fotografato)