REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2002, n. 2763

Accordo tra Regione Emilia-Romagna e Universita' degli Studi di Bologna, Modena e Reggio Emilia, Parma, Ferrara in attuazione della L.R. 20/02 "Norme contro la vivisezione". Presa d'atto

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la Legge regionale n. 20 dell'1 agosto 2002 recante "Norme                
contro la vivisezione" e, in particolare, l'art. 1, comma 2, che                
prevede la realizzazione di appositi accordi tra Regione e                      
Universita' ed Istituti scientifici, allo scopo di tutelare gli                 
animali dall'utilizzo a fini sperimentali o ad altri fini scientifici           
e didattici;                                                                    
visto altresi' l'accordo tra la Regione Emilia-Romagna e le                     
Universita' degli Studi di Bologna, Modena e Reggio Emilia, Parma e             
Ferrara in attuazione del dettato normativo della L.R. suindicata;              
preso atto che l'accordo in argomento, allegato parte integrante e              
sostanziale del presente atto, e' stato sottoscritto dalle parti in             
data 20 dicembre 2002;                                                          
dato atto, ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e               
della delibera di Giunta regionale n. 2774 del 10 dicembre 2001:                
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Giuridico Amministrativo e Sviluppo Risorse Umane, dr. Lorenzo                  
Broccoli, in merito alla regolarita' tecnica della presente delibera;           
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla Sanita'            
e Politiche Sociali, dr. Franco Rossi, in merito alla legittimita'              
della presente delibera;                                                        
su proposta dell'Assessore alla Sanita';                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di dare atto che, in attuazione della L.R. 20/02 "Norme contro la            
vivisezione", la Regione Emilia-Romagna e le Universita' degli Studi            
di Bologna, Modena e Reggio Emilia, Parma e Ferrara hanno                       
sottoscritto in data 20 dicembre 2002 un accordo al fine di tutelare            
gli animali dall'utilizzo a fini sperimentali o ad altri fini                   
scientifici e didattici, allegato parte integrante e sostanziale del            
presente atto;                                                                  
2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
Accordo tra la Regione Emilia-Romagna e l'Universita' degli Studi di            
Bologna, Modena e Reggio Emilia, Parma, Ferrara, in attuazione della            
L.R. 20/02 "Norme contro la vivisezione"                                        
1) La Regione e le Universita' promuovono la ricerca scientifica                
tutelando gli animali dall'utilizzo a fini sperimentali o ad altri              
fini scientifici e didattici che possano causare dolore, sofferenza,            
angoscia o danni temporanei o durevoli. A tal fine, le Universita'              
firmatarie del presente accordo si impegnano ad istituire presso le             
loro sedi un Comitato etico sulla sperimentazione animale.                      
2) II Comitato disciplina con proprie determinazioni regole e                   
modalita' del proprio funzionamento interno nel rispetto dei principi           
e dei criteri del presente accordo.                                             
3) L'indipendenza del Comitato etico e' garantita:                              
a)  dalla mancanza di subordinazione gerarchica nei confronti della             
struttura in cui opera;                                                         
b)  dall'assenza di rapporti gerarchici tra i diversi Comitati etici            
e con il Comitato etico regionale;                                              
c)  dalle ulteriori norme di garanzia e incompatibilita' che il                 
Comitato etico ritiene di dover adottare. La composizione del                   
Comitato deve rispondere a criteri di interdisciplinarieta' e                   
garantire le competenze e l'esperienza necessaria a valutare gli                
aspetti etici e scientifici delle sperimentazioni proposte, a tal               
fine i membri del Comitato sono scelti fra i rappresentanti delle               
facolta' interessate alle sperimentazioni in oggetto, nonche' fra               
esperti del settore appartenenti alle aree giuridiche ed umanistiche.           
Il Presidente del Comitato e' nominato dal Rettore.                             
4) Al Comitato spettano compiti di monitoraggio, indirizzo e                    
valutazione in ordine alle proposte presentate dalle Universita',               
nonche', su richiesta, dalle Aziende sanitarie o da altri soggetti,             
relativamente alla sperimentazione animale a fini didattici e                   
scientifici, sulla base di criteri ispirati al principio delle buone            
pratiche cliniche veterinarie, promuovendo l'utilizzazione in via               
prioritaria di modelli alternativi e la diffusione di metodologie               
sperimentali innovative che non facciano ricorso all'uso di animali             
vivi.                                                                           
Tali criteri di valutazione si applicano alle sperimentazioni a fini            
didattici o scientifici che utilizzano qualsiasi vertebrato vivo non            
umano, ivi comprese le forme larvali autonome capaci o non di                   
riprodursi, ad esclusione di altre forme fetali o embrionali.                   
5) Ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. 20/02, il Comitato etico            
deve altresi' valutare le proposte di sperimentazione che comportano            
la vivisezione - intesa come esecuzione di procedure invasive su                
animali vivi - a scopo didattico, sulla base dei seguenti principi:             
- il divieto della finalita' didattica della vivisezione, quale                 
dimostrazione di un fenomeno ampiamente descritto sulla trattatistica           
scientifica;                                                                    
- il divieto al ricorso a dimostrazioni che utilizzino la vivisezione           
per la evidenziazione di risposte, ancorche' non descritte, la cui              
prevedibilita' risulti, sulla base delle attuali conoscenze                     
scientifiche, facilmente ipotizzabile;                                          
- l'uso di modelli animali per l'apprendimento di tecniche e                    
procedure chirurgiche trasferibili all'uomo nonche' per                         
l'addestramento pratico degli operatori del settore medico puo'                 
essere consentito a condizione che tali animali vengano utilizzati in           
anestesia generale profonda e che al termine della procedura                    
d'addestramento si proceda alla loro eutanasia.                                 
6) Fatte salve le competenze delle Aziende Sanitarie in materia di              
controllo, le Universita' si impegnano ad istituire un Servizio                 
veterinario che esplica le funzioni gia' previste dall'art. 6 del               
DLgs 116/92 e che fungera' da referente per le attivita' di controllo           
poste in capo alle Aziende Sanitarie.                                           
7) II Comitato etico da comunicazione alle Aziende sanitarie delle              
determinazioni assunte relativamente alle sperimentazioni proposte,             
secondo una periodicita' stabilita dalle proprie norme di                       
funzionamento interno.                                                          
8) II Comitato etico regionale per la sperimentazione animale e'                
istituito di intesa fra il Presidente della Giunta regionale e la               
Conferenza dei Rettori delle Universita' della Regione                          
Emilia-Romagna. Il Comitato etico regionale e' composto dai                     
Presidenti dei Comitati etici locali, nonche' da tre esperti nominati           
dal Presidente della Giunta regionale.                                          
9) II Comitato etico regionale svolge funzioni di monitoraggio e di             
valutazione dell'attivita' complessivamente svolta dai Comitati etici           
istituiti presso ogni Universita', predisponendo una relazione                  
annuale.                                                                        
10) Le parti si impegnano ad adeguare il presente accordo alla                  
evoluzione del quadro normativo vigente.                                        
Bologna, li' 20/12/2002                                                         
PRESIDENTE DELLA  MAGNIFICO RETTORE                                             
GIUNTA REGIONALE  UNIVERSITA' DEGLI STUDI                                       
DELL'EMILIA-ROMAGNA   DI BOLOGNA                                                
Vasco Errani  Pier Ugo Calzolari                                                
MAGNIFICO RETTORE  MAGNIFICO RETTORE                                            
UNIVERSITA' DEGLI STUDI  UNIVERSITA' DEGLI STUDI                                
DI FERRARA  DI MODENA E REGGIO EMILIA                                           
Francesco Conconi  Gian Carlo Pellacani                                         
MAGNIFICO RETTORE                                                               
UNIVERSITA' DEGLI STUDI                                                         
DI PARMA                                                                        
Gino Ferretti                                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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