REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE 3 marzo 2003, n. 2204

Prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione degli alveari ubicati nelle aree della regione Emilia-Romagna contaminate da colpo di fuoco batterico - Anno 2003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Visti:                                                                          
- il DM 31 gennaio 1996, recante "Misure di protezione contro                   
l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica                  
Italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali", ed            
in particolare l'Allegato II, parte A, sezione II, che riporta                  
Erwinia amylovora quale organismo da quarantena;                                
- la direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000                      
concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella                   
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e              
contro la loro diffusione nella Comunita'" e successive modifiche ed            
integrazioni;                                                                   
- la L.R. 19 gennaio 1998, n. 3, recante "Norme sulla produzione                
vivaistica e la commercializzazione dei vegetali e dei prodotti                 
vegetali ai fini della protezione fitosanitaria. Abrogazione della              
L.R. 28 luglio 1982, n. 34", ed in particolare l'art. 8, comma 1,               
lettera f), che prevede la prescrizione di tutte le misure ritenute             
necessarie ai fini della protezione fitosanitaria, in applicazione              
delle normative nazionali e comunitarie in materia;                             
- il DM 10 settembre 1999, n. 356, "Regolamento recante misure per la           
lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia                  
amylovora), nel territorio della Repubblica", ed in particolare                 
l'art. 8, relativo alla movimentazione degli alveari;                           
- il DM 4 agosto 2001, di recepimento della direttiva della                     
Commissione 2001/32/CE, che abolisce lo status di zona protetta per             
Erwinia amylovora per le province di Reggio Emilia, Modena, Bologna,            
Ferrara e Ravenna nella regione Emilia-Romagna;                                 
- la direttiva della Commissione 2002/29/CE che, per quanto riguarda            
la Regione Emilia-Romagna, conferma quanto stabilito dalla direttiva            
2001/32/CE, mentre abolisce lo status di zona protetta per Erwinia              
amylovora per alcuni territori della Regione del Veneto e di altri              
Paesi dell'Unione Europea;                                                      
- la propria determinazione n. 11514 del 6/11/2001, recante                     
"Istituzione di una ôzona fitosanitaria tutelata' nel territorio                
della provincia di Ferrara - art. 2, L.R. 21/8/2001, n. 31";                    
- la propria determinazione n. 6231, del 2/7/2002, avente ad oggetto            
"Istituzione zone tampone" che stabilisce, tra l'altro, di attuare              
nelle zone tampone i controlli e le prescrizioni previsti                       
nell'Allegato IV, parte B, punto 21, lettere cc) e dd) della                    
direttiva 2000/29/CE e quelle contenute nel DM 356/99 sopracitati;              
preso atto che il colpo di fuoco batterico e' presente in ampie aree            
di alcune province della Regione Emilia-Romagna;                                
considerato:                                                                    
- che la disseminazione di Erwinia amylovora puo' avvenire anche per            
mezzo delle api durante il periodo della fioritura delle diverse                
piante ospiti;                                                                  
- che esiste il rischio di introduzione di Erwinia amylovora in un              
territorio indenne dalla malattia per mezzo di alveari provenienti da           
aree contaminate;                                                               
- che e' necessario vietare lo spostamento di alveari, nei periodi a            
rischio, da aree o campi contaminati verso aree indenni allo scopo di           
salvaguardare le coltivazioni di rosacee pomoidee in aree non ancora            
interessate dalla malattia;                                                     
- che il Servizio Fitosanitario regionale deve, annualmente,                    
determinare i periodi a rischio e le aree interessate al divieto di             
movimentazione degli alveari;                                                   
viste:                                                                          
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di                    
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",           
ed in particolare l'art. 37, comma 4;                                           
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2832 del 17 dicembre               
2001, concernente la riorganizzazione della struttura organizzativa             
dirigenziale della Giunta regionale;                                            
- la deliberazione della Giunta regionale n. 3021 del 28 dicembre               
2001, con la quale sono stati approvati gli atti direttoriali di                
conferimento degli incarichi di livello dirigenziale;                           
richiamata, inoltre, la deliberazione della stessa Giunta regionale             
n. 2774 in data 10 dicembre 2001 recante "Direttiva sulle modalita'             
di espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e contabile             
dopo l'entrata in vigore della L.R. 42/01";                                     
dato atto, della regolarita' tecnica e della legittimita' del                   
presente atto, ai sensi del citato art. 37, comma quarto della L.R.             
43/01 e della predetta deliberazione 2774/01;                                   
determina:                                                                      
1) di vietare il trasferimento degli alveari, dal 17 marzo al 31                
maggio 2003, dalle aree contaminate da Erwinia amylovora ad aree                
ufficialmente indenni dal patogeno, salva specifica autorizzazione              
rilasciata, in deroga, dal Servizio Fitosanitario regionale;                    
2) di individuare, relativamente alla movimentazione degli alveari,             
le aree contaminate dell'Emilia-Romagna nell'intero territorio dei              
Comuni di cui all'elenco seguente:                                              
Provincia di Bologna:                                                           
Anzola dell'Emilia, Argelato, Baricella, Bazzano, Bentivoglio,                  
Bologna, Budrio, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castel                 
Guelfo di Bologna, Castel Maggiore, Castello d'Argile, Castenaso,               
Crespellano, Crevalcore, Dozza, Galliera, Granarolo dell'Emilia,                
Imola, Malalbergo, Medicina, Minerbio, Molinella, Monte San Pietro,             
Monteveglio, Mordano, Pieve di Cento, Sant'Agata Bolognese, San                 
Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale,              
Sala Bolognese, Zola Predosa.                                                   
Provincia di Ferrara:                                                           
Berra, Bondeno, Cento, Copparo, Ferrara, Formignana, Jolanda di                 
Savoia, Masi Torello, Massa Fiscaglia, Migliarino, Migliaro,                    
Mirabello, Poggio Renatico, Ro, Sant'Agostino, Tresigallo, Vigarano             
Mainarda, Voghiera.                                                             
Provincia di Modena:                                                            
Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto sul Panaro, Carpi,               
Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Cavezzo,                 
Concordia, Finale Emilia, Formigine, Medolla, Mirandola, Modena,                
Nonantola, Novi, Ravarino, San Cesario sul Panaro, San Felice sul               
Panaro, San Possidonio, San Prospero, Savignano sul Panaro, Soliera,            
Spilamberto, Vignola.                                                           
Provincia Di Ravenna:                                                           
Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Castel Bolognese,                  
Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massalombarda, Riolo             
Terme, Russi, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo.                                
Provincia di Reggio Emilia:                                                     
Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia,                       
Casalgrande, Castelnovo di Sotto, Correggio, Fabbrico, Gualtieri,               
Guastalla, Luzzara, Novellara, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera,           
San Martino in Rio, Scandiano;                                                  
3) di individuare contaminata, relativamente alla movimentazione                
degli alveari, in provincia di Bologna la parte di territorio dei               
comuni di Castel San Pietro Terme, Ozzano dell'Emilia e San Lazzaro             
di Savena situata a nord della SS n. 9 (Via Emilia);                            
4) di individuare contaminata, relativamente alla movimentazione                
degli alveari, in provincia di Ferrara, con l'esclusione della "zona            
fitosanitaria tutelata" istituita in tale provincia con la citata               
determinazione n. 11514 del 6/11/2001, la parte di territorio dei               
comuni di Argenta, a sud-ovest del canale circondariale                         
"Gramigne-Fosso", Ostellato, a nord del canale circondariale                    
"Bando-Valle Lepri", Portomaggiore, a sud-ovest del canale                      
circondariale "Gramigne-Fosso";                                                 
5) di individuare contaminata, relativamente alla movimentazione                
degli alveari, la parte di territorio del comune di Reggio Emilia               
situata a est della SS n. 63;                                                   
6) di individuare contaminata, relativamente alla movimentazione                
degli alveari, la parte di territorio del comune di Ravenna cosi'               
delimitata:                                                                     
- la zona situata ad ovest del fiume Ronco, partendo dal confine con            
il comune di Forli' fino alla chiusa di San Bartolo;                            
- la zona situata a nord del canale "Molino", dalla chiusa di San               
Bartolo fino alla SS n. 71 (Dismano);                                           
- la zona situata a nord del canale "Fosso Ghiaia" fino alla                    
confluenza con il torrente Bevano e da questo fino al mare, con                 
l'esclusione della zona a nord del fiume Reno;                                  
7) di individuare contaminata, relativamente alla movimentazione                
degli alveari, la parte di territorio del comune di Brisighella (RA)            
situata a nord delle strade che collegano la localita' Brisighella              
(RA) ad ovest con la localita' Riolo Terme (RA) ed a est con la                 
localita' Marzeno, attraverso la strada vicinale "Bicocca" e la                 
strada provinciale n. 16 Faenza-Modigliana;                                     
8) di individuare contaminata, relativamente alla movimentazione                
degli alveari, la parte di territorio del comune di Forli' situata ad           
ovest del fiume Ronco;                                                          
9) di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino                  
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Ivan Ponti                                                                      

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