DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE 3 marzo 2003, n. 2204
Prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione degli alveari ubicati nelle aree della regione Emilia-Romagna contaminate da colpo di fuoco batterico - Anno 2003
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
- il DM 31 gennaio 1996, recante "Misure di protezione contro
l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica
Italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali", ed
in particolare l'Allegato II, parte A, sezione II, che riporta
Erwinia amylovora quale organismo da quarantena;
- la direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000
concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
contro la loro diffusione nella Comunita'" e successive modifiche ed
integrazioni;
- la L.R. 19 gennaio 1998, n. 3, recante "Norme sulla produzione
vivaistica e la commercializzazione dei vegetali e dei prodotti
vegetali ai fini della protezione fitosanitaria. Abrogazione della
L.R. 28 luglio 1982, n. 34", ed in particolare l'art. 8, comma 1,
lettera f), che prevede la prescrizione di tutte le misure ritenute
necessarie ai fini della protezione fitosanitaria, in applicazione
delle normative nazionali e comunitarie in materia;
- il DM 10 settembre 1999, n. 356, "Regolamento recante misure per la
lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia
amylovora), nel territorio della Repubblica", ed in particolare
l'art. 8, relativo alla movimentazione degli alveari;
- il DM 4 agosto 2001, di recepimento della direttiva della
Commissione 2001/32/CE, che abolisce lo status di zona protetta per
Erwinia amylovora per le province di Reggio Emilia, Modena, Bologna,
Ferrara e Ravenna nella regione Emilia-Romagna;
- la direttiva della Commissione 2002/29/CE che, per quanto riguarda
la Regione Emilia-Romagna, conferma quanto stabilito dalla direttiva
2001/32/CE, mentre abolisce lo status di zona protetta per Erwinia
amylovora per alcuni territori della Regione del Veneto e di altri
Paesi dell'Unione Europea;
- la propria determinazione n. 11514 del 6/11/2001, recante
"Istituzione di una ôzona fitosanitaria tutelata' nel territorio
della provincia di Ferrara - art. 2, L.R. 21/8/2001, n. 31";
- la propria determinazione n. 6231, del 2/7/2002, avente ad oggetto
"Istituzione zone tampone" che stabilisce, tra l'altro, di attuare
nelle zone tampone i controlli e le prescrizioni previsti
nell'Allegato IV, parte B, punto 21, lettere cc) e dd) della
direttiva 2000/29/CE e quelle contenute nel DM 356/99 sopracitati;
preso atto che il colpo di fuoco batterico e' presente in ampie aree
di alcune province della Regione Emilia-Romagna;
considerato:
- che la disseminazione di Erwinia amylovora puo' avvenire anche per
mezzo delle api durante il periodo della fioritura delle diverse
piante ospiti;
- che esiste il rischio di introduzione di Erwinia amylovora in un
territorio indenne dalla malattia per mezzo di alveari provenienti da
aree contaminate;
- che e' necessario vietare lo spostamento di alveari, nei periodi a
rischio, da aree o campi contaminati verso aree indenni allo scopo di
salvaguardare le coltivazioni di rosacee pomoidee in aree non ancora
interessate dalla malattia;
- che il Servizio Fitosanitario regionale deve, annualmente,
determinare i periodi a rischio e le aree interessate al divieto di
movimentazione degli alveari;
viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2832 del 17 dicembre
2001, concernente la riorganizzazione della struttura organizzativa
dirigenziale della Giunta regionale;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 3021 del 28 dicembre
2001, con la quale sono stati approvati gli atti direttoriali di
conferimento degli incarichi di livello dirigenziale;
richiamata, inoltre, la deliberazione della stessa Giunta regionale
n. 2774 in data 10 dicembre 2001 recante "Direttiva sulle modalita'
di espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e contabile
dopo l'entrata in vigore della L.R. 42/01";
dato atto, della regolarita' tecnica e della legittimita' del
presente atto, ai sensi del citato art. 37, comma quarto della L.R.
43/01 e della predetta deliberazione 2774/01;
determina:
1) di vietare il trasferimento degli alveari, dal 17 marzo al 31
maggio 2003, dalle aree contaminate da Erwinia amylovora ad aree
ufficialmente indenni dal patogeno, salva specifica autorizzazione
rilasciata, in deroga, dal Servizio Fitosanitario regionale;
2) di individuare, relativamente alla movimentazione degli alveari,
le aree contaminate dell'Emilia-Romagna nell'intero territorio dei
Comuni di cui all'elenco seguente:
Provincia di Bologna:
Anzola dell'Emilia, Argelato, Baricella, Bazzano, Bentivoglio,
Bologna, Budrio, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castel
Guelfo di Bologna, Castel Maggiore, Castello d'Argile, Castenaso,
Crespellano, Crevalcore, Dozza, Galliera, Granarolo dell'Emilia,
Imola, Malalbergo, Medicina, Minerbio, Molinella, Monte San Pietro,
Monteveglio, Mordano, Pieve di Cento, Sant'Agata Bolognese, San
Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale,
Sala Bolognese, Zola Predosa.
Provincia di Ferrara:
Berra, Bondeno, Cento, Copparo, Ferrara, Formignana, Jolanda di
Savoia, Masi Torello, Massa Fiscaglia, Migliarino, Migliaro,
Mirabello, Poggio Renatico, Ro, Sant'Agostino, Tresigallo, Vigarano
Mainarda, Voghiera.
Provincia di Modena:
Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto sul Panaro, Carpi,
Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Cavezzo,
Concordia, Finale Emilia, Formigine, Medolla, Mirandola, Modena,
Nonantola, Novi, Ravarino, San Cesario sul Panaro, San Felice sul
Panaro, San Possidonio, San Prospero, Savignano sul Panaro, Soliera,
Spilamberto, Vignola.
Provincia Di Ravenna:
Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Castel Bolognese,
Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massalombarda, Riolo
Terme, Russi, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo.
Provincia di Reggio Emilia:
Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia,
Casalgrande, Castelnovo di Sotto, Correggio, Fabbrico, Gualtieri,
Guastalla, Luzzara, Novellara, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera,
San Martino in Rio, Scandiano;
3) di individuare contaminata, relativamente alla movimentazione
degli alveari, in provincia di Bologna la parte di territorio dei
comuni di Castel San Pietro Terme, Ozzano dell'Emilia e San Lazzaro
di Savena situata a nord della SS n. 9 (Via Emilia);
4) di individuare contaminata, relativamente alla movimentazione
degli alveari, in provincia di Ferrara, con l'esclusione della "zona
fitosanitaria tutelata" istituita in tale provincia con la citata
determinazione n. 11514 del 6/11/2001, la parte di territorio dei
comuni di Argenta, a sud-ovest del canale circondariale
"Gramigne-Fosso", Ostellato, a nord del canale circondariale
"Bando-Valle Lepri", Portomaggiore, a sud-ovest del canale
circondariale "Gramigne-Fosso";
5) di individuare contaminata, relativamente alla movimentazione
degli alveari, la parte di territorio del comune di Reggio Emilia
situata a est della SS n. 63;
6) di individuare contaminata, relativamente alla movimentazione
degli alveari, la parte di territorio del comune di Ravenna cosi'
delimitata:
- la zona situata ad ovest del fiume Ronco, partendo dal confine con
il comune di Forli' fino alla chiusa di San Bartolo;
- la zona situata a nord del canale "Molino", dalla chiusa di San
Bartolo fino alla SS n. 71 (Dismano);
- la zona situata a nord del canale "Fosso Ghiaia" fino alla
confluenza con il torrente Bevano e da questo fino al mare, con
l'esclusione della zona a nord del fiume Reno;
7) di individuare contaminata, relativamente alla movimentazione
degli alveari, la parte di territorio del comune di Brisighella (RA)
situata a nord delle strade che collegano la localita' Brisighella
(RA) ad ovest con la localita' Riolo Terme (RA) ed a est con la
localita' Marzeno, attraverso la strada vicinale "Bicocca" e la
strada provinciale n. 16 Faenza-Modigliana;
8) di individuare contaminata, relativamente alla movimentazione
degli alveari, la parte di territorio del comune di Forli' situata ad
ovest del fiume Ronco;
9) di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ivan Ponti