DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 17 febbraio 2003, n. 32
Direttiva in materia di accesso agli organici regionali. Attuazione dell'art. 15 della L.R. 43/01 (proposta n. 34)
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
Visto l'art. 15 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43 che prevede che la
Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio stabiliscano
congiuntamente con direttiva:
- le modalita' di costituzione delle commissioni esaminatrici e le
modalita' di individuazione dei relativi membri;
- i criteri per la redazione dei bandi;
- le procedure di selezione;
- i criteri di valutazione dell'esperienza professionale laddove
richiesta;
- ogni altro aspetto concernente lo svolgimento delle procedure fino
all'approvazione della graduatoria.
Visto il "Regolamento in materia di accesso agli organici regionali.
Attuazione dell'art. 15 della L.R. 43/01" del 19 dicembre 2002, n. 35
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 178 del
19/12/2002;
dato atto che per la puntuale definizione dei momenti di
approfondimento e di confronto congiunti, nonche' per la definizione
di alcune linee guida e criteri che orienteranno la fase di prima
applicazione del Regolamento, tra l'Amministrazione regionale, le
rappresentanze sindacali del comparto e le rappresentanze sindacali
della Dirigenza, e' stato stabilito che il Regolamento abbia
carattere sperimentale per gli anni 2002 e 2003 e debba essere
oggetto di verifica entro il termine utile per la programmazione dei
fabbisogni professionali dell'anno 2004;
visto il testo della direttiva che si allega al presente atto e
ritenuto di stabilire, anche per uniformare modalita' e tempi di
applicazione della normativa in materia di accesso all'impiego, che
la stessa abbia carattere sperimentale per gli anni 2002 e 2003 e
debba essere oggetto di verifica entro il termine utile per la
programmazione dei fabbisogni professionali dell'anno 2004, anche al
fine di accertarne la congruenza rispetto al previsto Contratto
collettivo nzionale di lavoro di comparto;dato atto che sono state
rispettate le vigenti relazioni sindacali, con incontri tecnici di
approfondimento e deposito del testo definitivo effettuato in data
28/1/2003;
dato atto che la Giunta regionale nella seduta del 10/2/2003, ha
adottato un provvedimento di analogo contenuto;
richiamata la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 194 del
12/12/2001 recante: "Direttiva sulle modalita' di espressione dei
pareri di regolarita' amministrativa e contabile dopo l'entrata in
vigore della L.R. 43/01";
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale - dr.
Pietro Curzio - in merito alla legittimita' del presente atto;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Gestione e Sviluppo - Franco Degli Esposti - in merito alla
regolarita' tecnica del presente atto;
a voti unanimi, delibera:
a) di approvare la "Direttiva in materia di accesso agli organici
regionali. Attuazione dell'art. 15 della L.R. 43/01" che si allega al
presente atto sotto la lettera A) per costituirne parte integrante e
sostanziale;
b) di stabilire che la direttiva ha carattere sperimentale per gli
anni 2002 e 2003 e sara' oggetto di verifica entro il termine utile
per la programmazione dei fabbisogni professionali dell'anno 2004,
anche al fine di accertarne la congruenza rispetto al previsto
Contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto.
ALLEGATO A
Direttiva in materia di accesso agli organici regionali. Attuazione
dell'art. 15 della L.R. 43/01
Indice
Premessa
1. La Commissione esaminatrice
1.1. Modalita' di costituzione e di individuazione dei membri
1.2. Decadenza
1.3. Sottocommissioni
1.4. Comitato di vigilanza
1.5. Compensi
2. Avvio delle procedure selettive
2.1. Contenuti del bando
2.2. Possesso di ulteriori requisiti
2.3. Termine per la presentazione della domanda
2.4. Pubblicizzazione procedure rivolte al personale dell'Ente
2.5. Accertamento delle competenze
2.6. Ammissione con riserva
2.7. Termine del procedimento
3. Svolgimento della procedura
3.1. Avvio dei lavori
3.2. Preselezione
3.3. Corso-selezione
3.4. Convocazione dei candidati alle prove d'esame
3.5. Personale di sorveglianza
3.6. Predisposizione delle prove
3.7. Ausilii
3.8. Valutazione dele prove
3.9. Valutazione dei titoli
3.10. Valutazioni di particolari esperienze professionali
3.11. Svolgimento delle prove scritte
3.12. Svolgimento delle prove tecniche o pratico-attitudinali
3.13. Svolgimento delle prove orali
3.14. Conclusione attivita' della Commissione
4. Conclusione della procedura
4.1. Formulazione graduatoria finale di merito
4.2. Diritto di accesso agli atti
4.3. Controlli sui titoli dichiarati dai candidati
4.4. Procedura di assunzione
5. Disposizioni per procedure speciali
5.1. Assunzioni ai sensi dell'art. 16 della Legge 56/87
5.2. Assunzioni obbligatorie ai sensi della Legge 68/99
Premessa
La presente direttiva disciplina l'accesso agli organici regionali in
attuazione di quanto disposto, dal comma 2 dell'art. 15 della L.R. 26
novembre 2001, n. 43 (d'ora in avanti "Legge") e del Regolamento 19
dicembre 2002, n. 35 (d'ora in avanti "Regolamento"). Si applica
anche agli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione ai
sensi del comma 8 dell'art. 1 del Regolamento.
1. La Commissione esaminatrice
1.1. Modalita' di costituzione e di individuazione dei membri
Gli esperti che compongono la commissione esaminatrice di cui al
Titolo III del Regolamento, sono nominati dal Direttore generale
competente in materia di personale presso la Giunta, su proposta del
Responsabile del Servizio competente. Il provvedimento e' adottato
d'intesa con il Direttore generale del Consiglio se le procedure
riguardano posizioni lavorative appartenenti ad entrambi gli
organici. Se le procedure riguardano posizioni lavorative
appartenenti all'organico del Consiglio, il provvedimento e' adottato
dal Direttore generale del Consiglio, su proposta del Responsabile
del Servizio competente.
Possono essere proposti come membri, previa valutazione dei
curricula, funzionari di pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i
dipendenti dell'Amministrazione regionale, ovvero soggetti esterni,
segnalati da enti, associazioni o organismi consultati a tal fine, o
che si siano proposti per lo svolgimento della funzione. I curricula
sono valutati con riferimento alle posizioni lavorative oggetto della
procedura.
La commissione esaminatrice nelle procedure selettive per l'accesso
alla qualifica dirigenziale e' composta da 5 membri, di cui uno
esperto in tecniche di selezione e valutazione del personale.
La commissione esaminatrice nelle procedure selettive per l'accesso
alle categorie previste dal Contratto collettivo nazionale di lavoro
di comparto e' composta da 3 membri. Nelle procedure selettive per la
copertura di posizioni lavorative della Categoria D, profilo con
posizione economica iniziale D3, uno dei membri e' esperto in
tecniche di selezione e valutazione del personale.
Con le stesse modalita' previste nel primo capoverso vengono nominati
i membri esperti in lingua straniera, informatica o in tecniche di
selezione e valutazione del personale che possono integrare, ai sensi
del comma 1 dell'art. 10 del Regolamento, la commissione
esaminatrice.
Per la Regione le funzioni di Presidente sono svolte da un dirigente
regionale anche in quiescenza da non oltre 3 anni. Per gli Enti
pubblici non economici dipendenti dalla Regione le funzioni di
Presidente sono svolte da un dirigente dell'Ente o da un esterno ad
esso, in possesso della necessaria esperienza e competenza.
Le funzioni di Segretario sono svolte, di norma, da un dipendente
dell'Ente, in possesso di adeguata professionalita', individuato nel
provvedimento di nomina della commissione. Qualora il numero dei
candidati sia inferiore a 20 le funzioni possono essere attribuite
anche ad un membro della Commissione.
Nel provvedimento di nomina sono altresi' individuati i supplenti dei
membri esperti e del segretario. Qualora si rendesse necessaria
l'ulteriore sostituzione di un componente o del segretario si procede
con le stesse modalita' previste per la prima nomina.
I Presidenti ed i Segretari nominati sono tenuti a partecipare alle
attivita' formative appositamente previste dall'Amministrazione per
lo svolgimento della funzione.
1.2 Decadenza
II Direttore generale che ha provveduto alla nomina e' competente a
pronunciare la decadenza dall'incarico di membro della commissione
esaminatrice, al verificarsi delle situazioni di cui al comma 1
dell'art. 13 del Regolamento.
1.3. Sottocommissioni
Se i candidati ammessi alla selezione superano le 1000 unita' possono
essere nominate, con la stessa modalita' prevista per la commissione,
una o piu' sottocommissioni, composte dallo stesso numero di membri
della commissione, unico restando il Presidente, oltre ad un
segretario aggiunto. I componenti partecipano alla determinazione dei
criteri di valutazione dei titoli, e svolgono le successive fasi di
correzione e valutazione delle prove e dei titoli secondo la
ripartizione organizzativa decisa dal Presidente. La graduatoria
finale e' unica.
1.4. Comitato di vigilanza
Nel caso in cui le prove di selezione abbiano luogo contestualmente
in piu' sedi il Responsabile del Servizio competente nomina un
Comitato che svolge, nelle diverse sedi e limitatamente alla durata
delle prove, le stesse attivita' della Commissione.
I componenti del Comitato si attengono alle disposizioni impartite
dal Presidente ed assumono gli stessi doveri e le stesse
responsabilita' dei componenti della commissione di cui all'art. 11,
comma 1 del Regolamento.
Eventuali irregolarita' riscontrate nello svolgimento delle prove
devono essere segnalate alla Commissione per l'adozione dei
conseguenti provvedimenti.
1.5. Compensi
I compensi per i componenti delle commissioni esaminatrici sono
disciplinati ai sensi dell'art. 20, L.R. 2/97.
2. Avvio delle procedure selettive
2.1. Contenuti del bando
II provvedimento che avvia la procedura selettiva deve indicare:
1) la tipologia di selezione prevista;
2) il numero delle posizioni lavorative o dirigenziali da coprire
con la precisazione della relativa classificazione e le specifiche
inerenti la professionalita' oggetto della selezione;
3) il ruolo organico di appartenenza dei posti;
4) riserve applicabili;
5) requisiti per l'ammissione;
6) modalita' di svolgimento della procedura selettiva e l'eventuale
previsione di una preselezione, con la precisazione del numero
massimo dei candidati ammissibili alla prova successiva;
7) criteri di ammissione alle prove o al corso-selezione e punteggi
attribuibili;
8) titoli valutabili e criteri di valutazione;
9) costituzione della Commissione esaminatrice;
10) contenuti e modalita' di presentazione della domanda, richiesta
di eventuali ausilii per i portatori di handicap;
11) termini e modalita' per la presentazione di eventuali
integrazioni della domanda;
12) termine per la presentazione del provvedimento di riconoscimento
o equiparazione del titolo di studio conseguito presso Istituti
esteri ai sensi dei commi 3-5 dell'art. 4 del Regolamento;
13) modalita' di formazione della graduatoria;
14) modalita' di controllo delle autocertificazioni;
15) modalita' di comunicazione con i candidati;
16) responsabile del procedimento;
17) informativa in merito al trattamento dei dati personali;
18) ogni altra informazione necessaria per la partecipazione dei
soggetti interessati;
19) modalita' di assunzione e trattamento economico.
2.2. Possesso di ulteriori requisiti
Nelle procedure selettive pubbliche, per la copertura, negli organici
regionali, di posizioni della Categoria D, profilo di posizione
economica iniziale D3, e della qualifica dirigenziale, di norma, e'
richiesto, in aggiunta ai requisiti previsti dagli articoli 4 e 9 del
Regolamento, il possesso di una specifica esperienza professionale.
Nelle procedure selettive rivolte al personale dell'Ente, qualora per
la copertura della posizione lavorativa sia richiesto il possesso di
uno specifico titolo di studio o abilitazione, il possesso di
un'esperienza professionale dovra' essere considerata esclusivamente
nell'ambito dei titoli valutabili, fatta eccezione per la copertura
di posizioni lavorative della Categoria D, profilo con posizione
economica iniziale D3, per le quali il bando potra' anche prevedere,
quale ulteriore requisito, il possesso di una specifica esperienza
formativa o professionale, come previsto dall'art. 8 comma 7 del
Regolamento.
Nelle procedure selettive rivolte al personale dell'Ente, per la
copertura delle posizioni lavorative per le quali e' ammessa la
deroga di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 8 del Regolamento, e' sempre
richiesto, nel bando, il possesso di una specifica esperienza
formativa o professionale.
2.3. Termine per la presentazione della domanda
II termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla
selezione non puo' essere inferiore a 30 giorni dalla data di
pubblicazione del bando prevista dall'art. 1, comma 7 del
Regolamento.
Nel caso di procedure selettive rivolte al personale dell'Ente detto
termine puo' essere ridotto fino ad un massimo di 15 giorni se le
caratteristiche della procedura ed il periodo di svolgimento lo
rendono congruo.
facolta' dell'Amministrazione prorogare o riaprire il termine fissato
nel bando per le procedure selettive pubbliche qualora il numero
delle domande pervenute sia inferiore al doppio dei posti messi a
selezione. Il relativo provvedimento deve essere pubblicizzato con le
stesse modalita' stabilite per il bando. Restano valide le domande
presentate in precedenza, con facolta' per i candidati di integrare
le dichiarazioni prodotte entro il nuovo termine.
2.4. Pubblicizzazione procedure rivolte al personale dell'Ente
In aggiunta alle modalita' previste dal comma 7 dell'art. 1 del
Regolamento, le procedure rivolte al personale dell'Ente sono rese
note anche mediante invio di comunicazione scritta alle Direzioni
generali da notificare ai collaboratori interessati.
Per gli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, le
modalita' di pubblicizzazione delle procedure selettive rivolte al
personale dell'Ente, saranno indicate nel provvedimento di indizione
della procedura.
2.5. Accertamento delle competenze
Nelle procedure selettive per la progressione verticale per l'accesso
a posizioni lavorative della Categoria D che prevedano la deroga di
cui al comma 5 dell'art. 8 del Regolamento, l'accertamento delle
competenze viene disciplinato nel provvedimento che avvia la
procedura.
L'accertamento viene effettuato dall'Amministrazione direttamente o
avvalendosi di un soggetto esterno. Consiste in una o piu' prove
finalizzate a verificare il possesso delle competenze di base
necessarie per la copertura della posizione lavorativa oggetto della
selezione. Le competenze di base sono specificate nel provvedimento
di avvio della procedura di selezione. L'esito positivo della
verifica costituisce requisito di ammissione alla procedura
selettiva.
2.6. Ammissione con riserva
Nelle procedure selettive pubbliche il Responsabile del Servizio
competente puo' ammettere alla prima prova, ivi compresa la
preselezione, tutti i candidati che abbiano presentato domanda nei
termini. Il possesso dei requisiti previsti dal bando sara', in tale
caso, verificato solo con riferimento ai candidati risultati idonei
ed ammessi alla prova successiva.
Qualora la domanda risulti totalmente o parzialmente priva della
dichiarazione del possesso di taluno dei requisiti, il Responsabile
del procedimento ne chiede l'integrazione all'interessato entro i
termini fissati dal bando.
Sono esclusi i candidati che non abbiano presentato l'integrazione
richiesta e coloro che abbiano reso dichiarazioni dalle quali risulta
in modo evidente la mancanza di un requisito richiesto dal bando.
2.7. Termine del procedimento
Le procedure selettive devono essere concluse, con l'adozione del
provvedimento di approvazione della graduatoria finale, entro i
seguenti termini massimi:
- procedure selettive per l'accesso dall'esterno nelle Categorie C e
D e nella qualifica dirigenziale: 6 mesi;
- procedure selettive per l'accesso dall'esterno nella Categoria B: 2
mesi;
- procedure selettive rivolte al personale dell'Ente: 4 mesi.
Detti termini decorrono dalla data della prima prova, ivi compresa la
preselezione, ovvero dall'insediamento della Commissione nel caso di
selezione nella quale sia prevista solamente la valutazione dei
titoli ovvero dalla data della prova finale di profitto nel caso di
corso-selezione.
Il termine del procedimento e' stabilito dal Responsabile del
Servizio competente che ne dispone la comunicazione ai candidati.
Puo' essere motivatamente prorogato.
3. Svolgimento della procedura
3.1. Avvio dei lavori
I componenti della Commissione esaminatrice, prima di iniziare i
lavori, prendono visione dell'elenco dei candidati ammessi e
verificano l'insussistenza delle cause di incompatibilita' di cui
all'art. 12 comma 2 del Regolamento, sottoscrivendo l'apposta
dichiarazione e dandone menzione nel verbale. Analoga dichiarazione
e' sottoscritta dai componenti della sottocommissione, dai membri
aggiunti e dai supplenti.
La Commissione avvia i lavori con il seguente ordine:
A) esamina il bando, le norme regolamentari, gli indirizzi e le
direttive impartite in materia;
B) stabilisce, in relazione al numero delle domande presentate e se
non e' gia' stabilito nel bando, se e con quali modalita'
organizzative svolgere la preselezione;
C) prende atto del termine massimo previsto per il procedimento e
stabilisce, in accordo con il responsabile del procedimento, il
termine per la consegna della graduatoria finale di merito;
D) stabilisce, se non sono previsti nel bando, il diario e la sede
delle prove;
E) avvia la discussione per definire i criteri e le modalita' per la
valutazione dei titoli e per l'espletamento delle prove di selezione.
3.2. Preselezione
La preselezione, prevista ai sensi dell'art. 3, comma 5 del
Regolamento, puo' essere svolta prima o dopo l'insediamento della
commissione esaminatrice.
Nel primo caso sara' espletata da un soggetto estemo specializzato in
selezione del personale individuato dall'Ente con le modalita'
previste dalla normativa vigente in materia.
In tale caso il soggetto individuato e' tenuto al rispetto delle
direttive impartite dall'Ente che adottera' adeguate modalita' di
controllo per assicurare il buon andamento della procedura.
Nel secondo caso la preselezione sara' effettuata dalla commissione
direttamente o, qualora lo ritenga opportuno, con il supporto, in
tutto o in parte, di un soggetto esterno specializzato la cui
individuazione resta di competenza dell'Ente. In tale caso il
soggetto individuato e' tenuto al rispetto delle direttive impartite
dalla commissione che adottera' adeguate modalita' di controllo per
assicurare il buon andamento della procedura.
I candidati collocati in posizione utile al termine della
preselezione sono ammessi alla prova successiva con provvedimento del
Responsabile del Servizio competente.
I punteggi riportati nella prova preselettiva non sono considerati
utili ai fini della graduatoria finale
3.3. Corso-selezione
Il corso-selezione consiste nell'effettuazione di un percorso
formativo con prove finali di profitto abbinate alla valutazione di
titoli o ad ulteriori prove selettive. In relazione alle
caratteristiche ed alla complessita' della selezione le prove finali
di profitto del percorso formativo potranno essere svolte dalla
Commissione o dal soggetto estemo che ha curato la formazione.
I contenuti e la durata del percorso formativo sono definiti in
relazione alle caratteristiche delle posizioni lavorative da coprire.
3.4. Convocazione dei candidati alle prove d'esame
I candidati vengono convocati, di norma, tramite avviso pubblico nel
Bollettino Ufficiale regionale, da pubblicarsi nella data stabilita
nel bando. Qualora il ridotto numero dei candidati lo consenta la
convocazione puo' essere effettuata con comunicazione scritta. Detta
convocazione puo' gia' essere contenuta nel provvedimento di
indizione della procedura selettiva.
II calendario delle prove deve essere comunicato almeno 20 giorni
prima della data di svolgimento delle stesse. Con la medesima
comunicazione i candidati vengono informati della sede e dell'orario
delle prove.
Per assicurare maggiore celerita' al procedimento, la convocazione
alla prova scritta o alla prova tecnica o pratico-attitudinale puo'
contenere anche la convocazione alla prova orale, nel rispetto del
termine previsto. In relazione all'esiguita' del numero dei candidati
la commissione puo' stabilire di effettuare la prova orale nello
stesso giorno dedicato alla prova scritta, tecnica o
pratico-attitudinale.
Nella predisposizione del calendario delle prove si terra' conto dei
giorni festivi e dei giorni di festivita' religiose secondo quanto
previsto dalla normativa vigente.
Qualora per cause di forza maggiore non possano svolgersi una o piu'
prove scritte, tecniche o pratico-attitudinale, il Presidente della
commissione comunica il rinvio, anche in forma orale, ai candidati
presenti. In tal caso il segretario della commissione certifica la
presenza dei candidati e gli stessi vengono riconvocati per sostenere
la prova secondo il nuovo calendario. Non sono ammessi a sostenere la
prova ulteriori candidati.
3.5. Personale di sorveglianza
Nel caso in cui il numero dei candidati lo renda necessario la
commissione puo' essere coadiuvata da personale, individuato dal
Responsabile del Servizio competente tra il personale dell'Ente o
esterni, per l'assistenza e la vigilanza nella sede delle prove.
Detto personale osserva le direttive impartite dal Presidente della
commissione per gli adempimenti relativi allo svolgimento della
procedura selettiva.
3.6. Predisposizione delle prove
La commissione predispone le prove da sottoporre ai candidati il
giorno del loro svolgimento, immediatamente prima del loro inizio. Se
la natura della prova non lo consente la commissione puo' provvedere
alla predisposizione delle prove con l'anticipo strettamente
necessario adottando modalita' idonee a garantirne la segretezza.
Il giorno della prova la commissione, eventualmente coadiuvata
dall'apposito Comitato o dal personale addetto alla sorveglianza,
provvede all'accoglienza ed alla identificazione dei candidati.
Prima dell'inizio della prova la commissione determina il tempo
massimo per lo svolgimento e lo comunica ai candidati. I candidati
vengono inoltre informati che durante la prova:
1) non devono comunicare tra loro, verbalmente o per iscritto, ne'
mettersi in relazione con altri salvo che con i membri della
commissione o con il personale di sorveglianza;
2) e' ammessa la consultazione di testi solo se preventivamente
autorizzati dalla commissione e possono essere utilizzati solo
materiali forniti dalla commissione.
II concorrente che contravviene alle disposizioni impartite e'
escluso dalla prova a giudizio insindacabile della commissione
La commissione informa i candidati delle modalita' con cui verranno
comunicati gli esiti delle prove, i punteggi riportati e l'ammissione
alle prove successive o l'esclusione.
3.7. Ausilii
Per il candidato portatore di handicap che ne abbia fatto richiesta
nella domanda di partecipazione e per la candidata in stato di
puerperio sono predisposti, a cura dell'Ente, gli ausilii ed i
presidi logistici necessari per garantire parita' di trattamento nel
corso delle prove.
La commissione stabilisce, in tal caso, le modalita' di svolgimento
delle prove e gli eventuali tempi aggiuntivi necessari secondo
criteri di ragionevolezza.
I soggetti addetti all'assistenza sono tenuti a riprodurre fedelmente
le indicazioni del candidato e prestano la dichiarazione di mancanza
di incompatibilita' di cui all'art. 12 del Regolamento.
3.8. Valutazione delle prove
La commissione definisce i criteri e le modalita' di valutazione
delle prove, prima della correzione, in modo da garantire uniformita'
di trattamento. Detti criteri, che devono essere verbalizzati,
costituiscono la motivazione dei punteggi attribuiti.
Il punteggio attribuito a ciascuna prova risulta dalla media
aritmetica dei voti espressi da ciascun commissario avente diritto al
voto.
In ciascuna prova prevista dal procedimento selettivo, il candidato
deve conseguire il punteggio minimo di almeno ventun/trentesimi o
equivalente. Nel caso di piu' prove il punteggio finale e' dato dalla
somma dei punteggi conseguiti in ciascuna prova.
Per i test a risposta multipla possono essere predisposte modalita'
automatizzate ed informatizzate di correzione.
3.9. Valutazione dei titoli
Il bando puo' prevedere la valutazione di titoli culturali e
professionali attinenti alla posizione lavorativa oggetto della
selezione.
Il punteggio massimo attribuibile ai titoli, ivi compreso quello
attribuito alle particolari esperienze professionali, non puo' essere
superiore al punteggio massimo complessivamente conseguibile nelle
prove d'esame.Nel caso di procedura selettiva per titoli ed esami la
valutazione dei titoli precede, di norma, le prove d'esame e deve
essere comunicata ai candidati prima dell'effettuazione delle prove.
E' tuttavia possibile effettuare la valutazione dei titoli dopo lo
svolgimento delle prove scritte, prima dell'avvio della correzione.
3.10. Valutazione di particolari esperienze pofessionali
II bando di concorso puo' prevedere la valorizzazione di specifiche
esperienze professionali maturate, avuto a riferimento l'attivita'
svolta presso l'Ente non oltre gli ultimi 5 anni, in posizione
lavorativa rilevata come propedeutica a quella oggetto della
selezione.
Il bando di concorso puo' prevedere altresi' la valorizzazione di
particolari esperienze professionali svolte presso l'Ente quali:
esperienza lavorativa con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, anche ai sensi dell'art. 46 dello Statuto della Regione
Emilia-Romagna e con contratto di formazione lavoro; rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa; attivita' espletate con
contratto di fornitura di lavoro temporaneo o sulla base di
convenzioni, stages e tirocini avviati ai sensi della normativa
vigente.
A tal fine il bando di concorso puo' prevedere l'esclusiva
valutazione delle suddette esperienze ovvero l'attribuzione ad esse
di un punteggio fino al doppio di quello previsto per analoghe
esperienze svolte a| di fuori dell'Ente. Il bando articolera' detto
punteggio tenuto conto della specificita' delle posizioni lavorative
oggetto della selezione.
I periodi di servizio civile volontario e di effettivo servizio
militare, se relativi ad attivita' attinenti alle posizioni
lavorative oggetto della selezione, sono valutati come servizio
prestato presso pubbliche Amministrazioni.
I periodi di servizio civile volontario espletati ai sensi della
normativa regionale vigente e che abbiano dato luogo alla
registrazione della relativa dichiarazione di competenza sul
portfolio, possono essere valorizzati, per la copertura di posizioni
lavorative attinenti, con l'attribuzione di uno specifico punteggio
aggiuntivo.
3.11. Svolgimento delle prove scritte
La Commissione formula almeno una terna di quesiti o tracce numerati,
datati e siglati da tutti i componenti della Commissione e chiusi
ciascuno in una busta priva di qualunque segno di riconoscimento.
La prova e' sorteggiata da uno dei candidati presenti. Il Presidente
stabilisce le modalita' di comunicazione della prova sorteggiata e di
quelle non estratte.
Qualora non si effettui l'immediata correzione degli elaborati, il
segretario della Commissione provvede alia custodia degli stessi,
secondo le indicazioni impartite dai Presidente.
3.12. Svolgimento delle prove tecniche o pratico-attitudinali
La Commissione deve predisporre la prova in modo da assicurare a
tutti i candidati l'uso degli stessi materiali, di macchine o
strumenti che forniscano le medesime prestazioni e ogni materiale
necessario per io svolgimento della prova stessa. La prova puo'
svolgersi, se necessario, in piu' sedi e in date diverse.
Se la natura della prova lo consente, la vantazione puo' essere
effettuata anche al termine della prova da parte di ciascun
candidato. In tale caso, al termine di ogni giornata devono essere
affissi gli esiti relativi a tutti i candidati esaminati.
Nel verbale deve essere riportata una descrizione sintetica delle
modalita' di espletamento della prova da parte del candidato, del
tempo impiegato e della valutazione attribuita.
3.13. Svolgimento delle prove orali
La Commissione stabilisce l'ordine con il quale esaminare i candidati
e ne da' comunicazione agli stessi. Detta comunicazione puo' essere
effettuata, se il numero lo consente, anche immediatamente prima
dell'inizio della prova.
Le prove si svolgono in locali aperti al pubblico. L'accesso e'
consentito a tutti i soggetti richiedenti secondo le modalita'
stabilite dal Presidente.Il Presidente stabilisce le modalita' piu'
idonee per la formulazione di quesiti ai candidati. Il segretario
della Commissione predispone, per ciascun candidato, una scheda nella
quale riportare le domande proposte. Detta scheda sara' firmata per
conoscenza dal candidato al termine della prova.
Dopo la prova il pubblico eventualmente presente e' invitato ad
uscire dalla sala e la Commissione procede alla valutazione apponendo
il punteggio attribuito al candidato sulla relativa scheda ed
allegando la stessa al verbale.
Al termine di ogni giornata devono essere affissi gli esiti relativi
a tutti i candidati esaminati.
3.14. Conclusione attivita' della Commissione
La Commissione formula la graduatoria finale di merito con
l'indicazione del punteggio riportato da ciascun candidato in
ciascuna prova.
Nelle procedure selettive ove e' prevista la valutazione dei titoli,
la graduatoria finale e' formata sommando anche il punteggio
assegnato ai titoli.
La graduatoria, unitamente ai verbali delle sedute, e' trasmessa al
responsabile del procedimento che prende atto delle operazioni e
verifica la regolarita' del procedimento espletato della Commissione
stessa.
In caso siano riscontrate delle irregolarita' il responsabile del
procedimento rinvia gli atti alla Commissione che procede ad un
riesame ed assume le decisioni conseguenti. Gli atti sono
successivamente trasmessi al Responsabile del Servizio competente,
per l'approvazione della graduatoria finale.
4. Conclusione della procedura
4.1. Formulazione graduatoria finale di merito
Nel caso di candidati classificatisi in graduatoria a parita' di
punteggio, il responsabile del procedimento provvede a sciogliere la
parita' applicando i seguenti titoli di preferenza:
- aver prestato periodi di servizio come "lavoratori socialmente
utili" nei limiti e ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 12, DLgs
468/97;
- minore eta' anagrafica, ai sensi dell'art. 2, comma 9 della Legge
191/98.
Il responsabile del procedimento verifica la presenza tra gli idonei
di candidati aventi diritto alle riserve previste dal bando.
Il Responsabile del Servizio competente applica le riserve, approva
la graduatoria finale e dichiara i vincitori.
La graduatoria finale e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul
sito Internet dell'Ente. La pubblicazione ha valore di notifica a
tutti gli effetti. Sono fatte salve le diverse modalita' di notifica
previste dal bando.
4.2. Diritto di accesso agli atti
consentito l'accesso alla documentazione della procedura selettiva
nel rispetto della normativa vigente.
L'accesso e' differito, in conformita' a quanto previsto dalle norme
vigenti, quando la conoscenza dei documenti richiesti possa impedire
o gravemente ostacolare lo svolgimento della procedura.
4.3. Controlli sui titoli dichiarati dai candidati
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorieta' rese
dai candidati ai fini dell'ammissione e della valutazione di titoli,
hanno la stessa validita' temporale degli atti che sostituiscono, ai
sensi dell'art. 48 del DPR 445/00.
Successivamente all'approvazione della graduatoria verranno
effettuati controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni rese, con
le modalita' ed i criteri stabiliti dall'Amministrazione.
Qualora dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto delle
dichiarazioni, il candidato, posta la sua responsabilita' penale ai
sensi dell'art. 76 del DPR 445/00, decadra' dai benefici
eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base
delle dichiarazioni non veritiere, cosi' come previsto dall'art. 75
del DPR 445/00.
4.4. Procedura di assunzione
I vincitori della procedura selettiva sono convocati per l'assunzione
in servizio secondo l'ordine della graduatoria finale. Sono invitati
a presentare la documentazione necessaria ed a sottoscrivere il
contratto individuale nei termini stabiliti dal Contratto collettivo
al momento vigente.
II candidato che rinuncia all'assunzione o non sottoscrive il
contratto individuale nel termine stabilito decade da ogni diritto
all'assunzione. Il contratto e' risolto se il soggetto interessato
non assume servizio, senza giustificato motivo, entro la data
fissata.
5. Disposizioni per procedure speciali
5.1. Assunzioni ai sensi dell'art. 16 della Legge 56/87
Per l'assunzione di lavoratori ai sensi dell'art. 16 della Legge
56/87 l'Ente, previa pubblicizzazione della procedura selettiva,
richiede all'ufficio competente l'avviamento di iscritti nelle liste
di collocamento specificando: il titolo di studio richiesto e gli
eventuali ulteriori requisiti; la categoria e la posizione lavorativa
di classificazione; la sede di lavoro prevista; i posti riservati ai
lavoratori aventi diritto alle riserve, ai sensi della vigente
normativa.
Entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione di avviamento,
l'Ente convoca i candidati alle prove per la verifica dell'idoneita'
alla copertura della posizione lavorativa. L'assunzione deve essere
comunicata all'ufficio competente entro 5 giorni dalla sottoscrizione
del contratto.
5.2. Assunzioni obbligatorie ai sensi della Legge 68/99
L'assunzione obbligatoria dei soggetti disabili avviene tramite
richiesta degli iscritti nelle apposite graduatorie all'ufficio
competente di avviamento ovvero stipula di convenzioni ai sensi
dell'art. 11 della Legge 68/99.
Le prove per la verifica dell'idoneita' alla copertura della
posizione lavorativa devono essere espletate entro 45 giorni
dall'avviamento. L'esito deve essere comunicato all'ufficio
competente entro 5 giorni dalla conclusione della prova.