COMUNE DI CASTEL DI CASIO (BOLOGNA)

COMUNICATO

Decreto per l'occupazione d'urgenza di beni immobili occorrenti per l'esecuzione dei lavori di recupero aree spondali fiume Reno

Il Responsabile del II Servizio (omississ) decreta:                             
Art. 1 - E' disposta a favore del comune di Castel di Casio                     
l'occupazione d'urgenza degli immobili siti nel comune censuario e              
amministrativo di Castel di Casio e identificati come nell'elenco               
appresso riportato, estratto dal piano particellare, corrispondente             
ai dati catastali delle proprieta', allegato al progetto e approvato            
unitamente a questo, necessari alla esecuzione dei lavori di recupero           
aree spondali fiume Reno.                                                       
Proprietari:                                                                    
- DEMM officine meccaniche                                                      
foglio 24, mappali: 34, qualita' incolto, superficie da occupare                
14.682; 35, qualita' seminativo classe 3, superficie da occupare                
2.350; 133, qualita' incolto, superficie da occupare 2.360; 134,                
qualita' seminativo classe 3, superficie da occupare 2.560; 135,                
qualita' incolto, superficie da occupare 3.209; 136, qualita'                   
seminativo classe 3, superficie da occupare 2.682; 347, qualita'                
seminativo classe 3, superficie da occupare 1.605; 424, qualita'                
incolto, superficie da occupare 1.400;                                          
- Ferrovie dello Stato                                                          
foglio 24, mappali: 138, qualita' ferrovia sp, superficie da occupare           
470; 36, qualita' incolto, superficie da occupare 1.610; 283,                   
qualita' seminativo classe 3, superficie da occupare 326; 284,                  
qualita' seminativo classe 3, superficie da occupare 2.228; 349,                
qualita' seminativo classe 3, superficie da occupare 170; 350,                  
qualita' seminativo classe 3, superficie da occupare 90; 1, qualita'            
seminativo arbor. classe 2, superficie da occupare 1.611; 4, qualita'           
incolto, superficie da occupare 3.217;                                          
- Migliorini Mario                                                              
foglio 24, mappale 139, qualita' seminativo classe 3, superficie da             
occupare 276;                                                                   
- Ferrovie dello Stato                                                          
foglio 31, mappale 34, qualita' ferrovia sp, superficie da occupare             
8.462.                                                                          
Art. 2 - L'occupazione per poter realizzare i lavori di cui all'art.            
1 puo' essere protratta fino a tre anni dalla data di immissione nel            
possesso come risultera' dall'apposito verbale.                                 
Art. 3 - All'atto dell'effettiva occupazione degli immobili, l'ente             
occupante provvedera' a redigere, contestualmente al verbale di                 
immissione nel possesso, il relativo stato di consistenza. Detto                
verbale sara' redatto in contraddittorio con il proprietario o i                
proprietari o, in loro assenza ovvero in caso di loro rifiuto di                
sottoscrizione, con l'intervento di due testimoni che non siano                 
dipendenti dell'ente interessato o dei suoi concessionari. Al                   
contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono o             
il compartecipante.                                                             
Art. 4 - L'avviso di convocazione per la redazione dello stato di               
consistenza e immissione in possesso, contenente il luogo, il giorno            
e l'ora, dovra' essere notificato dall'occupante almeno venti giorni            
prima al proprietario del fondo, ed affisso per lo stesso periodo               
all'Albo pretorio del Comune in cui sono situati gli immobili.                  
Art. 5 - L'indennita' di occupazione da corrispondere ai proprietari            
delle aree suddette, sara' determinata con successivo provvedimento             
in relazione al periodo di occupazione compreso tra la data di                  
immissione in possesso e quella di acquisizione dell'immobile a norma           
delle vigenti disposizioni di Legge.                                            
Art. 6 - L'Ente occupante, dopo l'immissione in possesso, provvedera'           
alla notifica ai proprietari interessati del verbale di consistenza e           
di immissione in possesso.                                                      
Art. 7 - Il presente decreto perdera' ogni efficacia ove                        
l'occupazione degli immobili non segua nel termine di tre mesi dalla            
data della sua esecutivita'.Art. 8) -Ai sensi dell'art. 3, ultimo               
comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che in forza            
dell'articolo 113 della Costituzione e dell'articolo 34 del DLgs 31             
marzo 1998, n. 80, contro il presente decreto puo' essere presentato            
ricorso al TAR Emilia-Romagna entro 60 giorni dal ricevimento, con le           
modalita' di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrate            
dall'articolo 19 DL 25 marzo 1997, n. 67, convertito con                        
modificazioni, dalla Legge 23 maggio 1997, n. 135, ovvero ricorso               
straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso                
termine.                                                                        
IL RESPONSABILE DEL II SERVIZIO                                                 
Stefano Vitali                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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