DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 6 marzo 2003, n. 462
L.R. n. 40 del 2002, art. 3, comma 2. Criteri e modalita' per la destinazione dei contributi (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale) (proposta della Giunta regionale in data 20 gennaio 2003, n. 45)
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 45 in
data 20 gennaio 2003, con cui la Giunta regionale ha assunto
l'iniziativa su criteri e modalita' per la destinazione dei
contributi di cui al comma 2 dell'art. 3 della L.R. n. 40 del 2002
(Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica
regionale);
preso atto:
- delle modificazioni apportate sulla predetta proposta dalla
Commissione consiliare "Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro", in
sede preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota
prot. n. 1216 in data 3 febbraio 2003,
- e, inoltre, degli emendamenti presentati ed accolti nel corso della
discussione di Consiglio;
vista la L.R. 23 dicembre 2002, n. 40 ed in particolare:
- il comma 2 dell'art. 3 che prevede che il Consiglio regionale
approvi, su proposta della Giunta regionale, un atto di
programmazione che definisca criteri generali, priorita' e modalita'
applicative, relativi alle agevolazioni previste dalla legge stessa;
- il comma 3 dell'art. 3 che prevede che la Giunta regionale, ai fini
della predisposizione dei criteri di cui al comma 2, sentita la
Conferenza Regione-Autonomie locali, attivi procedure di
consultazione con le Province e le Associazioni di categoria piu'
rappresentative a livello regionale;dato atto che le procedure
previste al comma 3 dell'art. 3, sono state attivate ed hanno portato
alla realizzazione di diversi incontri con i rappresentanti delle
Province e delle Associazioni di categoria piu' rappresentative a
livello regionale;
ritenuto, alla luce dei principi contenuti nella nuova normativa e
visti i risultati delle procedure di consultazione, di avere
corrisposto alle esigenze di rinnovamento della politica turistica
regionale sia per quanto riguarda gli aspetti relativi alle tematiche
della programmazione, della gestione amministrativa, sia della
determinazione di priorita' nonche' al perfezionamento degli
obiettivi, per tendere ad una sempre piu' efficace innovazione
dell'offerta turistica regionale;
ritenuto pertanto di proporre all'approvazione del Consiglio
regionale il documento allegato, che forma parte integrante della
presente deliberazione;
ritenuto altresi' che, con successivi atti, la Giunta regionale
potra' provvedere all'emanazione di modalita' e procedure
tecnico-amministrative relative alla gestione e monitoraggio dei
finanziamenti erogati;
dato atto, inoltre, che in data 17 gennaio 2003, il testo dei
presenti criteri e' stato trasmesso alla Conferenza Regione e
Autonomie locali, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 21 aprile 1999, n.
3 (Riforma del sistema regionale e locale) e che in data 10 febbraio
2003 la stessa Conferenza ha espresso parere favorevole, ai sensi
dell'art. 30 della L.R. 3/99;
previa votazione palese, mediante apparecchiatura elettronica, che
da' il seguente risultato:
presenti n. 34
assenti n. 16
voti favorevoli n. 25
voti contrari n. 1
voti nulli n. -
astenuti n. 8
delibera:
di approvare il documento "L.R. n. 40 del 23 dicembre 2002 art. 3
comma 2". Criteri e modalita' per la destinazione dei contributi,
riportato in allegato e facente parte integrante del presente atto.
"L.R. n. 40 del 23 dicembre 2002, art. 3, comma 2". Criteri e
modalita' per la destinazione dei contributi
A) Criteri generali
A.1) Finalita'
A.2) Settori e aree di interesse turistico
A.3) Indicazione sulle priorita'
B) Interventi previsti dal Titolo II della L.R. 40/02 (funzioni
attribuite alle Province e aspetti organizzativi)
B.1) Criteri provinciali (contenuti - adozione e pubblicazione)
B.2) Criteri di ripartizione dei fondi regionali alle Province
B.3) Programmi provinciali
B.3.1) Presentazione delle domande, contenuti, adozione e
pubblicazione, attivita' sostitutiva, banche dati
B.3.2) Soggetti ammissibili, criteri e modalita' per l'assegnazione e
la erogazione delle agevolazioni
B.3.3) Tipologie di interventi finanziabili: B.3.3.1) Interventi a
sostegno delle attivita' ricettive e turistico ricreative B.3.3.2)
Interventi a sostegno del turismo montano B.3.3.3) Interventi a
sostegno del termalismo
B.3.4) Interventi e spese non ammissibili
B.3.5) Termini per la realizzazione e la rendicontazione degli
interventi
B.3.6) Importi minimi e massimi di spesa per ambiti di intervento
B.3.7) Forma e percentuale del contributo
C) Interventi previsti dal Titolo IV della L.R. 40/02
C.1) Criteri per l'erogazione di contributi a consorzi-fidi e
cooperative di garanzia
C.1.1) Beneficiari
C.1.2) Requisiti
C.1.3) Termine e modalita' di presentazione delle domande di
cntributo
C.1.4) Percentuali di riparto e misura dei contributi - Contributi a
fondo di garanzia (in conto capitale) - Contributi a fondo per
interessi
C.2) Agevolazioni concedibili a soci e associati
C.2.1) Contributi sotto forma di garanzia
C.2.2) Contributi per l'abbattimento degli interessi
C.2.3) Aree di intervento e tipologia degli interventi ammissibili
C.2.3.1) Tipologie di interventi C.2.3.2) Aree di intervento e
priorita' C.2.3.3) Importi minimi e massimi C.2.3.4) termini per la
realizzazione dell'intervento
C.3) Vigilanza. Banca dati. Obblighi Unione Europea
C.3.1) Vigilanza
C.3.2) Vincolo di destinazione
C.3.3) Obblighi Unione Europea
D) Revoche - Vincolo di destinazione - Controlli e sanzioni
D.1) Revoche
D.2) Vincolo di destinazione
D.3) Controlli e sanzioni
ALLEGATO 1 - Definizione di piccola e media impresa (estratto dalla
raccomandazione 96/280/CE - Riportato nell'allegato A del Regolamento
CE 70/01)
ALLEGATO 2 - Regolamento previsto alla lettera d), comma 1 dell'art.
5 della L.R. 40/02
A) Criteri generali
A.1) Finalita'
La Regione Emilia-Romagna, per favorire lo sviluppo dell'economia
turistica del suo territorio, destina contributi per l'attuazione di
interventi previsti ai sensi della L.R. 40/02 finalizzati:
1) all'incremento della competitivita delle aziende turistiche anche
in termini di qualita' con conseguente qualificazione dell'offerta
turistica nel suo complesso, nei confronti dei sistemi turistici
concorrenti sia nazionali che internazionali;
2) ad accrescere la produttivita' delle aziende ricettive turistiche
esistenti mediante miglioramenti qualitativi ed organizzativi;
3) a diversificare ed arricchire l'offerta turistica regionale, anche
al fine di ampliare l'arco stagionale di attivita';
4) al risparmio energetico e allo sviluppo del turismo sostenibile ed
eco-compatibile;
5) a sviluppare nuove occasioni di lavoro, sia imprenditoriale che
dipendente;
6) ad incentivare la creazione di gruppi di aziende associate,
caratterizzate da obiettivi comuni (club di prodotto, catene
connotate da specifici marchi, franchising, etc.), anche in rapporto
alla L.R. 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale -
Interventi per la promozione e commercializzazione turistica -
Abrogazione delle Leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio
1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R.
9 agosto 1993, n. 28);
7) a migliorare la qualita' urbana ed ambientale delle aree
turistiche per valorizzare la qualita' dell'accoglienza.
A.2) Settori e aree di interesse storico
Le agevolazioni sono indirizzate alla realizzazione di interventi a
sostegno della riqualificazione dell'offerta turistica regionale
rivolti:
- al sostegno delle attivita' ricettive e turistico-ricreative
- al sostegno del turismo montano
- al sostegno del termalismo
che concorrono allo sviluppo dei seguenti comparti dell'economia
turistica regionale:
a) Mare e Costa Adriatica
b) Citta' d'arte, cultura e affari
c) Appennino e Verde
d) Terme e benessere.
A.3) Indicazioni sulle priorita'
Nella definizione delle priorita', le Province dovranno tenere conto
delle seguenti indicazioni per l'individuazione degli interventi da
incentivare:
- interventi di ristrutturazione e riqualificazione di strutture
ricettive esistenti, in particolare nell'area costiera;
- interventi che incentivino il risparmio energetico, il turismo
sostenibile ed eco-compatibile;
- interventi che scaturiscano da intese formalizzate fra soggetti
pubblici e/o privati che tendano a valorizzare le peculiarita'
turistiche del territorio;
- interventi che garantiscano significativo raccordo,
complementarieta' ed integrazione con altri progetti di
valorizzazione turistica, gia' realizzati o in corso di
realizzazione, attuati con finanziamenti di operatori privati e/o di
enti pubblici o dalla Regione stessa anche tramite finanziamenti
derivanti da altre leggi;
- interventi proposti da enti pubblici o imprese, da attuarsi in aree
di confine tra i diversi territori o che hanno una significativa
ricaduta a livello turistico su una vasta area;
- interventi riguardanti nuove strutture o interventi relativi a
stralci funzionali che costituiscono il completamento di iniziative
gia' realizzate, aumentando significativamente la valenza turistica
dell'intervento complessivo;
- interventi che riguardino significativi incrementi della capacita'
ricettiva, con riferimento alle caratteristiche dei comparti cui si
riferiscono;
- iniziative tese a recuperare strutture, che siano testimonianza ed
espressione di presenze e culture tradizionali dei luoghi, da
utilizzare per l'espletamento dei servizi di completamento
dell'offerta turistica, in particolare nelle aree appenniniche ed in
generale nell'entroterra;
- iniziative riguardanti interventi di implementazione di sistemi
informatici "innovativi" e di sistemi per l'e-commerce;
- interventi riguardanti l'adeguamento alle nuove normative in
materia di tutela della salute nei luoghi pubblici (antifumo, ..).
B) Interventi previsti dal Titolo II della L.R. 40/02
Interventi a sostegno delle attivita' ricettive e turistico
ricreative, interventi a favore del turismo montano e a favore del
termalismo.
Funzioni attribuite alle Province e aspetti organizzativi
Alle Province e' attribuita la funzione amministrativa di gestione
dei contributi a imprese, enti pubblici e associazioni senza scopo di
lucro riguardanti le attivita' ricettive e turistico-ricreative nelle
aree di interesse turistico del territorio regionale; sono inoltre
previsti finanziamenti specifici riguardanti il territorio montano ed
il settore del termalismo.
Accanto all'attribuzione di funzioni amministrative, alle Province e'
demandata, sentiti gli Enti locali interessati, secondo la L.R. 3/99,
una funzione programmatoria da espletarsi mediante la realizzazione
di criteri provinciali che permettano la definizione dei programmi
provinciali di incentivazione nel rispetto delle realta' e delle
peculiarita' territoriali.
B.1) Criteri provinciali
Contenuti
Ciascuna Provincia definira', nel quadro generale dei presenti
criteri e sulla base della propria programmazione turistica, i propri
ulteriori criteri, definendo:
- obiettivi strategici;
- priorita' riguardanti i settori e gli ambiti di rilevanza
turistica, i Comuni in essi ricompresi ed altri eventuali Comuni
considerati dalla Provincia di importanza turistica;
- tipologie di intervento prioritarie per i diversi settori.
Nel medesimo provvedimento la Provincia indichera' quali eventuali
ambiti presentano deboli caratteristiche strutturali, organizzative
ed economiche in conseguenza delle quali si prevede di attivare
specifiche politiche di sostegno, mirate alla riqualificazione ed al
rilancio degli stessi.
Nello stesso atto la Provincia definira' le modalita' procedurali per
accedere ai contributi da parte dei soggetti beneficiari e, in
generale, tutti gli aspetti non disciplinati dai presenti criteri.
Tempi e modalita' per l'adozione e la pubblicazione
Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna dei presenti criteri le Province
adotteranno, con atto formale, i criteri provinciali.
Eventuali modifiche dei criteri provinciali, per i bandi successivi,
dovranno essere approvate entro il 31 gennaio dell'anno di
riferimento e pubblicate nel Bollettino Ufficiale regionale prima
della chiusura dei bandi.
Ai criteri provinciali dovranno essere allegati gli schemi di domanda
per i soggetti privati e pubblici, con l'elenco della documentazione
da allegare ai fini dell'istruttoria tecnico-amministrativa.Gli atti
provinciali dovranno essere trasmessi alla Regione Emilia-Romagna,
Servizio Turismo e Qualita' aree turistiche, che ne curera' la
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.
B.2) Criteri di ripartizione dei fondi regionali alle Province
La Giunta della Regione Emilia-Romagna, ad avvenuta approvazione
della legge regionale di bilancio di previsione dell'anno di
riferimento, provvedere con propria deliberazione a ripartire alle
Province le risorse nel modo seguente:
- il 30% da ripartire con le seguenti modalita':
- una quota pari al 10% ripartito in parti uguali fra le Province di
PC, PR, RE, MO, BO e FO-CE, con consistente presenza di territorio
montano;
- una quota pari all'8% in base alla media percentuale degli arrivi
di curandi negli stabilimenti termali e del fatturato annuale degli
stabilimenti stessi per provincia;
- l'ulteriore quota pari al 12% ripartita in parti uguali fra tutte
le Province;
- la rimanente quota del 70% suddivisa tra le Province con le
seguenti modalita': parametri turistici che risultano dalle medie
delle aliquote percentuali di presenze e capacita' ricettiva
alberghiera ed extralberghiera (intesa come presenze in campeggi e
villaggi turistici, agriturismi, rifugi alpini, ostelli, nonche'
presenze in case e appartamenti per vacanze per una quota massima del
50%). Tali dati saranno desunti dall'ultima rilevazione regionale dei
dati provinciali ai fini ISTAT.
B.3) Programmi provinciali
B.3.1) Presentazione delle domande da parte di soggetti privati e
pubblici
In sede di prima applicazione dei presenti criteri, il termine di
presentazione delle domande e' fissato in 60 giorni dalla data di
pubblicazione dei criteri provinciali nel Bollettino Ufficiale
regionale.
Per gli anni successivi le domande dovranno essere presentate tra l'1
marzo ed il 30 aprile di ogni anno.
Contenuti
Nell'ambito del budget complessivo assegnato ogni Provincia, in sede
di formulazione delle graduatorie provinciali, dovra' individuare
delle quote minime da assegnare a favore della montagna e degli
ambiti termali, ove presenti nel territorio provinciale, non
inferiori alle percentuali determinate in sede di ripartizione
regionale. Tali vincoli non si applicano in caso di carenza di
richieste ammissibili.
Nell'ambito del budget complessivo assegnato, ciascuna Provincia
dovra' destinare una quota pari ad almeno il 75% agli interventi
realizzati da imprese.
Il programma provinciale dovra' inoltre contenere:
- le graduatorie per i diversi settori di intervento secondo l'ordine
di priorita' che ciascuna Provincia avra' indicato, suddivise tra
imprese ed enti pubblici comprese le associazioni;
- l'elenco delle domande ritenute inammissibili con le relative
motivazioni.
Dovranno essere inoltre riportate;
- l'indicazione dei soggetti beneficiari (come da certificato della
Camera di Commercio per le imprese);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'importo preventivato dell'intervento, quello ammesso e quello
relativo al contributo con l'indicazione della percentuale;
- il regime del contributo assegnato.
Tempi e modalita' per l'adozione e la pubblicazione
In sede di prima applicazione, entro 90 giorni dalla data di scadenza
per la presentazione delle domande di contributo, le Province
competenti trasmettono alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Turismo
e Qualita' aree turistiche - il provvedimento di approvazione del
programma provinciale.
Entro il 31 luglio di ogni anno a partire dal 2004, le Province
trasmettono alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Turismo e Qualita'
aree turistiche - il provvedimento di approvazione del programma
provinciale.
I programmi provinciali sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale
regionale. Le graduatorie relative alle imprese hanno una validita'
di 12 mesi dalla loro pubblicazione, quelle relative a soggetti
pubblici 18 mesi.
A seguito della trasmissione degli atti di approvazione del programma
provinciale e della trasmissione alla Regione dei dati completi dei
beneficiari dei programmi, riguardanti il primo inserimento
nell'ambito della banca dati regionale, sara' erogato alle Province
un acconto del 50% dell'importo complessivo del programma.
Nel caso in cui una Provincia non coprisse tutta la quota assegnata
per mancanza di interventi ritenuti ammissibili, la cifra residua
sara' utilizzata e ripartita per finanziare progetti inseriti nelle
graduatorie di altre Province.
A seguito della liquidazione da parte delle Province del primo 40%,
potra' essere richiesto un ulteriore acconto per il proseguimento del
programma dell'ulteriore 30%. L'erogazione dell'ulteriore acconto e'
subordinato all'invio dei dati necessari all'aggiornamento della
Banca dati regionale.
Qualora una Provincia si trovasse nella condizione di non disporre
dei fondi per poter erogare i contributi a fronte di atti di
liquidazione gia' emessi, la Provincia stessa potra' chiedere che le
sia erogato un secondo acconto di importo superiore al 30%.
Nel caso in cui la Provincia abbia gia' ottenuto il secondo acconto
ma si trovi nella condizione di dover anticipare delle risorse a
fronte di atti di liquidazione gia' emessi, potra' fare richiesta di
un ulteriore acconto pari alla somma occorrente.
L'erogazione a saldo dell'ulteriore 20% da effettuarsi a chiusura dei
programmi, sempre in base all'importo effettivo delle liquidazioni
effettuate, dovra' essere accompagnata da una relazione conclusiva e
sara' subordinato alla trasmissione dei dati da inserire nella banca
dati regionale.
data facolta' alla Giunta regionale di intervenire, con propri atti,
per regolamentare diversamente il presente paragrafo, al verificarsi
di nuove esigenze conseguenti all'applicazione delle procedure
indicate.
Monitoraggio degli interventi finanziati
Le Province dovranno assicurare il monitoraggio sugli interventi
finanziati e sottoporre ad un controllo a campione almeno il 5% degli
interventi ultimati e rendicontati previsti nel programma
provinciale.
B.3.2) Soggetti ammissibili e criteri e modalita' per la assegnazione
e la erogazione delle agevolazioni
Possono fare domanda:
1) imprese singole od associate, escluse le associazioni temporanee
di imprese;
2) Enti locali territoriali e loro forme associative, altri enti
pubblici;
3) associazioni e persone giuridiche private a carattere non
commerciale;
4) Centri di servizio e di assistenza tecnica, promossi
dall'associazionismo economico e sindacale delle imprese e
cooperative turistiche.
I limiti e le indicazioni per la concessione dei contributi ai Centri
di servizio e di assistenza tecnica sono stabilite dal regolamento,
inserito nell'Allegato B dei presenti criteri, esclusivamente per gli
interventi previsti al comma 2 dell'art. 6 della L.R. 40/02.
Caratteristiche delle imprese
Imprese singole od associate
Tali soggetti, all'atto della sottoscrizione della domanda devono:
- essere regolarmente costituiti;
- essere iscritti al registro delle imprese (salvo ammissione con
riserva);
- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non
essendo in stato di fallimento, concordato preventivo,
amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta
amministrativa o volontaria;
- operare nel pieno rispetto delle condizioni normative e salariali
stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro piu' rappresentative
della categoria.
Per poter accedere alla percentuale di contributo a favore delle
piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 96/280/CE
della Commissione del 3 aprile 1996, riportata per estratto
nell'Allegato 1 dei presenti criteri, dovra' essere prodotta da parte
dell'impresa richiedente apposita dichiarazione in tale senso.
Ammissione con riserva
Nel caso di creazione di nuova impresa, l'iscrizione nel Registro
delle imprese dovra' essere effettuata entro 60 giorni dalla
comunicazione di ammissione a contributo.
La domanda puo' essere presentata dal proprietario della struttura
sulla quale si intende intervenire o dal gestore.
Domanda presentata dal gestore
Nel caso in cui la domanda sia presentata dal gestore, la stessa
dovra' essere accompagnata dal nulla osta a firma del proprietario
sotto forma di atto sostitutivo di notorieta' od atto equipollente,
nel quale lo stesso dichiara di:
- autorizzare il gestore ad intervenire sulla struttura;
- impegnarsi a sottoscrivere il vincolo di destinazione d'uso di cui
all'art. 17 della L.R. 40/02, qualora il contributo fosse concesso.
Nel caso in cui il proprietario non intenda impegnarsi a
sottoscrivere il vincolo di destinazione, il gestore dovra' fornire
una dichiarazione di impegno a sottoscrivere, come previsto nel
paragrafo D), la garanzia fidejussoria sostitutiva.
Caratteristiche degli Enti pubblici
Enti locali territoriali e loro forme associative e altri enti
pubblici
Nel caso in cui la domanda sia presentata da un ente pubblico non
proprietario della struttura sulla quale si interviene, la domanda
dovra' essere accompagnata dal nulla osta a firma del proprietario,
sotto forma di atto sostitutivo di notorieta' od atto equipollente,
nel quale lo stesso dichiara di autorizzare l'ente pubblico ad
intervenire sulla struttura.
L'ente beneficiario, inoltre, se non proprietario, dovra' dichiarare
di avere la disponibilita' del bene con titolo giuridicamente valido,
per un periodo di sette anni dalla conclusione formale dei lavori.
Nel caso l'ente beneficiario non abbia la disponibilita' del bene per
tale periodo il proprietario dovra' impegnarsi a sottoscrivere il
vincolo di destinazione d'uso.
Caratteristiche delle associazioni
Possono presentare domanda:
- le associazioni iscritte al Repertorio delle notizie economiche e
amministrative (REA) che operino senza scopo di lucro nel campo del
turismo: tale condizione deve essere verificabile attraverso
l'analisi dello statuto;
- altre associazioni non iscritte al REA purche' l'intervento sia
frutto di convenzioni, accordi di programma pluriennali con Enti
locali territoriali.
Nel caso in cui non sia presentata dal proprietario della struttura
sulla quale si interviene, la domanda dovra' essere accompagnata dal
nulla osta a firma del proprietario, sotto forma di atto sostitutivo
di notorieta' od atto equipollente nel quale lo stesso dichiara:
- l'autorizzazione ad intervenire sulla struttura;
- l'impegno a sottoscrivere il vincolo di destinazione d'uso di cui
all'art. 17 della L.R. 40/02 per il periodo stabilito, ove previsto,
qualora il contributo fosse concesso.
Nel caso in cui il proprietario non intenda impegnarsi a
sottoscrivere il vincolo di destinazione, il richiedente dovra'
fornire una dichiarazione di impegno a sottoscrivere, come previsto
nel paragrafo D), la garanzia fidejussoria sostitutiva.
B.3.3) Tipologie di interventi finanziabili
B.3.3.1) Interventi a sostegno delle attivita' ricettive e
turistico-ricreative
Imprese singole o associate
1) Interventi su strutture esistenti adibite o da adibire ad
attivita' ricettiva alberghiera quali: - recupero, trasformazione,
ristrutturazione, riqualificazione ed ampliamento delle strutture
ricettive esistenti; - accorpamenti di piu' strutture ricettive anche
gestite singolarmente, per la gestione in comune di piu' servizi; -
trasformazione di edifici esistenti in strutture ricettive; -
ristrutturazione di edifici, anche obsoleti, da accorpare alle
aziende ricettive esistenti, al fine di aumentare la capacita' e
qualita' ricettiva; - sistemazione degli spazi esterni di pertinenza,
nonche' sistemazione a verde delle coperture; - creazione,
ripristino, ampliamento e riqualificazione di impianti sportivi e di
strutture ed attrezzature destinate alla ricreazione, purche'
collegate ad una struttura ricettiva; - creazione, ripristino ed
ampliamento di aree di parcheggio, a servizio della clientela di
utilizzo non esclusivo del titolare delle strutture, realizzate
secondo soluzioni e modelli di maggiore razionalita' e sfruttamento
degli spazi disponibili; - superamento ed eliminazione delle barriere
architettoniche;
2) interventi di nuova costruzione di edifici da adibire a strutture
ricettive alberghiere;
3) campeggi - villaggi turistici: - ristrutturazione, sistemazione
ed ampliamento finalizzati al miglioramento qualitativo del complesso
esistente, con l'adeguamento per il superamento delle barriere
architettoniche, ove fossero presenti; - nuova costruzione;
4) ostelli ed alberghi per la gioventu': - ristrutturazione di
strutture esistenti gia' adibite o da adibire all'ospitalita' per i
giovani, compreso l'adeguamento per l'abbattimento delle barriere
architettoniche; - nuova costruzione;
5) interventi riguardanti esercizi di affittacamere o locande ai
sensi dell'art. 9 della L.R. 25 agosto 1988, n. 34 (Disciplina per la
gestione delle strutture ricettive extralberghiere), ubicati in
specifici ambiti indicati dalle Province che presentano deboli
caratteristiche strutturali, organizzative ed economiche;
6) ristoranti ed altri esercizi di ristorazione: - interventi di
ristrutturazione e riqualificazione generale di esercizi esistenti,
con l'adeguamento per il superamento delle barriere architettoniche,
limitatamente alla sussistenza di una delle seguenti situazioni,
opportunamente documentate e certificate dal Comune territorialmente
competente: - in attuazione di piani di recupero urbanistico e
ambientale degli insediamenti storici; - in edifici di valore storico
testimoniale riconosciuti dalle norme urbanistiche comunali vigenti;
- in attuazione di quanto previsto dal Regolamento applicativo
previsto dall'art. 20 della L.R. 28 giugno 1994, n. 26 (Norme per
l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi per
la loro promozione - Abrogazione della L.R. 11 marzo 1987, n. 8); -
ristoranti nei centri storici (zone omogenee A);
7) strutture autorizzate, ex Legge 25 agosto 1991, n. 287, di
interesse turistico, socie di un club di prodotto aderenti ad
un'unione di prodotto ex L.R. 7/98, o aderenti alle strade dei vini e
dei sapori;
8) servizi vari di interesse turistico e di completamento della
ricettivita': - interventi relativi a ristrutturazioni e/o
ammodernamento ed accorpamento degli stabilimenti balneari,
disciplinati dai piani comunali particolareggiati dell'arenile; -
interventi di acquisto o adeguamento funzionale delle imbarcazioni
destinate ad attivita' turistico-ricreativa; - punti di ormeggio
fluviali e lacuali, previsti negli strumenti urbanistici;
9) interventi relativi a ripristino, ampliamento, completamento e
riqualificazione di strutture ricreative e sportive o destinate a
manifestazioni culturali, spettacolari e congressuali utili ai fini
del prolungamento della stagione turistica purche' gli stessi siano
collegati e/o annessi alle strutture ricettive;
10) interventi per la realizzazione e/o ristrutturazione di servizi
finalizzati a rendere funzionali alla fruizione pubblica edifici
storico-testimoniali destinati o da destinare a finalita' turistiche;
11) interventi relativi a case ed appartamenti per vacanze, di
ristrutturazione, riqualificazione generale e riarredo finalizzate al
miglioramento qualitativo di strutture esistenti e gestite da imprese
che abbiano la disponibilita' di un minimo di 10 appartamenti.
Spese per arredi
Le spese riguardanti gli arredi sono ammesse, sia per le nuove
costruzioni che per le ristrutturazioni ed ampliamenti, nella
seguenti misure massime percentuali rispetto all'importo complessivo
di spesa ammesso:
- 30% per interventi relativi agli stabilimenti balneari,
- 40% per interventi relativi a case e appartamenti per vacanza,
- 20% per gli altri interventi.
Spese tecniche e imprevisti
Per tutti gli interventi di cui ai precedenti punti le spese tecniche
e gli imprevisti sono ammesse, rispettivamente, nella misura massima
del 10% delle spese ammesse.
Consulenze ed altri servizi (art. 6, comma 2, L.R. 40/02)
Possono essere concessi inoltre contributi:
- per l'ottenimento della certificazione di qualita' da parte delle
strutture indicate alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art.
6 della L.R. 40/02 e da parte delle Agenzie di viaggio rilasciata da
organismi accreditati, comprese le spese per studi e analisi
preliminari;
- per interventi riguardanti studi di fattibilita' e progettazione
strutturale, finalizzati alla progettazione integrata della struttura
e dell'impiantistica, in particolare finalizzati al risparmio
energetico, legata alla realizzazione dell'intervento strutturale o
almeno di un primo stralcio funzionale (in queste spese non sono
ricomprese le spese di direzione lavori);
- per l'implementazione di sistemi informatici di controllo di
gestione e di soluzioni informatiche innovative per la gestione delle
attivita';
- per l'implementazione di sistemi informatici per la gestione dei
servizi ovvero per attivita' di commercio elettronico legate
all'offerta turistica.
Enti pubblici e loro forme associative
1) Riqualificazione di spazi pubblici e strutture ricreative
finalizzate al miglioramento della qualita' urbana ed ambientale
delle localita' turistiche mediante interventi che: - contemplino
l'uso dei materiali, attrezzature, ed essenze arboree adatti
all'ambiente circostante; - valorizzino spazi a marcata valenza
turistica o di convergenza dell'utenza turistica; - applichino
criteri progettuali tali da consentire il contenimento dei costi di
manutenzione; e piu' precisamente: - sistemazione e arredo di piazze
e strade esistenti. Nel caso in cui il progetto complessivo preveda
anche interventi di sistemazione a verde, queste dovranno essere
oggetto di progettazione specifica. La realizzazione di tali opere
verdi costituisce elemento determinante ai fini delle verifiche di
conformita' dell'intero intervento; - sistemazione ed arredo di aree
di pertinenza di edifici e di monumenti caratterizzati da elevato
interesse turistico; - nuova creazione o miglioramento qualitativo e
funzionale di parchi e giardini pubblici e/o aree a verde pubblico; -
percorsi pedonali e ciclabili dando priorita' a quelli sovracomunali,
supportati da specifici accordi; - interventi diretti alla creazione
di aree attrezzate a norma per la sosta camper; - ripristino,
ampliamento, completamento e riqualificazione di impianti sportivi,
strutture ed attrezzature destinate ad attivita' congressuali o
culturali in disponibilita' pubblica. Gli interventi infrastrutturali
sono ammessi solo in quanto strettamente connessi alla validita'
turistica dell'intervento. Inoltre: - gli interventi di nuova
costruzione o di recupero di strutture di servizio o accessorie, non
possono incidere per piu' del 30% nel caso di nuova costruzione e per
piu' del 15% nel caso di recupero sul totale della spesa prevista dal
progetto e ritenuta ammissibile; - il rifacimento di reti
tecnologiche interrate, nel caso in cui tali opere siano parte
integrante e complementare della riqualificazione degli spazi
pubblici direttamente sovrastanti, non possono incidere per una quota
superiore al 20% dell'importo di spesa ammissibile dell'intero
progetto; - gli interventi di difesa idrogeologica, nel caso in cui
tali opere siano parte integrante e complementare della
riqualificazione di spazi pubblici direttamente collegati, non
possono incidere per una quota superiore al 20% dell'importo di spesa
ammissibile dell'intero progetto;
2) qualificazione degli arenili: - ristrutturazione, miglioramento,
accorpamento, riqualificazione ed arredo urbano degli arenili marini,
fluviali e lacuali, previsti in applicazione degli appositi piani
particolareggiati approvati, compresi interventi per la realizzazione
di punti di ormeggio fluviali;
3) campeggi: - recupero, ristrutturazione, sistemazione ed
ampliamento finalizzati al miglioramento qualitativo del complesso
esistente, compreso l'adeguamento per l'abbattimento delle barriere
architettoniche; - nuova costruzione;
4) ostelli - alberghi per la gioventu': - ristrutturazione,
sistemazione ed ampliamento di strutture esistenti gia' adibite o da
adibire all'ospitalita' per i giovani, finalizzati al miglioramento
qualitativo compreso l'adeguamento per l'abbattimento delle barriere
architettoniche; - nuova costruzione.
Spese per arredi
Per gli interventi di cui ai precedenti commi gli arredi sono
ammessi, sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni e
gli ampliamenti, nella misura massima del 20% dell'importo ammesso.
Spese tecniche e imprevisti
Per interventi di cui ai precedenti punti, le spese tecniche e gli
imprevisti sono ammesse, rispettivamente, nella misura massima del
10% delle spese ammesse.
Associazioni senza scopo di lucro
1) Ostelli - alberghi per la gioventu': nuova costruzione,
ristrutturazione, sistemazione ed ampliamento di strutture esistenti
gia' adibite o da adibire all'ospitalita' per i giovani, finalizzati
al miglioramento qualitativo compreso l'adeguamento per
l'abbattimento delle barriere architettoniche;
2) ripristino, ampliamento, completamento e riqualificazione di
impianti sportivi minori, strutture ed attrezzature destinate ad
attivita' culturali in disponibilita' pubblica ubicati negli ambiti
indicati dalle Province che presentano deboli caratteristiche
strutturali, organizzative ed economiche.
Spese per arredi
Per gli interventi di cui ai precedenti commi gli arredi sono
ammessi, sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni e
gli ampliamenti, nella misura massima del 20% dell'importo ammesso.
B.3.3.2) Interventi a sostegno del turismo montano
Oltre agli interventi generali previsti a sostegno delle attivita'
ricettive e turistico ricreative indicati nei paragrafi precedenti,
ove compatibili, sono ammissibili a contributo a sostegno del turismo
montano le seguenti ulteriori attivita' da parte dei soggetti
indicati all'art. 5 della L.R. 40/02:
1) rifugi montani, ostelli e alberghi per la gioventu': nuova
costruzione, ristrutturazione, ampliamento e sistemazione delle aree
esterne finalizzate al miglioramento qualitativo del complesso
esistente, compreso il superamento e l'eliminazione delle barriere
architettoniche;
2) campeggi: interventi riguardanti campeggi didattico educativi
indicati alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 11 della L.R. 8
agosto 2001, n. 23 (Norme per la tutela e la regolamentazione dei
campeggi didattico-educativi nel territorio della regione
Emilia-Romagna);
3) interventi riguardanti esercizi di affittacamere o locande ai
sensi del comma 3 dell'art. 9 della L.R. 34/88;
4) interventi complementari: - interventi riguardanti itinerari
attrezzati per il turismo culturale, naturalistico, trekking a piedi,
in bicicletta, a cavallo ecc. e relative strutture di ospitalita'; -
spazi e locali per attivita' di documentazione turistica, attivita'
ricreative e di ristoro rivolte agli escursionisti e organicamente
collegati con itinerari attrezzati per il turismo; - interventi
complementari a supporto dell'offerta turistica che ne accrescano le
potenzialita' di commercializzazione; - realizzazione e/o
ristrutturazione di ristoranti e altri esercizi di ristorazione cosi'
come individuati alla lettera a) dell'art. 5 della Legge 287/91; -
realizzazione e/o ristrutturazione di strutture da adibire a punti di
informazione turistica.
Le spese per arredi riguardanti tutti gli interventi realizzati nelle
zone montane non potranno superare il 50% dell'importo dei lavori.
B.3.3.3) Interventi a sostegno del termalismo
Ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 5 della
L.R. 40/02, proprietari o gestori di stabilimenti termali, possono
essere concessi contributi per interventi di ristrutturazione,
ampliamento, riqualificazione, ammodernamento, delle seguenti
strutture:
a) stabilimenti termali destinati all'uso pubblico: -
ristrutturazione degli stabilimenti termali o parti di essi,
consistenti in interventi finalizzati all'evoluzione del prodotto
"termale" verso obiettivi di specializzazione e/o benessere e cura
del corpo come motivazione principale e secondaria della vacanza; -
ampliamento degli stabilimenti termali esistenti; - ammodernamento
degli stabilimenti termali sia strutturale che tecnologico, compresi
sistemi informativi-informatici; - rinnovo e miglioramento degli
impianti che determinino una piu' qualificata offerta termale;
b) strutture ricettive alberghiere ubicate negli ambiti termali
limitatamente agli interventi riguardanti la realizzazione di servizi
termali;
c) edifici posti negli ambiti termali per interventi strettamente
funzionali all'attivita' termale primaria;
d) edifici posti nell'ambito termale, che al momento della domanda
non sono utilizzati o sono utilizzati per uso diverso da quello
termale, con l'intesa che il recupero di tali edifici risulti
strettamente funzionale all'attivita' termale primaria.
Si intende per "ambito termale" l'area destinata a stabilimenti
termali e relativi servizi cosi' come previsto dai vigenti strumenti
urbanistici comunali, previsti dalla L.R. 24 marzo 2000, n. 20
(Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).
Per tutti gli interventi di cui ai precedenti punti, gli arredi sono
ammessi nella misura massima del 20% dell'importo delle opere.
Si considerano stabilimenti termali quelli che sono autorizzati ad
operare in base alle norme regionali vigenti.
B.3.4) Interventi e spese non ammissibili a contributo
Per i progetti presentati da soggetti privati e pubblici non sono
ammissibili a finanziamento:
- attrezzature di consumo o di diretta pertinenza della gestione
aziendale (stoviglie, biancheria, tendaggi, ecc.);
- interventi relativi a bed and breakfast e alloggi agrituristici;
- spese per lavori eseguiti in economia diretta non supportati da
regolare fattura;
- acquisto di aree ed immobili;
- interventi di sola manutenzione ordinaria ai sensi della Legge 5
agosto 1978, n. 457;
- interventi relativi all'abitazione del proprietario e del gestore;
- interventi che riguardano esclusivamente l'adeguamento degli
impianti agli standard minimi previsti dalle leggi vigenti;
- interventi di semplice acquisto e messa in opera di oggetti di
arredo (panchine, fioriere, ecc.), non inseriti in interventi piu'
complessivi di arredo urbano oggetto di contributo o a completamento
dei medesimi;
- non sono ammissibili a contributo nella seguente sezione le spese
ammissibili a contributo ai sensi della L.R. 1 agosto 2002, n. 17
(Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del
sistema sciistico della regione Emilia-Romagna);
- spese tecniche di progettazione, comprese indagini geognostiche
geotecniche e idrologiche e studi di impatto ambientale, direzione
lavori, collaudi sono ammissibili a contribuito per una percentuale
massima pari al 10% dell'importo delle opere. Sono compresi nelle
spese tecniche i contributi alle casse professionali dei progettisti;
- l'IVA sulle spese tecniche, per i soggetti pubblici, non rientra
nel tetto del 10%;
- le spese per imprevisti sono ammissibili a contributo per una
percentuale massima pari al 10% dell'importo delle opere, escluso
l'importo degli arredi e attrezzature e l'IVA sulle opere stesse;
- nuovi stabilimenti termali ad esclusione degli interventi di
ampliamento in aree definite termali dagli strumenti urbanistici
comunali vigenti;
- spese relative a nuova captazione nonche' razionalizzazione,
ristrutturazione e protezione delle esistenti opere di presa di acque
minerali per uso termale;
- impianti di opere di adduzione, canalizzazione, sollevamento e
quanto altro necessario al razionale sfruttamento delle sorgenti di
acque minerali per uso termale;
- studi e ricerche nel campo dell'idrologia medica applicata;
- spese per l'acquisto di apparecchiature mediche;
- acquisto o realizzazione di opere artistiche anche se da inserire
nello spazio oggetto dell'intervento (sculture, affreschi, mosaici ed
altri manufatti di pregio artistico). Tale esclusione non riguarda
gli Enti locali territoriali;
- interventi che non presentino caratteristiche significative dal
punto di vista turistico;
- interventi di solo arredo;
- interventi realizzati da imprese riguardanti opere il cui inizio
dei lavori e' avvenuto anteriormente alla data di presentazione della
domanda di oltre 12 mesi, o 18 mesi in caso di prima applicazione
della L.R. 40/02. Per poter accedere ai contributi previsti dal
Regolamento CE 70/01, le opere non devono essere iniziate
anteriormente alla data di presentazione della domanda di contributo;
- IVA, quando questa non rappresenti un costo.
B.3.5) Termini per la realizzazione e la rendicontazione degli
interventi
Gli interventi riguardanti imprese e le associazioni senza scopo di
lucro, ammessi a contributo dovranno essere iniziati entro 6 mesi
dalla comunicazione di ammissione a contributo, potra' essere
richiesta un'unica proroga, motivata da particolari esigenze, per un
periodo non superiore a ulteriori 3 mesi.
Per i soggetti pubblici il termine per l'inizio lavori e' di 12 mesi
dalla data di comunicazione di ammissione a contributo. Eventuali
proroghe motivate potranno essere concesse per un periodo non
superiore a 6 mesi.
Il termine per la fine dei lavori non puo' essere superiore a 24 mesi
dalla comunicazione di avvenuta concessione del contributo, salvo
proroga motivata fino a ulteriori 12 mesi, e potra' essere indicato
nella delibera di programma o nello specifico atto di concessione.
Il termine per la successiva rendicontazione alle Province non potra'
superare i 6 mesi per le imprese e i 12 mesi per gli altri soggetti,
dalla data del termine ultimo comunicato per la fine lavori.
B.3.6) Importi minimi e massimi di spesa ammissibili per ambiti di
intervento
In relazione agli interventi oggetto di contributo gli importi minimi
e massimi di spesa ammissibile sono i seguenti:
Interventi strutturali a sostegno delle attivita' ricettive e
turistico ricreative, "Mare e Costa adriatica" e "Citta' d'arte
cultura e affari"
importo minimo
- interventi relativi a strutture ricettive alberghiere Euro
200.000,00
- altri interventi Euro 100.000,00
- importo massimo Euro 1.500.000,00
Interventi riguardanti terme e benessere
a) interventi riguardanti il termalismo
- importo minimo Euro 200.000,00
- importo massimo Euro 2.000.000,00
b) ulteriori interventi
importi minimi
- interventi relativi a strutture ricettive alberghiere Euro
150.000,00
- altri interventi Euro 100.000,00
- importo massimo Euro 1.500.000,00
Interventi riguardanti Appennino e Verde
- importo minimo Euro 50.000,00
- importo massimo Euro 1.500.000,00
Interventi indicati al comma 2 dell'art. 6 della L.R. 40/02
- importo minimo della spesa Euro 15.000,00
- importo massimo della spesa Euro 50.000,00
B.3.7) Forma e percentuale del contributo
Imprese singole o associate:
Piccole e medie imprese: le agevolazioni in conto capitale,
riguardanti gli interventi previsti dal Titolo II della L.R. 40/02,
possono essere concesse alle imprese qualificate piccole o medie
imprese ai sensi della raccomandazione 96/280/CE della Commissione
Europea, del 3 aprile 1996, (riportata per estratto nell'Allegato 1
dei presenti criteri), per interventi non iniziati alla data della
presentazione della domanda di contributo:
- interventi strutturali e materiali:
a) secondo le intensita' di aiuto previste dal Regolamento CE n.
70/2001, e cioe' fino ad un massimo del: - 15% Equivalente
sovvenzione lordo (ESL) per le piccole imprese - 7,5% ESL per le
medie imprese; per le iniziative nei Comuni o nelle zone censuarie
dei Comuni inclusi nella carta italiana degli aiuti a finalita'
regionale ex art. 87, comma 3 del Trattato della Comunita' Europea le
percentuali massime di aiuto sono le seguenti: - 8% Equivalente
sovvenzione netto (ESN) + 10% ESL per le piccole imprese - 8% ESN +
6% ESL per le medie imprese. Il contributo minimo assegnabile non
deve essere inferiore al 10% se a favore delle piccole imprese e al
5% per le medie imprese;
b) in alternativa potranno essere richiesti contributi in regime de
minimis (Reg. CE 69/2001) in conto capitale dal 15% al 25%
dell'importo ammissibile. La percentuale del contributo, sempre in
regime di minimis, potra' variare dal 15% al 30% per gli interventi
realizzati nelle aree montane. Il contributo non potra' superare,
sommato a tutti gli altri aiuti eventualmente ottenuti dalla stessa
impresa in base al medesimo regime, 100.000,00 Euro nell'arco di tre
anni.
- interventi previsti al comma 2 dall'art. 6 della L.R. 40/02:
- lettere a) e b)
il contributo in conto capitale assegnabile non potra' superare il
50% della spesa ammessa a contributo. E' concesso sulla base
dell'art. 5 del Regolamento CE 70/01;
- lettere c) e d)
il contributo in conto capitale, non potra' superare il 50% della
spesa ammessa a contributo, in regime de minimis.
In alternativa potra' essere richiesto un contributo sulla base del
Regolamento CE 70/01. In questo secondo caso si applicano i limiti e
le condizioni previste per gli interventi strutturali e materiali
alla lettera a).
Contributi a favore di grandi imprese o in caso di interventi gia'
iniziati:
Nel caso gli interventi riguardino grandi imprese o nel caso gli
interventi oggetto del contributo siano stati gia' iniziati al
momento della presentazione della domanda, ma non oltre 12 mesi (18
mesi in caso di prima applicazione della L.R. 40/02), il contributo
potra' essere concesso esclusivamente secondo il regime de minimis,
con le percentuali di contributo indicate al precedente punto b), per
gli interventi indicati al comma 2 dell'art. 6 della L.R. 40/02 la
percentuale massima del contributo e' sempre del 50% ma in regime de
minimis.
Enti locali territoriali e loro forme associative, altri enti
pubblici e associazioni senza scopo di lucro:
Contributi in conto capitale fino ad un massimo del 50% dell'importo
ritenuto ammissibile, per interventi che non configurino aiuti
diretti alle imprese. Qualora i contributi, per la tipologia del
progetto incentivato, configurino aiuti diretti alle imprese, ai
sensi della normativa europea, si applicano i limiti e le condizioni
previste per le imprese indicate al paragrafo precedente.
C) Interventi previsti dal Titolo IV della L.R. 40/02
C.1) Criteri per l'erogazione di contributi a consorzi-fidi e
cooperative di garanzia
La presente sezione riguarda i contributi rivolti a consorzi-fidi e
cooperative di garanzia di cui al Titolo IV della L.R. 40/02.
C.1.1) Beneficiari
Possono accedere ai contributi consorzi-fidi e cooperative di
garanzia di primo o secondo grado, a carattere provinciale o
regionale, fra imprese operanti nel settore del turismo, e cioe'
quelle imprese che realizzino gli interventi indicati al punto
C.2.3.1 del paragrafo Aree di intervento e tipologia degli interventi
ammissibili dei presenti criteri. Possono fare parte di tali
organismi anche operatori del commercio e dei servizi.
C.1.2) Requisiti
Al fine di accedere ai contributi i consorzi-fidi e le cooperative di
garanzia devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere beneficiari di contributi di enti pubblici locali e
territoriali;
- associare direttamente, o nel caso di organismi di secondo grado,
indirettamente attraverso i consorzi-fidi e le cooperative di
garanzia aderenti, a parita' di condizioni qualunque operatore nel
campo del turismo ne faccia richiesta, con la sola esclusione di
coloro che siano risultati iscritti nel registro dei protesti nei tre
anni antecedenti la data di presentazione della domanda;
- concedere le garanzie e/o i contributi sugli interessi a qualunque
operatore associato ne abbia titolo che intervenga nel campo del
turismo, secondo le prescrizioni e con i criteri stabiliti dal
presente atto;
- consentire la nomina del Presidente del Collegio sindacale,
regolarmente iscritto al Registro dei Revisori, da parte della
Regione Emilia-Romagna;
- prevedere nel proprio statuto la preventiva comunicazione alla
Regione Emilia-Romagna dei motivi e delle cause di scioglimento.
C.1.3) Termine e modalita' di presentazione delle domande di
contributo
Le domande di contributo, indirizzate al Direttore generale Attivita'
produttive dovranno essere inviate con raccomandata con avviso di
ricevimento (a.r.), o direttamente consegnate al Servizio Turismo
della Regione Emilia-Romagna in Viale Aldo Moro n. 64, entro il 31
maggio di ogni anno.
In caso di spedizione a mezzo lettera, con avviso di ricevimento,
fara' fede la data del timbro postale di spedizione.
Per il primo anno di applicazione della L.R. 40/02, le domande
dovranno essere inviate entro tre mesi dalla pubblicazione dei
presenti criteri nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Le domande dovranno essere corredate della seguente documentazione:
- relazione tecnica sull'attivita' svolta dalla cooperativa di
garanzia o consorzio-fidi e suoi programmi di intervento;
- copia dello statuto in vigore; in alternativa e' possibile
presentare una dichiarazione, che attesti che il precedente statuto
e' stato trasmesso alla Regione specificando che non sono state
effettuate modifiche;
- copia del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio, regolarmente
approvato;
- documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante
dell'organismo richiedente con visto del Presidente del Collegio
sindacale, riguardante l'importo delle operazioni garantite
nell'esercizio precedente, e l'importo complessivo delle operazioni
con durata minima di 36 mesi garantite al 31/12 dell'anno precedente,
relativa agli interventi nel campo del turismo e cioe' gli interventi
indicati al punto C.2.3.1) tipologia di interventi del paragrafo Aree
di intervento e tipologia degli interventi ammissibili;
- documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante
dell'organismo richiedente con visto del Presidente del Collegio
sindacale, riguardante l'importo delle operazioni di finanziamento
effettuate ed effettivamente erogate nell'esercizio precedente,
relativa agli interventi nel campo del turismo e cioe' gli interventi
indicati al punto C.2.3.1) tipologia di interventi del paragrafo Aree
di intervento e tipologia degli interventi ammissibili;
- dichiarazione del legale rappresentante da cui si rilevi l'importo
degli interessi maturati sulle somme assegnate dalla Regione al 31
dicembre dell'anno precedente la richiesta di contributo, e la quota
destinata a copertura delle spese di gestione.
C.1.4) Percentuali di riparto e misura dei contributi
I contributi complessivamente destinati dalla Regione a cooperative e
consorzi-fidi, sono ripartiti in base ai seguenti criteri:
- contributi a fondo di garanzia
I contributi a fondo di garanzia vengono assegnati secondo le
seguenti modalita':
- una quota non superiore al 20% dei fondi disponibili in bilancio e'
suddivisa in parti uguali su base provinciale. Qualora nell'ambito di
una provincia operino piu' soggetti, la quota provinciale sara'
ripartita in parti uguali;
- la quota rimanente, in proporzione all'importo globale delle
garanzie in essere sulle operazioni di finanziamento con durata
minima di 36 mesi, riguardanti interventi nel campo del turismo e
cioe' gli interventi indicati al punto C.2.3.1) tipologia di
interventi del paragrafo Aree di intervento e tipologia degli
interventi ammissibili, effettivamente concesse, ed in essere alla
chiusura dell'ultimo esercizio precedente la data di presentazione
della domanda.
I fondi sono erogati in un'unica soluzione ad esecutivita' dell'atto
di concessione dei contributi;
- contributi a fondo interessi
La ripartizione dei contributi per interessi e' effettuata secondo le
seguenti modalita':
- una quota non superiore al 20% dei fondi disponibili in bilancio e'
suddivisa in parti uguali su base provinciale. Qualora nell'ambito di
una provincia operino piu' soggetti, la quota provinciale sara'
ripartita in parti uguali;
- la parte rimanente e' suddivisa fra consorzi-fidi e cooperative di
garanzia a carattere provinciale e regionale di secondo grado in
proporzione all'importo complessivo delle operazioni di finanziamento
di durata non inferiore a 36 mesi, riguardanti interventi nel campo
del turismo e cioe' gli interventi indicati al precedente punto
C.2.3.1) tipologie di interventi del paragrafo Aree di intervento e
tipologia degli interventi ammissibili, effettivamente erogate ed in
essere nell'esercizio precedente.
I contributi in conto interessi concessi ai consorzi-fidi e
cooperative di garanzia dovranno essere assegnati nei tempi e modi
stabiliti nella deliberazione della Giunta regionale di concessione:
per le somme non impiegate in detto termine i consorzi-fidi e le
cooperative di garanzia decadono dal contributo e la Regione
Emilia-Romagna procede al recupero salvo compensazioni con eventuali
nuove concessioni.
I fondi sono erogati in due tranche. Il primo 60% e' concesso e
liquidato ad esecutivita' dell'atto di riparto dei fondi. Una volta
utilizzato da parte dei consorzi-fidi e cooperative di garanzia il
90% dell'importo della prima tranche potra' essere richiesto
l'ulteriore quota del 40%, l'erogazione della seconda tranche e'
subordinata al regolare invio della documentazione per
l'implementazione della banca dati regionale e nazionale relativa ai
regimi di aiuto.
C.1.3.5) Convenzioni con istituti di credito
Per l'assegnazione di contributi in conto interesse i consorzi-fidi e
le cooperative di garanzia stipulano convenzioni con gli istituti di
credito finalizzate al miglioramento delle condizioni a favore del
mutuatario.
Le convenzioni con gli istituti di credito dovranno comunque
contenere i seguenti elementi:
- le condizioni in termini di spese e di tassi da applicare alle
operazioni di finanziamento;
- la forma del finanziamento che deve essere normalmente a rata
(quota capitale piu' quota interessi) semestrale costante;
- la previsione dell'inserimento nel contratto di mutuo o di
finanziamento dell'impegno al mantenimento del vincolo alla specifica
destinazione d'uso sulla base della quale e' stato concesso il
contributo.
II contributo a carico dei consorzi-fidi e cooperative di garanzia
nella percentuale stabilita con atti interni al consorzio stesso
sara' attualizzato (al momento dell'erogazione del mutuo) e versato
all'istituto di credito mutuante in un'unica soluzione.
C.2) Agevolazioni concedibili a soci e associati
Ai soci ed associati possono essere concesse agevolazioni sia sotto
forma di garanzia, che in conto interessi. Tali agevolazioni devono
riguardare interventi che abbiano le caratteristiche stabilite nel
successivo punto C.2.3) Aree di intervento e tipologia degli
interventi ammissibili, sono concesse in regime "de minimis" ai sensi
del Regolamento (CE) n. 69/2001 esso non potra' cioe' superare,
sommato a tutti gli altri aiuti eventualmente ottenuti dalla stessa
impresa in base al medesimo regime "de minimis", 100.000,00 Euro
nell'arco di tre anni.
C.2.1) Agevolazione sotto forma di garanzia
Le agevolazioni relative alle garanzia sono effettuate sotto forma di
garanzie fidejussorie.
L'entita' dell'agevolazione sara' calcolata secondo uno dei metodi
indicati al punto 3.2 della Comunicazione della Commissione
sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti
di Stato concessi sotto forma di garanzie - pubblicata sulla GUCE
(Gazzetta Ufficiale Comunita' Europea) C 71 dell'11 marzo 2000. Ai
sensi della stessa Comunicazione, l'aiuto deve considerarsi concesso
al momento in cui viene prestata la garanzia.
C.2.2) Contributi per l'abbattimento degli interessi
I contributi in conto interessi sono concessi ai soci o associati, in
forma attualizzata per finanziamenti di durata non inferiore a 36
mesi e non superiori a 10 anni.L'erogazione dell'agevolazione, da
parte dei consorzi-fidi e cooperative di garanzia, e' condizionata,
alla conclusione dei lavori. L'organismo beneficiario potra' delegare
tale attivita' di controllo agli istituti di credito convenzionati
tramite l'apposita convenzione.
L'agevolazione si considera concessa nel momento della
formalizzazione dell'assegnazione da parte del consorzio o della
cooperativa.
La Giunta regionale definisce periodicamente l'abbattimento
applicabile al tasso di interesse risultante dalla convenzioni con
gli istituti di credito convenzionati: in prima applicazione si
stabilisce un abbattimento di tasso fino a 3 punti percentuali; per
interventi ubicati nelle aree montane l'abbattimento del tasso di
interesse potra' essere elevato fino a 4 punti percentuali.
L'importo del tasso di interesse a carico del mutuatario non potra'
in nessun caso essere inferiore ad un punto percentuale.
C.2.3) Aree di intervento e tipologia degli interventi ammissibili
I consorzi-fidi e le cooperative di garanzia dovranno concedere le
agevolazioni ai propri consorziati per interventi conformi agli
strumenti urbanistici ed iniziati non oltre i 12 mesi antecedenti la
data di presentazione della domanda, aventi inoltre le seguenti
caratteristiche.
C.2.3.1) Tipologie di intervento:
1) strutture ricettive esistenti: interventi di ristrutturazione,
riqualificazione di strutture esistenti adibite o da adibire ad
attivita' ricettiva alberghiera;
2) nuove strutture ricettive: interventi di nuova costruzione di
edifici da adibire a strutture ricettive alberghiere, secondo quanto
previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
3) campeggi o villaggi turistici: interventi riguardanti sia
ristrutturazione e riqualificazione e nuove strutture;
4) case ed appartamenti per vacanze: ristrutturazione,
riqualificazione generale e riarredo, finalizzata al miglioramento
qualitativo di strutture esistenti gestite da imprese turistiche, che
gestiscano un minimo di 10 appartamenti;
5) stabilimenti balneari: interventi relativi a ristrutturazioni e/o
ammodernamento ed accorpamento degli stessi, disciplinati dai Piani
comunali particolareggiati dell'arenile;
6) imbarcazioni destinate ad attivita' turistico-ricreativa:
interventi di acquisto o adeguamento funzionale;
7) punti di ormeggio fluviali e lacuali: interventi riguardanti
strutture previste negli strumenti urbanistici;
8) ristoranti ed altri esercizi di ristorazione: interventi di
ristrutturazione e riqualificazione generale di esercizi esistenti,
con l'adeguamento per il superamento delle barriere architettoniche,
limitatamente alla sussistenza di una delle seguenti situazioni,
opportunamente documentate e certificate dal Comune territorialmente
competente: - in attuazione di piani di recupero urbanistico e
ambientale degli insediamenti storici; - in edifici di valore storico
testimoniale riconosciuti dalle norme urbanistiche comunali vigenti;
- in attuazione di quanto previsto dal Regolamento applicativo
previsto dall'art. 20 della L.R. 26/94 (turismo rurale); - ristoranti
nei centri storici (zone omogenee A);
9) interventi riguardanti il termalismo: a) stabilimenti termali
destinati all'uso pubblico: - ristrutturazione degli stabilimenti
termali o parti di essi, consistenti in interventi finalizzati
all'evoluzione del prodotto "termale" verso obiettivi di benessere e
cura del corpo e specializzazione come motivazione principale e
secondaria della vacanza; - ampliamento degli stabilimenti termali
esistenti; - ammodernamento degli stabilimenti termali sia
strutturale che tecnologico, compresi sistemi
informativi-informatici; - al rinnovo e al miglioramento degli
impianti che determinino una piu' qualificata offerta termale; b)
strutture ricettive alberghiere ubicate negli ambiti termali,
limitatamente agli interventi riguardanti la realizzazione di servizi
termali; c) edifici posti negli ambiti termali per interventi
strettamente funzionali all'attivita' termale primaria; d) recupero
di edifici posti nell'ambito termale, che al momento della domanda
non sono utilizzati o sono utilizzati per uso diverso da quello
termale, con l'intesa che il recupero di tali edifici risulti
strettamente funzionale all'attivita' termale primaria.
Si intende per "ambito termale" l'area destinata a stabilimenti
termali e relativi servizi cosi' come previsto dai vigenti strumenti
urbanistici come previsto dai vigenti strumenti urbanistici comunali.
Spese per arredi
Le spese riguardanti attrezzature e arredi mobili, sia per le nuove
costruzioni che per le ristrutturazioni ed ampliamenti, sono ammesse
in proporzione all'importo ammesso nella misura massima del:
- 20% per gli interventi di cui ai precedenti punti 1), 2), 3);
- 30% per gli interventi di cui al punto 5);
- 40% per gli interventi di cui al punto 4).
Spese tecniche e imprevisti
Per tutti gli interventi di cui ai precedenti punti le spese tecniche
e gli imprevisti sono ammesse, rispettivamente, nella misura massima
del 10% delle spese ammesse.
Acquisto di aree e immobili
Le spese per l'acquisto di aree ed immobili sono ammesse al
contributo in conto interessi solo quando:
a) si tratta dell'acquisizione di una struttura ricettiva da parte
del gestore della struttura da almeno 1 anno, purche' non esistano
vincoli di parentela o affinita' entro il quarto grado fra i
contraenti (o fra i soci delle imprese contraenti), e solo nel caso
che sia previsto congiuntamente all'acquisto un intervento di
ristrutturazione della struttura, e purche' il beneficiario del
contributo mantenga la proprieta' della struttura per almeno 5 anni;
b) quando l'intervento riguardi l'acquisto di parcheggi ad uso
esclusivo dei clienti di strutture ricettive alberghiere in aree ad
alta tensione abitativa purche' il beneficiario del contributo
mantenga la proprieta' della struttura per almeno 5 anni.
Tipologie di intervento e spese non ammissibili:
non sono ammissibili a contributo interventi o spese relative a:
- attrezzature di consumo o di diretta pertinenza della gestione
aziendale (stoviglie, biancheria, tendaggi, ecc.);
- interventi relativi a bed and breakfast e alloggi agrituristici;
- spese per lavori eseguiti in economia diretta non supportati da
regolare fattura;
- acquisto di aree ed immobili diversi da quelli espressamente
previsti;
- interventi relativi all'abitazione del proprietario e del gestore;
- le spese per imprevisti sono ammissibili a contributo per una
percentuale massima pari al 10% dell'importo delle opere, escluso
l'importo degli arredi e attrezzature e l'IVA sulle opere stesse;
- nuovi stabilimenti termali ad esclusione degli interventi di
ampliamento in aree definite termali dagli strumenti urbanistici
comunali vigenti;
- spese relative a nuova captazione nonche' razionalizzazione,
ristrutturazione e protezione delle esistenti opere di presa di acque
minerali per uso termale;
- impianti di opere di adduzione, canalizzazione, sollevamento e
quanto altro necessario al razionale sfruttamento delle sorgenti di
acque minerali per uso termale;
- studi e ricerche nel campo dell'idrologia medica applicata;
- spese per l'acquisto di apparecchiature mediche;
- acquisto o realizzazione di opere artistiche anche se da inserire
nello spazio oggetto dell'intervento (sculture, affreschi, mosaici ed
altri manufatti di pregio artistico);
- opere il cui inizio dei lavori e' avvenuto anteriormente alla data
di presentazione della domanda di oltre 12 mesi;
- IVA, quando questa non rappresenti un costo.
C.2.3.2) Aree di intervento e priorita':
- tutta la regione Emilia-Romagna per le attivita' di garanzia;
- prioritariamente le aree definite di interesse turistico da parte
delle Province, per l'abbattimento del tasso di interesse.
C.2.3.3) Importi minimi e massimi:
- importo minimo della spesa per l'intervento 20.000,00 Euro;
- importo massimo dell'importo di mutui 1.500.000,00 Euro.
C.2.3.4) Termini per la realizzazione dell'intervento:
I lavori dovranno essere iniziati entro 6 mesi dalla assegnazione del
contributo e terminati entro 24 mesi. Il mancato rispetto dei termini
comporta la decadenza dal contributo. La Regione Emilia-Romagna
potra' valutare su richiesta del beneficiario in merito a eventuali
proroghe non superiori a 12 mesi per la fine dei lavori e valutare
casi di forza maggiore o casi non imputabili alla volonta' del
soggetto beneficiario non prevedibili al momento della presentazione
della richiesta di agevolazione, in merito ai quali non si procedera'
alla revoca.
C.3) Vigilanza, vincolo di destinazione, banca dati, obblighi Unione
Europea
C.3.1) Vigilanza
Al fine di consentire la necessaria vigilanza i consorzi-fidi e le
cooperative di garanzia sono tenuti, a pena di decadenza dei
contributi, a far pervenire alla Regione:
- copia della convenzione stipulata con l'istituto di credito e della
eventuale modifica, entro 30 giorni dalla stipula;
- i dati riguardanti le agevolazioni concesse ai propri associati,
sia sotto forma di garanzia che in conto interessi, necessari alla
implementazione della banca dati regionale e nazionale con le cadenze
indicate nella delibera di concessione dei contributi o con altri
atti successivi;
- dati sull'utilizzo dei contributi in conto interessi nei termini
indicati nella delibera di concessione e con altri atti successivi;
- dati sull'importo complessivo di interessi maturato e la quota
destinata a copertura delle spese di gestione che non deve essere
superiore all'80% dell'importo complessivo.
C.3.2) Vincolo di destinazione
Gli organismi beneficiari di contributi regionali devono garantire la
Regione Emilia-Romagna nei confronti degli operatori nel campo del
turismo, che le iniziative realizzate siano mantenute nella specifica
destinazione d'uso per il periodo e con le modalita' individuate alla
voce vincolo di destinazione dei presenti criteri. Copia della
documentazione riguardante il vincolo o la fidejussione sostitutiva
dovra' essere trasmessa alla Regione Emilia-Romagna. Qualora esista
gia' un vincolo relativamente a interventi oggetto di contributo da
parte delle Province anche sulla base del Titolo II della L.R. 40/02,
per un periodo compatibile, e' sufficiente tenere agli atti copia di
tale vincolo o una dichiarazione della Provincia sulla sua esistenza.
C.3.3) Obblighi Unione Europea
I consorzi e le cooperative di garanzia al momento della concessione
delle agevolazioni, sia fidejussorie che il conto interessi dovranno
verificare il rispetto del regime de minimis, cioe' il contributo non
potra' superare, sommato a tutti gli altri aiuti eventualmente
ottenuti dalla stessa impresa in base al medesimo regime, 100.000,00
Euro nell'arco di tre anni.
D) Revoche e sanzioni - Vincoli di destinazione
D.1) Revoche
L'ente e/o organismo concedente revoca le agevolazioni assegnate o
concesse, salvo casi accertati di forza maggiore o fatti estranei
alla volonta' del soggetto beneficiario non prevedibili al momento
della concessione dell'agevolazione, qualora:
- il soggetto beneficiario non rispetti la normativa relativa al
vincolo di destinazione;
- gli interventi ammessi a contributo non rispettino i termini,
comprese eventuali proroghe, di inizio e fine lavori e i termini per
la presentazione della documentazione finale;
- l'opera risulti sostanzialmente difforme da quella autorizzata e
risulti alterata la validita' turistica del progetto, o l'importo
complessivo della spesa, per gli interventi di cui al titolo secondo
della L.R. 40/02, risulti inferiore alla spesa ammessa a contributo
per un importo superiore al 40%;
- nel corso della realizzazione il beneficiario non abbia rispettato
le vigenti norme urbanistiche, edilizie, in materia di sicurezza e
del personale;
- il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci ai fini
dell'ottenimento del contributo;
- negli altri casi previsti dalle leggi vigenti e dagli atti
amministrativi disciplinanti le modalita' e le condizioni per la
concessione dei contributi di cui alla L.R. 40/02;
- il soggetto beneficiario non applichi i contratti collettivi di
lavoro.
La revoca comporta l'obbligo della restituzione delle somme gia'
erogate comprensive degli interessi calcolati al tasso legale vigente
al momento dell'approvazione della revoca, maggiorato di un punto
percentuale a titolo di sanzione amministrativa, a decorrere dal
momento dell'erogazione.
La somma sara' introitata dal soggetto concedente, ad eccezione delle
ipotesi di revoca previste dal Titolo V della L.R. 40/02 (Vincolo di
destinazione), e nel caso il beneficiario non rispetti il vincolo di
mantenere la proprieta' dell'immobile per almeno 5 anni nel caso di
intervento di acquisto previsto alla voce "spese di acquisto di aree
e immobili", nel qual caso tale somma sara' introitata direttamente
dalla Regione Emilia-Romagna.
Il provvedimento di revoca stabilisce le modalita' e i termini per la
restituzione della somma.
L'entita' del contributo sara' proporzionalmente ridotta all'atto
della liquidazione qualora la spesa risultante dalla documentazione
presentata a consuntivo risulti inferiore alla spesa ammissibile a
contributo.
D.2) Vincoli di destinazione
Soggetti privati
Gli immobili, e strutture oggetto di contributo regionale ai sensi
della L.R. 40/02 sono vincolati al mantenimento della specifica
destinazione d'uso indicata nel provvedimento di concessione del
contributo e al mantenimento della piena funzionalita'.
La durata del vincolo e' pari a:
1) a 7 anni dalla conclusione formale dei lavori in caso di
contributi in conto capitale,
2) in caso di contributi in conto interesse tale vincolo dovra'
coprire tutta la durata di ammortamento del mutuo e, in ogni caso, un
periodo non inferiore a cinque anni dalla data di stipula del
contratto di mutuo.
Il vincolo di destinazione dovra' essere formalizzato, a cura e spese
del beneficiario, attraverso la trascrizione, presso la Conservatoria
dei Registri immobiliari, di un atto unilaterale d'obbligo
sottoscritto dal proprietario dell'immobile, a favore della Regione
Emilia-Romagna.
La trascrizione del vincolo di destinazione dovra', inoltre, essere
supportata da un impegno formale, da rendersi con le modalita' della
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con cui sia il soggetto
beneficiario che il proprietario si impegnano, ognuno per se' e per i
suoi aventi causa, nei confronti della Regione Emilia-Romagna, a
mantenere la piena funzionalita' delle strutture e degli impianti
realizzati per il medesimo periodo della durata del vincolo. In
alternativa al vincolo di destinazione d'uso, il beneficiario puo'
produrre apposita dichiarazione d'impegno alla restituzione del
contributo percepito in caso di mutamento della destinazione
dell'immobile o di mancato mantenimento della piena funzionalita'
delle strutture realizzate, accompagnata da garanzia fideiussoria
resa da un Istituto di credito o ente assicurativo per la durata
indicata in precedenza.
In tal caso i rapporti fra proprietario e beneficiario dovranno
essere regolati da accordi privati.
I beni mobili, o mobili registrati acquisiti con contributi ai sensi
della presente legge sono vincolati all'uso per il quale e' stato
concesso il contributo per un periodo di cinque anni dalla
concessione dell'agevolazione. Le agevolazioni percepite non devono
essere restituite qualora i beni finanziati siano sostituiti con
altri della stessa natura e di valore analogo, previa comunicazione
al dirigente competente e relativo assenso.
Soggetti pubblici
Qualora il beneficiario del contributo sia un soggetto pubblico,
l'ente beneficiario, se non proprietario, dovra' dichiarare di avere
la disponibilita' del bene per un periodo di sette anni dalla
conclusione formale dei lavori con titolo giuridicamente valido.
D.3) Controlli e sanzioni
II rispetto del mantenimento del vincolo di destinazione o della
piena funzionalita' delle strutture oggetto dei contributi di cui ai
Titoli II, III, IV della L.R. 40/02 potra' essere verificato in ogni
momento durante l'intero periodo di durata del vincolo.
Il mancato rispetto del vincolo di destinazione o il mancato
mantenimento della piena funzionalita' delle strutture, fatti salvi i
casi accertati di forza maggiore o il verificarsi di fatti estranei
alla volonta' del soggetto beneficiario non prevedibili al momento
della concessione del contributo, determina la revoca del contributo
stesso e comporta la restituzione delle somme percepite sulla base di
quanto previsto alla voce revoche.
Nel caso in cui siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di
trascrizione del vincolo, e' possibile chiedere alla Regione
Emilia-Romagna l'autorizzazione alla cancellazione del vincolo di
destinazione, o allo svincolo della fidejussione sostitutiva, previa
restituzione del 20% dell'intero contributo erogato, maggiorato degli
interessi legali.
Il mutamento nella proprieta' dell'immobile oggetto di contributo o
nella gestione dell'attivita' turistica, non comporta di per se'
obbligo di restituzione dei contributi percepiti, purche' sia
rispettato il vincolo di destinazione e mantenuta la piena
operativita'.
Per i contributi concessi ai sensi del Titolo IV della L.R. 40/02,
l'estinzione anticipata del contratto di mutuo non incide sulla
durata del vincolo di destinazione che rimane legata al contratto
originario.
ALLEGATO 1
Definizione di piccola e media impresa (estratto dalla
raccomandazione 96/280/CE - riportato nell'Allegato A del Regolamento
CE 70/01)
1. Le piccole e medie imprese, in appresso denominate "PMI" sono
definite come imprese:
- aventi meno di 250 dipendenti, e aventi:
- o un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di Euro,
- o un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di Euro, e
in possesso del regime di indipendenza definito al paragrafo 3.
2. Ove sia necessario distinguere tra una piccola e una media impresa
la "piccola impresa" e' definita come un'impresa:
- aventi meno di 50 dipendenti, e aventi:
- o un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di Euro,
- o un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di Euro, e
in possesso del regime di indipendenza definito al paragrafo 3.
3. Sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o di
cui i diritti di voto non sono detenuti per il 25% o piu' da una sola
impresa oppure, congiuntamente, da piu' imprese non conformi alle
definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso.
4. Per il calcolo delle soglie di cui ai paragrafi 1 e 2, occorre
sommare i dati dell'impresa destinataria e di tutte le imprese di cui
detiene, direttamente o indirettamente, il 25% o piu' del capitale o
dei diritti di voto.
5. Qualora fosse necessario distinguere tra le microimprese e altri
tipi di PMI, le microimprese sono quelle che occupano meno di 10
dipendenti.
6. Quando un'impresa, alla data di chiusura del bilancio, supera,
verso l'alto o verso il basso, le soglie del numero dei dipendenti o
dei massimali finanziari specificati, perde o acquisisce la qualifica
di "PMI", "media impresa", "piccola impresa" o "microimpresa" solo se
detta circostanza si ripete durante due esercizi consecutivi.
7. Il numero di persone occupate corrisponde al numero di unita'
lavorative-anno (ULA), cioe' al numero di dipendenti occupati a tempo
pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli
stagionali rappresentano frazioni di ULA. L'anno da prendere in
considerazione e' quello dell'ultimo esercizio approvato.
8. Le soglie per il fatturato e per il totale del bilancio sono
quelle dell'ultimo esercizio contabile approvato di dodici mesi. Nel
caso di un'impresa di nuova creazione, la cui contabilita' non e'
stata ancora approvata, le soglie da applicare sono soggette ad una
stima secondo buona fede eseguita nel corso dell'esercizio.
ALLEGATO 2
Regolamento previsto alla lettera d), comma 1 dell'art. 5 della L.R.
40/02
Possono accedere ai contributi previsti dalla L.R. 40/02 per gli
interventi indicati al comma 2 dell'art. 6 i Centri di servizio e di
assistenza tecnica, autorizzati ai sensi della deliberazione della
Giunta regionale 1800/99 "Definizione delle modalita' di
autorizzazione dei centri di assistenza tecnica alle imprese
commerciali di cui all'art. 15 della L.R. 14/99", che svolgano
attivita' anche a favore delle imprese che operano nel campo del
turismo.
Caratteristiche degli interventi
I progetti presentati dovranno essere realizzati con il
coinvolgimento di almeno 5 imprese, che deve essere formalizzato in
forma scritta e sottoscritto dal legale rappresentante delle imprese
coinvolte nel progetto.
Interventi ammissibili a contributo
Sono ammissibili a contributo le spese relative a consulenza ed altri
servizi:
- per l'ottenimento della certificazione di qualita' da parte delle
strutture indicate al comma 1, lettere a), b), c) e d) del comma 1
dell'art. 6 della L.R. 40/02 e da parte delle Agenzie di viaggi
rilasciata da organismi accreditati, comprese le spese per studi e
analisi preliminari;
- per interventi riguardanti studi di fattibilita' e progettazione
strutturale, finalizzati alla progettazione integrata della struttura
e dell'impiantistica, in particolare finalizzati al risparmio
energetico, legata alla realizzazione dell'intervento strutturale o
almeno di un primo stralcio funzionale (in queste spese non sono
ricomprese le spese di direzione lavori);
- per l'implementazione di sistemi informatici di controllo di
gestione e di soluzioni informatiche innovative per la gestione delle
attivita';
- per l'implementazione di sistemi informatici per la gestione dei
servizi ovvero per attivita' di commercio elettronico legate
all'offerta turistica.
Domanda di contributo
La domanda deve essere presentata, nei termini e con le modalita'
previste per gli interventi indicati al Titolo II della L.R. 40/02,
alla Provincia in cui risiede la maggior parte delle imprese
coinvolte nel progetto.
Importi minimi e massimi di spesa
- Importo minimo della spesa Euro 30.000,00
- Importo massimo della spesa Euro 100.000,00
Tipologia e regime dei contributi
Contributi il conto capitale secondo il regime de minimis fino ad un
massimo del 50% dell'importo ritenuto ammissibile.
Termini per la realizzazione e rendicontazione degli interventi
Gli interventi dovranno essere iniziati e realizzati nei termini
previsti anche per gli altri interventi di cui al Titolo II della
L.R. 40/02.