REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 6 marzo 2003, n. 462

L.R. n. 40 del 2002, art. 3, comma 2. Criteri e modalita' per la destinazione dei contributi (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale) (proposta della Giunta regionale in data 20 gennaio 2003, n. 45)

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 45 in              
data 20 gennaio 2003, con cui la Giunta regionale ha assunto                    
l'iniziativa su criteri e modalita' per la destinazione dei                     
contributi di cui al comma 2 dell'art. 3 della L.R. n. 40 del 2002              
(Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica           
regionale);                                                                     
preso atto:                                                                     
- delle modificazioni apportate sulla predetta proposta dalla                   
Commissione consiliare "Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro", in           
sede preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota               
prot. n. 1216 in data 3 febbraio 2003,                                          
- e, inoltre, degli emendamenti presentati ed accolti nel corso della           
discussione di Consiglio;                                                       
vista la L.R. 23 dicembre 2002, n. 40 ed in particolare:                        
- il comma 2 dell'art. 3 che prevede che il Consiglio regionale                 
approvi, su proposta della Giunta regionale, un atto di                         
programmazione che definisca criteri generali, priorita' e modalita'            
applicative, relativi alle agevolazioni previste dalla legge stessa;            
- il comma 3 dell'art. 3 che prevede che la Giunta regionale, ai fini           
della predisposizione dei criteri di cui al comma 2, sentita la                 
Conferenza Regione-Autonomie locali, attivi procedure di                        
consultazione con le Province e le Associazioni di categoria piu'               
rappresentative a livello regionale;dato atto che le procedure                  
previste al comma 3 dell'art. 3, sono state attivate ed hanno portato           
alla realizzazione di diversi incontri con i rappresentanti delle               
Province e delle Associazioni di categoria piu' rappresentative a               
livello regionale;                                                              
ritenuto, alla luce dei principi contenuti nella nuova normativa e              
visti i risultati delle procedure di consultazione, di avere                    
corrisposto alle esigenze di rinnovamento della politica turistica              
regionale sia per quanto riguarda gli aspetti relativi alle tematiche           
della programmazione, della gestione amministrativa, sia della                  
determinazione di priorita' nonche' al perfezionamento degli                    
obiettivi, per tendere ad una sempre piu' efficace innovazione                  
dell'offerta turistica regionale;                                               
ritenuto pertanto di proporre all'approvazione del Consiglio                    
regionale il documento allegato, che forma parte integrante della               
presente deliberazione;                                                         
ritenuto altresi' che, con successivi atti, la Giunta regionale                 
potra' provvedere all'emanazione di modalita' e procedure                       
tecnico-amministrative relative alla gestione e monitoraggio dei                
finanziamenti erogati;                                                          
dato atto, inoltre, che in data 17 gennaio 2003, il testo dei                   
presenti criteri e' stato trasmesso alla Conferenza Regione e                   
Autonomie locali, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 21 aprile 1999, n.           
3 (Riforma del sistema regionale e locale) e che in data 10 febbraio            
2003 la stessa Conferenza ha espresso parere favorevole, ai sensi               
dell'art. 30 della L.R. 3/99;                                                   
previa votazione palese, mediante apparecchiatura elettronica, che              
da' il seguente risultato:                                                      
presenti  n. 34                                                                 
assenti  n. 16                                                                  
voti favorevoli  n. 25                                                          
voti contrari  n.  1                                                            
voti nulli  n.  -                                                               
astenuti  n.  8                                                                 
delibera:                                                                       
di approvare il documento "L.R. n. 40 del 23 dicembre 2002 art. 3               
comma 2". Criteri e modalita' per la destinazione dei contributi,               
riportato in allegato e facente parte integrante del presente atto.             
"L.R. n. 40 del 23 dicembre 2002, art. 3, comma 2". Criteri e                   
modalita' per la destinazione dei contributi                                    
A) Criteri generali                                                             
A.1) Finalita'                                                                  
A.2) Settori e aree di interesse turistico                                      
A.3) Indicazione sulle priorita'                                                
B) Interventi previsti dal Titolo II della L.R. 40/02 (funzioni                 
attribuite alle Province e aspetti organizzativi)                               
B.1) Criteri provinciali (contenuti - adozione e pubblicazione)                 
B.2) Criteri di ripartizione dei fondi regionali alle Province                  
B.3) Programmi provinciali                                                      
B.3.1) Presentazione delle domande, contenuti, adozione e                       
pubblicazione, attivita' sostitutiva, banche dati                               
B.3.2) Soggetti ammissibili, criteri e modalita' per l'assegnazione e           
la erogazione delle agevolazioni                                                
B.3.3) Tipologie di interventi finanziabili: B.3.3.1) Interventi a              
sostegno delle attivita' ricettive e turistico ricreative B.3.3.2)              
Interventi a sostegno del turismo montano B.3.3.3) Interventi a                 
sostegno del termalismo                                                         
B.3.4) Interventi e spese non ammissibili                                       
B.3.5) Termini per la realizzazione e la rendicontazione degli                  
interventi                                                                      
B.3.6) Importi minimi e massimi di spesa per ambiti di intervento               
B.3.7) Forma e percentuale del contributo                                       
C) Interventi previsti dal Titolo IV della L.R. 40/02                           
C.1) Criteri per l'erogazione di contributi a consorzi-fidi e                   
cooperative di garanzia                                                         
C.1.1) Beneficiari                                                              
C.1.2) Requisiti                                                                
C.1.3) Termine e modalita' di presentazione delle domande di                    
cntributo                                                                       
C.1.4) Percentuali di riparto e misura dei contributi - Contributi a            
fondo di garanzia (in conto capitale)  - Contributi a fondo per                 
interessi                                                                       
C.2) Agevolazioni concedibili a soci e associati                                
C.2.1) Contributi sotto forma di garanzia                                       
C.2.2) Contributi per l'abbattimento degli interessi                            
C.2.3) Aree di intervento e tipologia degli interventi ammissibili              
C.2.3.1) Tipologie di interventi C.2.3.2) Aree di intervento e                  
priorita' C.2.3.3) Importi minimi e massimi C.2.3.4) termini per la             
realizzazione dell'intervento                                                   
C.3) Vigilanza. Banca dati. Obblighi Unione Europea                             
C.3.1) Vigilanza                                                                
C.3.2) Vincolo di destinazione                                                  
C.3.3) Obblighi Unione Europea                                                  
D) Revoche - Vincolo di destinazione - Controlli e sanzioni                     
D.1) Revoche                                                                    
D.2) Vincolo di destinazione                                                    
D.3) Controlli e sanzioni                                                       
ALLEGATO 1 - Definizione di piccola e media impresa (estratto dalla             
raccomandazione 96/280/CE - Riportato nell'allegato A del Regolamento           
CE 70/01)                                                                       
ALLEGATO 2 - Regolamento previsto alla lettera d), comma 1 dell'art.            
5 della L.R. 40/02                                                              
A) Criteri generali                                                             
A.1) Finalita'                                                                  
La Regione Emilia-Romagna, per favorire lo sviluppo dell'economia               
turistica del suo territorio, destina contributi per l'attuazione di            
interventi previsti ai sensi della L.R. 40/02 finalizzati:                      
1) all'incremento della competitivita delle aziende turistiche anche            
in termini di qualita' con conseguente qualificazione dell'offerta              
turistica nel suo complesso, nei confronti dei sistemi turistici                
concorrenti sia nazionali che internazionali;                                   
2) ad accrescere la produttivita' delle aziende ricettive turistiche            
esistenti mediante miglioramenti qualitativi ed organizzativi;                  
3) a diversificare ed arricchire l'offerta turistica regionale, anche           
al fine di ampliare l'arco stagionale di attivita';                             
4) al risparmio energetico e allo sviluppo del turismo sostenibile ed           
eco-compatibile;                                                                
5) a sviluppare nuove occasioni di lavoro, sia imprenditoriale che              
dipendente;                                                                     
6) ad incentivare la creazione di gruppi di aziende associate,                  
caratterizzate da obiettivi comuni (club di prodotto, catene                    
connotate da specifici marchi, franchising, etc.), anche in rapporto            
alla L.R. 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale -              
Interventi per la promozione e commercializzazione turistica -                  
Abrogazione delle Leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio             
1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R.           
9 agosto 1993, n. 28);                                                          
7) a migliorare la qualita' urbana ed ambientale delle aree                     
turistiche per valorizzare la qualita' dell'accoglienza.                        
A.2) Settori e aree di interesse storico                                        
Le agevolazioni sono indirizzate alla realizzazione di interventi a             
sostegno della riqualificazione dell'offerta turistica regionale                
rivolti:                                                                        
- al sostegno delle attivita' ricettive e turistico-ricreative                  
- al sostegno del turismo montano                                               
- al sostegno del termalismo                                                    
che concorrono allo sviluppo dei seguenti comparti dell'economia                
turistica regionale:                                                            
a) Mare e Costa Adriatica                                                       
b) Citta' d'arte, cultura e affari                                              
c) Appennino e Verde                                                            
d) Terme e benessere.                                                           
A.3) Indicazioni sulle priorita'                                                
Nella definizione delle priorita', le Province dovranno tenere conto            
delle seguenti indicazioni per l'individuazione degli interventi da             
incentivare:                                                                    
- interventi di ristrutturazione e riqualificazione di strutture                
ricettive esistenti, in particolare nell'area costiera;                         
- interventi che incentivino il risparmio energetico, il turismo                
sostenibile ed eco-compatibile;                                                 
- interventi che scaturiscano da intese formalizzate fra soggetti               
pubblici e/o privati che tendano a valorizzare le peculiarita'                  
turistiche del territorio;                                                      
- interventi che garantiscano significativo raccordo,                           
complementarieta' ed integrazione con altri progetti di                         
valorizzazione turistica, gia' realizzati o in corso di                         
realizzazione, attuati con finanziamenti di operatori privati e/o di            
enti pubblici o dalla Regione stessa anche tramite finanziamenti                
derivanti da altre leggi;                                                       
- interventi proposti da enti pubblici o imprese, da attuarsi in aree           
di confine tra i diversi territori o che hanno una significativa                
ricaduta a livello turistico su una vasta area;                                 
- interventi riguardanti nuove strutture o interventi relativi a                
stralci funzionali che costituiscono il completamento di iniziative             
gia' realizzate, aumentando significativamente la valenza turistica             
dell'intervento complessivo;                                                    
- interventi che riguardino significativi incrementi della capacita'            
ricettiva, con riferimento alle caratteristiche dei comparti cui si             
riferiscono;                                                                    
- iniziative tese a recuperare strutture, che siano testimonianza ed            
espressione di presenze e culture tradizionali dei luoghi, da                   
utilizzare per l'espletamento dei servizi di completamento                      
dell'offerta turistica, in particolare nelle aree appenniniche ed in            
generale nell'entroterra;                                                       
- iniziative riguardanti interventi di implementazione di sistemi               
informatici "innovativi" e di sistemi per l'e-commerce;                         
- interventi riguardanti l'adeguamento alle nuove normative in                  
materia di tutela della salute nei luoghi pubblici (antifumo, ..).              
B) Interventi previsti dal Titolo II della L.R. 40/02                           
Interventi a sostegno delle attivita' ricettive e turistico                     
ricreative, interventi a favore del turismo montano e a favore del              
termalismo.                                                                     
Funzioni attribuite alle Province e aspetti organizzativi                       
Alle Province e' attribuita la funzione amministrativa di gestione              
dei contributi a imprese, enti pubblici e associazioni senza scopo di           
lucro riguardanti le attivita' ricettive e turistico-ricreative nelle           
aree di interesse turistico del territorio regionale; sono inoltre              
previsti finanziamenti specifici riguardanti il territorio montano ed           
il settore del termalismo.                                                      
Accanto all'attribuzione di funzioni amministrative, alle Province e'           
demandata, sentiti gli Enti locali interessati, secondo la L.R. 3/99,           
una funzione programmatoria da espletarsi mediante la realizzazione             
di criteri provinciali che permettano la definizione dei programmi              
provinciali di incentivazione nel rispetto delle realta' e delle                
peculiarita' territoriali.                                                      
B.1) Criteri provinciali                                                        
Contenuti                                                                       
Ciascuna Provincia definira', nel quadro generale dei presenti                  
criteri e sulla base della propria programmazione turistica, i propri           
ulteriori criteri, definendo:                                                   
- obiettivi strategici;                                                         
- priorita' riguardanti i settori e gli ambiti di rilevanza                     
turistica, i Comuni in essi ricompresi ed altri eventuali Comuni                
considerati dalla Provincia di importanza turistica;                            
- tipologie di intervento prioritarie per i diversi settori.                    
Nel medesimo provvedimento la Provincia indichera' quali eventuali              
ambiti presentano deboli caratteristiche strutturali, organizzative             
ed economiche in conseguenza delle quali si prevede di attivare                 
specifiche politiche di sostegno, mirate alla riqualificazione ed al            
rilancio degli stessi.                                                          
Nello stesso atto la Provincia definira' le modalita' procedurali per           
accedere ai contributi da parte dei soggetti beneficiari e, in                  
generale, tutti gli aspetti non disciplinati dai presenti criteri.              
Tempi e modalita' per l'adozione e la pubblicazione                             
Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale            
della Regione Emilia-Romagna dei presenti criteri le Province                   
adotteranno, con atto formale, i criteri provinciali.                           
Eventuali modifiche dei criteri provinciali, per i bandi successivi,            
dovranno essere approvate entro il 31 gennaio dell'anno di                      
riferimento e pubblicate nel Bollettino Ufficiale regionale prima               
della chiusura dei bandi.                                                       
Ai criteri provinciali dovranno essere allegati gli schemi di domanda           
per i soggetti privati e pubblici, con l'elenco della documentazione            
da allegare ai fini dell'istruttoria tecnico-amministrativa.Gli atti            
provinciali dovranno essere trasmessi alla Regione Emilia-Romagna,              
Servizio Turismo e Qualita' aree turistiche, che ne curera' la                  
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.                                         
B.2) Criteri di ripartizione dei fondi regionali alle Province                  
La Giunta della Regione Emilia-Romagna, ad avvenuta approvazione                
della legge regionale di bilancio di previsione dell'anno di                    
riferimento, provvedere con propria deliberazione a ripartire alle              
Province le risorse nel modo seguente:                                          
- il 30% da ripartire con le seguenti modalita':                                
- una quota pari al 10% ripartito in parti uguali fra le Province di            
PC, PR, RE, MO, BO e FO-CE, con consistente presenza di territorio              
montano;                                                                        
- una quota pari all'8% in base alla media percentuale degli arrivi             
di curandi negli stabilimenti termali e del fatturato annuale degli             
stabilimenti stessi per provincia;                                              
- l'ulteriore quota pari al 12% ripartita in parti uguali fra tutte             
le Province;                                                                    
- la rimanente quota del 70% suddivisa tra le Province con le                   
seguenti modalita': parametri turistici che risultano dalle medie               
delle aliquote percentuali di presenze e capacita' ricettiva                    
alberghiera ed extralberghiera (intesa come presenze in campeggi e              
villaggi turistici, agriturismi, rifugi alpini, ostelli, nonche'                
presenze in case e appartamenti per vacanze per una quota massima del           
50%). Tali dati saranno desunti dall'ultima rilevazione regionale dei           
dati provinciali ai fini ISTAT.                                                 
B.3) Programmi provinciali                                                      
B.3.1) Presentazione delle domande da parte di soggetti privati e               
pubblici                                                                        
In sede di prima applicazione dei presenti criteri, il termine di               
presentazione delle domande e' fissato in 60 giorni dalla data di               
pubblicazione dei criteri provinciali nel Bollettino Ufficiale                  
regionale.                                                                      
Per gli anni successivi le domande dovranno essere presentate tra l'1           
marzo ed il 30 aprile di ogni anno.                                             
Contenuti                                                                       
Nell'ambito del budget complessivo assegnato ogni Provincia, in sede            
di formulazione delle graduatorie provinciali, dovra' individuare               
delle quote minime da assegnare a favore della montagna e degli                 
ambiti termali, ove presenti nel territorio provinciale, non                    
inferiori alle percentuali determinate in sede di ripartizione                  
regionale. Tali vincoli non si applicano in caso di carenza di                  
richieste ammissibili.                                                          
Nell'ambito del budget complessivo assegnato, ciascuna Provincia                
dovra' destinare una quota pari ad almeno il 75% agli interventi                
realizzati da imprese.                                                          
Il programma provinciale dovra' inoltre contenere:                              
- le graduatorie per i diversi settori di intervento secondo l'ordine           
di priorita' che ciascuna Provincia avra' indicato, suddivise tra               
imprese ed enti pubblici comprese le associazioni;                              
- l'elenco delle domande ritenute inammissibili con le relative                 
motivazioni.                                                                    
Dovranno essere inoltre riportate;                                              
- l'indicazione dei soggetti beneficiari (come da certificato della             
Camera di Commercio per le imprese);                                            
- la descrizione sintetica dell'intervento;                                     
- l'importo preventivato dell'intervento, quello ammesso e quello               
relativo al contributo con l'indicazione della percentuale;                     
- il regime del contributo assegnato.                                           
Tempi e modalita' per l'adozione e la pubblicazione                             
In sede di prima applicazione, entro 90 giorni dalla data di scadenza           
per la presentazione delle domande di contributo, le Province                   
competenti trasmettono alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Turismo           
e Qualita' aree turistiche - il provvedimento di approvazione del               
programma provinciale.                                                          
Entro il 31 luglio di ogni anno a partire dal 2004, le Province                 
trasmettono alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Turismo e Qualita'           
aree turistiche - il provvedimento di approvazione del programma                
provinciale.                                                                    
I programmi provinciali sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale                
regionale. Le graduatorie relative alle imprese hanno una validita'             
di 12 mesi dalla loro pubblicazione, quelle relative a soggetti                 
pubblici 18 mesi.                                                               
A seguito della trasmissione degli atti di approvazione del programma           
provinciale e della trasmissione alla Regione dei dati completi dei             
beneficiari dei programmi, riguardanti il primo inserimento                     
nell'ambito della banca dati regionale, sara' erogato alle Province             
un acconto del 50% dell'importo complessivo del programma.                      
Nel caso in cui una Provincia non coprisse tutta la quota assegnata             
per mancanza di interventi ritenuti ammissibili, la cifra residua               
sara' utilizzata e ripartita per finanziare progetti inseriti nelle             
graduatorie di altre Province.                                                  
A seguito della liquidazione da parte delle Province del primo 40%,             
potra' essere richiesto un ulteriore acconto per il proseguimento del           
programma dell'ulteriore 30%. L'erogazione dell'ulteriore acconto e'            
subordinato all'invio dei dati necessari all'aggiornamento della                
Banca dati regionale.                                                           
Qualora una Provincia si trovasse nella condizione di non disporre              
dei fondi per poter erogare i contributi a fronte di atti di                    
liquidazione gia' emessi, la Provincia stessa potra' chiedere che le            
sia erogato un secondo acconto di importo superiore al 30%.                     
Nel caso in cui la Provincia abbia gia' ottenuto il secondo acconto             
ma si trovi nella condizione di dover anticipare delle risorse a                
fronte di atti di liquidazione gia' emessi, potra' fare richiesta di            
un ulteriore acconto pari alla somma occorrente.                                
L'erogazione a saldo dell'ulteriore 20% da effettuarsi a chiusura dei           
programmi, sempre in base all'importo effettivo delle liquidazioni              
effettuate, dovra' essere accompagnata da una relazione conclusiva e            
sara' subordinato alla trasmissione dei dati da inserire nella banca            
dati regionale.                                                                 
data facolta' alla Giunta regionale di intervenire, con propri atti,            
per regolamentare diversamente il presente paragrafo, al verificarsi            
di nuove esigenze conseguenti all'applicazione delle procedure                  
indicate.                                                                       
Monitoraggio degli interventi finanziati                                        
Le Province dovranno assicurare il monitoraggio sugli interventi                
finanziati e sottoporre ad un controllo a campione almeno il 5% degli           
interventi ultimati e rendicontati previsti nel programma                       
provinciale.                                                                    
B.3.2) Soggetti ammissibili e criteri e modalita' per la assegnazione           
e la erogazione delle agevolazioni                                              
Possono fare domanda:                                                           
1) imprese singole od associate, escluse le associazioni temporanee             
di imprese;                                                                     
2) Enti locali territoriali e loro forme associative, altri enti                
pubblici;                                                                       
3) associazioni e persone giuridiche private a carattere non                    
commerciale;                                                                    
4) Centri di servizio e di assistenza tecnica, promossi                         
dall'associazionismo economico e sindacale delle imprese e                      
cooperative turistiche.                                                         
I limiti e le indicazioni per la concessione dei contributi ai Centri           
di servizio e di assistenza tecnica sono stabilite dal regolamento,             
inserito nell'Allegato B dei presenti criteri, esclusivamente per gli           
interventi previsti al comma 2 dell'art. 6 della L.R. 40/02.                    
Caratteristiche delle imprese                                                   
Imprese singole od associate                                                    
Tali soggetti, all'atto della sottoscrizione della domanda devono:              
- essere regolarmente costituiti;                                               
- essere iscritti al registro delle imprese (salvo ammissione con               
riserva);                                                                       
- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non                 
essendo in stato di fallimento, concordato preventivo,                          
amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta                
amministrativa o volontaria;                                                    
- operare nel pieno rispetto delle condizioni normative e salariali             
stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni               
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro piu' rappresentative            
della categoria.                                                                
Per poter accedere alla percentuale di contributo a favore delle                
piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 96/280/CE                
della Commissione del 3 aprile 1996, riportata per estratto                     
nell'Allegato 1 dei presenti criteri, dovra' essere prodotta da parte           
dell'impresa richiedente apposita dichiarazione in tale senso.                  
Ammissione con riserva                                                          
Nel caso di creazione di nuova impresa, l'iscrizione nel Registro               
delle imprese dovra' essere effettuata entro 60 giorni dalla                    
comunicazione di ammissione a contributo.                                       
La domanda puo' essere presentata dal proprietario della struttura              
sulla quale si intende intervenire o dal gestore.                               
Domanda presentata dal gestore                                                  
Nel caso in cui la domanda sia presentata dal gestore, la stessa                
dovra' essere accompagnata dal nulla osta a firma del proprietario              
sotto forma di atto sostitutivo di notorieta' od atto equipollente,             
nel quale lo stesso dichiara di:                                                
- autorizzare il gestore ad intervenire sulla struttura;                        
- impegnarsi a sottoscrivere il vincolo di destinazione d'uso di cui            
all'art. 17 della L.R. 40/02, qualora il contributo fosse concesso.             
Nel caso in cui il proprietario non intenda impegnarsi a                        
sottoscrivere il vincolo di destinazione, il gestore dovra' fornire             
una dichiarazione di impegno a sottoscrivere, come previsto nel                 
paragrafo D), la garanzia fidejussoria sostitutiva.                             
Caratteristiche degli Enti pubblici                                             
Enti locali territoriali e loro forme associative e altri enti                  
pubblici                                                                        
Nel caso in cui la domanda sia presentata da un ente pubblico non               
proprietario della struttura sulla quale si interviene, la domanda              
dovra' essere accompagnata dal nulla osta a firma del proprietario,             
sotto forma di atto sostitutivo di notorieta' od atto equipollente,             
nel quale lo stesso dichiara di autorizzare l'ente pubblico ad                  
intervenire sulla struttura.                                                    
L'ente beneficiario, inoltre, se non proprietario, dovra' dichiarare            
di avere la disponibilita' del bene con titolo giuridicamente valido,           
per un periodo di sette anni dalla conclusione formale dei lavori.              
Nel caso l'ente beneficiario non abbia la disponibilita' del bene per           
tale periodo il proprietario dovra' impegnarsi a sottoscrivere il               
vincolo di destinazione d'uso.                                                  
Caratteristiche delle associazioni                                              
Possono presentare domanda:                                                     
- le associazioni iscritte al Repertorio delle notizie economiche e             
amministrative (REA) che operino senza scopo di lucro nel campo del             
turismo: tale condizione deve essere verificabile attraverso                    
l'analisi dello statuto;                                                        
- altre associazioni non iscritte al REA purche' l'intervento sia               
frutto di convenzioni, accordi di programma pluriennali con Enti                
locali territoriali.                                                            
Nel caso in cui non sia presentata dal proprietario della struttura             
sulla quale si interviene, la domanda dovra' essere accompagnata dal            
nulla osta a firma del proprietario, sotto forma di atto sostitutivo            
di notorieta' od atto equipollente nel quale lo stesso dichiara:                
- l'autorizzazione ad intervenire sulla struttura;                              
- l'impegno a sottoscrivere il vincolo di destinazione d'uso di cui             
all'art. 17 della L.R. 40/02 per il periodo stabilito, ove previsto,            
qualora il contributo fosse concesso.                                           
Nel caso in cui il proprietario non intenda impegnarsi a                        
sottoscrivere il vincolo di destinazione, il richiedente dovra'                 
fornire una dichiarazione di impegno a sottoscrivere, come previsto             
nel paragrafo D), la garanzia fidejussoria sostitutiva.                         
B.3.3) Tipologie di interventi finanziabili                                     
B.3.3.1) Interventi a sostegno delle attivita' ricettive e                      
turistico-ricreative                                                            
Imprese singole o associate                                                     
 1) Interventi su strutture esistenti adibite o da adibire ad                   
attivita' ricettiva alberghiera quali: - recupero, trasformazione,              
ristrutturazione, riqualificazione ed ampliamento delle strutture               
ricettive esistenti; - accorpamenti di piu' strutture ricettive anche           
gestite singolarmente, per la gestione in comune di piu' servizi; -             
trasformazione di edifici esistenti in strutture ricettive; -                   
ristrutturazione di edifici, anche obsoleti, da accorpare alle                  
aziende ricettive esistenti, al fine di aumentare la capacita' e                
qualita' ricettiva; - sistemazione degli spazi esterni di pertinenza,           
nonche' sistemazione a verde delle coperture; - creazione,                      
ripristino, ampliamento e riqualificazione di impianti sportivi e di            
strutture ed attrezzature destinate alla ricreazione, purche'                   
collegate ad una struttura ricettiva; - creazione, ripristino ed                
ampliamento di aree di parcheggio, a servizio della clientela di                
utilizzo non esclusivo del titolare delle strutture, realizzate                 
secondo soluzioni e modelli di maggiore razionalita' e sfruttamento             
degli spazi disponibili; - superamento ed eliminazione delle barriere           
architettoniche;                                                                
 2) interventi di nuova costruzione di edifici da adibire a strutture           
ricettive alberghiere;                                                          
 3) campeggi - villaggi turistici: - ristrutturazione, sistemazione             
ed ampliamento finalizzati al miglioramento qualitativo del complesso           
esistente, con l'adeguamento per il superamento delle barriere                  
architettoniche, ove fossero presenti; - nuova costruzione;                     
 4) ostelli ed alberghi per la gioventu': - ristrutturazione di                 
strutture esistenti gia' adibite o da adibire all'ospitalita' per i             
giovani, compreso l'adeguamento per l'abbattimento delle barriere               
architettoniche; - nuova costruzione;                                           
 5) interventi riguardanti esercizi di affittacamere o locande ai               
sensi dell'art. 9 della L.R. 25 agosto 1988, n. 34 (Disciplina per la           
gestione delle strutture ricettive extralberghiere), ubicati in                 
specifici ambiti indicati dalle Province che presentano deboli                  
caratteristiche strutturali, organizzative ed economiche;                       
 6) ristoranti ed altri esercizi di ristorazione: - interventi di               
ristrutturazione e riqualificazione generale di esercizi esistenti,             
con l'adeguamento per il superamento delle barriere architettoniche,            
limitatamente alla sussistenza di una delle seguenti situazioni,                
opportunamente documentate e certificate dal Comune territorialmente            
competente: - in attuazione di piani di recupero urbanistico e                  
ambientale degli insediamenti storici; - in edifici di valore storico           
testimoniale riconosciuti dalle norme urbanistiche comunali vigenti;            
- in attuazione di quanto previsto dal Regolamento applicativo                  
previsto dall'art. 20 della L.R. 28 giugno 1994, n. 26 (Norme per               
l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi per             
la loro promozione - Abrogazione della L.R. 11 marzo 1987, n. 8); -             
ristoranti nei centri storici (zone omogenee A);                                
 7) strutture autorizzate, ex Legge 25 agosto 1991, n. 287, di                  
interesse turistico, socie di un club di prodotto aderenti ad                   
un'unione di prodotto ex L.R. 7/98, o aderenti alle strade dei vini e           
dei sapori;                                                                     
 8) servizi vari di interesse turistico e di completamento della                
ricettivita': - interventi relativi a ristrutturazioni e/o                      
ammodernamento ed accorpamento degli stabilimenti balneari,                     
disciplinati dai piani comunali particolareggiati dell'arenile; -               
interventi di acquisto o adeguamento funzionale delle imbarcazioni              
destinate ad attivita' turistico-ricreativa; - punti di ormeggio                
fluviali e lacuali, previsti negli strumenti urbanistici;                       
 9) interventi relativi a ripristino, ampliamento, completamento e              
riqualificazione di strutture ricreative e sportive o destinate a               
manifestazioni culturali, spettacolari e congressuali utili ai fini             
del prolungamento della stagione turistica purche' gli stessi siano             
collegati e/o annessi alle strutture ricettive;                                 
10) interventi per la realizzazione e/o ristrutturazione di servizi             
finalizzati a rendere funzionali alla fruizione pubblica edifici                
storico-testimoniali destinati o da destinare a finalita' turistiche;           
11) interventi relativi a case ed appartamenti per vacanze, di                  
ristrutturazione, riqualificazione generale e riarredo finalizzate al           
miglioramento qualitativo di strutture esistenti e gestite da imprese           
che abbiano la disponibilita' di un minimo di 10 appartamenti.                  
Spese per arredi                                                                
Le spese riguardanti gli arredi sono ammesse, sia per le nuove                  
costruzioni che per le ristrutturazioni ed ampliamenti, nella                   
seguenti misure massime percentuali rispetto all'importo complessivo            
di spesa ammesso:                                                               
- 30% per interventi relativi agli stabilimenti balneari,                       
- 40% per interventi relativi a case e appartamenti per vacanza,                
- 20% per gli altri interventi.                                                 
Spese tecniche e imprevisti                                                     
Per tutti gli interventi di cui ai precedenti punti le spese tecniche           
e gli imprevisti sono ammesse, rispettivamente, nella misura massima            
del 10% delle spese ammesse.                                                    
Consulenze ed altri servizi (art. 6, comma 2, L.R. 40/02)                       
Possono essere concessi inoltre contributi:                                     
- per l'ottenimento della certificazione di qualita' da parte delle             
strutture indicate alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art.           
6 della L.R. 40/02 e da parte delle Agenzie di viaggio rilasciata da            
organismi accreditati, comprese le spese per studi e analisi                    
preliminari;                                                                    
- per interventi riguardanti studi di fattibilita' e progettazione              
strutturale, finalizzati alla progettazione integrata della struttura           
e dell'impiantistica, in particolare finalizzati al risparmio                   
energetico, legata alla realizzazione dell'intervento strutturale o             
almeno di un primo stralcio funzionale (in queste spese non sono                
ricomprese le spese di direzione lavori);                                       
- per l'implementazione di sistemi informatici di controllo di                  
gestione e di soluzioni informatiche innovative per la gestione delle           
attivita';                                                                      
- per l'implementazione di sistemi informatici per la gestione dei              
servizi ovvero per attivita' di commercio elettronico legate                    
all'offerta turistica.                                                          
Enti pubblici e loro forme associative                                          
1) Riqualificazione di spazi pubblici e strutture ricreative                    
finalizzate al miglioramento della qualita' urbana ed ambientale                
delle localita' turistiche mediante interventi che: - contemplino               
l'uso dei materiali, attrezzature, ed essenze arboree adatti                    
all'ambiente circostante; - valorizzino spazi a marcata valenza                 
turistica o di convergenza dell'utenza turistica; - applichino                  
criteri progettuali tali da consentire il contenimento dei costi di             
manutenzione; e piu' precisamente: - sistemazione e arredo di piazze            
e strade esistenti. Nel caso in cui il progetto complessivo preveda             
anche interventi di sistemazione a verde, queste dovranno essere                
oggetto di progettazione specifica. La realizzazione di tali opere              
verdi costituisce elemento determinante ai fini delle verifiche di              
conformita' dell'intero intervento; - sistemazione ed arredo di aree            
di pertinenza di edifici e di monumenti caratterizzati da elevato               
interesse turistico; - nuova creazione o miglioramento qualitativo e            
funzionale di parchi e giardini pubblici e/o aree a verde pubblico; -           
percorsi pedonali e ciclabili dando priorita' a quelli sovracomunali,           
supportati da specifici accordi; - interventi diretti alla creazione            
di aree attrezzate a norma per la sosta camper; - ripristino,                   
ampliamento, completamento e riqualificazione di impianti sportivi,             
strutture ed attrezzature destinate ad attivita' congressuali o                 
culturali in disponibilita' pubblica. Gli interventi infrastrutturali           
sono ammessi solo in quanto strettamente connessi alla validita'                
turistica dell'intervento. Inoltre: - gli interventi di nuova                   
costruzione o di recupero di strutture di servizio o accessorie, non            
possono incidere per piu' del 30% nel caso di nuova costruzione e per           
piu' del 15% nel caso di recupero sul totale della spesa prevista dal           
progetto e ritenuta ammissibile; - il rifacimento di reti                       
tecnologiche interrate, nel caso in cui tali opere siano parte                  
integrante e complementare della riqualificazione degli spazi                   
pubblici direttamente sovrastanti, non possono incidere per una quota           
superiore al 20% dell'importo di spesa ammissibile dell'intero                  
progetto; - gli interventi di difesa idrogeologica, nel caso in cui             
tali opere siano parte integrante e complementare della                         
riqualificazione di spazi pubblici direttamente collegati, non                  
possono incidere per una quota superiore al 20% dell'importo di spesa           
ammissibile dell'intero progetto;                                               
2) qualificazione degli arenili: - ristrutturazione, miglioramento,             
accorpamento, riqualificazione ed arredo urbano degli arenili marini,           
fluviali e lacuali, previsti in applicazione degli appositi piani               
particolareggiati approvati, compresi interventi per la realizzazione           
di punti di ormeggio fluviali;                                                  
3) campeggi: - recupero, ristrutturazione, sistemazione ed                      
ampliamento finalizzati al miglioramento qualitativo del complesso              
esistente, compreso l'adeguamento per l'abbattimento delle barriere             
architettoniche; - nuova costruzione;                                           
4) ostelli - alberghi per la gioventu': - ristrutturazione,                     
sistemazione ed ampliamento di strutture esistenti gia' adibite o da            
adibire all'ospitalita' per i giovani, finalizzati al miglioramento             
qualitativo compreso l'adeguamento per l'abbattimento delle barriere            
architettoniche; - nuova costruzione.                                           
Spese per arredi                                                                
Per gli interventi di cui ai precedenti commi gli arredi sono                   
ammessi, sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni e             
gli ampliamenti, nella misura massima del 20% dell'importo ammesso.             
Spese tecniche e imprevisti                                                     
Per interventi di cui ai precedenti punti, le spese tecniche e gli              
imprevisti sono ammesse, rispettivamente, nella misura massima del              
10% delle spese ammesse.                                                        
Associazioni senza scopo di lucro                                               
1) Ostelli - alberghi per la gioventu': nuova costruzione,                      
ristrutturazione, sistemazione ed ampliamento di strutture esistenti            
gia' adibite o da adibire all'ospitalita' per i giovani, finalizzati            
al miglioramento qualitativo compreso l'adeguamento per                         
l'abbattimento delle barriere architettoniche;                                  
2) ripristino, ampliamento, completamento e riqualificazione di                 
impianti sportivi minori, strutture ed attrezzature destinate ad                
attivita' culturali in disponibilita' pubblica ubicati negli ambiti             
indicati dalle Province che presentano deboli caratteristiche                   
strutturali, organizzative ed economiche.                                       
Spese per arredi                                                                
Per gli interventi di cui ai precedenti commi gli arredi sono                   
ammessi, sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni e             
gli ampliamenti, nella misura massima del 20% dell'importo ammesso.             
B.3.3.2) Interventi a sostegno del turismo montano                              
Oltre agli interventi generali previsti a sostegno delle attivita'              
ricettive e turistico ricreative indicati nei paragrafi precedenti,             
ove compatibili, sono ammissibili a contributo a sostegno del turismo           
montano le seguenti ulteriori attivita' da parte dei soggetti                   
indicati all'art. 5 della L.R. 40/02:                                           
1) rifugi montani, ostelli e alberghi per la gioventu': nuova                   
costruzione, ristrutturazione, ampliamento e sistemazione delle aree            
esterne finalizzate al miglioramento qualitativo del complesso                  
esistente, compreso il superamento e l'eliminazione delle barriere              
architettoniche;                                                                
2) campeggi: interventi riguardanti campeggi didattico educativi                
indicati alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 11 della L.R. 8             
agosto 2001, n. 23 (Norme per la tutela e la regolamentazione dei               
campeggi didattico-educativi nel territorio della regione                       
Emilia-Romagna);                                                                
3) interventi riguardanti esercizi di affittacamere o locande ai                
sensi del comma 3 dell'art. 9 della L.R. 34/88;                                 
4) interventi complementari: - interventi riguardanti itinerari                 
attrezzati per il turismo culturale, naturalistico, trekking a piedi,           
in bicicletta, a cavallo ecc. e relative strutture di ospitalita'; -            
spazi e locali per attivita' di documentazione turistica, attivita'             
ricreative e di ristoro rivolte agli escursionisti e organicamente              
collegati con itinerari attrezzati per il turismo; - interventi                 
complementari a supporto dell'offerta turistica che ne accrescano le            
potenzialita' di commercializzazione; - realizzazione e/o                       
ristrutturazione di ristoranti e altri esercizi di ristorazione cosi'           
come individuati alla lettera a) dell'art. 5 della Legge 287/91; -              
realizzazione e/o ristrutturazione di strutture da adibire a punti di           
informazione turistica.                                                         
Le spese per arredi riguardanti tutti gli interventi realizzati nelle           
zone montane non potranno superare il 50% dell'importo dei lavori.              
B.3.3.3) Interventi a sostegno del termalismo                                   
Ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 5 della           
L.R. 40/02, proprietari o gestori di stabilimenti termali, possono              
essere concessi contributi per interventi di ristrutturazione,                  
ampliamento, riqualificazione, ammodernamento, delle seguenti                   
strutture:                                                                      
a) stabilimenti termali destinati all'uso pubblico: -                           
ristrutturazione degli stabilimenti termali o parti di essi,                    
consistenti in interventi finalizzati all'evoluzione del prodotto               
"termale" verso obiettivi di specializzazione e/o benessere e cura              
del corpo come motivazione principale e secondaria della vacanza; -             
ampliamento degli stabilimenti termali esistenti; - ammodernamento              
degli stabilimenti termali sia strutturale che tecnologico, compresi            
sistemi informativi-informatici; - rinnovo e miglioramento degli                
impianti che determinino una piu' qualificata offerta termale;                  
b) strutture ricettive alberghiere ubicate negli ambiti termali                 
limitatamente agli interventi riguardanti la realizzazione di servizi           
termali;                                                                        
c) edifici posti negli ambiti termali per interventi strettamente               
funzionali all'attivita' termale primaria;                                      
d) edifici posti nell'ambito termale, che al momento della domanda              
non sono utilizzati o sono utilizzati per uso diverso da quello                 
termale, con l'intesa che il recupero di tali edifici risulti                   
strettamente funzionale all'attivita' termale primaria.                         
Si intende per "ambito termale" l'area destinata a stabilimenti                 
termali e relativi servizi cosi' come previsto dai vigenti strumenti            
urbanistici comunali, previsti dalla L.R. 24 marzo 2000, n. 20                  
(Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).                      
Per tutti gli interventi di cui ai precedenti punti, gli arredi sono            
ammessi nella misura massima del 20% dell'importo delle opere.                  
Si considerano stabilimenti termali quelli che sono autorizzati ad              
operare in base alle norme regionali vigenti.                                   
B.3.4) Interventi e spese non ammissibili a contributo                          
Per i progetti presentati da soggetti privati e pubblici non sono               
ammissibili a finanziamento:                                                    
- attrezzature di consumo o di diretta pertinenza della gestione                
aziendale (stoviglie, biancheria, tendaggi, ecc.);                              
- interventi relativi a bed and breakfast e alloggi agrituristici;              
- spese per lavori eseguiti in economia diretta non supportati da               
regolare fattura;                                                               
- acquisto di aree ed immobili;                                                 
- interventi di sola manutenzione ordinaria ai sensi della Legge 5              
agosto 1978, n. 457;                                                            
- interventi relativi all'abitazione del proprietario e del gestore;            
- interventi che riguardano esclusivamente l'adeguamento degli                  
impianti agli standard minimi previsti dalle leggi vigenti;                     
- interventi di semplice acquisto e messa in opera di oggetti di                
arredo (panchine, fioriere, ecc.), non inseriti in interventi piu'              
complessivi di arredo urbano oggetto di contributo o a completamento            
dei medesimi;                                                                   
- non sono ammissibili a contributo nella seguente sezione le spese             
ammissibili a contributo ai sensi della L.R. 1 agosto 2002, n. 17               
(Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del                
sistema sciistico della regione Emilia-Romagna);                                
- spese tecniche di progettazione, comprese indagini geognostiche               
geotecniche e idrologiche e studi di impatto ambientale, direzione              
lavori, collaudi sono ammissibili a contribuito per una percentuale             
massima pari al 10% dell'importo delle opere. Sono compresi nelle               
spese tecniche i contributi alle casse professionali dei progettisti;           
- l'IVA sulle spese tecniche, per i soggetti pubblici, non rientra              
nel tetto del 10%;                                                              
- le spese per imprevisti sono ammissibili a contributo per una                 
percentuale massima pari al 10% dell'importo delle opere, escluso               
l'importo degli arredi e attrezzature e l'IVA sulle opere stesse;               
- nuovi stabilimenti termali ad esclusione degli interventi di                  
ampliamento in aree definite termali dagli strumenti urbanistici                
comunali vigenti;                                                               
- spese relative a nuova captazione nonche' razionalizzazione,                  
ristrutturazione e protezione delle esistenti opere di presa di acque           
minerali per uso termale;                                                       
- impianti di opere di adduzione, canalizzazione, sollevamento e                
quanto altro necessario al razionale sfruttamento delle sorgenti di             
acque minerali per uso termale;                                                 
- studi e ricerche nel campo dell'idrologia medica applicata;                   
- spese per l'acquisto di apparecchiature mediche;                              
- acquisto o realizzazione di opere artistiche anche se da inserire             
nello spazio oggetto dell'intervento (sculture, affreschi, mosaici ed           
altri manufatti di pregio artistico). Tale esclusione non riguarda              
gli Enti locali territoriali;                                                   
- interventi che non presentino caratteristiche significative dal               
punto di vista turistico;                                                       
- interventi di solo arredo;                                                    
- interventi realizzati da imprese riguardanti opere il cui inizio              
dei lavori e' avvenuto anteriormente alla data di presentazione della           
domanda di oltre 12 mesi, o 18 mesi in caso di prima applicazione               
della L.R. 40/02. Per poter accedere ai contributi previsti dal                 
Regolamento CE 70/01, le opere non devono essere iniziate                       
anteriormente alla data di presentazione della domanda di contributo;           
- IVA, quando questa non rappresenti un costo.                                  
B.3.5) Termini per la realizzazione e la rendicontazione degli                  
interventi                                                                      
Gli interventi riguardanti imprese e le associazioni senza scopo di             
lucro, ammessi a contributo dovranno essere iniziati entro 6 mesi               
dalla comunicazione di ammissione a contributo, potra' essere                   
richiesta un'unica proroga, motivata da particolari esigenze, per un            
periodo non superiore a ulteriori 3 mesi.                                       
Per i soggetti pubblici il termine per l'inizio lavori e' di 12 mesi            
dalla data di comunicazione di ammissione a contributo. Eventuali               
proroghe motivate potranno essere concesse per un periodo non                   
superiore a 6 mesi.                                                             
Il termine per la fine dei lavori non puo' essere superiore a 24 mesi           
dalla comunicazione di avvenuta concessione del contributo, salvo               
proroga motivata fino a ulteriori 12 mesi, e potra' essere indicato             
nella delibera di programma o nello specifico atto di concessione.              
Il termine per la successiva rendicontazione alle Province non potra'           
superare i 6 mesi per le imprese e i 12 mesi per gli altri soggetti,            
dalla data del termine ultimo comunicato per la fine lavori.                    
B.3.6) Importi minimi e massimi di spesa ammissibili per ambiti di              
intervento                                                                      
In relazione agli interventi oggetto di contributo gli importi minimi           
e massimi di spesa ammissibile sono i seguenti:                                 
Interventi strutturali a sostegno delle attivita' ricettive e                   
turistico ricreative, "Mare e Costa adriatica" e "Citta' d'arte                 
cultura e affari"                                                               
importo minimo                                                                  
- interventi relativi a strutture ricettive alberghiere Euro                    
200.000,00                                                                      
- altri interventi Euro 100.000,00                                              
- importo massimo Euro 1.500.000,00                                             
Interventi riguardanti terme e benessere                                        
a) interventi riguardanti il termalismo                                         
- importo minimo Euro 200.000,00                                                
- importo massimo Euro 2.000.000,00                                             
b) ulteriori interventi                                                         
importi minimi                                                                  
- interventi relativi a strutture ricettive alberghiere Euro                    
150.000,00                                                                      
- altri interventi Euro 100.000,00                                              
- importo massimo Euro 1.500.000,00                                             
Interventi riguardanti Appennino e Verde                                        
- importo minimo Euro 50.000,00                                                 
- importo massimo Euro 1.500.000,00                                             
Interventi indicati al comma 2 dell'art. 6 della L.R. 40/02                     
- importo minimo della spesa Euro 15.000,00                                     
- importo massimo della spesa Euro 50.000,00                                    
B.3.7) Forma e percentuale del contributo                                       
Imprese singole o associate:                                                    
Piccole e medie imprese: le agevolazioni in conto capitale,                     
riguardanti gli interventi previsti dal Titolo II della L.R. 40/02,             
possono essere concesse alle imprese qualificate piccole o medie                
imprese ai sensi della raccomandazione 96/280/CE della Commissione              
Europea, del 3 aprile 1996, (riportata per estratto nell'Allegato 1             
dei presenti criteri), per interventi non iniziati alla data della              
presentazione della domanda di contributo:                                      
- interventi strutturali e materiali:                                           
a) secondo le intensita' di aiuto previste dal Regolamento CE n.                
70/2001, e cioe' fino ad un massimo del: - 15% Equivalente                      
sovvenzione lordo (ESL) per le piccole imprese - 7,5% ESL per le                
medie imprese; per le iniziative nei Comuni o nelle zone censuarie              
dei Comuni inclusi nella carta italiana degli aiuti a finalita'                 
regionale ex art. 87, comma 3 del Trattato della Comunita' Europea le           
percentuali massime di aiuto sono le seguenti: - 8% Equivalente                 
sovvenzione netto (ESN) + 10% ESL per le piccole imprese - 8% ESN +             
6% ESL per le medie imprese. Il contributo minimo assegnabile non               
deve essere inferiore al 10% se a favore delle piccole imprese e al             
5% per le medie imprese;                                                        
b) in alternativa potranno essere richiesti contributi in regime de             
minimis (Reg. CE 69/2001) in conto capitale dal 15% al 25%                      
dell'importo ammissibile. La percentuale del contributo, sempre in              
regime di minimis, potra' variare dal 15% al 30% per gli interventi             
realizzati nelle aree montane. Il contributo non potra' superare,               
sommato a tutti gli altri aiuti eventualmente ottenuti dalla stessa             
impresa in base al medesimo regime, 100.000,00 Euro nell'arco di tre            
anni.                                                                           
- interventi previsti al comma 2 dall'art. 6 della L.R. 40/02:                  
- lettere a) e b)                                                               
il contributo in conto capitale assegnabile non potra' superare il              
50% della spesa ammessa a contributo. E' concesso sulla base                    
dell'art. 5 del Regolamento CE 70/01;                                           
- lettere c) e d)                                                               
il contributo in conto capitale, non potra' superare il 50% della               
spesa ammessa a contributo, in regime de minimis.                               
In alternativa potra' essere richiesto un contributo sulla base del             
Regolamento CE 70/01. In questo secondo caso si applicano i limiti e            
le condizioni previste per gli interventi strutturali e materiali               
alla lettera a).                                                                
Contributi a favore di grandi imprese o in caso di interventi gia'              
iniziati:                                                                       
Nel caso gli interventi riguardino grandi imprese o nel caso gli                
interventi oggetto del contributo siano stati gia' iniziati al                  
momento della presentazione della domanda, ma non oltre 12 mesi (18             
mesi in caso di prima applicazione della L.R. 40/02), il contributo             
potra' essere concesso esclusivamente secondo il regime de minimis,             
con le percentuali di contributo indicate al precedente punto b), per           
gli interventi indicati al comma 2 dell'art. 6 della L.R. 40/02 la              
percentuale massima del contributo e' sempre del 50% ma in regime de            
minimis.                                                                        
Enti locali territoriali e loro forme associative, altri enti                   
pubblici e associazioni senza scopo di lucro:                                   
Contributi in conto capitale fino ad un massimo del 50% dell'importo            
ritenuto ammissibile, per interventi che non configurino aiuti                  
diretti alle imprese. Qualora i contributi, per la tipologia del                
progetto incentivato, configurino aiuti diretti alle imprese, ai                
sensi della normativa europea, si applicano i limiti e le condizioni            
previste per le imprese indicate al paragrafo precedente.                       
C) Interventi previsti dal Titolo IV della L.R. 40/02                           
C.1) Criteri per l'erogazione di contributi a consorzi-fidi e                   
cooperative di garanzia                                                         
La presente sezione riguarda i contributi rivolti a consorzi-fidi e             
cooperative di garanzia di cui al Titolo IV della L.R. 40/02.                   
C.1.1) Beneficiari                                                              
Possono accedere ai contributi consorzi-fidi e cooperative di                   
garanzia di primo o secondo grado, a carattere provinciale o                    
regionale, fra imprese operanti nel settore del turismo, e cioe'                
quelle imprese che realizzino gli interventi indicati al punto                  
C.2.3.1 del paragrafo Aree di intervento e tipologia degli interventi           
ammissibili dei presenti criteri. Possono fare parte di tali                    
organismi anche operatori del commercio e dei servizi.                          
C.1.2) Requisiti                                                                
Al fine di accedere ai contributi i consorzi-fidi e le cooperative di           
garanzia devono essere in possesso dei seguenti requisiti:                      
- essere beneficiari di contributi di enti pubblici locali e                    
territoriali;                                                                   
- associare direttamente, o nel caso di organismi di secondo grado,             
indirettamente attraverso i consorzi-fidi e le cooperative di                   
garanzia aderenti, a parita' di condizioni qualunque operatore nel              
campo del turismo ne faccia richiesta, con la sola esclusione di                
coloro che siano risultati iscritti nel registro dei protesti nei tre           
anni antecedenti la data di presentazione della domanda;                        
- concedere le garanzie e/o i contributi sugli interessi a qualunque            
operatore associato ne abbia titolo che intervenga nel campo del                
turismo, secondo le prescrizioni e con i criteri stabiliti dal                  
presente atto;                                                                  
- consentire la nomina del Presidente del Collegio sindacale,                   
regolarmente iscritto al Registro dei Revisori, da parte della                  
Regione Emilia-Romagna;                                                         
- prevedere nel proprio statuto la preventiva comunicazione alla                
Regione Emilia-Romagna dei motivi e delle cause di scioglimento.                
C.1.3) Termine e modalita' di presentazione delle domande di                    
contributo                                                                      
Le domande di contributo, indirizzate al Direttore generale Attivita'           
produttive dovranno essere inviate con raccomandata con avviso di               
ricevimento (a.r.), o direttamente consegnate al Servizio Turismo               
della Regione Emilia-Romagna in Viale Aldo Moro n. 64, entro il 31              
maggio di ogni anno.                                                            
In caso di spedizione a mezzo lettera, con avviso di ricevimento,               
fara' fede la data del timbro postale di spedizione.                            
Per il primo anno di applicazione della L.R. 40/02, le domande                  
dovranno essere inviate entro tre mesi dalla pubblicazione dei                  
presenti criteri nel Bollettino Ufficiale della Regione.                        
Le domande dovranno essere corredate della seguente documentazione:             
- relazione tecnica sull'attivita' svolta dalla cooperativa di                  
garanzia o consorzio-fidi e suoi programmi di intervento;                       
- copia dello statuto in vigore; in alternativa e' possibile                    
presentare una dichiarazione, che attesti che il precedente statuto             
e' stato trasmesso alla Regione specificando che non sono state                 
effettuate modifiche;                                                           
- copia del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio, regolarmente             
approvato;                                                                      
- documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante                        
dell'organismo richiedente con visto del Presidente del Collegio                
sindacale, riguardante l'importo delle operazioni garantite                     
nell'esercizio precedente, e l'importo complessivo delle operazioni             
con durata minima di 36 mesi garantite al 31/12 dell'anno precedente,           
relativa agli interventi nel campo del turismo e cioe' gli interventi           
indicati al punto C.2.3.1) tipologia di interventi del paragrafo Aree           
di intervento e tipologia degli interventi ammissibili;                         
- documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante                        
dell'organismo richiedente con visto del Presidente del Collegio                
sindacale, riguardante l'importo delle operazioni di finanziamento              
effettuate ed effettivamente erogate nell'esercizio precedente,                 
relativa agli interventi nel campo del turismo e cioe' gli interventi           
indicati al punto C.2.3.1) tipologia di interventi del paragrafo Aree           
di intervento e tipologia degli interventi ammissibili;                         
- dichiarazione del legale rappresentante da cui si rilevi l'importo            
degli interessi maturati sulle somme assegnate dalla Regione al 31              
dicembre dell'anno precedente la richiesta di contributo, e la quota            
destinata a copertura delle spese di gestione.                                  
C.1.4) Percentuali di riparto e misura dei contributi                           
I contributi complessivamente destinati dalla Regione a cooperative e           
consorzi-fidi, sono ripartiti in base ai seguenti criteri:                      
- contributi a fondo di garanzia                                                
I contributi a fondo di garanzia vengono assegnati secondo le                   
seguenti modalita':                                                             
- una quota non superiore al 20% dei fondi disponibili in bilancio e'           
suddivisa in parti uguali su base provinciale. Qualora nell'ambito di           
una provincia operino piu' soggetti, la quota provinciale sara'                 
ripartita in parti uguali;                                                      
- la quota rimanente, in proporzione all'importo globale delle                  
garanzie in essere sulle operazioni di finanziamento con durata                 
minima di 36 mesi, riguardanti interventi nel campo del turismo e               
cioe' gli interventi indicati al punto C.2.3.1) tipologia di                    
interventi del paragrafo Aree di intervento e tipologia degli                   
interventi ammissibili, effettivamente concesse, ed in essere alla              
chiusura dell'ultimo esercizio precedente la data di presentazione              
della domanda.                                                                  
I fondi sono erogati in un'unica soluzione ad esecutivita' dell'atto            
di concessione dei contributi;                                                  
- contributi a fondo interessi                                                  
La ripartizione dei contributi per interessi e' effettuata secondo le           
seguenti modalita':                                                             
- una quota non superiore al 20% dei fondi disponibili in bilancio e'           
suddivisa in parti uguali su base provinciale. Qualora nell'ambito di           
una provincia operino piu' soggetti, la quota provinciale sara'                 
ripartita in parti uguali;                                                      
- la parte rimanente e' suddivisa fra consorzi-fidi e cooperative di            
garanzia a carattere provinciale e regionale di secondo grado in                
proporzione all'importo complessivo delle operazioni di finanziamento           
di durata non inferiore a 36 mesi, riguardanti interventi nel campo             
del turismo e cioe' gli interventi indicati al precedente punto                 
C.2.3.1) tipologie di interventi del paragrafo Aree di intervento e             
tipologia degli interventi ammissibili, effettivamente erogate ed in            
essere nell'esercizio precedente.                                               
I contributi in conto interessi concessi ai consorzi-fidi e                     
cooperative di garanzia dovranno essere assegnati nei tempi e modi              
stabiliti nella deliberazione della Giunta regionale di concessione:            
per le somme non impiegate in detto termine i consorzi-fidi e le                
cooperative di garanzia decadono dal contributo e la Regione                    
Emilia-Romagna procede al recupero salvo compensazioni con eventuali            
nuove concessioni.                                                              
I fondi sono erogati in due tranche. Il primo 60% e' concesso e                 
liquidato ad esecutivita' dell'atto di riparto dei fondi. Una volta             
utilizzato da parte dei consorzi-fidi e cooperative di garanzia il              
90% dell'importo della prima tranche potra' essere richiesto                    
l'ulteriore quota del 40%, l'erogazione della seconda tranche e'                
subordinata al regolare invio della documentazione per                          
l'implementazione della banca dati regionale e nazionale relativa ai            
regimi di aiuto.                                                                
C.1.3.5) Convenzioni con istituti di credito                                    
Per l'assegnazione di contributi in conto interesse i consorzi-fidi e           
le cooperative di garanzia stipulano convenzioni con gli istituti di            
credito finalizzate al miglioramento delle condizioni a favore del              
mutuatario.                                                                     
Le convenzioni con gli istituti di credito dovranno comunque                    
contenere i seguenti elementi:                                                  
- le condizioni in termini di spese e di tassi da applicare alle                
operazioni di finanziamento;                                                    
- la forma del finanziamento che deve essere normalmente a rata                 
(quota capitale piu' quota interessi) semestrale costante;                      
- la previsione dell'inserimento nel contratto di mutuo o di                    
finanziamento dell'impegno al mantenimento del vincolo alla specifica           
destinazione d'uso sulla base della quale e' stato concesso il                  
contributo.                                                                     
II contributo a carico dei consorzi-fidi e cooperative di garanzia              
nella percentuale stabilita con atti interni al consorzio stesso                
sara' attualizzato (al momento dell'erogazione del mutuo) e versato             
all'istituto di credito mutuante in un'unica soluzione.                         
C.2) Agevolazioni concedibili a soci e associati                                
Ai soci ed associati possono essere concesse agevolazioni sia sotto             
forma di garanzia, che in conto interessi. Tali agevolazioni devono             
riguardare interventi che abbiano le caratteristiche stabilite nel              
successivo punto C.2.3) Aree di intervento e tipologia degli                    
interventi ammissibili, sono concesse in regime "de minimis" ai sensi           
del Regolamento (CE) n. 69/2001 esso non potra' cioe' superare,                 
sommato a tutti gli altri aiuti eventualmente ottenuti dalla stessa             
impresa in base al medesimo regime "de minimis", 100.000,00 Euro                
nell'arco di tre anni.                                                          
C.2.1) Agevolazione sotto forma di garanzia                                     
Le agevolazioni relative alle garanzia sono effettuate sotto forma di           
garanzie fidejussorie.                                                          
L'entita' dell'agevolazione sara' calcolata secondo uno dei metodi              
indicati al punto 3.2 della Comunicazione della Commissione                     
sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti             
di Stato concessi sotto forma di garanzie - pubblicata sulla GUCE               
(Gazzetta Ufficiale Comunita' Europea) C 71 dell'11 marzo 2000. Ai              
sensi della stessa Comunicazione, l'aiuto deve considerarsi concesso            
al momento in cui viene prestata la garanzia.                                   
C.2.2) Contributi per l'abbattimento degli interessi                            
I contributi in conto interessi sono concessi ai soci o associati, in           
forma attualizzata per finanziamenti di durata non inferiore a 36               
mesi e non superiori a 10 anni.L'erogazione dell'agevolazione, da               
parte dei consorzi-fidi e cooperative di garanzia, e' condizionata,             
alla conclusione dei lavori. L'organismo beneficiario potra' delegare           
tale attivita' di controllo agli istituti di credito convenzionati              
tramite l'apposita convenzione.                                                 
L'agevolazione si considera concessa nel momento della                          
formalizzazione dell'assegnazione da parte del consorzio o della                
cooperativa.                                                                    
La Giunta regionale definisce periodicamente l'abbattimento                     
applicabile al tasso di interesse risultante dalla convenzioni con              
gli istituti di credito convenzionati: in prima applicazione si                 
stabilisce un abbattimento di tasso fino a 3 punti percentuali; per             
interventi ubicati nelle aree montane l'abbattimento del tasso di               
interesse potra' essere elevato fino a 4 punti percentuali.                     
L'importo del tasso di interesse a carico del mutuatario non potra'             
in nessun caso essere inferiore ad un punto percentuale.                        
C.2.3) Aree di intervento e tipologia degli interventi ammissibili              
I consorzi-fidi e le cooperative di garanzia dovranno concedere le              
agevolazioni ai propri consorziati per interventi conformi agli                 
strumenti urbanistici ed iniziati non oltre i 12 mesi antecedenti la            
data di presentazione della domanda, aventi inoltre le seguenti                 
caratteristiche.                                                                
C.2.3.1) Tipologie di intervento:                                               
1) strutture ricettive esistenti: interventi di ristrutturazione,               
riqualificazione di strutture esistenti adibite o da adibire ad                 
attivita' ricettiva alberghiera;                                                
2) nuove strutture ricettive: interventi di nuova costruzione di                
edifici da adibire a strutture ricettive alberghiere, secondo quanto            
previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;                                   
3) campeggi o villaggi turistici: interventi riguardanti sia                    
ristrutturazione e riqualificazione e nuove strutture;                          
4) case ed appartamenti per vacanze: ristrutturazione,                          
riqualificazione generale e riarredo, finalizzata al miglioramento              
qualitativo di strutture esistenti gestite da imprese turistiche, che           
gestiscano un minimo di 10 appartamenti;                                        
5) stabilimenti balneari: interventi relativi a ristrutturazioni e/o            
ammodernamento ed accorpamento degli stessi, disciplinati dai Piani             
comunali particolareggiati dell'arenile;                                        
6) imbarcazioni destinate ad attivita' turistico-ricreativa:                    
interventi di acquisto o adeguamento funzionale;                                
7) punti di ormeggio fluviali e lacuali: interventi riguardanti                 
strutture previste negli strumenti urbanistici;                                 
8) ristoranti ed altri esercizi di ristorazione: interventi di                  
ristrutturazione e riqualificazione generale di esercizi esistenti,             
con l'adeguamento per il superamento delle barriere architettoniche,            
limitatamente alla sussistenza di una delle seguenti situazioni,                
opportunamente documentate e certificate dal Comune territorialmente            
competente: - in attuazione di piani di recupero urbanistico e                  
ambientale degli insediamenti storici; - in edifici di valore storico           
testimoniale riconosciuti dalle norme urbanistiche comunali vigenti;            
- in attuazione di quanto previsto dal Regolamento applicativo                  
previsto dall'art. 20 della L.R. 26/94 (turismo rurale); - ristoranti           
nei centri storici (zone omogenee A);                                           
9) interventi riguardanti il termalismo: a) stabilimenti termali                
destinati all'uso pubblico: - ristrutturazione degli stabilimenti               
termali o parti di essi, consistenti in interventi finalizzati                  
all'evoluzione del prodotto "termale" verso obiettivi di benessere e            
cura del corpo e specializzazione come motivazione principale e                 
secondaria della vacanza; - ampliamento degli stabilimenti termali              
esistenti; - ammodernamento degli stabilimenti termali sia                      
strutturale che tecnologico, compresi sistemi                                   
informativi-informatici; - al rinnovo e al miglioramento degli                  
impianti che determinino una piu' qualificata offerta termale; b)               
strutture ricettive alberghiere ubicate negli ambiti termali,                   
limitatamente agli interventi riguardanti la realizzazione di servizi           
termali; c) edifici posti negli ambiti termali per interventi                   
strettamente funzionali all'attivita' termale primaria; d) recupero             
di edifici posti nell'ambito termale, che al momento della domanda              
non sono utilizzati o sono utilizzati per uso diverso da quello                 
termale, con l'intesa che il recupero di tali edifici risulti                   
strettamente funzionale all'attivita' termale primaria.                         
Si intende per "ambito termale" l'area destinata a stabilimenti                 
termali e relativi servizi cosi' come previsto dai vigenti strumenti            
urbanistici come previsto dai vigenti strumenti urbanistici comunali.           
Spese per arredi                                                                
Le spese riguardanti attrezzature e arredi mobili, sia per le nuove             
costruzioni che per le ristrutturazioni ed ampliamenti, sono ammesse            
in proporzione all'importo ammesso nella misura massima del:                    
- 20% per gli interventi di cui ai precedenti punti 1), 2), 3);                 
- 30% per gli interventi di cui al punto 5);                                    
- 40% per gli interventi di cui al punto 4).                                    
Spese tecniche e imprevisti                                                     
Per tutti gli interventi di cui ai precedenti punti le spese tecniche           
e gli imprevisti sono ammesse, rispettivamente, nella misura massima            
del 10% delle spese ammesse.                                                    
Acquisto di aree e immobili                                                     
Le spese per l'acquisto di aree ed immobili sono ammesse al                     
contributo in conto interessi solo quando:                                      
a) si tratta dell'acquisizione di una struttura ricettiva da parte              
del gestore della struttura da almeno 1 anno, purche' non esistano              
vincoli di parentela o affinita' entro il quarto grado fra i                    
contraenti (o fra i soci delle imprese contraenti), e solo nel caso             
che sia previsto congiuntamente all'acquisto un intervento di                   
ristrutturazione della struttura, e purche' il beneficiario del                 
contributo mantenga la proprieta' della struttura per almeno 5 anni;            
b) quando l'intervento riguardi l'acquisto di parcheggi ad uso                  
esclusivo dei clienti di strutture ricettive alberghiere in aree ad             
alta tensione abitativa purche' il beneficiario del contributo                  
mantenga la proprieta' della struttura per almeno 5 anni.                       
Tipologie di intervento e spese non ammissibili:                                
non sono ammissibili a contributo interventi o spese relative a:                
- attrezzature di consumo o di diretta pertinenza della gestione                
aziendale (stoviglie, biancheria, tendaggi, ecc.);                              
- interventi relativi a bed and breakfast e alloggi agrituristici;              
- spese per lavori eseguiti in economia diretta non supportati da               
regolare fattura;                                                               
- acquisto di aree ed immobili diversi da quelli espressamente                  
previsti;                                                                       
- interventi relativi all'abitazione del proprietario e del gestore;            
- le spese per imprevisti sono ammissibili a contributo per una                 
percentuale massima pari al 10% dell'importo delle opere, escluso               
l'importo degli arredi e attrezzature e l'IVA sulle opere stesse;               
- nuovi stabilimenti termali ad esclusione degli interventi di                  
ampliamento in aree definite termali dagli strumenti urbanistici                
comunali vigenti;                                                               
- spese relative a nuova captazione nonche' razionalizzazione,                  
ristrutturazione e protezione delle esistenti opere di presa di acque           
minerali per uso termale;                                                       
- impianti di opere di adduzione, canalizzazione, sollevamento e                
quanto altro necessario al razionale sfruttamento delle sorgenti di             
acque minerali per uso termale;                                                 
- studi e ricerche nel campo dell'idrologia medica applicata;                   
- spese per l'acquisto di apparecchiature mediche;                              
- acquisto o realizzazione di opere artistiche anche se da inserire             
nello spazio oggetto dell'intervento (sculture, affreschi, mosaici ed           
altri manufatti di pregio artistico);                                           
- opere il cui inizio dei lavori e' avvenuto anteriormente alla data            
di presentazione della domanda di oltre 12 mesi;                                
- IVA, quando questa non rappresenti un costo.                                  
C.2.3.2) Aree di intervento e priorita':                                        
- tutta la regione Emilia-Romagna per le attivita' di garanzia;                 
- prioritariamente le aree definite di interesse turistico da parte             
delle Province, per l'abbattimento del tasso di interesse.                      
C.2.3.3) Importi minimi e massimi:                                              
- importo minimo della spesa per l'intervento 20.000,00 Euro;                   
- importo massimo dell'importo di mutui 1.500.000,00 Euro.                      
C.2.3.4) Termini per la realizzazione dell'intervento:                          
I lavori dovranno essere iniziati entro 6 mesi dalla assegnazione del           
contributo e terminati entro 24 mesi. Il mancato rispetto dei termini           
comporta la decadenza dal contributo. La Regione Emilia-Romagna                 
potra' valutare su richiesta del beneficiario in merito a eventuali             
proroghe non superiori a 12 mesi per la fine dei lavori e valutare              
casi di forza maggiore o casi non imputabili alla volonta' del                  
soggetto beneficiario non prevedibili al momento della presentazione            
della richiesta di agevolazione, in merito ai quali non si procedera'           
alla revoca.                                                                    
C.3) Vigilanza, vincolo di destinazione, banca dati, obblighi Unione            
Europea                                                                         
C.3.1) Vigilanza                                                                
Al fine di consentire la necessaria vigilanza i consorzi-fidi e le              
cooperative di garanzia sono tenuti, a pena di decadenza dei                    
contributi, a far pervenire alla Regione:                                       
- copia della convenzione stipulata con l'istituto di credito e della           
eventuale modifica, entro 30 giorni dalla stipula;                              
- i dati riguardanti le agevolazioni concesse ai propri associati,              
sia sotto forma di garanzia che in conto interessi, necessari alla              
implementazione della banca dati regionale e nazionale con le cadenze           
indicate nella delibera di concessione dei contributi o con altri               
atti successivi;                                                                
- dati sull'utilizzo dei contributi in conto interessi nei termini              
indicati nella delibera di concessione e con altri atti successivi;             
- dati sull'importo complessivo di interessi maturato e la quota                
destinata a copertura delle spese di gestione che non deve essere               
superiore all'80% dell'importo complessivo.                                     
C.3.2) Vincolo di destinazione                                                  
Gli organismi beneficiari di contributi regionali devono garantire la           
Regione Emilia-Romagna nei confronti degli operatori nel campo del              
turismo, che le iniziative realizzate siano mantenute nella specifica           
destinazione d'uso per il periodo e con le modalita' individuate alla           
voce vincolo di destinazione dei presenti criteri. Copia della                  
documentazione riguardante il vincolo o la fidejussione sostitutiva             
dovra' essere trasmessa alla Regione Emilia-Romagna. Qualora esista             
gia' un vincolo relativamente a interventi oggetto di contributo da             
parte delle Province anche sulla base del Titolo II della L.R. 40/02,           
per un periodo compatibile, e' sufficiente tenere agli atti copia di            
tale vincolo o una dichiarazione della Provincia sulla sua esistenza.           
C.3.3) Obblighi Unione Europea                                                  
I consorzi e le cooperative di garanzia al momento della concessione            
delle agevolazioni, sia fidejussorie che il conto interessi dovranno            
verificare il rispetto del regime de minimis, cioe' il contributo non           
potra' superare, sommato a tutti gli altri aiuti eventualmente                  
ottenuti dalla stessa impresa in base al medesimo regime, 100.000,00            
Euro nell'arco di tre anni.                                                     
D) Revoche e sanzioni - Vincoli di destinazione                                 
D.1) Revoche                                                                    
L'ente e/o organismo concedente revoca le agevolazioni assegnate o              
concesse, salvo casi accertati di forza maggiore o fatti estranei               
alla volonta' del soggetto beneficiario non prevedibili al momento              
della concessione dell'agevolazione, qualora:                                   
- il soggetto beneficiario non rispetti la normativa relativa al                
vincolo di destinazione;                                                        
- gli interventi ammessi a contributo non rispettino i termini,                 
comprese eventuali proroghe, di inizio e fine lavori e i termini per            
la presentazione della documentazione finale;                                   
- l'opera risulti sostanzialmente difforme da quella autorizzata e              
risulti alterata la validita' turistica del progetto, o l'importo               
complessivo della spesa, per gli interventi di cui al titolo secondo            
della L.R. 40/02, risulti inferiore alla spesa ammessa a contributo             
per un importo superiore al 40%;                                                
- nel corso della realizzazione il beneficiario non abbia rispettato            
le vigenti norme urbanistiche, edilizie, in materia di sicurezza e              
del personale;                                                                  
- il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci ai fini             
dell'ottenimento del contributo;                                                
- negli altri casi previsti dalle leggi vigenti e dagli atti                    
amministrativi disciplinanti le modalita' e le condizioni per la                
concessione dei contributi di cui alla L.R. 40/02;                              
- il soggetto beneficiario non applichi i contratti collettivi di               
lavoro.                                                                         
La revoca comporta l'obbligo della restituzione delle somme gia'                
erogate comprensive degli interessi calcolati al tasso legale vigente           
al momento dell'approvazione della revoca, maggiorato di un punto               
percentuale a titolo di sanzione amministrativa, a decorrere dal                
momento dell'erogazione.                                                        
La somma sara' introitata dal soggetto concedente, ad eccezione delle           
ipotesi di revoca previste dal Titolo V della L.R. 40/02 (Vincolo di            
destinazione), e nel caso il beneficiario non rispetti il vincolo di            
mantenere la proprieta' dell'immobile per almeno 5 anni nel caso di             
intervento di acquisto previsto alla voce "spese di acquisto di aree            
e immobili", nel qual caso tale somma sara' introitata direttamente             
dalla Regione Emilia-Romagna.                                                   
Il provvedimento di revoca stabilisce le modalita' e i termini per la           
restituzione della somma.                                                       
L'entita' del contributo sara' proporzionalmente ridotta all'atto               
della liquidazione qualora la spesa risultante dalla documentazione             
presentata a consuntivo risulti inferiore alla spesa ammissibile a              
contributo.                                                                     
D.2) Vincoli di destinazione                                                    
Soggetti privati                                                                
Gli immobili, e strutture oggetto di contributo regionale ai sensi              
della L.R. 40/02 sono vincolati al mantenimento della specifica                 
destinazione d'uso indicata nel provvedimento di concessione del                
contributo e al mantenimento della piena funzionalita'.                         
La durata del vincolo e' pari a:                                                
1) a 7 anni dalla conclusione formale dei lavori in caso di                     
contributi in conto capitale,                                                   
2) in caso di contributi in conto interesse tale vincolo dovra'                 
coprire tutta la durata di ammortamento del mutuo e, in ogni caso, un           
periodo non inferiore a cinque anni dalla data di stipula del                   
contratto di mutuo.                                                             
Il vincolo di destinazione dovra' essere formalizzato, a cura e spese           
del beneficiario, attraverso la trascrizione, presso la Conservatoria           
dei Registri immobiliari, di un atto unilaterale d'obbligo                      
sottoscritto dal proprietario dell'immobile, a favore della Regione             
Emilia-Romagna.                                                                 
La trascrizione del vincolo di destinazione dovra', inoltre, essere             
supportata da un impegno formale, da rendersi con le modalita' della            
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con cui sia il soggetto              
beneficiario che il proprietario si impegnano, ognuno per se' e per i           
suoi aventi causa, nei confronti della Regione Emilia-Romagna, a                
mantenere la piena funzionalita' delle strutture e degli impianti               
realizzati per il medesimo periodo della durata del vincolo. In                 
alternativa al vincolo di destinazione d'uso, il beneficiario puo'              
produrre apposita dichiarazione d'impegno alla restituzione del                 
contributo percepito in caso di mutamento della destinazione                    
dell'immobile o di mancato mantenimento della piena funzionalita'               
delle strutture realizzate, accompagnata da garanzia fideiussoria               
resa da un Istituto di credito o ente assicurativo per la durata                
indicata in precedenza.                                                         
In tal caso i rapporti fra proprietario e beneficiario dovranno                 
essere regolati da accordi privati.                                             
I beni mobili, o mobili registrati acquisiti con contributi ai sensi            
della presente legge sono vincolati all'uso per il quale e' stato               
concesso il contributo per un periodo di cinque anni dalla                      
concessione dell'agevolazione. Le agevolazioni percepite non devono             
essere restituite qualora i beni finanziati siano sostituiti con                
altri della stessa natura e di valore analogo, previa comunicazione             
al dirigente competente e relativo assenso.                                     
Soggetti pubblici                                                               
Qualora il beneficiario del contributo sia un soggetto pubblico,                
l'ente beneficiario, se non proprietario, dovra' dichiarare di avere            
la disponibilita' del bene per un periodo di sette anni dalla                   
conclusione formale dei lavori con titolo giuridicamente valido.                
D.3) Controlli e sanzioni                                                       
II rispetto del mantenimento del vincolo di destinazione o della                
piena funzionalita' delle strutture oggetto dei contributi di cui ai            
Titoli II, III, IV della L.R. 40/02 potra' essere verificato in ogni            
momento durante l'intero periodo di durata del vincolo.                         
Il mancato rispetto del vincolo di destinazione o il mancato                    
mantenimento della piena funzionalita' delle strutture, fatti salvi i           
casi accertati di forza maggiore o il verificarsi di fatti estranei             
alla volonta' del soggetto beneficiario non prevedibili al momento              
della concessione del contributo, determina la revoca del contributo            
stesso e comporta la restituzione delle somme percepite sulla base di           
quanto previsto alla voce revoche.                                              
Nel caso in cui siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di                
trascrizione del vincolo, e' possibile chiedere alla Regione                    
Emilia-Romagna l'autorizzazione alla cancellazione del vincolo di               
destinazione, o allo svincolo della fidejussione sostitutiva, previa            
restituzione del 20% dell'intero contributo erogato, maggiorato degli           
interessi legali.                                                               
Il mutamento nella proprieta' dell'immobile oggetto di contributo o             
nella gestione dell'attivita' turistica, non comporta di per se'                
obbligo di restituzione dei contributi percepiti, purche' sia                   
rispettato il vincolo di destinazione e mantenuta la piena                      
operativita'.                                                                   
Per i contributi concessi ai sensi del Titolo IV della L.R. 40/02,              
l'estinzione anticipata del contratto di mutuo non incide sulla                 
durata del vincolo di destinazione che rimane legata al contratto               
originario.                                                                     
ALLEGATO 1                                                                      
Definizione di piccola e media impresa (estratto dalla                          
raccomandazione 96/280/CE - riportato nell'Allegato A del Regolamento           
CE 70/01)                                                                       
1. Le piccole e medie imprese, in appresso denominate "PMI" sono                
definite come imprese:                                                          
- aventi meno di 250 dipendenti, e aventi:                                      
- o un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di Euro,                      
- o un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di Euro, e           
in possesso del regime di indipendenza definito al paragrafo 3.                 
2. Ove sia necessario distinguere tra una piccola e una media impresa           
la "piccola impresa" e' definita come un'impresa:                               
- aventi meno di 50 dipendenti, e aventi:                                       
- o un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di Euro,                       
- o un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di Euro, e            
in possesso del regime di indipendenza definito al paragrafo 3.                 
3. Sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o di            
cui i diritti di voto non sono detenuti per il 25% o piu' da una sola           
impresa oppure, congiuntamente, da piu' imprese non conformi alle               
definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso.                       
4. Per il calcolo delle soglie di cui ai paragrafi 1 e 2, occorre               
sommare i dati dell'impresa destinataria e di tutte le imprese di cui           
detiene, direttamente o indirettamente, il 25% o piu' del capitale o            
dei diritti di voto.                                                            
5. Qualora fosse necessario distinguere tra le microimprese e altri             
tipi di PMI, le microimprese sono quelle che occupano meno di 10                
dipendenti.                                                                     
6. Quando un'impresa, alla data di chiusura del bilancio, supera,               
verso l'alto o verso il basso, le soglie del numero dei dipendenti o            
dei massimali finanziari specificati, perde o acquisisce la qualifica           
di "PMI", "media impresa", "piccola impresa" o "microimpresa" solo se           
detta circostanza si ripete durante due esercizi consecutivi.                   
7. Il numero di persone occupate corrisponde al numero di unita'                
lavorative-anno (ULA), cioe' al numero di dipendenti occupati a tempo           
pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli            
stagionali rappresentano frazioni di ULA. L'anno da prendere in                 
considerazione e' quello dell'ultimo esercizio approvato.                       
8. Le soglie per il fatturato e per il totale del bilancio sono                 
quelle dell'ultimo esercizio contabile approvato di dodici mesi. Nel            
caso di un'impresa di nuova creazione, la cui contabilita' non e'               
stata ancora approvata, le soglie da applicare sono soggette ad una             
stima secondo buona fede eseguita nel corso dell'esercizio.                     
ALLEGATO 2                                                                      
Regolamento previsto alla lettera d), comma 1 dell'art. 5 della L.R.            
40/02                                                                           
Possono accedere ai contributi previsti dalla L.R. 40/02 per gli                
interventi indicati al comma 2 dell'art. 6 i Centri di servizio e di            
assistenza tecnica, autorizzati ai sensi della deliberazione della              
Giunta regionale 1800/99 "Definizione delle modalita' di                        
autorizzazione dei centri di assistenza tecnica alle imprese                    
commerciali di cui all'art. 15 della L.R. 14/99", che svolgano                  
attivita' anche a favore delle imprese che operano nel campo del                
turismo.                                                                        
Caratteristiche degli interventi                                                
I progetti presentati dovranno essere realizzati con il                         
coinvolgimento di almeno 5 imprese, che deve essere formalizzato in             
forma scritta e sottoscritto dal legale rappresentante delle imprese            
coinvolte nel progetto.                                                         
Interventi ammissibili a contributo                                             
Sono ammissibili a contributo le spese relative a consulenza ed altri           
servizi:                                                                        
- per l'ottenimento della certificazione di qualita' da parte delle             
strutture indicate al comma 1, lettere a), b), c) e d) del comma 1              
dell'art. 6 della L.R. 40/02 e da parte delle Agenzie di viaggi                 
rilasciata da organismi accreditati, comprese le spese per studi e              
analisi preliminari;                                                            
- per interventi riguardanti studi di fattibilita' e progettazione              
strutturale, finalizzati alla progettazione integrata della struttura           
e dell'impiantistica, in particolare finalizzati al risparmio                   
energetico, legata alla realizzazione dell'intervento strutturale o             
almeno di un primo stralcio funzionale (in queste spese non sono                
ricomprese le spese di direzione lavori);                                       
- per l'implementazione di sistemi informatici di controllo di                  
gestione e di soluzioni informatiche innovative per la gestione delle           
attivita';                                                                      
- per l'implementazione di sistemi informatici per la gestione dei              
servizi ovvero per attivita' di commercio elettronico legate                    
all'offerta turistica.                                                          
Domanda di contributo                                                           
La domanda deve essere presentata, nei termini e con le modalita'               
previste per gli interventi indicati al Titolo II della L.R. 40/02,             
alla Provincia in cui risiede la maggior parte delle imprese                    
coinvolte nel progetto.                                                         
Importi minimi e massimi di spesa                                               
- Importo minimo della spesa  Euro  30.000,00                                   
- Importo massimo della spesa  Euro 100.000,00                                  
Tipologia e regime dei contributi                                               
Contributi il conto capitale secondo il regime de minimis fino ad un            
massimo del 50% dell'importo ritenuto ammissibile.                              
Termini per la realizzazione e rendicontazione degli interventi                 
Gli interventi dovranno essere iniziati e realizzati nei termini                
previsti anche per gli altri interventi di cui al Titolo II della               
L.R. 40/02.                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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