LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 65
Decorrenza delle abrogazioni
1. L'abrogazione degli articoli 17 e 18 della L.R. n. 5 del 1994 ha
effetto a decorrere dalla data di approvazione delle direttive di cui
all'articolo 7, comma 5 della presente legge in materia di strumenti
tecnici di valutazione e controllo dei programmi assistenziali e di
individuazione del responsabile del caso.
2. L'abrogazione del comma 3 dell'articolo 21 della L.R. n. 5 del
1994 ha effetto a decorrere dalla data di approvazione della
direttiva di cui all'articolo 12, comma 5 inerente gli assegni di
cura e le abrogazioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 12 e degli
articoli 21, 22, 23, 24 e 25 della stessa legge regionale hanno
effetto a decorrere dalla data di approvazione del primo Piano
regionale degli interventi e dei servizi sociali.
NOTE ALL'ART. 65
Comma 1
1) Il testo degi articoli 17 e 18 della L.R. n. 5 del 1994, citata
alla nota alla rubrica dell'art. 55, e' riportato alla nota 5)
all'art. 64
Comma 2
2) Il testo del comma 3 dell'art. 21 della L.R. n. 5 del 1994, citata
alla nota alla rubrica dell'art. 55, e' riportato alla nota 5)
all'art. 64.
3) Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 12 e degli articoli 21, 22, 23,
24 e 25 della L.R. n. 5 del 1994, citata alla nota alla rubrica
dell'art. 55, e' riportato alla nota 5) all'art. 64.