LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 62
Modifiche alla L.R. 12 ottobre 1998, n. 34
1. Il titolo della L.R. 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in materia di
autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e
private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997, nonche' di
funzionamento di strutture pubbliche e private che svolgono attivita'
socio-sanitaria e socio-assistenziale) e' cosi' modificato: "Norme in
materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie
pubbliche e private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997".
2. Il comma 1 dell'articolo 1 della L.R. n. 34 del 1998 e' cosi'
modificato:
"1. Il funzionamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in
possesso dei requisiti minimi stabiliti nell'atto di indirizzo e
coordinamento approvato con DPR 14 gennaio 1997 e' subordinato al
rilascio di specifica autorizzazione secondo le norme della presente
legge.".
3. Il comma 3 dell'articolo 3 della L.R. n. 34 del 1998 e' cosi'
sostituito:
"3. Qualsiasi soggetto pubblico o privato che intenda aprire,
ampliare o trasformare strutture sanitarie rientranti in una delle
tipologie previste al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, ovvero esercitare le
attivita' di assistenza sanitaria di cui al comma 2 dell'articolo 1,
deve presentare domanda al Comune nel quale la struttura e' ubicata.
Il modello di domanda e' stabilito dalla Regione con deliberazione
adottata dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge.".
NOTE ALL'ART. 62
Rubrica
1) Il titolo della L.R. 12 ottobre 1998, n. 34, cosi' come modificato
dalla presente legge, e' il seguente Norme in materia di
autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e
private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997.
Comma 1
2) Il testo del comma 1 dell'art. 1 della L.R. n. 34 del 1998, citata
alla nota alla rubrica, era il seguente:
"Art. 1 - Autorizzazione
1. Il funzionamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in
possesso dei requisiti minimi stabiliti nell'atto di indirizzo e
coordinamento approvato con DPR 14 gennaio 1997 e' subordinato al
rilascio di specifica autorizzazione secondo le norme della presente
legge. E' subordinato altresi' al rilascio di specifica
autorizzazione il funzionamento delle strutture residenziali e
semiresidenziali pubbliche e private che svolgono attivita'
socio-sanitaria e socio-assistenziale.
omissis".
Comma 3
3) Il testo del comma 3 dell'art. 3 della L.R. n. 34 del 1998, citata
alla nota alla rubrica del presente articolo, era il seguente:
"Art. 3 - Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di
autorizzazione
omissis
3. Qualsiasi soggetto pubblico o privato che intenda aprire, ampliare
o trasformare strutture sanitarie rientranti in una delle tipologie
previste al comma 1 dell'art. 4 del DPR 14 gennaio 1997, ovvero
strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, ovvero esercitare le
attivita' di assistenza sanitaria di cui al comma 2 dell'art. 1, deve
presentare domanda al Comune nel quale la struttura e' ubicata. Il
modello di domanda e' stabilito dalla Regione con deliberazione
adottata dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge.".