REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

                  TITOLO IX                                                     
           DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE                                    
          Art. 62                                                               
Modifiche alla L.R. 12 ottobre 1998, n. 34                                      
1. Il titolo della L.R. 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in materia di             
autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e           
private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997, nonche' di                       
funzionamento di strutture pubbliche e private che svolgono attivita'           
socio-sanitaria e socio-assistenziale) e' cosi' modificato: "Norme in           
materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie            
pubbliche e private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997".                     
2. Il comma 1 dell'articolo 1 della L.R. n. 34 del 1998 e' cosi'                
modificato:                                                                     
"1. Il funzionamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in           
possesso dei requisiti minimi stabiliti nell'atto di indirizzo e                
coordinamento approvato con DPR 14 gennaio 1997 e' subordinato al               
rilascio di specifica autorizzazione secondo le norme della presente            
legge.".                                                                        
3. Il comma 3 dell'articolo 3 della L.R. n. 34 del 1998 e' cosi'                
sostituito:                                                                     
"3. Qualsiasi soggetto pubblico o privato che intenda aprire,                   
ampliare o trasformare strutture sanitarie rientranti in una delle              
tipologie previste al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del                   
Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, ovvero esercitare le               
attivita' di assistenza sanitaria di cui al comma 2 dell'articolo 1,            
deve presentare domanda al Comune nel quale la struttura e' ubicata.            
Il modello di domanda e' stabilito dalla Regione con deliberazione              
adottata dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in                 
vigore della presente legge.".                                                  
NOTE ALL'ART. 62                                                                
Rubrica                                                                         
1) Il titolo della L.R. 12 ottobre 1998, n. 34, cosi' come modificato           
dalla presente legge, e' il seguente Norme in materia di                        
autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e           
private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997.                                  
Comma 1                                                                         
2) Il testo del comma 1 dell'art. 1 della L.R. n. 34 del 1998, citata           
alla nota alla rubrica, era il seguente:                                        
"Art. 1 - Autorizzazione                                                        
1. Il funzionamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in            
possesso dei requisiti minimi stabiliti nell'atto di indirizzo e                
coordinamento approvato con DPR 14 gennaio 1997 e' subordinato al               
rilascio di specifica autorizzazione secondo le norme della presente            
legge. E' subordinato altresi' al rilascio di specifica                         
autorizzazione il funzionamento delle strutture residenziali e                  
semiresidenziali pubbliche e private che svolgono attivita'                     
socio-sanitaria e socio-assistenziale.                                          
omissis".                                                                       
Comma 3                                                                         
3) Il testo del comma 3 dell'art. 3 della L.R. n. 34 del 1998, citata           
alla nota alla rubrica del presente articolo, era il seguente:                  
"Art. 3 - Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di              
autorizzazione                                                                  
omissis                                                                         
3. Qualsiasi soggetto pubblico o privato che intenda aprire, ampliare           
o trasformare strutture sanitarie rientranti in una delle tipologie             
previste al comma 1 dell'art. 4 del DPR 14 gennaio 1997, ovvero                 
strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, ovvero esercitare le           
attivita' di assistenza sanitaria di cui al comma 2 dell'art. 1, deve           
presentare domanda al Comune nel quale la struttura e' ubicata. Il              
modello di domanda e' stabilito dalla Regione con deliberazione                 
adottata dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in                 
vigore della presente legge.".                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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