LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 58
Modifiche alla L.R. 20 dicembre 1994, n. 50
1. Al comma 2 dell'articolo 2 della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50
(Norme in materia di programmazione, contabilita', contratti e
controllo delle Aziende unita' sanitarie locali e delle Aziende
ospedaliere), le parole "le intese di programma" sono sostituite da
"gli accordi".
NOTE ALL'ART. 58
Rubrica
1) La L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 concerne Norme in materia di
programmazione, contabiita', contratti e controllo delle Aziende
Unita' sanitarie locali e delle Aziende Ospedaliere.
Comma 1
2) Il testo del comma 2 dell'art. 2 della L.R. n. 50 del 1994, citata
alla nota alla rubrica del presente articolo, cosi' come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 2 - Criteri di gestione
omissis
2. Per le attivita' socio-assistenziali gestite per conto degli Enti
locali la gestione delle Aziende e' impostata su criteri di
programmazione in coerenza con gli accordi di cui all'art. 7 della
L.R. 12 maggio 1994, n. 19.
omissis".