LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 55
Modifiche alla L.R. 3 febbraio 1994, n. 5
1. La rubrica dell'articolo 12 della L.R. 3 febbraio 1994, n. 5
(Tutela e valorizzazione delle persone anziane. Interventi a favore
di anziani non autosufficienti) e' sostituita dalla seguente:
"Interventi socio-assistenziali rivolti agli anziani".
2. Al comma 3 dell'articolo 12 della L.R. n. 5 del 1994 le parole
"Gli interventi di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti:
"Gli interventi socio-assistenziali".
3. Al comma 1 dell'articolo 14 della L.R. n. 5 del 1994 le parole "e
delle relative Unita' di valutazione geriatrica." sono sostituite
dalle seguenti: "e degli strumenti tecnici per la valutazione
multidimensionale.".
4. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 della L.R. n. 5 del
1994, a decorrere dalla data di approvazione delle direttive in
materia di strumenti tecnici di valutazione e controllo dei programmi
assistenziali e di individuazione del responsabile del caso, di cui
all'articolo 9, comma 6 della presente legge, e' cosi' sostituita:
"a) assicurare in collaborazione con i servizi del distretto la
valutazione della situazione dell'anziano e l'accesso alla rete dei
servizi, attivando per bisogni complessi lo strumento tecnico per la
valutazione multidimensionale indicato dalle direttive regionali;".
5. Il comma 2 dell'articolo 15 della L.R. n. 5 del 1994 e' cosi'
sostituito:
"2. Il Servizio attiva gli strumenti tecnici di valutazione
multidimensionale definiti dalle direttive regionali, previsti
nell'accordo di programma e ne organizza le attivita'.".
6. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 della L.R. n. 5 del
1994 e' cosi' sostituita:
"b) autorizza in via amministrativa l'accesso alla rete dei servizi
socio-sanitari integrati sulla base delle disposizioni e
certificazioni dello strumento tecnico per la valutazione
multidimensionale definito dalle direttive regionali, tenuto conto
delle disponibilita' esistenti sul territorio e delle opzioni del
cittadino;".
7. Il comma 2 dell'articolo 16 della L.R. n. 5 del 1994 e' sostituito
dal seguente:
"2. Il Servizio garantisce l'attivita' di segreteria dello strumento
tecnico di valutazione multidimensionale definito dalle direttive
regionali.".
NOTE ALL'ART. 55
Rubrica
1) La L.R. 3 febbraio 1994, n. 5 concerne, dopo la modifica
effettuata dalla presente legge, Tutela e valorizzazione delle
persone anziane - Interventi socio-assistenziali rivolti agli
anziani.
Comma 2
2) Il testo del comma 3 dell'art. 12 della L.R. n. 5 del 1994, citata
alla nota alla rubrica del presente articolo, cosi' come modificato
dalla presente legge e' il seguente:
"Art. 12 - Programmazione degli interventi socio-assistenziali -
Settore anziani.
omissis
3. Gli interventi socio-assistenziali sono volti al recupero o al
mantenimento dell'autosufficienza economica o sociale della persona
anziana e consistono principalmente:
a) in interventi volti al miglioramento della situazione economica
di anziani bisognosi e in interventi di carattere straordinario
finalizzati anche all'installazione di attrezzature e ausili per
consentire o migliorare la fruibilita' dell'abitazione;
b) nella promozione dell'associazionismo volto all'istituzione dei
centri sociali per anziani, alla gestione di attivita' di utilita'
sociale e di attivita' ricreative;
c) nell'istituzione e gestione di servizi di assistenza domiciliare
a prevalente aiuto alla persona, di sistemi di telesoccorso e di
strutture residenziali e semiresidenziali per anziani.
omissis".
Comma 3
3) Il testo del comma 1 dell'art. 14 della L.R. n. 5 del 1994, citata
alla nota alla rubrica del presente articolo, cosi' come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 14 - Accordo di programma
1. I Sindaci dei Comuni sede di Distretto di Unita' sanitaria locale,
al fine di ottenere la massima integrazione tra i servizi sociali e
sanitari a favore delle persone anziane, promuovono la conclusione di
accordi di programma tra i soggetti interessati, ai sensi dell'art.
27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, per l'attivazione, di norma
nell'ambito territoriale di ciascun distretto, di un servizio unico
per il coordinamento e l'integrazione delle funzioni sociali e
sanitarie a favore delle persone anziane (Servizio assistenza
anziani) e degli strumenti tecnici per la valutazione
multidimensionale.
omissis".
Comma 4
4) Il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 15 della L.R. n. 5
del 1994, citata alla nota alla rubrica del presente articolo, era il
seguente:
"Art. 15 - Servizio assistenza anziani
1. Il Servizio per il coordinamento e l'integrazione delle funzioni
sociali e sanitarie a favore di dette persone anziane, punto unico di
riferimento per gli anziani in stato di bisogno, puo' essere
articolato sul territorio e ha le seguenti funzioni:
a) compiere una prima valutazione della situazione dell'anziano al
fine di avviarlo, secondo il tipo di bisogno, alla rete dei servizi
sociali o, tramite l'UVG di cui all'art. 17, a quella dei servizi
integrati socio-sanitari;
omissis".
Comma 5
5) Il testo del comma 2 dell'art. 15 della L.R. n. 5 del 1994, citata
alla nota della rubrica del presente articolo, era il seguente:
"Art. 15 - Servizio assistenza anziani
omissis
2. Il Servizio attiva le Unita' di valutazione geriatrica previste
nell'accordo di programma e ne organizza l'attivita'.
omissis".
Comma 6
6) Il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 16 della L.R. n. 5
del 1994, citata alla nota alla rubrica del presente articolo, era il
seguente:
"Art. 16 - Compiti del servizio assistenza anziani
1. Il Servizio:
omissis
b) autorizza in via amministrativa l'accesso alla rete dei servizi
socio-sanitari integrati sulla base delle disposizioni e
certificazioni dell'Unita' di valutazione geriatrica di cui all'art.
17, tenuto conto delle disponibilita' esistenti sul territorio e
delle opzioni del cittadino;
omissis".
Comma 7
7) Il testo del comma 2 dell'art. 16 della L.R. n. 5 del 1994, citata
alla nota alla rubrica del presente articolo, era il seguente:
"Art. 16 - Compiti del servizio assistenza anziani
omissis
2. Il Servizio garantisce l'attivita' di Segreteria delle unita' di
valutazione geriatrica.".