REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

                  TITOLO IX                                                     
           DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE                                    
          Art. 55                                                               
Modifiche alla L.R. 3 febbraio 1994, n. 5                                       
1. La rubrica dell'articolo 12 della L.R. 3 febbraio 1994, n. 5                 
(Tutela e valorizzazione delle persone anziane. Interventi a favore             
di anziani non autosufficienti) e' sostituita dalla seguente:                   
"Interventi socio-assistenziali rivolti agli anziani".                          
2. Al comma 3 dell'articolo 12 della L.R. n. 5 del 1994 le parole               
"Gli interventi di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti:              
"Gli interventi socio-assistenziali".                                           
3. Al comma 1 dell'articolo 14 della L.R. n. 5 del 1994 le parole "e            
delle relative Unita' di valutazione geriatrica." sono sostituite               
dalle seguenti: "e degli strumenti tecnici per la valutazione                   
multidimensionale.".                                                            
4. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 della L.R. n. 5 del               
1994, a decorrere dalla data di approvazione delle direttive in                 
materia di strumenti tecnici di valutazione e controllo dei programmi           
assistenziali e di individuazione del responsabile del caso, di cui             
all'articolo 9, comma 6 della presente legge, e' cosi' sostituita:              
"a) assicurare in collaborazione con i servizi del distretto la                 
valutazione della situazione dell'anziano e l'accesso alla rete dei             
servizi, attivando per bisogni complessi lo strumento tecnico per la            
valutazione multidimensionale indicato dalle direttive regionali;".             
5. Il comma 2 dell'articolo 15 della L.R. n. 5 del 1994 e' cosi'                
sostituito:                                                                     
"2. Il Servizio attiva gli strumenti tecnici di valutazione                     
multidimensionale definiti dalle direttive regionali, previsti                  
nell'accordo di programma e ne organizza le attivita'.".                        
6. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 della L.R. n. 5 del               
1994 e' cosi' sostituita:                                                       
"b) autorizza in via amministrativa l'accesso alla rete dei servizi             
socio-sanitari integrati sulla base delle disposizioni e                        
certificazioni dello strumento tecnico per la valutazione                       
multidimensionale definito dalle direttive regionali, tenuto conto              
delle disponibilita' esistenti sul territorio e delle opzioni del               
cittadino;".                                                                    
7. Il comma 2 dell'articolo 16 della L.R. n. 5 del 1994 e' sostituito           
dal seguente:                                                                   
"2. Il Servizio garantisce l'attivita' di segreteria dello strumento            
tecnico di valutazione multidimensionale definito dalle direttive               
regionali.".                                                                    
NOTE ALL'ART. 55                                                                
Rubrica                                                                         
1) La L.R. 3 febbraio 1994, n. 5 concerne, dopo la modifica                     
effettuata dalla presente legge, Tutela e valorizzazione delle                  
persone anziane - Interventi socio-assistenziali rivolti agli                   
anziani.                                                                        
Comma 2                                                                         
2) Il testo del comma 3 dell'art. 12 della L.R. n. 5 del 1994, citata           
alla nota alla rubrica del presente articolo, cosi' come modificato             
dalla presente legge e' il seguente:                                            
"Art. 12 - Programmazione degli interventi socio-assistenziali -                
Settore anziani.                                                                
omissis                                                                         
3. Gli interventi socio-assistenziali sono volti al recupero o al               
mantenimento dell'autosufficienza economica o sociale della persona             
anziana e consistono principalmente:                                            
a)  in interventi volti al miglioramento della situazione economica             
di anziani bisognosi e in interventi di carattere straordinario                 
finalizzati anche all'installazione di attrezzature e ausili per                
consentire o migliorare la fruibilita' dell'abitazione;                         
b)  nella promozione dell'associazionismo volto all'istituzione dei             
centri sociali per anziani, alla gestione di attivita' di utilita'              
sociale e di attivita' ricreative;                                              
c)  nell'istituzione e gestione di servizi di assistenza domiciliare            
a prevalente aiuto alla persona, di sistemi di telesoccorso e di                
strutture residenziali e semiresidenziali per anziani.                          
omissis".                                                                       
Comma 3                                                                         
3) Il testo del comma 1 dell'art. 14 della L.R. n. 5 del 1994, citata           
alla nota alla rubrica del presente articolo, cosi' come modificato             
dalla presente legge, e' il seguente:                                           
"Art. 14 - Accordo di programma                                                 
1. I Sindaci dei Comuni sede di Distretto di Unita' sanitaria locale,           
al fine di ottenere la massima integrazione tra i servizi sociali e             
sanitari a favore delle persone anziane, promuovono la conclusione di           
accordi di programma tra i soggetti interessati, ai sensi dell'art.             
27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, per l'attivazione, di norma               
nell'ambito territoriale di ciascun distretto, di un servizio unico             
per il coordinamento e l'integrazione delle funzioni sociali e                  
sanitarie a favore delle persone anziane (Servizio assistenza                   
anziani) e degli strumenti tecnici per la valutazione                           
multidimensionale.                                                              
omissis".                                                                       
Comma 4                                                                         
4) Il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 15 della L.R. n. 5           
del 1994, citata alla nota alla rubrica del presente articolo, era il           
seguente:                                                                       
"Art. 15 - Servizio assistenza anziani                                          
1. Il Servizio per il coordinamento e l'integrazione delle funzioni             
sociali e sanitarie a favore di dette persone anziane, punto unico di           
riferimento per gli anziani in stato di bisogno, puo' essere                    
articolato sul territorio e ha le seguenti funzioni:                            
a) compiere una prima valutazione della situazione dell'anziano al              
fine di avviarlo, secondo il tipo di bisogno, alla rete dei servizi             
sociali o, tramite l'UVG di cui all'art. 17, a quella dei servizi               
integrati socio-sanitari;                                                       
omissis".                                                                       
Comma 5                                                                         
5) Il testo del comma 2 dell'art. 15 della L.R. n. 5 del 1994, citata           
alla nota della rubrica del presente articolo, era il seguente:                 
"Art. 15 - Servizio assistenza anziani                                          
omissis                                                                         
2. Il Servizio attiva le Unita' di valutazione geriatrica previste              
nell'accordo di programma e ne organizza l'attivita'.                           
omissis".                                                                       
Comma 6                                                                         
6) Il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 16 della L.R. n. 5           
del 1994, citata alla nota alla rubrica del presente articolo, era il           
seguente:                                                                       
"Art. 16 - Compiti del servizio assistenza anziani                              
1. Il Servizio:                                                                 
omissis                                                                         
b) autorizza in via amministrativa l'accesso alla rete dei servizi              
socio-sanitari integrati sulla base delle disposizioni e                        
certificazioni dell'Unita' di valutazione geriatrica di cui all'art.            
17, tenuto conto delle disponibilita' esistenti sul territorio e                
delle opzioni del cittadino;                                                    
omissis".                                                                       
Comma 7                                                                         
7) Il testo del comma 2 dell'art. 16 della L.R. n. 5 del 1994, citata           
alla nota alla rubrica del presente articolo, era il seguente:                  
"Art. 16 - Compiti del servizio assistenza anziani                              
omissis                                                                         
2. Il Servizio garantisce l'attivita' di Segreteria delle unita' di             
valutazione geriatrica.".                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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