LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 54
Modifiche alla L.R. 14 agosto 1989, n. 27
1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 28 della L.R. 14 agosto
1989, n. 27 (Norme concernenti politiche di sostegno alle scelte di
procreazione ed agli impegni di cura verso i figli) e' sostituita
dalla seguente:
"d) mediante l'utilizzo del Fondo sociale regionale;".
NOTA ALL'ART. 54
Rubrica
1) La L.R. 14 agosto 1989, n. 27 concerne Norme concernenti la
realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed
agli impegni di cura verso i figli.
Comma 1
2) Il testo della lettera d) del comma 1 dell'art. 28 della L.R. n.
27 del 1989, citata alla nota alla rubrica del presente articolo, era
il seguente:
"Art. 28 - Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la
Regione Emilia-Romagna provvede:
omissis
d) mediante l'utilizzazione del fondo di cui alla L.R. 12 gennaio
1985, n. 2 "Riordino e programmazione delle funzioni di assistenza
sociale; art. 41, per quanto concerne l'istituzione e le attivita'
dei centri per le famiglie previsti negli articoli 11 e 12, i
progetti sperimentali di distretti, previsti dal secondo comma
dell'art. 19 e l'attivita' della sezione speciale
famiglie-procreazione-infanzia dell'Osservatorio per le politiche
sociali previsto dall'art. 25;
omissis".