REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

                  TITOLO IX                                                     
           DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE                                    
          Art. 54                                                               
Modifiche alla L.R. 14 agosto 1989, n. 27                                       
1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 28 della L.R. 14 agosto              
1989, n. 27 (Norme concernenti politiche di sostegno alle scelte di             
procreazione ed agli impegni di cura verso i figli) e' sostituita               
dalla seguente:                                                                 
"d) mediante l'utilizzo del Fondo sociale regionale;".                          
NOTA ALL'ART. 54                                                                
Rubrica                                                                         
1) La L.R. 14 agosto 1989, n. 27 concerne Norme concernenti la                  
realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed           
agli impegni di cura verso i figli.                                             
Comma 1                                                                         
2) Il testo della lettera d) del comma 1 dell'art. 28 della L.R. n.             
27 del 1989, citata alla nota alla rubrica del presente articolo, era           
il seguente:                                                                    
"Art. 28 - Norme finanziarie                                                    
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la                
Regione Emilia-Romagna provvede:                                                
omissis                                                                         
d) mediante l'utilizzazione del fondo di cui alla L.R. 12 gennaio               
1985, n. 2 "Riordino e programmazione delle funzioni di assistenza              
sociale; art. 41, per quanto concerne l'istituzione e le attivita'              
dei centri per le famiglie previsti negli articoli 11 e 12, i                   
progetti sperimentali di distretti, previsti dal secondo comma                  
dell'art. 19 e l'attivita' della sezione speciale                               
famiglie-procreazione-infanzia dell'Osservatorio per le politiche               
sociali previsto dall'art. 25;                                                  
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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