LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
TITOLO VII
RISORSE E FINANZIAMENTO
DEL SISTEMA INTEGRATO
Art. 50
Fondo sociale per la non autosufficienza
1. La Regione istituisce il Fondo sociale per la non autosufficienza.
2. Si considera non autosufficiente la persona anziana o disabile che
non puo' provvedere alla cura della propria persona e mantenere una
normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri.
3. La valutazione della condizione di non autosufficienza e' svolta
secondo criteri e modalita' stabilite con direttiva adottata dal
Consiglio regionale.
4. Il Fondo per la non autosufficienza finanzia le prestazioni ed i
servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, non sostitutivi di
quelli sanitari, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e
coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie), rivolti a
persone non autosufficienti, e per i quali e' prevista la
compartecipazione alla spesa.
5. Costituiscono fonti di finanziamento del Fondo le seguenti
risorse:
a) Fondo sociale regionale;
b) Fondo sanitario regionale;
c) risorse statali finalizzate;
d) ulteriori risorse regionali provenienti dalla fiscalita' generale;
e) eventuali risorse di altri soggetti.
6. Le risorse del Fondo per la non autosufficienza vengono
annualmente ripartite tra i Comuni, singoli ed associati, che
sottoscrivono l'accordo di programma regionale, coerente con le
indicazioni definite nel Piano sociale regionale.
7. I soggetti di cui al comma 6 utilizzano le risorse assegnate
secondo le procedure, le priorita' e le modalita' definite con
direttiva del Consiglio regionale.
NOTA ALL'ART. 50
Comma 4
Il testo dell'art. 2 del DPCM 14 febbraio 2001 e' il seguente:
"Art. 2. - Tipologia delle prestazioni
1. L'assistenza socio-sanitaria viene prestata alle persone che
presentano bisogni di salute che richiedono prestazioni sanitarie ed
azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di
progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni
multidimensionali. Le Regioni disciplinano le modalita' ed i criteri
di definizione dei progetti assistenziali personalizzati.
2. Le prestazioni socio-sanitarie di cui all'art. 3-septies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche
e integrazioni sono definite tenendo conto dei seguenti criteri: la
natura del bisogno, la complessita' e l'intensita' dell'intervento
assistenziale, nonche' la sua durata.
3. Ai fini della determinazione della natura del bisogno si tiene
conto degli aspetti inerenti a:
a) funzioni psicofisiche;
b) natura delle attivita' del soggetto e relative limitazioni;
c) modalita' di partecipazione alla vita sociale;
d) fattori di contesto ambientale e familiare che incidono nella
risposta al bisogno e nel suo superamento.
4. L'intensita' assistenziale e' stabilita in base a fasi temporali
che caratterizzano il progetto personalizzato, cosi' definite:
a) la fase intensiva, caratterizzata da un impegno riabilitativo
specialistico di tipo diagnostico e terapeutico, di elevata
complessita' e di durata breve e definita, con modalita' operative
residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari;
b) la fase estensiva, caratterizzata da una minore intensita'
terapeutica, tale comunque da richiedere una presa in carico
specifica, a fronte di un programma assistenziale di medio o
prolungato periodo definito;
c) la fase di lungoassistenza, finalizzata a mantenere l'autonomia
funzionale possibile e a rallentare il suo deterioramento, nonche' a
favorire la partecipazione alla vita sociale, anche attraverso
percorsi educativi.
5. La complessita' dell'intervento e' determinata con riferimento
alla composizione dei fattori produttivi impiegati (professionali e
di altra natura), e alla loro articolazione nel progetto
personalizzato.".