REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

                  TITOLO VII                                                    
           RISORSE E FINANZIAMENTO                                              
            DEL SISTEMA INTEGRATO                                               
          Art. 50                                                               
Fondo sociale per la non autosufficienza                                        
1. La Regione istituisce il Fondo sociale per la non autosufficienza.           
2. Si considera non autosufficiente la persona anziana o disabile che           
non puo' provvedere alla cura della propria persona e mantenere una             
normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri.                  
3. La valutazione della condizione di non autosufficienza e' svolta             
secondo criteri e modalita' stabilite con direttiva adottata dal                
Consiglio regionale.                                                            
4. Il Fondo per la non autosufficienza finanzia le prestazioni ed i             
servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, non sostitutivi di                
quelli sanitari, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente            
del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e                
coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie), rivolti a             
persone non autosufficienti, e per i quali e' prevista la                       
compartecipazione alla spesa.                                                   
5. Costituiscono fonti di finanziamento del Fondo le seguenti                   
risorse:                                                                        
a) Fondo sociale regionale;                                                     
b) Fondo sanitario regionale;                                                   
c) risorse statali finalizzate;                                                 
d) ulteriori risorse regionali provenienti dalla fiscalita' generale;           
e) eventuali risorse di altri soggetti.                                         
6. Le risorse del Fondo per la non autosufficienza vengono                      
annualmente ripartite tra i Comuni, singoli ed associati, che                   
sottoscrivono l'accordo di programma regionale, coerente con le                 
indicazioni definite nel Piano sociale regionale.                               
7. I soggetti di cui al comma 6 utilizzano le risorse assegnate                 
secondo le procedure, le priorita' e le modalita' definite con                  
direttiva del Consiglio regionale.                                              
NOTA ALL'ART. 50                                                                
Comma 4                                                                         
Il testo dell'art. 2 del DPCM 14 febbraio 2001 e' il seguente:                  
"Art. 2. - Tipologia delle prestazioni                                          
1. L'assistenza socio-sanitaria viene prestata alle persone che                 
presentano bisogni di salute che richiedono prestazioni sanitarie ed            
azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di             
progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni                     
multidimensionali. Le Regioni disciplinano le modalita' ed i criteri            
di definizione dei progetti assistenziali personalizzati.                       
2. Le prestazioni socio-sanitarie di cui all'art. 3-septies del                 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche            
e integrazioni sono definite tenendo conto dei seguenti criteri: la             
natura del bisogno, la complessita' e l'intensita' dell'intervento              
assistenziale, nonche' la sua durata.                                           
3. Ai fini della determinazione della natura del bisogno si tiene               
conto degli aspetti inerenti a:                                                 
a)  funzioni psicofisiche;                                                      
b)  natura delle attivita' del soggetto e relative limitazioni;                 
c)  modalita' di partecipazione alla vita sociale;                              
d)  fattori di contesto ambientale e familiare che incidono nella               
risposta al bisogno e nel suo superamento.                                      
4. L'intensita' assistenziale e' stabilita in base a fasi temporali             
che caratterizzano il progetto personalizzato, cosi' definite:                  
a)  la fase intensiva, caratterizzata da un impegno riabilitativo               
specialistico di tipo diagnostico e terapeutico, di elevata                     
complessita' e di durata breve e definita, con modalita' operative              
residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari;                    
b)  la fase estensiva, caratterizzata da una minore intensita'                  
terapeutica, tale comunque da richiedere una presa in carico                    
specifica, a fronte di un programma assistenziale di medio o                    
prolungato periodo definito;                                                    
c)  la fase di lungoassistenza, finalizzata a mantenere l'autonomia             
funzionale possibile e a rallentare il suo deterioramento, nonche' a            
favorire la partecipazione alla vita sociale, anche attraverso                  
percorsi educativi.                                                             
5. La complessita' dell'intervento e' determinata con riferimento               
alla composizione dei fattori produttivi impiegati (professionali e             
di altra natura), e alla loro articolazione nel progetto                        
personalizzato.".                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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