LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
TITOLO VI
STRUMENTI PER LA REGOLAZIONE
E LA QUALITA' DEL SISTEMA INTEGRATO
Art. 41
Indicazioni per gli affidamenti
e gli acquisti di servizi e prestazioni
1. Gli Enti locali, nel rispetto della disciplina statale e
comunitaria vigente in materia di procedure di affidamento dei
servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi da
parte della pubblica Amministrazione, e per la valorizzazione
dell'apporto dei soggetti di cui all'articolo 20, salvo quanto
previsto all'articolo 44, privilegiano per la scelta del fornitore le
procedure di affidamento ristrette e negoziate.
2. I contratti prevedono le modalita' per la verifica periodica dei
relativi adempimenti ed i provvedimenti da adottare in caso di
inadempienza.
3. Gli Enti locali valutano le offerte secondo il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, sulla base della
qualita' e del prezzo, considerando il fattore prezzo con un peso
inferiore al cinquanta per cento del peso complessivo.
4. La Giunta regionale definisce con proprio atto, sentito il parere
della Conferenza regionale del Terzo settore, i requisiti generali
per la partecipazione alle gare, nonche' i criteri per la valutazione
della qualita' delle offerte.