LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
TITOLO V
STRUMENTI PER LA PROGRAMMAZIONE,
LA CONCERTAZIONE E LA PARTECIPAZIONE
Art. 27
Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali
1. La Regione, valutato il Piano nazionale, approva il Piano
regionale degli interventi e dei servizi sociali, di seguito
denominato Piano regionale, integrato con il Piano sanitario
regionale ed in raccordo con gli atti di programmazione in materia
educativa e formativa, del lavoro, culturale ed abitativa.
2. Il Piano regionale, di durata triennale, stabilisce gli indirizzi
per la realizzazione e lo sviluppo del sistema integrato. In
particolare il Piano definisce:
a) gli obiettivi di benessere sociale da perseguire ed i fattori di
rischio sociale da contrastare, tenuto conto dell'evoluzione sociale
ed economica del sistema regionale;
b) le caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi e degli
interventi, che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni
sociali da garantire, secondo quanto previsto all'articolo 6;
c) i criteri di incentivazione dei programmi per la realizzazione
degli obiettivi di promozione sociale di cui all'articolo 8, comma 3;
d) i criteri generali per garantire l'accesso prioritario ai servizi
ed agli interventi;
e) i criteri, le modalita' e le procedure per la concessione e
l'utilizzo dei titoli per la fruizione di prestazioni e servizi
sociali;
f) le modalita' per il raccordo tra la pianificazione regionale e
quella zonale, definendo in particolare linee di indirizzo e
strumenti per la pianificazione di zona;
g) le modalita' per il concorso dei soggetti di cui all'articolo 2,
comma 4, lettera c) alla definizione dei Piani di zona e gli
indirizzi per assicurare la partecipazione dei cittadini e degli
utenti al controllo della qualita' dei servizi;
h) gli obiettivi e le priorita' per la concessione dei contributi per
spese d'investimento di cui all'articolo 48.
3. Il Piano regionale puo' individuare ambiti di intervento che, per
le caratteristiche presentate, richiedono la predisposizione di
specifici Programmi di ambito provinciale. I Programmi provinciali ed
i Piani di zona devono essere raccordati ed integrati.
4. Il Piano regionale definisce inoltre i criteri per la
sperimentazione, nell'ambito dei Piani di zona, di servizi ed
interventi volti a rispondere a nuovi bisogni sociali e ad introdurre
modelli organizzativi e gestionali innovativi.
5. Il Piano regionale indica altresi' gli ambiti di formazione e
riqualificazione degli operatori sociali e socio-sanitari che
concorrono alla definizione degli indirizzi programmatici e del piano
poliennale di cui all'articolo 4 della L.R. 24 luglio 1979, n. 19
(Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle
professioni).
6. Il Piano e' adottato dal Consiglio regionale su proposta della
Giunta, acquisito il parere della Conferenza Regione-Autonomie
locali, della Conferenza regionale del Terzo settore, e sentite le
organizzazioni sindacali.
NOTA ALL'ART. 27
Comma 5
Il testo dell'articolo 4 della L.R. n. 19 del 1979 e' il seguente:
" Art. 4 - Programmazione delle attivita'
Al fine di adempiere alle funzioni e di perseguire gli obiettivi di
cui all'articolo precedente, la Giunta regionale, sentito il Comitato
tecnico-scientifico per la formazione professionale di cui all'art.
17 della presente legge, propone per l'approvazione al Consiglio
regionale:
- gli indirizzi programmatici ed il piano poliennale;
- i criteri generali cui dovranno corrispondere i piani elaborati
dagli enti delegati.
Il parere del Comitato di cui al precedente primo comma dev'essere
allegato alla proposta che la Giunta presenta al Consiglio
regionale.".