LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
TITOLO III
SOGGETTI DEL SISTEMA INTEGRATO
DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Art. 18
Province
1. Le Province partecipano alla programmazione regionale e promuovono
l'integrazione delle politiche sociali con le altre politiche
settoriali, con particolare riferimento alle politiche del lavoro,
della casa, della formazione professionale, dell'istruzione,
dell'educazione e della pianificazione territoriale.
2. Spettano inoltre alle Province:
a) le funzioni di rilevazione dei bisogni e dell'offerta di servizi e
strutture socio-educative, socio-assistenziali e socio-sanitarie del
territorio, anche al fine di implementare il sistema informativo
socio-educativo-assistenziale provinciale nell'ambito di quello
regionale, nonche', su richiesta degli Enti locali, le funzioni di
supporto per il coordinamento degli interventi territoriali;
b) le funzioni di cui all'articolo 190, commi 3 e 4 della L.R. n. 3
del 1999, compresa la promozione del concorso dei soggetti del Terzo
settore e dei soggetti senza scopo di lucro di cui all'articolo 20,
nonche' delle Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui
all'articolo 25, volte a favorire il coordinato apporto alla
definizione ed alla realizzazione del sistema locale dei servizi
sociali a rete, anche attraverso intese ed accordi.
3. Le Province partecipano alla definizione ed attuazione dei Piani
di zona con compiti di coordinamento e predispongono i Programmi
provinciali come indicato all'articolo 27, comma 3.
NOTA ALL'ART. 18
Comma 2
Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 190 della L.R. n. 3 del 1999,
citata alla nota 2) all'art. 6, e' il seguente:
"Art. 190 - Funzioni delle Province
omissis
3. A tal fine le Province in particolare:
a) esercitano le funzioni amministrative di cui alla L.R. 2 settembre
1996, n. 37 in materia di volontariato;
b) esercitano le funzioni amministrative di cui alla L.R. 7 marzo
1995, n. 10 in materia di associazionismo;
c) esprimono parere sulle modifiche statuarie ed istituzionali delle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza di interesse
provinciale.
4. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti
l'iscrizione, la cancellazione e l'aggiornamento dell'Albo delle
cooperative sociali di cui alla L.R. 4 febbraio 1994, n. 7.".