LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
TITOLO III
SOGGETTI DEL SISTEMA INTEGRATO
DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Art. 16
Esercizio delle funzioni ed ambiti associativi
1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative ed i compiti di
programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei
servizi sociali a rete, in forma singola o associata, di norma in
ambito distrettuale, secondo le forme previste dal Capo V del Titolo
II del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti locali) e della L.R. 26 aprile 2001, n.
11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in
materia di Enti locali).
NOTA ALL'ART. 16
Comma 1
Il Capo V del Titolo II - Soggetti - del DLgs n. 267 del 2000
concerne Forme associative.