REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

                  TITOLO III                                                    
          SOGGETTI DEL SISTEMA INTEGRATO                                        
          DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI                                       
          Art. 16                                                               
Esercizio delle funzioni ed ambiti associativi                                  
1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative ed i compiti di               
programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei            
servizi sociali a rete, in forma singola o associata, di norma in               
ambito distrettuale, secondo le forme previste dal Capo V del Titolo            
II del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi                     
sull'ordinamento degli Enti locali) e della L.R. 26 aprile 2001, n.             
11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in                  
materia di Enti locali).                                                        
NOTA ALL'ART. 16                                                                
Comma 1                                                                         
Il Capo V del Titolo II - Soggetti - del DLgs n. 267 del 2000                   
concerne Forme associative.                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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