REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

                TITOLO II                                                       
             SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI                                    
             E SERVIZI SOCIALI                                                  
                  CAPO I                                                        
     Sistema locale dei servizi sociali a rete                                  
          Art. 14                                                               
Interventi per favorire il lavoro                                               
delle persone disabili                                                          
1. I benefici riguardanti la scelta della sede di lavoro ed il                  
trasferimento, previsti all'articolo 21 ed all'articolo 33, comma 6             
della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza,             
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), al              
fine di promuovere e realizzare la piena integrazione nel mondo del             
lavoro delle persone disabili, sono estesi a tutte le persone che, a            
causa del loro handicap, non possono ottenere la patente di guida.              
NOTA ALL'ART. 14                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 21 e del comma 6 dell'art. 33 della Legge n. 104             
del 1992 e' il seguente:                                                        
"Art. 21 - Precedenza nell'assegnazione di sede                                 
1. La persona handicappata con un grado di invalidita' superiore ai             
due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e            
terza della Tabella A annessa alla Legge 10 agosto 1950, n. 648,                
assunta presso gli Enti pubblici come vincitrice di concorso o ad               
altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi                      
disponibili.                                                                    
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di                  
trasferimento a domanda.".                                                      
"Art. 33 - Agevolazioni                                                         
omissis                                                                         
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravita' puo'           
usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha               
diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu' vicina al            
proprio domicilio e non puo' essere trasferita in altra sede, senza             
il suo consenso.                                                                
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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