LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
TITOLO II
SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI
E SERVIZI SOCIALI
CAPO I
Sistema locale dei servizi sociali a rete
Art. 14
Interventi per favorire il lavoro
delle persone disabili
1. I benefici riguardanti la scelta della sede di lavoro ed il
trasferimento, previsti all'articolo 21 ed all'articolo 33, comma 6
della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), al
fine di promuovere e realizzare la piena integrazione nel mondo del
lavoro delle persone disabili, sono estesi a tutte le persone che, a
causa del loro handicap, non possono ottenere la patente di guida.
NOTA ALL'ART. 14
Comma 1
Il testo dell'art. 21 e del comma 6 dell'art. 33 della Legge n. 104
del 1992 e' il seguente:
"Art. 21 - Precedenza nell'assegnazione di sede
1. La persona handicappata con un grado di invalidita' superiore ai
due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e
terza della Tabella A annessa alla Legge 10 agosto 1950, n. 648,
assunta presso gli Enti pubblici come vincitrice di concorso o ad
altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi
disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di
trasferimento a domanda.".
"Art. 33 - Agevolazioni
omissis
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravita' puo'
usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha
diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu' vicina al
proprio domicilio e non puo' essere trasferita in altra sede, senza
il suo consenso.
omissis".