LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
TITOLO II
SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI
E SERVIZI SOCIALI
CAPO I
Sistema locale dei servizi sociali a rete
Art. 13
Interventi di sostegno economico
1. Nell'ambito degli interventi e dei servizi del sistema locale, la
Regione, con proprio atto, incentiva programmi per la sperimentazione
del reddito minimo di inserimento. Il Consiglio regionale stabilisce
con proprie direttive i criteri per la sperimentazione del reddito
minimo d'inserimento, le condizioni per l'accesso, nonche' le
procedure di erogazione.
2. I Comuni, per sostenere le responsabilita' individuali e
familiari, in alternativa ad interventi di sostegno economico ed in
presenza di situazioni temporanee di gravi difficolta' finanziarie,
possono concedere prestiti sull'onore a tasso zero secondo piani di
restituzione concordati, tramite apposite convenzioni con istituti di
credito e con la finanza etica. L'onere degli interessi e' a carico
del Comune. Il Fondo regionale per le politiche sociali riserva una
quota per il concorso alle spese per la promozione di tali modalita'
di prestito.