LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
TITOLO II
SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI
E SERVIZI SOCIALI
CAPO I
Sistema locale dei servizi sociali a rete
Art. 9
Politiche familiari
1. La Regione sostiene il ruolo essenziale delle famiglie nella
formazione e cura delle persone e nella promozione della coesione
sociale, valorizza i compiti che le famiglie svolgono sia nella vita
quotidiana, sia nei momenti di difficolta' e disagio legati
all'assunzione di responsabilita' di cura.
2. La Regione a tal fine:
a) programma i servizi valorizzando le risorse di solidarieta' delle
famiglie ed il principio di corresponsabilita' dei genitori nei
confronti dei figli, sostenendo le scelte procreative libere e
responsabili e favorendo aiuti concreti ai genitori affinche' possano
stabilire liberamente le dimensioni delle proprie famiglie;
b) promuove iniziative sperimentali per la stipula di accordi fra
organizzazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali che
prevedano forme di articolazione delle attivita' lavorative volte a
conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, anche in attuazione della
Legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della
maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla
formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta');
c) sostiene iniziative rivolte prioritariamente alle donne per
favorire il loro rientro nel sistema produttivo o il loro nuovo
inserimento lavorativo dopo la maternita' o al termine di impegni di
cura in ambito familiare;
d) promuove la solidarieta' e le esperienze di auto aiuto fra
famiglie, anche favorendo l'associazionismo familiare e le forme di
sostegno alle famiglie, quali gli assegni di cura previsti
all'articolo 12.
3. La Regione e gli Enti locali sostengono le famiglie impegnate a
dare accoglienza ed aiuto a persone in difficolta', in particolare
disabili, minori ed anziani, anche attraverso:
a) attivita' formative e di supporto consulenziale;
b) agevolazioni tariffarie e d'imposta, quali la riduzione
dell'Imposta comunale sugli immobili (ICI) per la prima casa;
c) facilitazioni per l'accesso ad iniziative ricreative e del tempo
libero;
d) promozione del turismo familiare con finalita' di sollievo.
4. La Regione promuove la concessione da parte dei Comuni di prestiti
sull'onore, come indicato all'articolo 13, comma 2, anche al fine di
sostenere la costituzione di nuove famiglie e favorire le famiglie
numerose nella ricerca di alloggi adeguati alle proprie esigenze.
CAPO II
Disposizioni per l'integrazione socio-sanitaria