LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
TITOLO II
SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI
E SERVIZI SOCIALI
CAPO I
Sistema locale dei servizi sociali a rete
Art. 6
Livelli essenziali delle prestazioni sociali
1. Costituiscono livelli essenziali delle prestazioni sociali, come
previsto dall'articolo 22 della Legge n. 328 del 2000, i servizi e
gli interventi indicati all'articolo 5, commi 4 e 5.
2. Il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali
definisce, sulla base del fabbisogno rilevato, le caratteristiche
quantitative e qualitative dei servizi e degli interventi, che
costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni sociali da
garantire, tenuto conto dei livelli essenziali ed uniformi delle
prestazioni individuati dallo Stato. La definizione dei livelli
avviene sulla base dei bisogni rilevati, nel rispetto dei criteri di
equita', efficacia ed appropriatezza, tenuto conto delle risorse del
Fondo sociale regionale di cui all'articolo 46 e della
compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni.
3. Per la definizione dei livelli di cui al comma 2, sentita la
competente Commissione consiliare regionale, viene sancita apposita
intesa triennale in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali, ai
sensi dell'articolo 31 della L.R. n. 3 del 1999.
NOTE ALL'ART. 6
Comma 1
1) Il testo dell'art. 22 della Legge n. 328 del 2000, citata alla
nota 2) all'art. 2, e' il seguente:
"Art. 22 - Definizione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali
1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza
mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della
vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare
con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi
volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire
sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.
2. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in
materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonche' le
disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n, 502, e successive
modificazioni, gli interventi di seguito indicati costituiscono il
livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di
beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati
dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle
risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto
delle risorse ordinarie gia' destinate dagli enti locali alla spesa
sociale:
a) misure di contrasto della poverta' e di sostegno al reddito e
servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone
senza fissa dimora;
b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a
domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli
atti propri della vita quotidiana;
c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio
tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento
presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di
tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza;
d) misure per il sostegno delle responsabilita' familiari, ai sensi
dell'articolo 16, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e
di cura familiare;
e) misure di sostegno alle donne in difficolta' per assicurare i
benefi'ci disposti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798,
convertito dalla Legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla Legge 10
dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni
e norme attuative;
f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai
sensi dell'articolo 14; realizzazione, per i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei
centri socio-riabilitativi e delle comunita'-alloggio di cui
all'articolo 10 della citata Legge n. 104 del 1992, e dei servizi di
comunita' e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare,
nonche' erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle
famiglie;
g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la
permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e
strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonche' per
l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e
semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilita'
personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a
domicilio;
h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare
dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura
preventiva, di recupero e reinserimento sociale;
i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per
favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di
auto-aiuto.
3. Gli interventi del sistema integrato di interventi e servizi
sociali di cui al comma 2, lettera c), sono realizzati, in
particolare, secondo le finalita' delle L. 4 maggio 1983, n. 184, L.
27 maggio 1991, n. 176, L. 15 febbraio 1996, n. 66, L. 28 agosto
1997, n. 285, L. 23 dicembre 1997, n. 451, L. 3 agosto 1998, n. 296,
L. 31 dicembre 1998, n. 476, del Testo Unico di cui al DLgs 25 luglio
1998, n. 286, e delle disposizioni sul processo penale a carico di
imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, nonche' della Legge 5 febbraio
1992, n. 104, per i minori disabili. Ai fini di cui all'articolo 11 e
per favorire la deistituzionalizzazione, i servizi e le strutture a
ciclo residenziale destinati all'accoglienza dei minori devono essere
organizzati esclusivamente nella forma di strutture comunitarie di
tipo familiare.
4. In relazione a quanto indicato al comma 2, le Leggi regionali,
secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni ambito
territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), tenendo
conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali,
comunque l'erogazione delle seguenti prestazioni:
a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per
informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;
b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di
emergenza personali e familiari;
c) assistenza domiciliare;
d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con
fragilita' sociali;
e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere
comunitario.".
Comma 3
2) Il testo dell'art. 31 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 concernente
Riforme del sistema regionale e locale, e' il seguente:
"Art. 31 - Intese
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i
procedimenti in cui la legislazione regionale vigente prevede
un'intesa nella Conferenza Regione-Autonomie locali.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso della
Giunta regionale e dei componenti della Conferenza Regione-Autonomie
locali espressione degli Enti locali.
3. L'assenso dei componenti della Conferenza Regione-Autonomie locali
espressione degli Enti locali e' espresso di regola all'unanimita'.
Ove questa non sia raggiunta, l'assenso e' espresso dalla maggioranza
assoluta di tali componenti.
4. L'intesa raggiunta ai sensi del comma 2 e' comunicata ai Sindaci
dei Comuni interessati non componenti la Conferenza i quali possono
entro dieci giorni far pervenire osservazioni in dissenso. Sulle
osservazioni la Conferenza delibera motivatamente e definitivamente
entro i dieci giorni successivi con le medesime modalita' di cui al
comma 3.
5. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge regionale non
e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza
Regione-Autonomie locali in cui l'oggetto e' posto all'ordine del
giorno, la Giunta regionale provvede con deliberazione motivata.
6. In caso di motivata urgenza la Giunta regionale puo' provvedere
senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I
provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Regione-Autonomie locali nei successivi quindici giorni. La Giunta
regionale e' tenuta ad esaminare le osservazioni della Conferenza
Regione-Autonomie locali ai fini di eventuali deliberazioni
successive.".