LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Art. 3
Sistema integrato di interventi e servizi sociali
1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali, di seguito
indicato come sistema integrato, si realizza secondo le seguenti
finalita' e principi:
a) rispetto della dignita' della persona e garanzia di riservatezza;
b) prevenzione, contrasto e rimozione delle cause del disagio e
dell'emarginazione sociale, anche attraverso strategie attive e
promozionali basate sulla formazione e sull'accesso al lavoro;
c) adeguatezza, flessibilita' e personalizzazione degli interventi,
nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie;
d) sviluppo e qualificazione dei servizi sociali, anche attraverso la
valorizzazione delle professioni sociali;
e) concertazione e cooperazione tra i diversi soggetti istituzionali
e tra questi ed i soggetti indicati all'articolo 2, comma 2;
f) integrazione delle politiche sociali con le altre politiche, in
particolare con quelle sanitarie, educative, formative, del lavoro,
culturali, urbanistiche ed abitative.
2. Il sistema integrato si realizza avvalendosi delle risorse, anche
non finanziarie, della Regione, degli Enti locali e di tutti i
soggetti di cui all'articolo 2 che concorrono alla realizzazione dei
Piani di zona.
3. Il sistema integrato garantisce sul territorio regionale i livelli
essenziali ed uniformi delle prestazioni come definiti all'articolo
6.