DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2002, n. 2762
Tariffario delle prestazioni dell'Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che:
- con la Legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 e' stata istituita
l'Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA), ente
strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle
funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli
ambientali, nonche' all'erogazione di prestazioni analitiche di
rilievo sia ambientale sia sanitario (cfr. art. 4, comma 1, L.R.
cit.);
- ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. g) della L.R. 44/95, come
modificato ex art. 1, comma 1 della L.R. 30 luglio 1999, n. 18, le
entrate dell'ARPA sono costituite, tra l'altro, da introiti derivanti
dall'effettuazione delle prestazioni erogate a favore di terzi
secondo tariffe stabilite dalla Regione;
considerato che le prestazioni di ARPA erogate a favore di terzi,
qualora non previste da appositi atti normativi della Regione, fanno
ancora riferimento alle tariffe delle prestazioni svolte dalle
Aziende Unita' sanitarie locali, di cui all'art. 14 della L.R. 4
maggio 1982, n. 19, revisionate con DCR 2079/94;
ritenuto opportuno procedere, in conformita' a quanto previsto
dall'art. 21 della L.R. 44/95 ed alle disposizioni contenute
nell'Accordo di Programma approvato con Decreto del Presidente della
Giunta regionale n. 53 del 12 marzo 2002, alla fissazione delle nuove
tariffe relative alle prestazioni rese da ARPA a favore di terzi come
individuate nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
ritenuto infine di rettificare quanto indicato nella deliberazione di
Giunta regionale n. 2767 del 10/12/2001 avente ad oggetto "Modifiche
ed integrazioni alla deliberazione di Giunta regionale 26/7/1999, n.
1367 recante "Prime indicazioni per la realizzazione degli sportelli
unici per le attivita' produttive" laddove prevede
l'assoggettabilita' al regime IVA delle prestazioni erogate da ARPA
nell'ambito dello Sportello Unico per le attivita' produttive,
specificando come tali prestazioni siano escluse dall'applicazione di
tale imposta in quanto attivita' istituzionali obbligatoriamente
rese, in esclusiva, dall'Agenzia nell'ambito di procedimenti
autorizzatori;
dato atto che per quanto attiene le analisi chimiche, chimico-fisiche
e biologiche, il Direttore generale di ARPA con apposito atto
provvedera' a redigere il listino prezzi delle prestazioni,
aggregando le tariffe delle singole attivita' necessarie per fornire
la prestazione stessa;
dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Risanamento atmosferico, acustico, elettromagnetico, dr. Sergio
Garagnani, in merito alla regolarita' tecnica del presente atto, ai
sensi dell'art. 37 comma 4 della L.R. 43/01 e della propria
deliberazione n. 2774 del 10 dicembre 2001;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale all'Ambiente
e Difesa del suolo e della costa, dr.ssa Leopolda Boschetti, in
merito alla legittimita' della presente deliberazione, ai sensi
dell'art. 37 comma IV della L.R. 43/01 e della propria deliberazione
n. 2774 del 10 dicembre 2001;
su proposta dell'Assessore competente;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di stabilire, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. g) della L.R.
44/95, come modificato dall'art. 1, comma 1 della L.R. 18/99, le
nuove tariffe relative alle prestazioni rese da ARPA a favore di
terzi come da Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2) di fissare la decorrenza delle nuove tariffe dalla data di
pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione;
3) di dare atto che per quanto attiene le analisi chimiche,
chimico-fisiche e biologiche, il Direttore generale di ARPA con
apposito atto provvedera' a redigere il listino prezzi delle
prestazioni, aggregando le tariffe delle singole attivita' necessarie
per fornire la prestazione stessa;
4) di rettificare quanto indicato nella deliberazione di Giunta
regionale n. 2767 del 10/12/2001 avente ad oggetto "Modifiche ed
integrazioni alla deliberazione di Giunta regionale 26/7/1999 n. 1367
recante "Prime indicazioni per la realizzazione degli Sportelli Unici
per le attivita' produttive" laddove prevede l'assoggettabilita' al
regime IVA delle prestazioni erogate da ARPA nell'ambito dello
Sportello Unico per le attivita' produttive, specificando come tali
prestazioni siano escluse dall'applicazione di tale imposta in quanto
attivita' istituzionali obbligatoriamente rese, in esclusiva,
dall'Agenzia nell'ambito di procedimenti autorizzatori;
5) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
Tariffario delle prestazioni di ARPA Emilia-Romagna
Indice
Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Sistema di tariffazione
Art. 3 - Armonizzazione del Tariffario
Art. 4 - Attivita' di campionamento
Art. 5 - Attivita' di preparazione del campione
Art. 6 - Attivita' analitica
Art. 7 - Tariffa oraria
Art. 8 - Attestazioni nell'interesse di privati
Art. 9 - Rapporti e valutazioni tecniche
Art. 10 - Sportello Unico per le attivita' produttive
Art. 11 - Attivita' di formazione
Art. 12 - Applicazione dell'imposta sul valore aggiunto
Art. 13 - Aggiornamento e revisione
Art. 14 - Entrata in vigore
Tabelle
1) Attivita' di campionamento
2) Preparazione del campione
3) Attivita' analitiche chimiche, chimico fisiche
4) Attivita' analitiche su protocolli predefiniti
5) Attivita' analitiche biologiche
6) Attivita' fisiche
7) Attivita' su acque marine e di transizione
8) Rapporti e valutazioni tecniche
9) Dati ambientali (aria, acqua, suolo, meteoclimatici, agenti
fisici, ecc.)
10) Documentazione
Art. 1
Ambito di applicazione
Il Tariffario delle attivita' di ARPA Emilia-Romagna e' disposto in
conformita' a quanto previsto dall'art. 21 della L.R. 44/95 ed alle
disposizioni contenute nell'Accordo di Programma approvato con
decreto del Presidente della Giunta regionale n. 53 del 12 marzo
2002.
Il Tariffario stabilisce le tariffe che l'Agenzia applica per le
attivita' erogate nell'interesse di terzi ancorche' nell'ambito di
procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di
autorizzazioni, concessioni o atti di assenso, comunque denominati,
ovvero al rilascio di certificazioni necessarie alla circolazione o
commercializzazione di beni, anche nel caso degli Uffici di Sanita'
Marittima ed Aerea.
Art. 2
Sistema di tariffazione
Il sistema di tariffazione si ispira ai principi di trasparenza e
semplificazione dell'attivita' amministrativa, nonche' ai principi di
efficacia, efficienza ed economicita'.
Il presente Tariffario definisce la tariffa riferita a singole
attivita' che possono essere richieste alle Sezioni provinciali, al
Servizio Meteorologico regionale ed alla Struttura Oceanografica
Daphne.
Per quanto attiene le analisi chimiche, chimico-fisiche e biologiche,
il Direttore generale di ARPA con apposito atto provvedera' a
redigere il listino prezzi delle prestazioni, aggregando le tariffe
delle singole attivita' necessarie per fornire la prestazione.
Art. 3
Armonizzazione del tariffario
Le tariffe previste dal Tariffario ARPA sono armonizzate con quelle
indicate dal Tariffario delle prestazioni dei Dipartimenti di Sanita'
pubblica.
I diritti relativi alle attivita' realizzate nell'ambito
dell'esercizio coordinato ed integrato delle funzioni previste
dall'art. 17 della L.R. 44/95 sono esclusivamente individuati nel
Tariffario del soggetto titolare della competenza primaria (Arpa e
Dipartimenti di Sanita' pubblica).
Art. 4
Attivita' di campionamento
Per l'effettuazione dell'attivita' di campionamento necessario per
l'attivita' analitica, viene applicata la tariffa piena per il primo
campione ed una tariffa pari al 20% per ciascuno dei campioni
successivi, qualora effettuati contestualmente.
Art. 5
Attivita' di preparazione del campione
Qualora, durante il processo analitico relativo ad un campione,
ottenuto da un'unica preparazione, vengano svolte piu' attivita'
analitiche strumentali, la tariffa per la preparazione e' applicata
una sola volta.
Qualora, durante il processo analitico relativo ad un campione, piu'
preparazioni sono finalizzate a diverse attivita' analitiche, la
tariffa e' calcolata sommando quelle relative ad ogni preparazione a
quelle previste per le attivita' analitiche specifiche.
Art. 6
Attivita' analitica
Nel caso di attivita' analitiche multiple effettuate mediante
tecniche che individuano e determinano quali-quantitativamente piu'
componenti o misure, si applica la tariffa piena per la ricerca del
primo componente o misura ed una tariffa pari al 40% per ogni
componente o misura successivo richiesto dal cliente.
Qualora durante la prova venissero individuati altri componenti non
richiesti, l'ampliamento dell'attivita' analitica verra' effettuato
su esplicita richiesta del cliente.
ARPA potra' effettuare attivita' analitiche non specificatamente
indicate nel presente Tariffario applicando per la determinazione
della tariffa il principio di analogia con prestazioni similari.
ARPA potra' inoltre stipulare appositi accordi con i clienti per
l'esecuzione di notevoli volumi di attivita' analitiche, applicando
uno sconto del 20% sull'importo complessivo.
Art. 7
Tariffa oraria
Per le attivita' remunerate sulla base dell'impegno orario degli
operatori ARPA si applica una tariffa pari a 60 Euro per ora.
Art. 8
Attestazioni nell'interesse di privati
Le attestazioni richieste da privati nel proprio interesse sono
rilasciate a fronte di una tariffa pari a 30 Euro.
Le eventuali attivita' specifiche (rapporti di prova, sopralluoghi,
ecc.) a supporto delle attestazioni saranno fatturate in base alle
singole voci del presente Tariffario.
Art. 9
Rapporti e valutazioni tecniche
Le tariffe previste si intendono applicate ai rapporti e alle
valutazioni tecniche relativi alle autorizzazioni in campo
ambientale, anche espressi in sede di Conferenza di Servizi, per la
realizzazione di nuovi stabilimenti, impianti e infrastrutture o per
varianti degli stessi.
Per i rapporti e le valutazioni tecniche relative al rinnovo delle
autorizzazioni ambientali si applicano tariffe pari al 50% di quelle
previste.
ARPA potra' effettuare rapporti e valutazioni tecniche non
specificatamente indicati nel presente Tariffario applicando per la
determinazione della tariffa il principio di analogia con prestazioni
similari.
Art. 10
Sportello Unico per le attivita' produttive
Nell'ambito dello Sportello Unico delle attivita' produttive ARPA
aderira' alle apposite Convenzioni promosse dalle Amministrazioni
comunali in forma singola od associata per definire gli aspetti
organizzativi e procedimentali.
Le tariffe relative alle prestazioni effettuate nell'ambito del
Sportello unico per le attivita' produttive sono definite in base a
quanto stabilito dall'art. 3 del presente Tariffario.Le tariffe
relative all'esame preventivo dei progetti di insediamenti produttivi
caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute
al fine del rilascio del permesso di costruire, cosi' come stabilito
dall'art. 41 della L.R. n. 31 del 25/11/2002 "Disciplina generale
dell'edilizia" sono previste dal Tariffario dei Dipartimenti di
Sanita' pubblica.
I rapporti e le valutazioni tecniche relativi alle autorizzazioni in
campo ambientale sono previsti dal Tariffario ARPA cosi' come
indicato all'art. 9.
Art. 11
Attivita' di formazione
Per i progetti formativi rivolti all'esterno, ARPA potra' richiedere
ai partecipanti, sulla base di criteri definiti in una direttiva
adottata dal Direttore generale, il rimborso delle spese sostenute e
il riconoscimento delle attivita' di docenza e tutoraggio del proprio
personale addetto secondo la tariffa oraria di cui al precedente art.
7.
Art. 12
Applicazione dell'imposta sul valore aggiunto
Sono assoggettate all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto
le tariffe di cui al presente Tariffario, ad esclusione di quelle
previste per i rapporti e le valutazioni tecniche emessi nell'ambito
dei procedimenti amministrativi di autorizzazione o concessione
rilasciati dalle Autorita' competenti, anche nell'ambito degli
Sportelli Unici per le attivita' produttive.
L'applicazione dell'IVA non e' prevista inoltre per l'esercizio del
diritto di accesso a dati ed informazioni ambientali.
Art. 13
Aggiornamento e revisione
L'aggiornamento periodico delle tariffe previste avviene con apposito
atto della Regione Emilia-Romagna, anche su proposta del Direttore
generale di ARPA, con cadenza non superiore a tre anni.
Modifiche e integrazioni al presente Tariffario potranno essere
apportate dalla Regione Emilia-Romagna con apposito atto, anche su
proposta del Direttore generale di ARPA.
Art. 14
Entrata in vigore
Il presente Tariffario entra in vigore alla data della pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
(segue allegato fotografato)