REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2002, n. 2762

Tariffario delle prestazioni dell'Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso che:                                                                   
- con la Legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 e' stata istituita               
l'Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA), ente                
strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle           
funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli               
ambientali, nonche' all'erogazione di prestazioni analitiche di                 
rilievo sia ambientale sia sanitario (cfr. art. 4, comma 1, L.R.                
cit.);                                                                          
- ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. g) della L.R. 44/95, come               
modificato ex art. 1, comma 1 della L.R. 30 luglio 1999, n. 18, le              
entrate dell'ARPA sono costituite, tra l'altro, da introiti derivanti           
dall'effettuazione delle prestazioni erogate a favore di terzi                  
secondo tariffe stabilite dalla Regione;                                        
considerato che le prestazioni di ARPA erogate a favore di terzi,               
qualora non previste da appositi atti normativi della Regione, fanno            
ancora riferimento alle tariffe delle prestazioni svolte dalle                  
Aziende Unita' sanitarie locali, di cui all'art. 14 della L.R. 4                
maggio 1982, n. 19, revisionate con DCR 2079/94;                                
ritenuto opportuno procedere, in conformita' a quanto previsto                  
dall'art. 21 della L.R. 44/95 ed alle disposizioni contenute                    
nell'Accordo di Programma approvato con Decreto del Presidente della            
Giunta regionale n. 53 del 12 marzo 2002, alla fissazione delle nuove           
tariffe relative alle prestazioni rese da ARPA a favore di terzi come           
individuate nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del                 
presente atto;                                                                  
ritenuto infine di rettificare quanto indicato nella deliberazione di           
Giunta regionale n. 2767 del 10/12/2001 avente ad oggetto "Modifiche            
ed integrazioni alla deliberazione di Giunta regionale 26/7/1999, n.            
1367 recante "Prime indicazioni per la realizzazione degli sportelli            
unici per le attivita' produttive" laddove prevede                              
l'assoggettabilita' al regime IVA delle prestazioni erogate da ARPA             
nell'ambito dello Sportello Unico per le attivita' produttive,                  
specificando come tali prestazioni siano escluse dall'applicazione di           
tale imposta in quanto attivita' istituzionali obbligatoriamente                
rese, in esclusiva, dall'Agenzia nell'ambito di procedimenti                    
autorizzatori;                                                                  
dato atto che per quanto attiene le analisi chimiche, chimico-fisiche           
e biologiche, il Direttore generale di ARPA con apposito atto                   
provvedera' a redigere il listino prezzi delle prestazioni,                     
aggregando le tariffe delle singole attivita' necessarie per fornire            
la prestazione stessa;                                                          
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Risanamento atmosferico, acustico, elettromagnetico, dr. Sergio                 
Garagnani, in merito alla regolarita' tecnica del presente atto, ai             
sensi dell'art. 37 comma 4 della L.R. 43/01 e della propria                     
deliberazione n. 2774 del 10 dicembre 2001;                                     
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale all'Ambiente            
e Difesa del suolo e della costa, dr.ssa Leopolda Boschetti, in                 
merito alla legittimita' della presente deliberazione, ai sensi                 
dell'art. 37 comma IV della L.R. 43/01 e della propria deliberazione            
n. 2774 del 10 dicembre 2001;                                                   
su proposta dell'Assessore competente;                                          
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di stabilire, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. g) della L.R.            
44/95, come modificato dall'art. 1, comma 1 della L.R. 18/99, le                
nuove tariffe relative alle prestazioni rese da ARPA a favore di                
terzi come da Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente           
atto;                                                                           
2) di fissare la decorrenza delle nuove tariffe dalla data di                   
pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione;                                                                  
3) di dare atto che per quanto attiene le analisi chimiche,                     
chimico-fisiche e biologiche, il Direttore generale di ARPA con                 
apposito atto provvedera' a redigere il listino prezzi delle                    
prestazioni, aggregando le tariffe delle singole attivita' necessarie           
per fornire la prestazione stessa;                                              
4) di rettificare quanto indicato nella deliberazione di Giunta                 
regionale n. 2767 del 10/12/2001 avente ad oggetto "Modifiche ed                
integrazioni alla deliberazione di Giunta regionale 26/7/1999 n. 1367           
recante "Prime indicazioni per la realizzazione degli Sportelli Unici           
per le attivita' produttive" laddove prevede l'assoggettabilita' al             
regime IVA delle prestazioni erogate da ARPA nell'ambito dello                  
Sportello Unico per le attivita' produttive, specificando come tali             
prestazioni siano escluse dall'applicazione di tale imposta in quanto           
attivita' istituzionali obbligatoriamente rese, in esclusiva,                   
dall'Agenzia nell'ambito di procedimenti autorizzatori;                         
5) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della                
Regione.                                                                        
Tariffario delle prestazioni di ARPA Emilia-Romagna                             
Indice                                                                          
Art.  1 - Ambito di applicazione                                                
Art.  2 - Sistema di tariffazione                                               
Art.  3 - Armonizzazione del Tariffario                                         
Art.  4 - Attivita' di campionamento                                            
Art.  5 - Attivita' di preparazione del campione                                
Art.  6 - Attivita' analitica                                                   
Art.  7 - Tariffa oraria                                                        
Art.  8 - Attestazioni nell'interesse di privati                                
Art.  9 - Rapporti e valutazioni tecniche                                       
Art. 10 - Sportello Unico per le attivita' produttive                           
Art. 11 - Attivita' di formazione                                               
Art. 12 - Applicazione dell'imposta sul valore aggiunto                         
Art. 13 - Aggiornamento e revisione                                             
Art. 14 - Entrata in vigore                                                     
Tabelle                                                                         
 1) Attivita' di campionamento                                                  
 2) Preparazione del campione                                                   
 3) Attivita' analitiche chimiche, chimico fisiche                              
 4) Attivita' analitiche su protocolli predefiniti                              
 5) Attivita' analitiche biologiche                                             
 6) Attivita' fisiche                                                           
 7) Attivita' su acque marine e di transizione                                  
 8) Rapporti e valutazioni tecniche                                             
 9) Dati ambientali (aria, acqua, suolo, meteoclimatici, agenti                 
fisici, ecc.)                                                                   
10) Documentazione                                                              
Art. 1                                                                          
Ambito di applicazione                                                          
Il Tariffario delle attivita' di ARPA Emilia-Romagna e' disposto in             
conformita' a quanto previsto dall'art. 21 della L.R. 44/95 ed alle             
disposizioni contenute nell'Accordo di Programma approvato con                  
decreto del Presidente della Giunta regionale n. 53 del 12 marzo                
2002.                                                                           
Il Tariffario stabilisce le tariffe che l'Agenzia applica per le                
attivita' erogate nell'interesse di terzi ancorche' nell'ambito di              
procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di                          
autorizzazioni, concessioni o atti di assenso, comunque denominati,             
ovvero al rilascio di certificazioni necessarie alla circolazione o             
commercializzazione di beni, anche nel caso degli Uffici di Sanita'             
Marittima ed Aerea.                                                             
Art. 2                                                                          
Sistema di tariffazione                                                         
Il sistema di tariffazione si ispira ai principi di trasparenza e               
semplificazione dell'attivita' amministrativa, nonche' ai principi di           
efficacia, efficienza ed economicita'.                                          
Il presente Tariffario definisce la tariffa riferita a singole                  
attivita' che possono essere richieste alle Sezioni provinciali, al             
Servizio Meteorologico regionale ed alla Struttura Oceanografica                
Daphne.                                                                         
Per quanto attiene le analisi chimiche, chimico-fisiche e biologiche,           
il Direttore generale di ARPA con apposito atto provvedera' a                   
redigere il listino prezzi delle prestazioni, aggregando le tariffe             
delle singole attivita' necessarie per fornire la prestazione.                  
Art. 3                                                                          
Armonizzazione del tariffario                                                   
Le tariffe previste dal Tariffario ARPA sono armonizzate con quelle             
indicate dal Tariffario delle prestazioni dei Dipartimenti di Sanita'           
pubblica.                                                                       
I diritti relativi alle attivita' realizzate nell'ambito                        
dell'esercizio coordinato ed integrato delle funzioni previste                  
dall'art. 17 della L.R. 44/95 sono esclusivamente individuati nel               
Tariffario del soggetto titolare della competenza primaria (Arpa e              
Dipartimenti di Sanita' pubblica).                                              
Art. 4                                                                          
Attivita' di campionamento                                                      
Per l'effettuazione dell'attivita' di campionamento necessario per              
l'attivita' analitica, viene applicata la tariffa piena per il primo            
campione ed una tariffa pari al 20% per ciascuno dei campioni                   
successivi, qualora effettuati contestualmente.                                 
Art. 5                                                                          
Attivita' di preparazione del campione                                          
Qualora, durante il processo analitico relativo ad un campione,                 
ottenuto da un'unica preparazione, vengano svolte piu' attivita'                
analitiche strumentali, la tariffa per la preparazione e' applicata             
una sola volta.                                                                 
Qualora, durante il processo analitico relativo ad un campione, piu'            
preparazioni sono finalizzate a diverse attivita' analitiche, la                
tariffa e' calcolata sommando quelle relative ad ogni preparazione a            
quelle previste per le attivita' analitiche specifiche.                         
Art. 6                                                                          
Attivita' analitica                                                             
Nel caso di attivita' analitiche multiple effettuate mediante                   
tecniche che individuano e determinano quali-quantitativamente piu'             
componenti o misure, si applica la tariffa piena per la ricerca del             
primo componente o misura ed una tariffa pari al 40% per ogni                   
componente o misura successivo richiesto dal cliente.                           
Qualora durante la prova venissero individuati altri componenti non             
richiesti, l'ampliamento dell'attivita' analitica verra' effettuato             
su esplicita richiesta del cliente.                                             
ARPA potra' effettuare attivita' analitiche non specificatamente                
indicate nel presente Tariffario applicando per la determinazione               
della tariffa il principio di analogia con prestazioni similari.                
ARPA potra' inoltre stipulare appositi accordi con i clienti per                
l'esecuzione di notevoli volumi di attivita' analitiche, applicando             
uno sconto del 20% sull'importo complessivo.                                    
Art. 7                                                                          
Tariffa oraria                                                                  
Per le attivita' remunerate sulla base dell'impegno orario degli                
operatori ARPA si applica una tariffa pari a 60 Euro per ora.                   
Art. 8                                                                          
Attestazioni nell'interesse di privati                                          
Le attestazioni richieste da privati nel proprio interesse sono                 
rilasciate a fronte di una tariffa pari a 30 Euro.                              
Le eventuali attivita' specifiche (rapporti di prova, sopralluoghi,             
ecc.) a supporto delle attestazioni saranno fatturate in base alle              
singole voci del presente Tariffario.                                           
Art. 9                                                                          
Rapporti e valutazioni tecniche                                                 
Le tariffe previste si intendono applicate ai rapporti e alle                   
valutazioni tecniche relativi alle autorizzazioni in campo                      
ambientale, anche espressi in sede di Conferenza di Servizi, per la             
realizzazione di nuovi stabilimenti, impianti e infrastrutture o per            
varianti degli stessi.                                                          
Per i rapporti e le valutazioni tecniche relative al rinnovo delle              
autorizzazioni ambientali si applicano tariffe pari al 50% di quelle            
previste.                                                                       
ARPA potra' effettuare rapporti e valutazioni tecniche non                      
specificatamente indicati nel presente Tariffario applicando per la             
determinazione della tariffa il principio di analogia con prestazioni           
similari.                                                                       
Art. 10                                                                         
Sportello Unico per le attivita' produttive                                     
Nell'ambito dello Sportello Unico delle attivita' produttive ARPA               
aderira' alle apposite Convenzioni promosse dalle Amministrazioni               
comunali in forma singola od associata per definire gli aspetti                 
organizzativi e procedimentali.                                                 
Le tariffe relative alle prestazioni effettuate nell'ambito del                 
Sportello unico per le attivita' produttive sono definite in base a             
quanto stabilito dall'art. 3 del presente Tariffario.Le tariffe                 
relative all'esame preventivo dei progetti di insediamenti produttivi           
caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute            
al fine del rilascio del permesso di costruire, cosi' come stabilito            
dall'art. 41 della L.R. n. 31 del 25/11/2002 "Disciplina generale               
dell'edilizia" sono previste dal Tariffario dei Dipartimenti di                 
Sanita' pubblica.                                                               
I rapporti e le valutazioni tecniche relativi alle autorizzazioni in            
campo ambientale sono previsti dal Tariffario ARPA cosi' come                   
indicato all'art. 9.                                                            
Art. 11                                                                         
Attivita' di formazione                                                         
Per i progetti formativi rivolti all'esterno, ARPA potra' richiedere            
ai partecipanti, sulla base di criteri definiti in una direttiva                
adottata dal Direttore generale, il rimborso delle spese sostenute e            
il riconoscimento delle attivita' di docenza e tutoraggio del proprio           
personale addetto secondo la tariffa oraria di cui al precedente art.           
7.                                                                              
Art. 12                                                                         
Applicazione dell'imposta sul valore aggiunto                                   
Sono assoggettate all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto             
le tariffe di cui al presente Tariffario, ad esclusione di quelle               
previste per i rapporti e le valutazioni tecniche emessi nell'ambito            
dei procedimenti amministrativi di autorizzazione o concessione                 
rilasciati dalle Autorita' competenti, anche nell'ambito degli                  
Sportelli Unici per le attivita' produttive.                                    
L'applicazione dell'IVA non e' prevista inoltre per l'esercizio del             
diritto di accesso a dati ed informazioni ambientali.                           
Art. 13                                                                         
Aggiornamento e revisione                                                       
L'aggiornamento periodico delle tariffe previste avviene con apposito           
atto della Regione Emilia-Romagna, anche su proposta del Direttore              
generale di ARPA, con cadenza non superiore a tre anni.                         
Modifiche e integrazioni al presente Tariffario potranno essere                 
apportate dalla Regione Emilia-Romagna con apposito atto, anche su              
proposta del Direttore generale di ARPA.                                        
Art. 14                                                                         
Entrata in vigore                                                               
Il presente Tariffario entra in vigore alla data della pubblicazione            
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                          
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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