DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2002, n. 2706
L.R. 26/94 - Approvazione programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali - Biennio 2002/2003. Riparto a Comunita' Montane risorse esercizio 2002
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Legge 5 dicembre 1985, n. 730, che determina criteri, limiti,
norme e procedure per lo svolgimento dell'attivita' agrituristica;
- la L.R. 28 giugno 1994, n. 26 ed in particolare l'art. 17, che
attribuisce alla competenza della Regione l'approvazione del
"Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree
rurali";
- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 che disciplina l'esercizio delle
funzioni regionali in materia di agricoltura nonche' le successive
modifiche ed integrazioni di cui alla L.R. 9 ottobre 1998, n. 31;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1227 del 29 luglio 1999
con la quale veniva approvato il "Programma regionale agrituristico e
di rivitalizzazione delle aree rurali. Biennio 1999/2000 - Attuazione
della L.R. 28 giugno 1994, n. 26";
- la propria deliberazione 1 marzo 2000, n. 389 che stabilisce i
criteri generali e le procedure per la classificazione delle aziende
agrituristiche che offrono servizio di ricezione in attuazione della
L.R. 28 giugno 1994, n. 26;
- la L.R. 7 aprile 2000, n. 23 che disciplina gli itinerari turistici
enogastronomici dell'Emilia-Romagna;
- il Piano regionale di sviluppo rurale 2000/2006 della Regione
Emilia-Romagna, approvato con decisione della Commissione Europea 20
luglio 2000 C (2000) 2153 e posto in attuazione con L.R. 30 gennaio
2001, n. 2, nel quale, tra l'altro, sono previsti finanziamenti per
la creazione e lo sviluppo di aziende agrituristiche;
- il DLgs 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del
settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della Legge 5 marzo 2001,
n. 57" che, tra l'altro, modifica l'articolo 2135 del Codice civile e
integra la normativa agrituristica di cui alla Legge 5 dicembre 1985,
n. 730;
preso atto:
- che al 31/12/2001 risultavano iscritti nell'elenco regionale degli
imprenditori agrituristici n. 829 operatori, di cui n. 448 svolgevano
effettivamente l'attivita' avendo gia' ottenuto l'autorizzazione
comunale di cui all'art. 14 della L.R. 26/94;
- che le aziende agricole attive nella regione Emilia-Romagna
risultano essere, dai dati provvisori dell'ultimo censimento, n.
108.089 e che pertanto la percentuale di imprenditori agricoli che
svolge attivita' agrituristica e' pari a circa il quattro per mille;
- che l'agriturismo contribuisce a mantenere sul territorio una
presenza di imprenditori che trovano per la propria impresa fonte di
integrazione di reddito e di diversificazione dell'attivita'
agricola;
- che l'offerta agrituristica attuale, pur diversificata, e'
prevalentemente basata sulla ristorazione, e che pertanto occorre
favorire la realizzazione di strutture ricettive e ricreative che
permettano sinergie con i progetti predisposti in base alla L.R. 3/93
dall'Assessorato regionale competente in materia di turismo che
tendono, tra l'altro, a qualificare l'offerta turistica della
regione;
- che, a seguito della classificazione delle aziende agrituristiche
effettuata in attuazione della L.R. 26/94, che prevede l'assegnazione
da una a cinque "margherite", la maggior parte delle stesse risulta
classificata con tre o quattro "margherite" e che pertanto esistono
margini di miglioramento per incrementare i servizi strutturali
aziendali e le attivita' complementari agrituristiche;
- che occorre favorire e sostenere una ristorazione agrituristica,
basata sulla valorizzazione delle produzioni aziendali e delle
produzioni tipiche della regione che non entri in competizione con la
ristorazione di tipo commerciale, che si configuri come strumento
strategico di promozione dei prodotti agricoli trasformati di
eccellenza e delle tradizioni dei territori;
- che nelle aziende agrituristiche attualmente provviste del solo
servizio di ristorazione occorre incentivare la diversificazione
dell'offerta integrandola con la ricettivita' in camere o
miniappartamenti per favorire la permanenza dell'ospite in azienda
per un periodo superiore alla giornata;
- che occorre incentivare nelle aziende agrituristiche la
realizzazione di attivita' culturali ricreative e sportive,
strettamente collegate alle tradizioni rurali, capaci di valorizzare
la cultura contadina e l'ambiente agricolo circostante;
- che e' strategico incentivare lo sviluppo di iniziative di servizio
agrituristico comprendenti attivita' di divulgazione agro-ambientale,
le fattorie didattiche e le visite guidate alle coltivazioni, agli
allevamenti e agli impianti di trasformazione dei prodotti tipici
regionali per creare le occasioni di conoscenza e fruizione del
territorio agricolo e rurale;
- che normalmente l'inserimento all'interno delle aziende
agrituristiche delle attivita' di cui al punto precedente porta ad
una maggiore qualificazione e valorizzazione del servizio offerto che
puo' giovarsi di una normativa consolidata ed essere arricchito con
degustazioni, pasti e pernottamenti che altrimenti risultano di
difficile reperimento per un'azienda agricola;
- che l'agriturismo con l'aumento del reddito degli agricoltori
permette di investire non solo nelle strutture agricole produttive ma
anche nel recupero di quelle piccole emergenze architettoniche rurali
quali corti, pozzi, strutture accessorie rurali, elementi di arredo
esterno in grado di incidere positivamente sulla gradevolezza del
paesaggio e creare contesti rurali di qualita';
- che la Regione ha investito notevoli risorse economiche nella
formazione professionale per lo sviluppo di un agriturismo
strettamente collegato all'agricoltura di elevata qualita';
- che molti operatori agricoli hanno investito nella formazione
professionale specifica maturando prospettive per un loro futuro
ingresso nell'agriturismo e, in presenza di progetti imprenditoriali
innovativi e qualificati, dev'essere data loro la possibilita' di
accedere a finanziamenti che aiutino a realizzare gli investimenti
necessari;
- che per uno sviluppo dell'agriturismo rispettoso della legislazione
vigente, ad integrazione dell'opera di controllo finora effettuata
dalle Province e dalle Comunita' Montane per verificare il
mantenimento dei requisiti oggettivi e soggettivi che hanno dato
diritto all'iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici, i
Comuni devono poter programmare ed esercitare compiutamente tutte le
funzioni loro attribuite;
- che il PRSR prevede finanziamenti per la ristrutturazione di
fabbricati a finalita' agrituristica, la creazione di fattorie
didattiche e la realizzazione di circuiti enogastronomici su tutto il
territorio con risorse disponibili, per il primo periodo di
programmazione (anni 2002/2004), interamente impegnate rendendo
opportuno uno sforzo finanziario integrativo mirato alle zone del
territorio agricolo regionale piu' marginali;
- che la domanda agrituristica e' in forte espansione soprattutto
nelle zone marginali della montagna normalmente deficitarie di
offerte turistiche ambientalmente compatibili;
- che l'anno 2002 e' stato dichiarato dalle Nazioni Unite "Anno
internazionale delle montagne" e che la Regione Emilia-Romagna sta
operando uno sforzo specifico al fine di dare significati concreti a
tale iniziativa;
- che i paesaggi, soprattutto quelli di montagna, non possono che
giovarsi dell'opera di ristrutturazione dei fabbricati rurali
esistenti a fini agrituristici non essendo prevista per tale
attivita' alcuna nuova costruzione;
- che la qualita' architettonica degli interventi di recupero dei
fabbricati rurali e' essenziale per un corretto inserimento
ambientale delle nuove attivita';
- che le aziende agrituristiche, insieme a quelle agricole e di
trasformazione agro-alimentare, sono le piu' caratterizzanti i
circuiti enogastronomici che la Regione Emilia-Romagna incentiva in
un'ottica di valorizzazione coordinata del territorio rurale;
- che nel Bilancio regionale pluriennale 2002/2004, quale risulta
dall'assestamento approvato con L.R. 1 agosto 2002, n. 19, sono
previste sul Capitolo 18232 "Contributi agli imprenditori agricoli
per interventi rivolti al recupero di immobili e alla realizzazione
di strutture da adibire alle attivita' di agriturismo (art. 18, L.R.
28 giugno 1994, n. 26)", compreso nell'UPB 1.3.1.3.6370
"Realizzazione strutture agrituristiche", risorse finanziarie per
complessivi di Euro 2.433.000,00, di cui Euro 1.400.000,00 nell'anno
2002 ed Euro 1.033.000,00 nell'anno 2003;
- che le numerose novita' legislative nazionali comportano la
necessita' di rivedere parzialmente i criteri attuativi della L.R.
26/94 adottati con la deliberazione consiliare 1227/99, mantenendone
comunque la struttura, al fine di facilitarne l'applicazione da parte
degli agricoltori e degli enti competenti;
ritenuto, pertanto, necessario:
- approvare il programma regionale agrituristico 2002/2003, secondo
la formulazione allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, integrativo e sinergico a quanto previsto nel Piano
regionale di sviluppo rurale;
- prevedere un sostegno economico regionale alle aziende agricole che
vogliono diversificare e valorizzare le loro produzioni avviando
un'attivita' agrituristica od integrarne e migliorarne una esistente;
- rivedere, alla luce delle nuove normative nazionali, le direttive
per la valutazione dei requisiti previsti per l'esercizio
dell'agriturismo al fine di definire piu' precisamente i rapporti di
connessione e complementarieta' previsti nella L.R. 26/94 e le
prescrizioni a cui si devono attenere gli imprenditori agrituristici
nello svolgimento della loro attivita' per concorrere alle finalita'
previste all'art. 1 della L.R. 26/94;
ritenuto, per le ragioni sopra esposte, di prevedere che le risorse
finanziarie disponibili nel biennio 2002/2003 siano assegnate alle
Comunita' Montane e ripartite in base ai seguenti parametri elaborati
a cura del Servizio competente della Regione Emilia-Romagna con i
dati rilevati nel V Censimento generale dell'agricoltura anno 2000,
aggiornati all'1/1/2002:
a) superficie territoriale: 50% delle risorse disponibili,
b) numero aziende agricole: 50% delle risorse disponibili,
con arrotondamento degli importi a 1.000,00 Euro;
dato atto:
- che il programma di che trattasi e' stato sottoposto alla Consulta
Agricola regionale di cui all'art. 14 della L.R. 15/97;
- che si e' provveduto ad effettuare la consultazione delle
Organizzazioni professionali e Cooperative dei settori agricolo e
turistico come indicato all'art. 30 della L.R. 26/94;
considerata la necessita', per consentire effettive sinergie con il
Piano regionale di sviluppo rurale che ha raggiunto la quarta
annualita' di attuazione, di approvare il programma agrituristico per
gli anni 2002/2003 assumendo i poteri del Consiglio, ai sensi
dell'art. 19, secondo comma, lett. i) dello Statuto regionale, salva
ratifica;
vista la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e
27 marzo 1972, n. 4";
rilevato:
- che a termini della L.R. 15/97 il riparto dei fondi disponibili
agli enti territoriali competenti per materia spetta alla Giunta
regionale;
- che, tuttavia, nel caso specifico, l'approvazione del presente
programma e' presupposto essenziale ai fini del riparto dei fondi
alle Comunita' Montane;
- che le medesime ragioni di urgenza che inducono ad approvare il
presente programma con i poteri del Consiglio regionale rendono
opportuno disporre contestualmente anche il riparto delle risorse
disponibili per l'esercizio 2002 nonche' - ricorrendo le condizioni
previste dall'art. 47, comma 2, della L.R. 40/01 l'assunzione del
relativo impegno di spesa;
- che, pur restando l'erogazione dei fondi qui impegnati subordinata
alla approvazione del programma da parte del Consiglio regionale, la
definizione degli importi attribuiti consente alle Comunita' Montane
una immediata attivazione delle procedure finalizzate alla
utilizzazione delle risorse assegnate;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
ed in particolare l'art. 37, comma 4;
richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 2832 in data 17 dicembre 2001, concernente la riorganizzazione
della struttura organizzativa dirigenziale della Giunta regionale;
- n. 3021 in data 28 dicembre 2001 con la quale sono stati approvati
gli atti direttoriali di conferimento degli incarichi di livello
dirigenziale;
- n. 2774 in data 10 dicembre 2001 recante "Direttiva sulle modalita'
di espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e contabile
dopo l'entrata in vigore della L.R. 43/01";
- n. 2775 in data 10 dicembre 2001, concernente "Disposizioni per la
revisione dell'esercizio e delle funzioni dirigenziali e per i
controlli interni a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 43/01";
dato atto:
- dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio
Territorio rurale, dott. Marco Marchetti, e dal Direttore generale
Agricoltura, dott. Dario Manghi, in merito rispettivamente alla
regolarita' tecnica ed alla legittimita' della presente deliberazione
ai sensi del citato art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della
predetta deliberazione 2774/01;
- del parere favorevole di regolarita' contabile espresso sulla
medesima deliberazione dalla Responsabile del Servizio Bilancio -
Risorse finanziarie, dott.ssa Amina Curti, ai sensi dei medesimi
articolo di legge e deliberazione;
su proposta dell'Assessore Agricoltura e Ambiente e Sviluppo
sostenibile,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, per le finalita' di cui all'art. 18 della L.R. 28
giugno 1994, n. 26, il "Programma regionale agrituristico e di
rivitalizzazione delle aree rurali. Biennio 2002-2003" allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che le risorse disponibili nel biennio di riferimento
del programma di cui al punto 1) - autorizzate sul pertinente
Capitolo 18232 "Contributi agli imprenditori agricoli per interventi
rivolti al recupero di immobili e alla realizzazione di strutture da
adibire alle attivita' di agriturismo (art. 18, L.R. 28 giugno 1994,
n. 26)", compreso nell'UPB 1.3.1.3.6370 "Realizzazione strutture
agrituristiche" - ammontano complessivamente ad Euro 2.433.000,00,
come risulta dal Bilancio regionale per l'esercizio 2002 e
pluriennale 2002-2004 assestato con L.R. 1 agosto 2002, n. 19, di cui
Euro 1.400.000,00 a carico del Bilancio per l'esercizio 2002 ed Euro
1.033.000,00 a carico del Bilancio per l'esercizio 2003;
3) di stabilire che le risorse finanziarie disponibili nel biennio
2002/2003 siano assegnate alle Comunita' Montane e ripartite in base
ai seguenti parametri elaborati a cura del Servizio competente della
Regione Emilia-Romagna con i dati rilevati nel V Censimento generale
dell'agricoltura anno 2000, aggiornati all'1/1/2002:
a) superficie territoriale: 50% delle risorse disponibili
b) numero aziende agricole: 50% delle risorse disponibili
con arrotondamento degli importi a 1.000,00 Euro;
4) di ripartire, per le motivazioni esposte in premessa e qui
richiamate, i fondi disponibili sull'esercizio 2002 per la
realizzazione del programma di cui al presente atto alle Comunita'
Montane come segue:
Comunita' Montane Numero di Superficie Assegnazione aziende
agricola totale
Appennino Piacentino 1.451 24.201,46 68.000,00
Valli del Nure e dell'Arda 1.909 30.492,28 87.000,00
Valle del Tidone 912 9.849,71 35.000,00
Valli del Taro e del Ceno 3.028 64.688,91 161.000,00
Appennino Parma est 1.585 27.264,20 75.000,00
Appennino Reggiano 2.919 43.619,76 129.000,00
Appennino Modena ovest 775 12.307,28 35.000,00
Frignano 2.702 40.671,21 120.000,00
Appennino Modena est 1.343 16.625,65 55.000,00
Valle del Samoggia 1.614 17.321,53 62.000,00
Alta e Media Valle del Reno 2.957 32.307,39 114.000,00
Cinque Valli Bolognesi 1.609 34.036,84 85.000,00
Valle del Santerno 699 16.192,09 39.000,00
Appennino Faentino 1.413 25.219,04 68.000,00
Acquacheta Romagna Toscana (Valli del Tramazzoe del Montone)
696 20.074,70 44.000,00
Appennino Forlivese 1.470 34.044,57 82.000,00
Appennino Cesenate 2.043 41.565,81 106.000,00
Valle del Marecchia 1.141 5.885,59 35.000,00
Totale 30.266 496.368,02 1.400.000,00
5) di imputare la spesa di Euro 1.400.000,00, registrata al n. 4931
di impegno, sul Capitolo 18232 "Contributi agli imprenditori agricoli
per interventi rivolti al recupero di immobili e alla realizzazione
di strutture da adibire alle attivita' di agriturismo (art. 18, L.R.
28 giugno 1994, n. 26)", compreso nell'UPB 1.3.1.3.6370
"Realizzazione strutture agrituristiche", del Bilancio per
l'esercizio finanziario 2002 che presenta la necessaria
disponibilita';
6) di stabilire che alla liquidazione e all'emissione della richiesta
dei titoli di pagamento relativi all'assegnazione di cui al
precedente punto 4) provvedera', in unica soluzione, con propri atti
formali, il Dirigente competente ai sensi della normativa regionale
vigente a presentazione da parte delle Comunita' Montane dell'atto di
approvazione della graduatoria dei beneficiari finali ammessi a
contributo subordinatamente a quanto indicato al successivo punto 7);
7) di dare atto che l'erogazione dei fondi assegnati alle Comunita'
Montane e' subordinata alla approvazione, da disporre in sede di
ratifica del presente atto, del programma di cui al punto 1) da parte
del Consiglio regionale;
8) di stabilire che il Direttore generale Agricoltura provvedera' con
proprio atto formale al riparto in favore delle Comunita' Montane,
secondo i criteri di cui al precedente punto 3), dei fondi
disponibili sull'esercizio 2003, nei limiti delle effettive
autorizzazioni di spesa recate a tal fine dalla legge di approvazione
del bilancio per il medesimo esercizio, nonche' all'assunzione del
corrispondente impegno di spesa;
9) di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del
Consiglio regionale, per quanto di competenza, a norma dell'art. 19,
secondo comma, lett. i) dello Statuto regionale;
10) di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna la presente deliberazione.
ALLEGATO
Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree
rurali. Biennio 2002/2003
Obiettivi generali
Con il presente programma si vuole proseguire nel processo di
trasformazione e diversificazione del settore agricolo iniziato con
l'approvazione della Legge 5 dicembre 1985, n. 730.
Negli anni ottanta, in presenza di una agricoltura tesa alla massima
produttivita', si e' favorito il passaggio all'agriturismo di nuove
imprese al fine di costituire un'offerta significativa.Negli anni
novanta si e' sostenuta economicamente la realizzazione di strutture
ricettive in grado di far pernottare l'ospite nell'azienda agricola e
permettergli di vivere a stretto contatto con il mondo rurale.
Oggi e' strategica l'incentivazione di interventi agrituristici in
grado di offrire servizi ad elevata qualita' in grado di perseguire
una valorizzazione ambientale e paesaggistica del territorio rurale.
Le linee guida da seguire sono differenziazione e caratterizzazione
aziendale in un contesto ambientale e paesaggistico salvaguardato e
di valore.
Le attuali n. 448 aziende attive che complessivamente offrono n.
1.164 camere con n. 2.720 posti letto e n. 367 piazzole per
agricampeggio rappresentano una realta' non piu' marginale che deve
trovare adeguata organizzazione e valorizzazione.
Questo consistente gruppo di agricoltori, insieme ai n. 381 iscritti
all'elenco degli operatori agrituristici che ancora non sono
operativi, deve essere accompagnato da regole che favoriscano, oltre
ad una certezza del reddito, una conversione delle produzioni
agricole intensive verso una gestione complessiva del territorio
rurale piu' attenta all'ambiente, alle potenzialita' paesaggistiche
ed a prodotti agricoli locali con alto valore aggiunto e di qualita'.
In tale gestione le tradizioni culturali ed enogastronomiche nonche'
le peculiarita' del territorio della nostra regione devono essere
elementi strategici da valorizzare per creare nuove opportunita' di
lavoro.
Lo sviluppo di un agriturismo di qualita', strettamente collegato con
i valori del mondo agricolo, puo' realizzare sinergie con gli altri
operatori del territorio e rappresentare la fonte di un reciproco
aumento di reddito.
A tal fine devono essere considerate prioritarie nelle strategie di
sviluppo rurale regionale, politiche che favoriscano la permanenza
degli agricoltori nei territori regionali piu' marginali e rendano
interessanti ed economicamente convenienti le attivita' di tutela
dell'ambiente. Prodotti enogastronomici marginali per la produzione
agricola ma unici per gusto e genuinita' nonche' una elevata qualita'
ambientale ed architettonica sono elementi essenziali per la
valorizzazione di un territorio di eccellenza rurale a vocazione
turistica.
L'attivita' agrituristica multifunzionale collegata ai settori
ristorativo, alberghiero, commerciale, didattico, culturale, sportivo
e turistico e' comunque sempre integrativa di quella agricola.
Sono obiettivi di questo programma:
- caratterizzare maggiormente la ristorazione agrituristica che deve
rimanere strettamente legata alle produzioni aziendali e ai piatti
tipici regionali;
- integrare l'offerta ristorativa con quella ricettiva in camere e
miniappartamenti recuperati in strutture ad alto valore
architettonico;
- favorire uno sviluppo del territorio basato sulla valorizzazione
ambientale e paesaggistica delle aree rurali ed in particolare dei
fabbricati esistenti per consentire una piu' numerosa e piu' lunga
permanenza dei clienti;
- rappresentare uno sforzo significativo di recupero delle attivita'
economiche delle zone piu' marginali del territorio rurale regionale
nell'"Anno internazionale delle montagne".
PARTE PRIMA - Direttive per la valutazione dei requisiti previsti per
l'esercizio dell'agriturismo
Attivita' agrituristiche
Le attivita' permesse nell'ambito agrituristico sono indicate
all'art. 2 della L.R. 26/94 come integrato dall'art. 10 della L.R.
23/00.
L'alloggio dovra' essere organizzato in camere e/o in
miniappartamenti agrituristici.
L'ospitalita' in spazi aperti e' permessa qualora siano state
predisposte piazzole attrezzate con i relativi servizi provviste di
parere sanitario favorevole. I pasti e le bevande di cui alla lett.
c) del sopracitato art. 2 devono essere tipici della enogastronomia
emiliano-romagnola classica o aggiornata alle nuove tendenze
culinarie locali, nonche' alle influenze delle enogastronomie delle
zone contermini. Nei menu' agrituristici e' vietato ogni riferimento
a piatti e bevande di altre regioni o stranieri.
L'elenco dettagliato dei piatti e delle bevande offerti, deve essere
messo a disposizione del pubblico ed indicato nel menu'. Il gestore
deve, inoltre, esporre l'elenco delle principali materie tipiche
alimentari regionali utilizzate per le preparazioni dei cibi con gli
estremi dei fornitori per la loro identificazione da parte degli
ospiti interessati. L'elenco non rappresenta un adempimento
burocratico ma e' uno strumento di comunicazione e di valorizzazione
delle produzioni agricole e dei prodotti tipici dell'agricoltura e
della gastronomia tradizionale emiliano-romagnola, gestito
direttamente dagli operatori.
Il Comune deve verificare che l'attivita' agrituristica sia svolta
nei limiti dell'autorizzazione comunale rilasciata e, qualora accerti
la non conformita' alle disposizioni legislative, applicare i
provvedimenti di cui all'art. 15 della L.R. 26/94.
In particolare e' compito dei Comuni verificare:
- che non venga superato il numero dei pasti indicati
sull'autorizzazione;
- che i pasti vengano preparati utilizzando effettivamente i prodotti
propri previsti dalla L.R. 26/94 e dal presente programma
d'attuazione;
- che gli ospiti registrati per il pernottamento non siano superiori
al numero massimo di posti letto autorizzati e l'ospitalita' non sia
protratta oltre i limiti autorizzati.
I Comuni sono invitati a programmare controlli periodici analogamente
a quelli da effettuare nelle strutture commerciali e/o di
ristorazione o, ove previsto, al momento della vidimazione annuale
dell'autorizzazione comunale.
Nell'ambito dell'attivita' agrituristica, la vendita di prodotti
lavorati da terzi deve rispettare il principio della connessione e
complementarieta'; pertanto almeno il 50% delle materie prime
utilizzate, in valore, deve essere di produzione aziendale.
L'allevamento delle specie animali a fini turistici deve essere
svolta nel rispetto delle normative comunitarie, statali e regionali
eventualmente esistenti per la razza che si vuole allevare.
Le attivita' ricreative, culturali, didattiche, musicali e sportive
devono essere finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del
territorio rurale; sono, pertanto, di norma collegate alle realta' o
alla storia aziendale o dei territori in cui e' inserita. Tali
attivita' possono essere svolte anche disgiuntamente dalle attivita'
di ristorazione e ricezione.
La dimensione delle strutture destinate alle attivita' ricreative,
culturali, musicali e sportive deve essere rapportata a quelle
dell'azienda agricola e agrituristica autorizzata affinche'
l'attivita' agricola rimanga principale rispetto all'attivita'
agrituristica.
L'operatore agrituristico deve esporre all'interno dei locali
l'autorizzazione comunale, completa del parere sanitario, nonche' le
tariffe e i prezzi praticati per ogni singolo servizio offerto.
Connessione e complementarieta'
La connessione si realizza quando nell'esercizio delle attivita'
agrituristiche vengono impiegate le materie prime ed i locali
dell'azienda agricola.
La complementarieta' si realizza quando il volume dell'attivita'
agrituristica, espresso in giornate di lavoro per anno, e' inferiore
a quello necessario per la conduzione dell'attivita' agricola
principale.
Al fine della complementarieta' il volume di giornate agrituristiche
si determina moltiplicando il numero di giornate lavorative agricole
per il coefficiente 0,85 (equivale all'85% delle giornate necessarie
per l'attivita' agricola principale).
Il tempo di lavoro necessario per le coltivazioni, per gli
allevamenti e per l'attivita' di lavorazione e trasformazione dei
prodotti agricoli, nonche' il numero di giornate per anno necessarie
per lo svolgimento delle attivita' agrituristiche, si determina
applicando i dati riportati nell'appendice 1.
Per le colture e gli allevamenti non riportati nell'appendice, il
numero di giornate lavorative e' proposto dal titolare dell'azienda e
definito in sede di istruttoria in funzione delle tecniche
agronomiche utilizzate e delle attrezzature meccaniche presenti in
azienda.
Si potranno conteggiare nell'ambito delle attivita' agricole anche
eventuali giornate impiegate per effettuare lavori di recupero o
manutenzione ambientale della propria azienda o di altri terreni di
proprieta' pubblica.
Nelle zone montane ed in quelle di collina caratterizzate da
situazioni svantaggiose per l'impiego delle macchine operatrici e per
le aziende poste in zone disagiate, i tempi di lavoro indicati
nell'appendice 1 per le aziende di pianura possono essere aumentati
in sede d'istruttoria fino a 3 volte.
A ciascuna impresa iscritta nell'elenco regionale degli operatori
agrituristici possono essere concessi al massimo 22.000 pasti/anno.
Le iscrizioni avvenute in data anteriore all'approvazione del
presente programma possono essere rinnovate nella medesima entita',
anche quando il numero dei pasti e' superiore, purche' permangano le
condizioni del rilascio.
Il numero dei pasti somministrati dall'azienda, il cui limite massimo
non potra' essere superiore a quello indicato nell'autorizzazione
comunale, e' la somma dei coperti o dei pasti risultanti dalla
documentazione fiscale e, qualora non sia specificato nei documenti,
il rapporto fra il totale degli importi della documentazione fiscale
e la media fra il prezzo minimo e massimo comunicato annualmente al
Comune.
Non puo' essere somministrato contemporaneamente un numero di pasti
superiore al numero di posti a sedere risultanti nella richiesta di
parere sanitario ed implicitamente approvato con il rilascio
dell'autorizzazione comunale.
Per la somministrazione dei pasti all'esterno devono essere
utilizzate le strutture e/o gli spazi autorizzati e provvisti del
parere sanitario favorevole.
Operatori agrituristici
Solo gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice
civile, cosi' come modificato dall'art. 1 del DLgs 18 maggio 2001, n.
228, possono svolgere attivita' agrituristica.
Per l'iscrizione all'elenco regionale degli operatori agrituristici
dovra' essere verificato che il richiedente sia in possesso della
partita IVA, dell'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura e dell'attestato di partecipazione ad un
corso professionale specifico per operatore agrituristico. Nel caso
di persona fisica il requisito relativo al corso professionale dovra'
essere posseduto dal richiedente; nel caso di societa' di persone da
almeno uno dei soci; nel caso di societa' di capitali da almeno un
socio o un dipendente.
Le verifiche potranno essere effettuate utilizzando i dati risultanti
dalla costituenda anagrafe delle aziende agricole.
Per garantire la continuita' del servizio agrituristico nei casi di
donazione e/o cessione dell'azienda (anche parziale) ad un familiare,
di subentro a causa di decesso del titolare e di subentro di un
giovane che usufruisce di agevolazioni per il primo insediamento
(Regolamento CE n. 1257/1999), la Provincia provvede ad iscrivere il
nuovo imprenditore nell'elenco regionale provvisoriamente, previa
acquisizione dell'impegno a frequentare il primo corso professionale
per operatore agrituristico che verra' attivato sul territorio
provinciale.
Qualora la Provincia accerti il non rispetto dell'impegno preso
provvede alla revoca dell'iscrizione e la comunica al Comune
competente.
Esercizio dell'agriturismo
L'art. 6 della L.R. 26/94 specifica che il valore annuo della materia
prima utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande deve
essere costituito per la maggior parte da produzioni proprie
dell'azienda e da produzioni considerate tipiche della zona.
Le utilizzazioni di prodotti propri e tipici devono risultare dalla
documentazione aziendale.
Nel caso in cui l'azienda tenga una contabilita' separata tra
attivita' agricola ed attivita' agrituristica questa potra' essere
utilizzata, in sede di controllo da parte del Comune, per dimostrare
l'utilizzo dei prodotti propri e tipici nella produzione dei pasti.
Al fine di determinare numericamente la suddivisione tra produzione
aziendale e prodotti tipici si stabilisce che:
- la somma del valore dei prodotti propri e dei prodotti tipici
utilizzati nella preparazione dei pasti e nei servizi di ristorazione
in genere (per esempio prime colazioni) non puo' essere inferiore al
51% del totale delle materie prime alimentari utilizzate;
- il valore delle materie prime aziendali non puo' essere comunque
inferiore, rispetto al totale delle materie prime alimentari
utilizzate nella preparazione dei pasti e nei servizi di ristorazione
in genere, al 30% per le aziende poste in Comunita' Montane al 40%
per tutte le altre aziende.
Ai fini dell'art. 6 della citata Legge 26/94 sono considerati tipici
i prodotti alimentari regionali che hanno avuto un riconoscimento
comunitario (DOP, IGP, o AS), i vini regionali a denominazione di
origine controllata e/o garantita ed a indicazione geografica tipica,
le acque minerali regionali nonche' i prodotti biologici ottenuti nel
rispetto del Reg. CEE n. 2092/91 e successive modificazioni
acquistati direttamente da un produttore della regione
Emilia-Romagna.
La Provincia puo' identificare altri prodotti agricoli e/o alimentari
da considerare, ai soli fini del presente programma, tipici per parte
o tutto il proprio territorio, purche' questi siano espressione di
consolidata tradizione ed esattamente identificabili. Non potranno
essere considerate tipiche le produzioni agricole per la sola ragione
di essere state acquistate dai produttori agricoli della zona.
Nelle aziende agrituristiche non possono essere serviti in tavola
prodotti alimentari confezionati di produzione non aziendale, con
esclusione di quelli tipici come sopra specificato e l'acqua
minerale.
I prodotti non aziendali, non tipici e quelli confezionati possono
essere utilizzati come componenti o ingredienti per la preparazione
di specialita' enogastronomiche nel limite massimo (in valore) del
49% come consentito dal presente programma.
Sono considerate produzioni aziendali anche i prodotti ottenuti da
materie prime aziendali lavorate o trasformate all'esterno
dell'azienda agricola.
La consegna a terzi delle materie prime aziendali per una lavorazione
esterna e il successivo ritorno delle stesse in azienda deve
risultare dalla documentazione contabile.
Al solo fine del calcolo della connessione e complementarieta', sono
considerati propri i prodotti trasformati di origine agricola, non
rientranti nella prima parte della Tabella A allegata al DPR 633/72
(prodotti agricoli), comunque ottenuti da materia prima aziendale.
Immobili destinati all'agriturismo
Tutti gli immobili esistenti sul fondo e non piu' utilizzati per
l'attivita' agricola possono essere recuperati ed impiegati a scopo
agrituristico.
Gli immobili ristrutturati per attivita' agrituristica rimangono
agricoli e sono considerati beni strumentali dell'azienda agricola.
Per quanto riguarda i requisiti strutturali e igienico-sanitari si
applicano le normative di settore.
Alle opere ed ai fabbricati destinati ad attivita' agrituristica si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, lettera a) ed
all'articolo 10 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 nonche' di cui
all'articolo 24, comma 2 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104,
relativamente all'utilizzo di opere provvisionali per
l'accessibilita' ed il superamento delle barriere architettoniche.
vietata la costruzione di nuovi fabbricati da destinarsi
all'attivita' agrituristica.
Eventuali ampliamenti sono possibili solo se contemplati e previsti
nelle normative di pianificazione urbanistica comunale ed in
particolare dal Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE).
Possono rientrare tra gli immobili a destinazione agrituristica i
locali utilizzati per la sola attivita' di fattoria didattica.
Volumi delle strutture e delle attivita' agrituristiche
I volumi delle attivita' agrituristiche si determinano utilizzando i
parametri di cui all'appendice n. 1.
Per le domande finalizzate all'esercizio di almeno tre attivita'
(ristorazione, alloggio e attivita' ricreativa), e' concesso un
volume aggiuntivo di giornate agricole fino al limite massimo del
15%.
In caso di ristrutturazione di fabbricati agricoli in
miniappartamenti ad uso agrituristico la somma dei locali destinati a
pernottamento non puo' essere superiore al numero massimo delle
camere previste dall'art. 10 della L.R. 26/94 (otto elevabili a
quindici nelle zone di prevalente interesse agrituristico).
Il numero dei posti letto complessivi autorizzabili per azienda non
puo' essere superiore a n. 60 nelle zone a prevalente interesse
agrituristico e a n. 32 nel restante territorio regionale.
Sono fatte salve le iscrizioni e le autorizzazioni concesse in data
anteriore all'approvazione del presente programma che possono essere
rinnovate nella loro entita', anche quando tale limite e' stato
superato, purche' permangano le condizioni del rilascio.
La ricettivita' stagionale pari ad un massimo di nove mesi puo'
essere suddivisa in piu' periodi.
Il Comune verifica che la somma totale dei giorni di apertura non sia
superiore a 270 giornate ogni anno.
Elenco regionale degli operatori agrituristici
L'elenco regionale degli operatori agrituristici e' la somma delle
sezioni provinciali tenute dalle rispettive Province; esse
trasmettono a luglio e gennaio alla Regione Emilia-Romagna, Direzione
generale Agricoltura, gli elenchi aggiornati rispettivamente al 30
giugno e al 31 dicembre di ogni anno.
Nell'elenco sara' riportata l'esatta intestazione della ditta come
risulta dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio.
Nel caso di iscrizione di societa' di persone o capitali, oltre
all'esatta intestazione della societa' iscritta, dovra' essere
indicato il nominativo della persona titolare dell'attestato di
frequenza al corso per operatore agrituristico.
Attestati d'iscrizione, verifiche e revoche
Le Province e le Comunita' Montane devono effettuare le verifiche
biennali degli iscritti all'elenco regionale degli operatori
agrituristici di cui all'art. 13 della L.R. 26/94.
Nel caso che l'iscritto all'elenco non abbia ancora l'autorizzazione
comunale ad esercitare attivita' agrituristica di cui all'art. 14
della L.R. 26/94, gli enti di cui sopra possono effettuare le
verifiche richiedendo all'iscritto una dichiarazione autocertificata
nella quale si confermi il possesso dei requisiti di iscrizione; una
verifica con sopralluogo dovra' essere effettuata, comunque, prima
del rilascio dell'autorizzazione comunale.
La perdita dei requisiti essenziali previsti dalla Legge 26/94
comporta la cancellazione dall'elenco e la revoca dell'autorizzazione
comunale che fara' il Comune su segnalazione della Provincia. Per il
recupero di eventuali contributi regionali percepiti, si applicano le
disposizioni di cui alla L.R. 15/97.
La perdita dei requisiti deve essere comunicata dall'ente accertatore
per iscritto all'interessato che puo' contestare e controdedurre
entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
Autorizzazione comunale
La domanda di rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'art.
14 della L.R. 26/94 deve essere presentata dagli interessati al
Comune dove e' ubicata l'azienda.
Le domande devono essere corredate dell'attestato di iscrizione
all'elenco regionale degli operatori agrituristici.
L'autorizzazione comunale puo' essere concessa anche solo per le
attivita' ricreative, didattiche, culturali, musicali e sportive.
Le Amministrazioni comunali devono trasmettere alla Regione
Emilia-Romagna, Direzione generale Agricoltura e alla Provincia di
appartenenza copia delle autorizzazioni rilasciate agli operatori
agrituristici, nonche' eventuali modifiche, sospensioni e revoche
delle concessioni medesime.
Le autorizzazioni comunali emesse in attuazione del presente
programma devono contenere l'indicazione delle attivita' autorizzate
e la classificazione dell'azienda espressa in margherite come
previsto dalla determinazione di Giunta 389/00.
La somministrazione contemporanea di un numero di pasti superiore al
numero di posti a sedere autorizzati comporta l'applicazione dei
provvedimenti di cui all'art. 15 della L.R. 26/94 che prevede la
possibilita' del Comune di sospendere e/o revocare l'autorizzazione
concessa.
Obblighi dell'operatore agrituristico
Gli operatori autorizzati a svolgere le attivita' agrituristiche
hanno l'obbligo di:
a) esporre al pubblico l'autorizzazione comunale;
b) affiggere su targa all'ingresso dell'azienda agrituristica il
simbolo e la denominazione di agriturismo adottati dalla Regione;
c) svolgere le attivita' agrituristiche nel rispetto dei volumi
autorizzati e delle prescrizioni dell'Amministrazione comunale;
d) trasmettere al Comune, entro il 31 luglio di ogni anno, il listino
prezzi valido per l'anno successivo, eventualmente distinto in
funzione dei periodi di alta, media e bassa stagione; tale listino
deve, tra l'altro, contenere una dettagliata presentazione dei
servizi offerti, nonche' il prezzo minimo e massimo del pasto
agrituristico;
e) rispettare i prezzi massimi comunicati al Comune;
f) offrire agli ospiti: - prodotti agricoli di propria produzione
anche se lavorati all'esterno dell'azienda; - pasti tradizionali
della cucina locale; - vini, bevande e prodotti tipici regionali;
g) rispettare le norme igienico-sanitarie e di pubblica sicurezza;
h) esporre al pubblico l'elenco dei fornitori delle principali
materie prime alimentari regionali utilizzate per le preparazioni
enogastronomiche;
i) comunicare nel piu' breve tempo possibile e comunque entro 5
giorni le eventuali variazioni intervenute che possono incidere sul
rilascio o richiedere modifiche dell'autorizzazione.
Gli operatori devono, in sede di domanda di rinnovo
dell'autorizzazione comunale, allegare una specifica dichiarazione
attestante di non trovarsi nelle condizioni previste alle lettere b),
c), d), comma 2, art. 15 della L.R. 28 giugno 1994, n. 26 e di aver
mantenuto inalterati l'azienda e gli indirizzi produttivi descritti
nella domanda d'iscrizione.
Devono inoltre comunicare immediatamente al Comune ed alla Provincia
la vendita, anche parziale, e/o il cambio della gestione sociale
dell'azienda, al fine di consentire l'aggiornamento dell'attestato
d'iscrizione all'elenco provinciale e dell'autorizzazione comunale a
svolgere l'attivita'.
I Comuni possono assoggettare a vidimazione annuale le autorizzazioni
all'esercizio delle attivita' agrituristiche, contestualmente alla
comunicazione delle tariffe, con l'apposizione di un visto sull'atto
originario.
Norme vigenti per la preparazione e somministrazione di pasti e
bevande
La preparazione e la somministrazione di pasti e bevande sono
soggette alle norme previste dalla Legge 30 aprile 1962, n. 283 e
successive modificazioni e integrazioni, compresi l'autorizzazione
sanitaria e il libretto sanitario, e del DLgs 155/97 riferito
all'autocontrollo nelle industrie alimentari.
consentito, in presenza del parere favorevole da parte dell'Autorita'
sanitaria competente, il congelamento di prodotti di origine animale
e vegetale, destinati ad essere utilizzati nella preparazione dei
cibi da somministrare ai clienti dell'azienda agrituristica.
possibile dotare l'azienda di un laboratorio per lavorazioni e
trasformazioni di prodotti alimentari diversi solo se approvati dalla
competente Autorita' sanitaria che dovra' specificare
nell'autorizzazione gli usi consentiti.
Nel locale cucina si possono preparare, in tempi separati, pasta
fresca, conserve vegetali, confetture e prodotti apistici previa
specifica autorizzazione dell'Autorita' sanitaria competente che
determinera' le tipologie dei prodotti e i quantitativi massimi
ammessi.
Quanto ottenuto nel laboratorio per la lavorazione e la
trasformazione di prodotti alimentari diversi e nel locale cucina
deve essere utilizzato esclusivamente per la somministrazione dei
pasti e/o per la vendita diretta al consumatore finale.
Le aziende prive di autorizzazione per la somministrazione pasti che
effettuano attivita' di ricezione possono somministrare la prima
colazione solo se dotate di adeguati spazi autorizzati dall'Autorita'
sanitaria competente.
Locali destinati alla macellazione
La macellazione di animali di proprieta' dell'azienda, destinati alla
ristorazione agrituristica, deve essere effettuata in locali
autorizzati a tale scopo dall'Autorita' sanitaria competente, in
conformita' alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia.
Le autorizzazioni saranno rilasciate dalle autorita' competenti
tenendo conto delle specificita' della produzione agrituristica.
Dati statistici e monitoraggi
Le Province sono tenute ad effettuare le indagini statistiche
previste da programmi statistici nazionali e regionali nel settore
agrituristico.
Le Province possono fornire ad altri enti pubblici che ne facciano
richiesta le informazioni relative alle aziende iscritte nell'elenco
degli operatori agrituristici di cui all'art. 12 della L.R. 26/94 nel
rispetto della Legge 675/96.
Al fine di costituire e mantenere aggiornata la banca dati del
settore agrituristico, le Province sono tenute a rilevare per ogni
azienda iscritta al sopracitato elenco i dati relativi a
intestazione, indirizzo, superficie lorda aziendale, superficie
agricola utile, coordinate cartografiche del centro aziendale,
attivita' autorizzata (camere, posti letto, piazzole, pasti, cavalli
per ippoturismo, attivita' ricreative, attivita' culturali, ecc.)
nonche' ad inviarli alla Regione Emilia-Romagna, Direzione generale
Agricoltura, unitamente alla trasmissione dell'elenco regionale
aggiornato come previsto dall'art. 12 della L.R. 26/94. La Regione si
riserva di fornire un sistema informatizzato per la gestione
dell'elenco regionale degli operatori agrituristici a cui le Province
dovranno uniformarsi per una gestione coordinata delle informazioni.
PARTE SECONDA - Criteri e modalita' per la concessione dei contributi
Obiettivi
Nel periodo 2000/2006 la Regione interviene su tutto il territorio
regionale con finanziamenti specifici per la ristrutturazione di
fabbricati a destinazione agrituristica con la Misura 3P dell'Asse 3
del Piano regionale di sviluppo rurale (PRSR). Tale piano persegue un
obiettivo globale di accrescere la competitivita' delle imprese
mantenendo la coesione e l'integrazione dei sistemi socio-economici
territoriali nel rispetto delle risorse ambientali esistenti.
Con le risorse aggiuntive del presente programma si intende
effettuare una azione incisiva di qualificazione del settore nelle
zone montane sinergica al PRSR; azione mirata, tra l'altro, a dare
concretezza all'iniziativa delle Nazioni Unite di proclamare l'anno
2002 "Anno internazionale delle montagne" in quanto l'agriturismo
risulta essere un'attivita' perfettamente compatibile con gli
ambienti rurali montani.
Inoltre, con la priorita' di intervento mirata a favorire la
ristrutturazione di fabbricati storici o tipici del territorio, si
tendera' ad un miglioramento della qualita' architettonica delle
strutture agrituristiche quali elementi integranti dell'ambiente e
del paesaggio rurale.
La qualita' architettonica puo' diventare elemento strategico del
messaggio culturale e immagine del modo di vivere il territorio da
parte della popolazione rurale.
Le strutture agrituristiche, pur rimanendo strettamente legate
all'attivita' agricola ed espressione di presenza antropica sul
territorio, devono essere in grado di parlare un nuovo linguaggio
all'ospite che spesso ricerca nell'esperienza agrituristica un
collegamento con l'ambiente ed il paesaggio rurale normalmente
perduto.
L'intervento finanziario regionale sara' gestito direttamente dalle
Comunita' Montane ai sensi della L.R. 15/97 ed e' finalizzato a
sostenere le aziende in grado di garantire maggiormente il
raggiungimento degli obiettivi precedentemente descritti.
Nell'erogazione degli incentivi dovranno, quindi, essere privilegiate
le aziende che, partendo da una situazione architettonica,
paesaggistica ed aziendale favorevole saranno in grado di proporre
progetti strutturati di felice lettura ed interpretazione degli
obiettivi del presente programma.
Durata e contenuti finanziari del programma
Il presente programma si articola sul biennio 2002/2003.
L'ammontare del finanziamento totale e' pari ad Euro 2.433.000,00 di
cui Euro 1.400.000,00 per l'anno finanziario 2002 ed Euro
1.033.000,00 per l'anno 2003.
Le Comunita' Montane, destinatarie delle risorse rese disponibili per
il presente programma, sono tenute all'utilizzo delle somme loro
attribuite nel rispetto di quanto previsto al comma 3 dell'art. 7
della L.R. 15/97.
Beneficiari dei finanziamenti
Potranno accedere ai finanziamenti gli imprenditori agricoli gia'
iscritti all'elenco regionale degli operatori agrituristici di cui
all'art. 12 della L.R. 26/94.
I beneficiari dovranno rientrare, per dimensioni, nella definizione
di "PMI" (piccola e media impresa) cosi' come definita dalla
Comunita' Europea.
Interventi ammessi
Sono ammessi, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 26/94, interventi
strutturali ed acquisto di attrezzature per l'adeguamento di aziende
agricole al fine di permettere lo svolgimento di attivita'
agrituristiche.
I fabbricati oggetto di possibile finanziamento sono quelli definiti
all'art. 9 della L.R. 26/94.
Non sono finanziabili:
- opere o forniture gia' effettuate prima della presentazione della
domanda;
- acquisti di attrezzatura e/o forniture per la sola sostituzione di
materiale aziendale;
- acquisto di attrezzature o allestimenti usati.Gli interventi di
recupero degli immobili devono rientrare tra quelli definiti dalle
lettere b), c) e d) dell'art. 31 della Legge n. 457 del 5 agosto
1978.
Le spese sostenute per la realizzazione del progetto oggetto del
contributo, ammissibili al netto dell'IVA, devono essere documentate
in sede di rendicontazione con documento fiscalmente valido e
quietanzato.
Bandi per l'accesso ai contributi
Le Comunita' Montane potranno predisporre un unico bando biennale.
Qualora le domande pervenute fossero insufficienti ad utilizzare
totalmente i fondi assegnati i termini di presentazione delle domande
potranno essere riaperti o prorogati, anche piu' volte, fino al
31/12/2003.
Le domande, complete della documentazione richiesta, dovranno essere
presentate agli enti competenti per territorio con le modalita'
previste nei bandi suddetti. La domanda dovra' essere corredata del
progetto esecutivo delle opere da realizzare.
Le Comunita' Montane stabiliscono nel bando la documentazione da
presentare, successivamente all'approvazione della graduatoria, da
parte dei soggetti utilmente collocati ai fini del finanziamento.
Il bando di pubblicizzazione per la presentazione delle domande di
contributo dovra' almeno contenere:
- esplicito riferimento al presente programma;
- obiettivi locali specifici che si intendono raggiungere;
- annualita' a cui si riferisce il bando;
- disponibilita' finanziarie;
- categorie di beneficiari;
- criteri di priorita' e di esclusione degli interventi;
- criteri e modalita' di selezione dei progetti;
- individuazione del responsabile del procedimento amministrativo;
- modalita', compresi i termini, di presentazione delle domande e
dell'istruttoria;
- puntuale elencazione dei documenti richiesti;
- procedure di erogazione dei finanziamenti;
- facsimile di domanda.
Copia del bando dovra' essere inviata a tutti gli iscritti
nell'elenco regionale degli operatori agrituristici del territorio di
competenza della Comunita' Montana.
Criteri di priorita', selezione dei progetti e graduatoria
Le Comunita' Montane, in attuazione del presente programma,
stabiliscono i criteri e le priorita' di bando, approvano la
graduatoria delle domande ammissibili, concedono i contributi e
provvedono alla loro erogazione.
Per la valutazione delle domande, devono essere applicate a parita'
di valutazione qualitativa dei servizi offerti, le priorita' previste
al comma 4, art. 18 della L.R. 26/94 a favore di: progetti presentati
da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli a titolo principale
che risiedono in azienda, che utilizzano manodopera giovanile e che
adottino tecniche di agricoltura biologica o a basso impatto
ambientale.
Ulteriori parametri da tenere in considerazione per la selezione dei
progetti ammissibili devono essere:
- intervento su fabbricato comunque tutelato dalla Soprintendenza per
i beni architettonici e per il paesaggio o classificato come bene
culturale in base all'articolo 40, comma 12 della L.R. 7 dicembre
1978, n. 46;
- intervento su fabbricato del quale e' dimostrata la costruzione
antecedentemente all'anno 1945;
- intervento di recupero di intero complesso o borgata rurale;
- valutazione complessiva dell'estetica e dell'inserimento ambientale
del progetto di recupero degli immobili e delle eventuali opere
esterne;
- presenza di una totale riorganizzazione dell'azienda agricola a
finalita' ambientali e/o paesaggistiche gia' realizzata e
opportunamente dimostrata con la sottoscrizione di impegni
agro-ambientali previsti da regolamenti comunitari;
- presenza in azienda, o nel progetto da realizzare, di una attivita'
significativa di trasformazione di un proprio prodotto agricolo con
spaccio di vendita diretta al pubblico;
- azienda rientrante in un territorio oggetto di un "Programma
d'area" di cui alla L.R. 19 agosto 1996, n. 30.
Le Comunita' Montane possono utilizzare anche ulteriori parametri
tendenti a valorizzare situazioni particolari del proprio territorio
ed in particolare ad aumentare la ricettivita' in camere o
miniappartamenti nelle aziende che attualmente ne sono sprovviste.
Le eventuali esclusioni per inammissibilita' dal contributo dovranno
essere motivate nell'atto di approvazione della graduatoria delle
domande ammesse.
Le singole opere del progetto non potranno usufruire di piu' di un
finanziamento pubblico (legge regionale, Piano regionale di sviluppo
rurale, ecc.).
Entita' del contributo
Il contributo in conto capitale concesso e' il 45% della spesa
ammessa.
Eventuali anticipi potranno essere concessi previa acquisizione di
idonea fideiussione bancaria od assicurativa pari al 110 per cento
dell'anticipo richiesto.
Non sono ammessi a contributo progetti che comportino un spesa
ammessa inferiore a Euro 20.000,00.
Il contributo dovra' essere concesso alle aziende agricole
rispettando le normative stabilite per il regime "de minimis"
(Regolamento CE n. 69/2001 della Commissione, in data 12 gennaio
2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato
CE agli aiuti d'importanza minore pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Comunita' Europea n. L010 del 13 gennaio 2001). Di tale
normativa dovra' essere effettuata specifica menzione sui bandi e su
tutti gli atti di concessione dei contributi.
Le Comunita' Montane sono tenute ad adottare le procedure che
ritengono piu' opportune per verificare che ogni singolo beneficiario
ottenga il contributo nel rispetto delle normative comunitarie
sopraindicate.
Sono da considerare ricadenti in zone di particolare interesse
agrituristico, cosi' come stabilito dall'art. 7 della L.R. 26/94, le
aziende che dispongono dei fabbricati destinati all'attivita'
agrituristica posti all'interno di dette zone.
Vincoli
I beni acquisiti e le opere realizzate con i contributi previsti nel
presente programma di che trattasi sono soggetti ai vincoli di cui
all'art. 19 della L.R. 15/97.
Termini per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo
Gli atti di concessione del contributo, salvo diversa annotazione
specifica e motivata, stabiliscono che i lavori devono essere
terminati entro i 12 mesi successivi alla notifica di concessione del
contributo, pena la revoca del contributo concesso.
Eventuali proroghe potranno essere concesse conformemente a quanto
previsto dalla L.R. 15/97 per un massimo di diciotto mesi.
Risultati attesi
Con il presente programma si prevede di attivare nel biennio n. 25
nuove aziende ed integrare l'attivita' di n. 35 aziende gia'
esistenti.
PARTE TERZA - Disposizioni relative alla organizzazione dei corsi di
formazione professionale
Le Province coordinano le iniziative di formazione professionale per
operatori agrituristici e promuovono corsi di aggiornamento
professionale (in base alle vigenti "Direttive regionali attuative
per la formazione professionale e per l'orientamento") volti a
specializzare gli operatori gia' attivi sul territorio ed interessati
a caratterizzare la propria azienda con lo sviluppo di attivita'
culturali, ricreative, musicali o sportive specifiche.
Potranno altresi' essere attivati corsi di aggiornamento
specificatamente rivolti a tecnici delle associazioni imprenditoriali
e di enti pubblici.
Ai sensi dell'art. 6, punto 1 del DM n. 174 del 31/5/2001 e in
coerenza con quanto disposto dalle direttive citate in merito al
riconoscimento di crediti formativi e' consentita una riduzione del
percorso di 140 ore previste nei casi in cui il partecipante
documenti:
- il possesso di qualifica professionale, di diploma di scuola media
superiore o laurea attinenti i settori agricolo e turistico;
- la partecipazione ad altri corsi di formazione professionale
riconosciuti e coerenti con le tematiche oggetto dell'aggiornamento,
frequentati in data non anteriore al 28/6/1994;
- la partecipazione a corsi privati coerenti con le tematiche oggetto
dell'aggiornamento, frequentati in data non anteriore al 28/6/1994;
- lo svolgimento di stage o tirocinio nel settore, effettuati in data
non anteriore al 28/6/1994;
- il possesso di esperienza professionale nel settore, maturate in
qualita' di titolare o collaboratore di impresa agrituristica.
La valutazione della documentazione prodotta dal partecipante e la
quantificazione del credito formativo da riconoscergli, ai fini di
una riduzione della durata del percorso, non potra' riferirsi a
frazioni di modulo o ad ore isolate, bensi' dovra' avere come unita'
minima la durata di uno o piu' moduli.
Resta fermo che il riconoscimento del credito formativo e' di
esclusiva competenza dell'organismo di formazione su parere del
responsabile del corso di aggiornamento per il quale si richiede la
partecipazione.
La frequenza all'attivita' formativa, per le 140 ore ovvero per una
durata piu' breve definita in base a quanto sopra disposto in tema di
crediti, non dovra' comunque essere inferiore al 70% del monte ore
stabilito per partecipante.
Appendice 1
Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree
rurali 2002/2003
Numero medio annuo di giornate lavorative stimate necessarie per le
colture e gli allevamenti piu' diffusi nelle aziende agricole di
pianura
Colture giornate/ettaro
A) Erbacee
1) Grano 6
2) Orzo 6
3) Mais da granella 8
4) Mais ceroso 9
5) Girasole 8
6) Sorgo 8
7) Soia 7
8) Riso 10
9) Barbabietola da zucchero 15
10) Prato avvicendato 6
11) Prato stabile 5
12) Prato pascolo 3
B) Sementiere
1) Barbabietola da costa 18
2) Barbabietola da zucchero 42
3) Cipolla 60
4) Cavolo 55
5) Ravanelli 4
6) Lattuga 10
7) Cicoria 7
8) Carote 7
C) Orticole
1) Aglio (raccolta meccanizzata) 30
2) Aglio (raccolta manuale) 110
3) Asparago 120
4) Cardo 200
5) Cavolo 50
6) Cavolfiore 60
7) Cipolla (raccolta normale) 100
8) Cipolla (raccolta a macchina) 32
9) Cocomero in pieno campo 50
10) Fagiolo 10
11) Fagiolino (raccolta normale) 240
12) Finocchio 190
13) Fragola in pieno campo 400
14) Fragola in coltura forzata 550
15) Insalata 180
16) Melanzana in pieno campo 500
17) Melanzana in serra 600
18) Melone in pieno campo 230
19) Melone semiforzato 130
20) Patate (raccolta normale) 70
21) Patate (raccolta meccanica) 50
22) Pisello da industria 13
23) Pisello proteico 9
24) Pomodoro da industria 150
25) Pomodoro da mensa in pieno campo 650
26) Pomodoro da mensa in serra 850
27) Radicchio 220
28) Sedano verde 160
29) Sedano bianco 200
30) Spinaci (raccolta meccanica) 8
31) Zucchino 290
32) Orto per attivita' ristorativa 0,04/mq.
D) Arboree
1) Actinidia 75
2) Albicocco 75
3) Ciliegio 140
4) Caki 45
5) Melo 70
6) Pero 70
7) Pesco 80
8) Susino 70
9) Vite senza cantina 55
10) Vite con le operazioni di cantina 80
11) Castagno 25
12) Olivo 70
13) Pioppo 30
14) Vivaio frutticolo 400
15) Vivaio ornamentale 300
16) Vivaio in serra (x 1.000 mq.) 140
17) Piccoli frutti 450
18) Bosco naturale 15
19) Bosco con tartufi 30
E) Allevamenti
1) Bovini da latte giornate/capo
Allevamento tradizionale a stabulazione fissa fino a 20 capi 15
Allevamento a stabulazione fissa meccanizzata 8
Allevamento a stabulazione esterna libera 5
2) Bovini da carne giornate/capo
Allevamento a stabulazione libera 2
Allevamento a stabulazione fissa 10
Allevamento a stabulazione meccanizzata 6
3) Equini da carne giornate/capo
Stabulazione fissa 10
Stabulazione libera 2
3.1) Equini da sella 12
4) Suini (scrofe - verri) 3
5) Ovini - caprini 2
6) Avicoli giornate/100 capi
Galline ovaiole 14
Polli 11
7) Conigli (giornate/50 capi) 30
8) Api (giornate/10 alveari) 12
9) Pesci (giornate/tonnellata)
Trota 550
Anguille 900
Carpa e pesce gatto 370
Nelle zone montane ed in quelle di collina caratterizzate da
situazioni svantaggiose per l'impiego delle macchine operatrici e per
le aziende poste in zone disagiate, i tempi di lavoro indicati in
questa appendice per le aziende di pianura possono essere aumentati
in sede d'istruttoria fino a 3 volte.
F) Lavorazioni materie prime aziendali
Le giornate lavorative necessarie per le lavorazioni di cucina
effettuate per ottenere le preparazioni enogastronomiche da
somministrare nell'ambito dell'attivita' di ristorazione non sono
conteggiate come attivita' agricola.
Qualora l'imprenditore effettui direttamente lavorazioni o
trasformazioni agricole di materie prime aziendali, il tecnico
istruttore valuta le giornate lavorative medie necessarie per ogni
tipo di attivita' e le somma a quelle delle colture e degli
allevamenti.
Possono essere conteggiate solo le attivita' di trasformazione per le
quali l'imprenditore e' autorizzato dall'Autorita' sanitaria e/o
Amministrazione competente.
Numero di giornate per anno stimate necessarie per lo svolgimento
delle attivita' agrituristiche di seguito elencate
a) Alloggio in camere attrezzate: n. 12 giornate per posto letto;
b) agricampeggio: n. 8 giornate per piazzola;
c) preparazione e somministrazione pasti: n. 1 giornata per 15 pasti;
d) attivita' ricreative: 1) agriturismo equestre: n. 10 giornate per
cavallo; 2) altre attivita' ricreative (pesca, passeggiate in
bicicletta, gioco a bocce ecc.): 10% delle giornate assegnate per le
attivita' di cui alle lettere a), b) e c) (da assegnare sempre ad
ogni azienda indipendentemente dalla richiesta di iscrizione);
e) attivita' culturali (convegni e corsi, spettacoli e serate
danzanti legati alle tradizioni artistiche e musicali della zona,
attivita' di accompagnatori ambientali) mirate alla valorizzazione
del territorio e del patrimonio rurale: n. 5 giornate (da assegnare
sempre ad ogni azienda indipendentemente dalla richiesta di
iscrizione).
Qualora l'azienda svolga esclusivamente attivita' culturali e/o le
attivita' ricreative, compresa quella di fattoria didattica, queste
si ritengono sempre complementari purche' siano strettamente
collegate all'attivita' agricola od al territorio rurale locale. In
tal caso non occorre dimostrare, per ottenere l'iscrizione, la
complementarieta' con il parametro giornata lavoro.
Ratificata dal Consiglio regionale nella seduta del 12 febbraio 2003
con atto n. 456.