COMUNICATO
Decisione relativa alla procedura di verifica (screening) - (Titolo II) del progetto per la coltivazione di una cava di arenaria (pietra serena)
L'Autorita' competente: Comune di Sarsina - Ufficio Urbanistica -
Edilizia privata comunica la decisione relativa alla procedura di
verifica (screening) concernente il
- progetto: coltivazione di una cava di arenaria (pietra serena);
- presentato da: Castronai Geremia residente a Verghereto, Via
Mazzini n. 9/A;
- localizzato: in loc. Tramazzoni - Sarsina.
Il progetto appartiene alla seguente categoria B.3.4 cave e torbiere.
Il progetto interessa il territorio del comune di Sarsina prov. di
Forli'-Cesena.
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come
modificato dalla L.R. 16 novembre 2000 n. 35 l'Autorita' competente
con atto GC n. 9 del 28/1/2003 ha assunto la seguente decisione:
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in
considerazione dello scarso rilievo degli interventi previsti e dei
conseguenti impatti ambientali, il progetto relativo alla
coltivazione della cava di arenaria tipo "pietra serena" sita in
localita' Tramazzoni nel comune di Sarsina, presentato dalla ditta
Castronai Geremia, dall'ulteriore procedura di VIA con le seguenti
prescrizioni: 1) atteso che, seppur con i limiti derivati dalla
diversa scala di rappresentazione dell'effettiva area d'intervento,
precisata negli elaborati di progetto, e la tavola 3 "Carta forestale
e dell'uso dei suoli" del PTCP, si rileva una limitata interferenza
fra l'area di scavo ed il sistema forestale boschivo tutelato
dall'art. 10 del PTCP, si ritiene necessario prevedere come adeguata
misura compensativa il recupero finale a bosco dell'area, cosi' come
era stato previsto inizialmente anche dal proponente negli elaborati
di agosto 2002 ("Appendice alla relazione geologica del febbraio
2002") per le motivazioni ivi espresse in quanto totalmente
condivisibili (altitudine, elevata pendenza, necessita' di creare una
continuita' paesaggistica ed un perfetto inserimento in un ambito
caratterizzato da aspetti forestali di pregio); il proponente dovra'
pertanto predisporre un progetto di sistemazione nel quale siano
circostanziate le essenze utilizzate, e uno schema in planimetria ed
in sezione, del sesto e delle distanze d'impianto. Il progetto dovra'
essere sottoposto a preliminare approvazione da parte
dell'Amministrazione comunale, contestualmente al rilascio
dell'autorizzazione convenzionata all'attivita' estrattiva; 2) nel
ripristino della copertura dell'area di cava dovra' essere
riutilizzato il terreno vegetale proveniente dallo scotico, che si
avra' cura di accumulare separatamente dalle altre tipologie di
materiale, in spessori adeguati, provvedendo alla sua manutenzione ed
evitandone la morte biologica; 3) sul nuovo impianto vegetazionale
dovranno essere previste operazioni di manutenzione per almeno cinque
anni dalla sua messa in dimora sostituendo le eventuali fallanze nel
primo anno; 4) l'importo della fideiussione, a garanzia finanziaria
dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione, da
stipularsi secondo le modalita' previste dall'art. 12 della L.R. 18
luglio 1991 n. 17, dovra' essere ricomputato sulla base del succitato
progetto di recupero vegetazionale applicando le vigenti tariffe per
interventi agro-forestali; sara' inoltre cura del Comune provvedere
ad uno svincolo parziale della garanzia finanziaria al termine delle
operazioni di recupero paesaggistico allo scopo di assicurare
l'adempimento delle operazioni di manutenzione del verde; 5) dovranno
essere adeguati tutti gli elaborati di progetto a seguito delle
modifiche apportate ai profili di scavo, come riportati
nell'elaborato integrativo, conformemente ai limiti fissati per i
fronti di scavo dalle Norme tecniche d'attuazione dell'adottato PAE
del Comune di Sarsina; 6) in fasi di lavorazione dovranno essere
messe in atto tutte le misure di mitigazione necessarie ad evitare un
peggioramento della qualita' dell'aria nella zona legato alla
dispersione di polveri sospese e inquinanti atmosferici prodotti dal
funzionamento dei mezzi d'opera e dalle attivita' previste in tale
fase, al fine di garantire il rispetto dei limiti di qualita'
dell'aria stabiliti dalla normativa vigente e garantire la salute
pubblica; 7) in relazione alla eventuale presenza di ricettori
sensibili (in base alla loro ubicazione e distanza rispetto all'area
di scavo e alla viabilita' di transito del traffico indotto), devono
essere eseguiti: - secondo le modalita' stabilite dalla normativa
vigente e durante le fasi di estrazione, rilievi fonometrici atti a
determinare il rispetto dei valori limite differenziali di rumore in
periodo diurno in prossimita' dei suddetti ricettori; - rilievi
fonometrici del livello di rumore ambientale in esterno in periodo
diurno e durante le fasi di estrazione in prossimita' dei ricettori
suddetti secondo le modalita' stabilite dalla normativa vigente, al
fine di verificare il rispetto dei valori limite assoluti vigenti
stabiliti nelle aree monitorate per il periodo diurno; 8) durante le
attivita' di lavorazione dovranno essere messi in atto tutti gli
accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia
mediante l'impiego delle piu' idonee attrezzature operanti in
conformita' alle direttive CE in materia di emissione acustica
ambientale, sia mediante una adeguata organizzazione delle singole
attivita', sia mediante la eventualmente necessaria realizzazione di
misure di mitigazione temporanee, al fine di garantire il rispetto
dei valori limite vigenti in prossimita' dei ricettori presenti
durante le fasi previste e nei periodi di loro attivita'; 9) il
monitoraggio acustico di cui al punto 8) dovra' essere eseguito da
ARPA secondo le modalita', i tempi e i criteri da essa definiti e con
oneri a carico della societa' proponente entro e non oltre 60 giorni
dalla data di inizio lavori. Gli esiti del monitoraggio dovranno
essere trasmessi conformemente a quanto previsto dall'art. 22 della
L.R. 9/99, al Comune di Sarsina e al Servizio Pianificazione
territoriale della Provincia di Forli'-Cesena;
b) di condizionare e subordinare l'efficacia del presente atto
all'effettiva conferma della previsione estrattiva in questione da
parte del Consiglio comunale in sede di approvazione del Piano
comunale delle attivita' estrattive, redatto in forma associata con i
Comuni di Bagno di Romagna e Verghereto ed adottato con deliberazione
di Consiglio comunale n. 15 del 5/6/2002;
c) di quantificare in Euro 192,89, pari allo 0,02% del valore
dell'intervento, le spese istruttorie che, ai sensi dell'art. 28
della L.R. 9/99 e successive modificazioni ed integrazioni, sono a
carico del proponente;
d) di liquidare il 90% dell'importo sopra richiamato, pari a Euro
173,60 all'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena per
l'attivita' istruttoria da essa svolta. In attuazione di quanto
previsto dall'art. 8 della convenzione tra Comune e Provincia citata
in premessa;
e) di procedere alla pubblicazione per estratto della presente
deliberazione ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 9/99 e
successive modificazioni ed integrazioni nel Bollettino Ufficiale
della Regione.