REGIONE EMILIA-ROMAGNA - COMUNE DI SARSINA (FORLI'-CESENA)

COMUNICATO

Decisione relativa alla procedura di verifica (screening) - (Titolo II) del progetto per la coltivazione di una cava di arenaria (pietra serena)

L'Autorita' competente: Comune di Sarsina - Ufficio Urbanistica -               
Edilizia privata comunica la decisione relativa alla procedura di               
verifica (screening) concernente il                                             
- progetto: coltivazione di una cava di arenaria (pietra serena);               
- presentato da: Castronai Geremia residente a Verghereto, Via                  
Mazzini n. 9/A;                                                                 
- localizzato: in loc. Tramazzoni - Sarsina.                                    
Il progetto appartiene alla seguente categoria B.3.4 cave e torbiere.           
Il progetto interessa il territorio del comune di Sarsina prov. di              
Forli'-Cesena.                                                                  
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come                     
modificato dalla L.R. 16 novembre 2000 n. 35 l'Autorita' competente             
con atto GC n. 9 del 28/1/2003 ha assunto la seguente decisione:                
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio            
1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in                       
considerazione dello scarso rilievo degli interventi previsti e dei             
conseguenti impatti ambientali, il progetto relativo alla                       
coltivazione della cava di arenaria tipo "pietra serena" sita in                
localita' Tramazzoni nel comune di Sarsina, presentato dalla ditta              
Castronai Geremia, dall'ulteriore procedura di VIA con le seguenti              
prescrizioni: 1) atteso che, seppur con i limiti derivati dalla                 
diversa scala di rappresentazione dell'effettiva area d'intervento,             
precisata negli elaborati di progetto, e la tavola 3 "Carta forestale           
e dell'uso dei suoli" del PTCP, si rileva una limitata interferenza             
fra l'area di scavo ed il sistema forestale boschivo tutelato                   
dall'art. 10 del PTCP, si ritiene necessario prevedere come adeguata            
misura compensativa il recupero finale a bosco dell'area, cosi' come            
era stato previsto inizialmente anche dal proponente negli elaborati            
di agosto 2002 ("Appendice alla relazione geologica del febbraio                
2002") per le motivazioni ivi espresse in quanto totalmente                     
condivisibili (altitudine, elevata pendenza, necessita' di creare una           
continuita' paesaggistica ed un perfetto inserimento in un ambito               
caratterizzato da aspetti forestali di pregio); il proponente dovra'            
pertanto predisporre un progetto di sistemazione nel quale siano                
circostanziate le essenze utilizzate, e uno schema in planimetria ed            
in sezione, del sesto e delle distanze d'impianto. Il progetto dovra'           
essere sottoposto a preliminare approvazione da parte                           
dell'Amministrazione comunale, contestualmente al rilascio                      
dell'autorizzazione convenzionata all'attivita' estrattiva; 2) nel              
ripristino della copertura dell'area di cava dovra' essere                      
riutilizzato il terreno vegetale proveniente dallo scotico, che si              
avra' cura di accumulare separatamente dalle altre tipologie di                 
materiale, in spessori adeguati, provvedendo alla sua manutenzione ed           
evitandone la morte biologica; 3) sul nuovo impianto vegetazionale              
dovranno essere previste operazioni di manutenzione per almeno cinque           
anni dalla sua messa in dimora sostituendo le eventuali fallanze nel            
primo anno; 4) l'importo della fideiussione, a garanzia finanziaria             
dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione, da                 
stipularsi secondo le modalita' previste dall'art. 12 della L.R. 18             
luglio 1991 n. 17, dovra' essere ricomputato sulla base del succitato           
progetto di recupero vegetazionale applicando le vigenti tariffe per            
interventi agro-forestali; sara' inoltre cura del Comune provvedere             
ad uno svincolo parziale della garanzia finanziaria al termine delle            
operazioni di recupero paesaggistico allo scopo di assicurare                   
l'adempimento delle operazioni di manutenzione del verde; 5) dovranno           
essere adeguati tutti gli elaborati di progetto a seguito delle                 
modifiche apportate ai profili di scavo, come riportati                         
nell'elaborato integrativo, conformemente ai limiti fissati per i               
fronti di scavo dalle Norme tecniche d'attuazione dell'adottato PAE             
del Comune di Sarsina; 6) in fasi di lavorazione dovranno essere                
messe in atto tutte le misure di mitigazione necessarie ad evitare un           
peggioramento della qualita' dell'aria nella zona legato alla                   
dispersione di polveri sospese e inquinanti atmosferici prodotti dal            
funzionamento dei mezzi d'opera e dalle attivita' previste in tale              
fase, al fine di garantire il rispetto dei limiti di qualita'                   
dell'aria stabiliti dalla normativa vigente e garantire la salute               
pubblica; 7) in relazione alla eventuale presenza di ricettori                  
sensibili (in base alla loro ubicazione e distanza rispetto all'area            
di scavo e alla viabilita' di transito del traffico indotto), devono            
essere eseguiti: - secondo le modalita' stabilite dalla normativa               
vigente e durante le fasi di estrazione, rilievi fonometrici atti a             
determinare il rispetto dei valori limite differenziali di rumore in            
periodo diurno in prossimita' dei suddetti ricettori; - rilievi                 
fonometrici del livello di rumore ambientale in esterno in periodo              
diurno e durante le fasi di estrazione in prossimita' dei ricettori             
suddetti secondo le modalita' stabilite dalla normativa vigente, al             
fine di verificare il rispetto dei valori limite assoluti vigenti               
stabiliti nelle aree monitorate per il periodo diurno; 8) durante le            
attivita' di lavorazione dovranno essere messi in atto tutti gli                
accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia                   
mediante l'impiego delle piu' idonee attrezzature operanti in                   
conformita' alle direttive CE in materia di emissione acustica                  
ambientale, sia mediante una adeguata organizzazione delle singole              
attivita', sia mediante la eventualmente necessaria realizzazione di            
misure di mitigazione temporanee, al fine di garantire il rispetto              
dei valori limite vigenti in prossimita' dei ricettori presenti                 
durante le fasi previste e nei periodi di loro attivita'; 9) il                 
monitoraggio acustico di cui al punto 8) dovra' essere eseguito da              
ARPA secondo le modalita', i tempi e i criteri da essa definiti e con           
oneri a carico della societa' proponente entro e non oltre 60 giorni            
dalla data di inizio lavori. Gli esiti del monitoraggio dovranno                
essere trasmessi conformemente a quanto previsto dall'art. 22 della             
L.R. 9/99, al Comune di Sarsina e al Servizio Pianificazione                    
territoriale della Provincia di Forli'-Cesena;                                  
b) di condizionare e subordinare l'efficacia del presente atto                  
all'effettiva conferma della previsione estrattiva in questione da              
parte del Consiglio comunale in sede di approvazione del Piano                  
comunale delle attivita' estrattive, redatto in forma associata con i           
Comuni di Bagno di Romagna e Verghereto ed adottato con deliberazione           
di Consiglio comunale n. 15 del 5/6/2002;                                       
c) di quantificare in Euro 192,89, pari allo 0,02% del valore                   
dell'intervento, le spese istruttorie che, ai sensi dell'art. 28                
della L.R. 9/99 e successive modificazioni ed integrazioni, sono a              
carico del proponente;                                                          
d) di liquidare il 90% dell'importo sopra richiamato, pari a Euro               
173,60 all'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena per                     
l'attivita' istruttoria da essa svolta. In attuazione di quanto                 
previsto dall'art. 8 della convenzione tra Comune e Provincia citata            
in premessa;                                                                    
e) di procedere alla pubblicazione per estratto della presente                  
deliberazione ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 9/99 e                  
successive modificazioni ed integrazioni nel Bollettino Ufficiale               
della Regione.                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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