REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 5 novembre 2003, n. 525

Programma regionale per la ricerca industriale, l'innovazione e il trasferimento tecnologico per gli anni 2003- 2005 in attuazione dell'art. 3 della L.R. 14 maggio 2002, n. 7 (proposta della Giunta regionale in data 20 ottobre 2003, n. 2038)

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 2038 del           
20 ottobre 2003, recante ad oggetto "Programma regionale per la                 
ricerca industriale, l'innovazione e il trasferimento tecnologico               
2003-2005 in attuazione dell'art. 3, L.R. 7/02. Proposta al                     
Consiglio";                                                                     
visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla Commissione               
referente "Attivita' Produttive" di questo Consiglio regionale,                 
giusta nota prot. n. 12617 del 30 ottobre 2003;                                 
preso atto delle modificazioni apportate sulla predetta proposta con            
emendamenti presentati ed accolti nel corso della discussione                   
consiliare;                                                                     
visti:                                                                          
- la Legge 15 marzo 1997, n. 59 recante "Delega al Governo per il               
conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per             
la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione              
amministrativa", in particolare il Capo I;                                      
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e             
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali,            
in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59", in                  
particolare gli artt. 17, 19, 23, 26, 48 e 49 che definiscono e                 
disciplinano il trasferimento alle Regioni delle funzioni                       
amministrative in materia di attivita' produttive industriali non               
mantenute in capo allo Stato ai sensi dell'art. 18 del medesimo                 
DLgs;                                                                           
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 123, recante "Disposizioni per la                   
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,           
a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della Legge 15 marzo               
1997, n. 59", cosi' come modificato dal DL 24 maggio 1999, n. 148;              
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto             
1999 concernente l'identificazione delle attivita' relative alla                
concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi,                
benefici di qualsiasi genere all'industria, conservate allo Stato ai            
sensi dell'art. 18, comma 1, lettera o) del DLgs 31 marzo 1998, n.              
112;                                                                            
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3, in particolare il Capo III, recante             
"Riforma del sistema regionale e locale", relativo alla disciplina              
dell'esercizio da parte della Regione e degli enti locali delle                 
funzioni concernenti la materia dell'industria, cosi' come definita             
dall'art. 17 del DLgs 112/98, citato;                                           
richiamati, in particolare:                                                     
- l'art. 49 della sopra richiamata L.R. 3/99, che definisce i compiti           
e le funzioni amministrative in materia di attivita' produttive                 
industriali mantenute in capo alla Regione;                                     
- l'art. 53 della L.R. 3/99 sopra richiamata, che istituisce il Fondo           
unico regionale per le attivita' produttive industriali;                        
- l'art. 54 della L.R. 3/99 sopra richiamata, che disciplina                    
l'attuazione degli obiettivi e degli interventi della Regione in                
materia di attivita' produttive industriali prevedendo, tra l'altro,            
che il Consiglio  su proposta della Giunta - approvi un programma               
regionale, di norma triennale, relativo all'attuazione dell'insieme             
delle attivita' e delle funzioni spettanti alla Regione medesima                
nella materia in argomento;                                                     
- l'art. 55 sempre della L.R. 3/99 sopra richiamata, che disciplina             
le modalita' e le procedure necessarie all'attuazione del programma             
regionale sopracitato;                                                          
- l'art. 60 della sopra richiamata L.R. 3/99, secondo il quale la               
Regione, al fine di dare attuazione alle funzioni delegate inerenti             
la realizzazione di programmi per la ricerca applicata, l'innovazione           
e il trasferimento tecnologico al sistema produttivo, nell'ambito               
degli indirizzi comunitari e nazionali in materia, predispone un                
provvedimento legislativo per le finalita' indicate nelle lettere a),           
b) e c) del comma 1 dell'articolo stesso;                                       
- l'art. 66 della L.R. 3/99 che disciplina l'iniziativa regionale e             
la partecipazione della Regione alle forme della programmazione                 
negoziata di livello regionale e nazionale, nelle forme previste dal            
comma 203 dell'art. 2 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662;                     
- l'art. 71 della medesima L.R. 3/99 che disciplina le forme della              
collaborazione tra la Regione e i soggetti pubblici e privati                   
interessati, finalizzate all'assistenza e all'informazione alle                 
imprese;                                                                        
vista, la L.R. 14 maggio 2002, n. 7, recante "Promozione del sistema            
regionale delle attivita' di ricerca industriale, innovazione e                 
trasferimento tecnologico";                                                     
richiamati, in particolare:                                                     
- l'art. 1, comma 1 della sopra richiamata L.R. 7/02, secondo il                
quale la Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio della propria                   
potesta' legislativa in materia di ricerca scientifica e tecnologica            
a sostegno all'innovazione per i sistemi produttivi, prevista                   
dall'art. 117, comma terzo della Costituzione ed al fine di                     
esercitare le funzioni ad essa conferite inerenti la realizzazione di           
programmi per la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento                     
tecnologico al sistema produttivo, secondo i principi dell'art. 19              
del DLgs 31 marzo 1998, n. 112 e dell'art. 60 della L.R. 21 aprile              
1999, n. 3 promuove interventi finalizzati:                                     
a) allo sviluppo del sistema produttivo regionale verso la ricerca              
industriale, il trasferimento tecnologico e l'innovazione, nel                  
rispetto della sostenibilita' ambientale, e anche in riferimento alla           
qualificazione della produzione e dei consumi energetici; favorendo             
l'accesso delle imprese, in particolare piccole e medie, e di loro              
aggregazioni, alle attivita' e alle strutture di ricerca regionali,             
nazionali e internazionali, nonche' la valorizzazione dei risultati             
della ricerca nella realizzazione di nuove imprese;                             
b) al trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche e                   
all'utilizzazione delle risorse umane nelle Universita', nei Centri             
di ricerca e nelle imprese, in attivita' di ricerca, innovazione e              
trasferimento tecnologico;                                                      
c) allo sviluppo coordinato di una rete di iniziative, attivita' e              
strutture per la ricerca di interesse industriale e l'innovazione               
tecnologica;                                                                    
- il comma 2 dell'art. 1 della sopra richiamata L.R. 7/02, secondo il           
quale in attuazione del comma 2 dell'art. 60 della L.R. 21 aprile               
1999, n. 3, la Regione disciplina nell'ambito della medesima legge              
regionale tutti i propri interventi inerenti il sostegno                        
all'attivita' di ricerca innovazione e trasferimento tecnologico, ivi           
compresi quelli previsti dalla L.R. 13 maggio 1993, n. 25, cosi' come           
modificata dalle LL.RR. 14 maggio 2002, n. 7 e 31 marzo 2003, n. 5;             
- l'art. 3, I comma della sopra richiamata L.R. 7/02, ai sensi del              
quale il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, per le                  
finalita' di cui all'art. 1 della medesima Legge regionale, approva,            
nell'ambito del Programma Triennale per le Attivita' Produttive il              
Programma regionale per la Ricerca industriale, Innovazione e                   
Trasferimento Tecnologico;                                                      
- gli articoli 4, 5 e 6 della sopra richiamata L.R. 7/02, nei quali             
sono specificati i contenuti che le azioni poste in essere dalla                
Regione devono assumere per le finalita' indicate nelle citate                  
lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 1;                                    
- l'art. 7 della sopra richiamata L.R. 7/02, che specifica le                   
tipologie di aiuti che la Regione concede per l'attuazione degli                
interventi previsti nella medesima Legge regionale;                             
- l'art. 8 della sopra richiamata L.R. 7/02, nel quale sono indicati            
i soggetti ammissibili a contributo ai sensi della medesima legge               
regionale e della disciplina vigente in tema di aiuti di Stato;                 
- l'art. 9 della sopra richiamata L.R. 7/02, relativo alla nomina, da           
parte della Giunta regionale, di un Comitato di esperti, garanti per            
la valutazione dei progetti presentati nell'ambito dei programmi                
indicati nel citato art. 3 della medesima Legge regionale e per il              
monitoraggio dei risultati conseguiti;                                          
- l'art. 10 della sopra richiamata L.R. 7/02, che istituisce il Fondo           
regionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento                      
tecnologico (FRRITT), integrato con il citato Fondo Unico regionale             
per le attivita' produttive industriali di cui all'art. 54 della L.R.           
3/99;                                                                           
- l'art. 11, comma 7 della sopra richiamata L.R. 7/02, ai sensi del             
quale la Giunta regionale e' autorizzata a stipulare un'apposita                
convenzione con ASTER Soc. Cons. pa per la partecipazione ed il                 
sostegno al programma di attivita' della societa' stessa,                       
corrispondente alle attivita' indicate nel sopra citato art. 6, comma           
3 della medesima Legge regionale;                                               
- l'art. 12 della sopra richiamata L.R. 7/02, in cui e' stabilito che           
agli oneri derivanti dall'attivazione del sopra citato Fondo si fa              
fronte mediante l'istituzione di apposite Unita' previsionali di base           
e relativi Capitoli di bilancio nel Bilancio regionale;                         
- l'art. 13 della sopra richiamata L.R. 7/02, secondo il quale, in              
sede di prima applicazione della medesima Legge regionale il                    
Programma regionale per la Ricerca Industriale, l'Innovazione e il              
Trasferimento Tecnologico e' approvato come integrazione del                    
Programma Triennale per le Attivita' Produttive previsto dall'art. 54           
della L.R. 3/99;                                                                
rilevato:                                                                       
- che, ai sensi del citato art. 3 della L.R. 7/02, la Giunta                    
regionale ha provveduto alla predisposizione del Programma Regionale            
per la Ricerca Industriale, l'Innovazione e il Trasferimento                    
Tecnologico per gli anni 2003-2005, Allegato A alla presente                    
deliberazione come sua parte integrante e sostanziale;                          
- che tale programma, ai sensi del citato art. 13 della L.R. 7/02, in           
sede di prima applicazione della medesima legge regionale, e' stato             
predisposto come integrazione del Programma Triennale per le                    
Attivita' Produttive 2003-2005, trovando, conseguentemente,                     
collocazione nell'ambito dell'Asse 3 "Programma per la ricerca                  
industriale e il trasferimento tecnologico (L.R. 7/02)" di                      
quest'ultimo, Allegato B alla presente deliberazione come sua parte             
integrante e sostanziale;                                                       
rilevato inoltre:                                                               
- che ai sensi del comma 2, dell'art. 54 della L.R. 3/99, sopra                 
richiamato, la Giunta regionale ha provveduto alla predisposizione              
del programma triennale per le attivita' produttive industriali per             
gli anni 2003-2005;                                                             
dato atto:                                                                      
- che per la predisposizione di entrambi i citati programmi in                  
oggetto sono state esperite - negli incontri/seminario del                      
31/10/2002, 11/6/2003, 20/6/2003, 30/9/2003 e 7/10/2003 - le                    
consultazioni di cui al comma 2 del citato art. 54 della L.R. 3/99              
con le associazioni imprenditoriali e organizzazioni sindacali                  
maggiormente rappresentative;                                                   
visti gli artt. 55, comma 3, 56, 58 e 59 della piu' volte citata L.R.           
3/99 e gli artt. 3, comma 2 e 9 della L.R. 7/2002;                              
rilevato che, ai sensi dei sopracitati articoli di legge e                      
successivamente all'approvazione dei citati programmi triennali da              
parte del Consiglio regionale, la Giunta regionale:                             
- approva, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della L.R. 7/02, un                 
programma operativo che specifica, in riferimento a ciascuna azione,            
l'attribuzione degli stanziamenti per le diverse azioni, le tipologie           
dei contributi ammissibili e le relative modalita' di concessione ed            
erogazione, nonche' i soggetti ammissibili;                                     
- approva, con riferimento al Programma Triennale per le Attivita'              
Produttive 2003-2005, sulla base degli indirizzi definiti dal                   
programma regionale, le spese ammissibili e i criteri di concessione,           
erogazione e revoca dei benefici, le modalita' di presentazione delle           
domande e le misure dei contributi;                                             
viste, inoltre:                                                                 
- la L.R. 23 dicembre 2002, n. 39, recante "Bilancio di previsione              
della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2003 e                 
Bilancio pluriennale 2003-2005";                                                
- la L.R. 26 luglio 2003, n. 16, recante "Assestamento del Bilancio             
di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio                      
finanziario 2003 e del Bilancio pluriennale 2003-2005 a norma                   
dell'art. 30 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento            
generale di variazione";                                                        
rilevato:                                                                       
- che l'art. 53 della L.R. 3/99, sopra richiamato, istituisce il                
Fondo unico regionale per le attivita' produttive industriali nel               
quale confluiscono le risorse statali di cui al comma 9 dell'art. 19            
del DLgs 112/98 e tutte le ulteriori risorse regionali destinate ad             
interventi di sostegno alle attivita' produttive industriali, per il            
conseguimento degli obiettivi indicati nel programma regionale di cui           
all'art. 54 della medesima L.R. 3/99, programma oggetto della                   
presente deliberazione;                                                         
- che l'art. 10 della L.R. 7/02, sopra richiamato, istituisce il                
Fondo regionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento                
tecnologico (FRRITT), che contiene le risorse finanziarie per gli               
interventi indicati nel Programma regionale per la Ricerca                      
Industriale, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico;                      
- che il primo comma dell'art. 55 della L.R. 3/99 dispone, tra                  
l'altro, che, percio' che riguarda le risorse regionali, i fabbisogni           
finanziari per l'attuazione del programma regionale per le attivita'            
produttive industriali sono indicati nel bilancio di previsione                 
annuale;                                                                        
- che, il primo comma dell'art. 12 della L.R. 7/02 dispone che agli             
oneri derivanti dall'attivazione del citato FRRITT nonche'                      
dell'attivita' di valutazione e monitoraggio di cui al citato art. 9            
della medesima L.R. si fa fronte mediante l'istituzione di apposite             
Unita' previsionali di base e relativi capitoli nel Bilancio                    
regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilita';                 
dato, quindi, atto:                                                             
- che i fabbisogni finanziari da destinare all'attuazione dei                   
programmi in oggetto per gli anni 2003, 2004 e 2005:                            
- sono stati specificatamente individuati, per quanto riguarda le               
risorse regionali per l'anno 2003, sui pertinenti capitoli di spesa             
del bilancio della Regione Emilia- Romagna per l'esercizio                      
finanziario in corso;                                                           
- saranno specificamente individuati, per quanto riguarda le risorse            
regionali per gli anni 2004 e 2005, sui pertinenti capitoli di spesa            
del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per gli                 
esercizi finanziari 2004 e 2005;                                                
- che la destinazione delle risorse statali sui pertinenti capitoli             
di spesa del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna                
sara' stabilita sulla base delle indicazioni contenute nei citati               
Programmi successivamente all'emanazione del previsto DPCM di                   
trasferimento delle risorse, con apposita deliberazione della Giunta            
regionale, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 39/02;                              
dato, inoltre, atto:                                                            
- che l'Assessore alle Attivita' produttive, Sviluppo economico e               
Piano Telematico, con note AIA/AIA/03/23991 e AIA/AIA/23993 del 1               
agosto 2003, ha proposto a soggetti dotati di comprovata esperienza             
scientifica e imprenditoriale in relazione alle tematiche della                 
ricerca e sviluppo e alla attuazione di politiche per lo sviluppo e             
la promozione della ricerca applicata e del trasferimento tecnologico           
il conferimento dell'incarico di componente il "Comitato degli                  
esperti" di cui all'art. 9 della L.R. 7/02;                                     
- che tale "Comitato" in seguito all'accettazione scritta                       
dell'incarico da parte dei soggetti sopra indicati e confermata in              
data 10 ottobre 2003 nell'ambito di un incontro tenutosi presso gli             
uffici dell'Assessorato alle Attivita' produttive, Sviluppo economico           
e Piano Telematico - e' stato nominato con delibera di Giunta                   
2037/03, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 7/02 e ha preventivamente              
espresso, nella medesima seduta del 10 ottobre 2003, proprie                    
valutazioni e proposte in merito alla stesura del Programma regionale           
per la Ricerca Industriale, l'Innovazione e il Trasferimento                    
Tecnologico;                                                                    
visti il comma 1 dell'articolo 54 della L.R. 3/99 e il comma 1                  
dell'art. 3 della L.R. 7/02;                                                    
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,                            
delibera                                                                        
1) di approvare il Programma regionale per la Ricerca Industriale,              
l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico per gli anni 2003-2005,            
Allegato A alla presente deliberazione come sua parte integrante e              
sostanziale e lo schema di programma operativo incluso come asse 3              
del Programma Triennale per le Attivita' Produttive Industriali per             
gli anni 2003-2005, Allegato B alla presente deliberazione come sua             
parte integrante e sostanziale;                                                 
2) di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 7/02, il                  
programma di cui al precedente punto 1), in sede di prima                       
applicazione della medesima Legge regionale, e' predisposto come                
integrazione del Programma Triennale per le Attivita' Produttive                
2003-2005, trovando, conseguentemente, collocazione nell'ambito                 
dell'Asse 3 di quest'ultimo;                                                    
3) di dare atto che, ai sensi del comma 3 dell'art. 55 della L.R. 21            
aprile 1999, n. 3, la Giunta regionale provvedera', sulla base degli            
indirizzi definiti dal programma regionale di cui al precedente punto           
1), a definire in relazione agli interventi previsti dalle misure e             
dalle azioni del programma medesimo le spese ammissibili e i criteri            
di concessione, erogazione e revoca dei benefici, le modalita' di               
presentazione delle domande e le misure dei contributi;                         
4) di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della L.R. 14             
maggio 2002, n. 7, la Giunta regionale provvedera' ad approvare,                
sulla base del programma di cui al precedente punto 2), un programma            
operativo che specifica, in riferimento a ciascuna azione,                      
l'attribuzione degli stanziamenti per le diverse azioni, le tipologie           
dei contributi ammissibili e le relative modalita' di concessione ed            
erogazione nonche' i soggetti ammissibili;                                      
5) di dare atto che il "Comitato degli esperti", di cui all'art. 9              
della L.R. 7/02 e' stato nominato con delibera di Giunta 2037/03, ai            
sensi dell'art. 9 della L.R. 7/02 e ha preventivamente espresso,                
nella seduta del 10 ottobre 2003 tenutasi presso gli Uffici                     
dell'Assessorato alle Attivita' produttive, Sviluppo economico e                
Piano Telematico, proprie valutazioni e proposte in merito alla                 
stesura del Programma regionale per la Ricerca Industriale,                     
l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico;                                   
6) di dare atto:                                                                
- che i fabbisogni finanziari da destinare all'attuazione dei                   
programmi in oggetto per gli anni 2003, 2004 e 2005:                            
- sono stati specificatamente individuati, per quanto riguarda le               
risorse regionali per l'anno 2003, sui pertinenti capitoli di spesa             
del bilancio della Regione Emilia- Romagna per l'esercizio                      
finanziario in corso;                                                           
- saranno specificamente individuati, per quanto riguarda le risorse            
regionali per gli anni 2004 e 2005, sui pertinenti capitoli di spesa            
del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per gli                 
esercizi finanziari 2004 e 2005,                                                
- che la destinazione delle risorse statali sui pertinenti capitoli             
di spesa del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna                
sara' stabilita sulla base delle indicazioni contenute nei citati               
Programmi successivamente all'emanazione del previsto DPCM di                   
trasferimento delle risorse, con apposita deliberazione della Giunta            
regionale, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 39/02.                              
Programma regionale per la ricerca industriale, l'innovazione e il              
trasferimento tecnologico                                                       
Attuazione della L.R. 14 maggio 2002, n. 7                                      
II Programma regionale per la Ricerca Industriale, l'Innovazione e il           
Trasferimento Tecnologico (PRRIITT) definisce gli indirizzi                     
strategici, i criteri di attuazione e le priorita' per l'attuazione             
delle azioni previste agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 7/02. I                 
contenuti di tale programma sono alla base del programma operativo di           
competenza della Giunta regionale per il triennio 2003-2005 che,                
secondo il comma 2 dell'art. 3 della legge, specifichera', per                  
ciascuna azione, l'attribuzione degli stanziamenti, le tipologie dei            
contributi ammissibili, le modalita' di concessione ed erogazione, i            
soggetti ammissibili l'indicazione dei criteri di priorita'. Al                 
Programma si collegano, in base al comma 1 dell'art. 6, l'atto di               
Giunta per la definizione delle caratteristiche dei "laboratori di              
ricerca industriale e trasferimento tecnologico" e dei "centri per              
l'innovazione" e, in base al comma 1 dell'art. 9, il Regolamento per            
il funzionamento del comitato degli esperti (parte allegata).                   
Obiettivo del PRRIITT e' quello di dare carattere organico alle                 
azioni da realizzare in vista delle finalita' definite all'art. 1               
della Legge 7/02, anche nel quadro dell'intero intervento regionale a           
sostegno delle imprese e delle attivita' produttive (Programma                  
Triennale per le Attivita' Produttive - di cui il PRRIITT costituisce           
l'asse 3, leggi per l'artigianato, ecc.) e nel contesto degli altri             
strumenti nazionali e comunitari a sostegno della ricerca e                     
dell'innovazione, di indicare il contenuto delle diverse azioni, le             
categorie dei soggetti beneficiari, le priorita' da considerare nella           
valutazione dei progetti nel quadro degli obiettivi regionali di                
sviluppo dell'innovazione, l'impianto regionale complessivo per le              
attivita' di indirizzo, valutazione e monitoraggio del Programma, il            
quadro finanziario.                                                             
L'approccio e gli obiettivi del Programma                                       
II PRRIITT punta a rafforzare le dinamiche del sistema produttivo               
regionale verso l'attivita' di ricerca applicata, di sviluppo                   
precompetitivo e di innovazione, a favorire l'aumento del contenuto             
tecnologico delle produzioni e lo sviluppo dell'economia della                  
conoscenza. Come gia' descritto nella relazione di accompagnamento al           
progetto di legge, vi sono, nell'ambito del sistema produttivo                  
regionale, significative forze che stanno indirizzando verso questa             
prospettiva l'intero sistema: imprese innovative e globali, centri di           
ricerca e Universita' sempre piu' coinvolte nelle dinamiche                     
economiche, centri di servizio e di trasferimento tecnologico, il               
mondo delle nuove professioni e delle nuove imprese della societa'              
dell'informazione e della conoscenza.                                           
L'obiettivo di fondo del Programma e' quello di contribuire al                  
consolidamento di una comunita' regionale della conoscenza e                    
dell'innovazione, costituita dai soggetti che nei rispettivi ambiti             
operano per l'innovazione e interagiscono per scambiare e sviluppare            
nuove conoscenze. Queste dinamiche vanno tanto piu' rafforzate e                
sostenute a livello regionale, in quanto la tendenza strutturale                
dell'Italia e' quella di allontanarsi dai parametri medi di impegno             
in ricerca e sviluppo dei Paesi OCSE, anche in contrasto con le                 
prescrizioni e gli obiettivi della Unione Europea, che invece punta             
ad elevare tale impegno ad almeno il 3% del PIL nei prossimi anni.              
L'approccio che accompagna questo Programma di attuazione della Legge           
7/02, parte innanzitutto dalla presa d'atto di una forte e crescente            
propensione del sistema regionale verso l'investimento in innovazione           
tecnologica e sviluppo della conoscenza. Questo si evince dalla                 
crescente centralita' che vanno assumendo gli investimenti in ricerca           
e sviluppo e in tecnologie dell'informazione e della comunicazione da           
parte delle imprese, dall'elevato grado di partecipazione                       
dell'Emilia-Romagna nell'utilizzo dei vari strumenti di sostegno alla           
ricerca e all'innovazione, dall'andamento crescente nella                       
realizzazione di innovazioni industriali brevettate, dallo sviluppo,            
anche rapido, di nuove imprese e nuove professioni operanti nei                 
settori delle nuove tecnologie e dei servizi avanzati alle imprese.             
Questo conferma anche la convinzione che il Sistema socioeconomico              
regionale si va ponendo di fronte alla globalizzazione con un                   
atteggiamento rivolto a rafforzare i fattori di competitivita' e                
qualita' sociale, cercando di attutire le inevitabili pressioni sui             
costi che inevitabilmente incidono sulle imprese e sul lavoro. Cio'             
testimonia, inoltre, la tendenza ad una risposta compatta,                      
all'incontro, alla presenza di una rete tra i soggetti del sistema;             
non solo delle imprese, ma, sempre piu', anche delle Universita' e              
degli altri soggetti legati al sistema della conoscenza, che va                 
incoraggiata e rafforzata.                                                      
Il programma, quindi, attraverso i suoi strumenti operativi,                    
sosterra' i soggetti e i comportamenti che contribuiscono a questo              
processo, con l'obiettivo di generare un impatto diffuso e rilevante            
nel sistema produttivo regionale. L'azione della Regione prende corpo           
in un contesto che vede: da un lato il sistema delle imprese che ha             
sviluppato, soprattutto sulla base di forme di apprendimento dirette            
e basate sull'esperienza, livelli di conoscenza estremamente                    
specialistica e sofisticata in campi molto specifici e che hanno                
consentito il raggiungimento di posizioni di leadership in numerosi             
prodotti di nicchia; dall'altro, le Universita' e i centri di ricerca           
che possono riversare nuove conoscenze avanzate nei circuiti                    
informativi e nelle dinamiche economico-produttive nella regione.               
Il programma punta a definire schemi di intervento molto focalizzati            
sulle specificita' regionali, considerando le tipologie dei                     
protagonisti, le eccellenze presenti nel sistema regionale e la loro            
messa in rete, la valutazione del loro potenziale rispetto                      
all'assetto tecnologico della regione, in base all'approccio del                
"Regional Technology Foresight".                                                
La strategia per il consolidamento a livello regionale di una                   
economia fondata sull'innovazione e sulla conoscenza passa attraverso           
azioni integrate che, nell'ambito del programma si sostanziano:                 
- nello stimolo agli investimenti in ricerca e sviluppo da parte                
delle imprese e ad una piu' intensa relazione tra esse, il sistema              
universitario e della ricerca, i fornitori di servizi tecnologici;              
- nel sostegno allo sviluppo di nuovi laboratori industriali da parte           
di imprese o loro raggruppamenti, volti a realizzare servizi di                 
ricerca e sviluppo;                                                             
- nella promozione di nuove imprese o nuove attivita' professionali             
ad alto contenuto tecnologico generate da spin off dalle attivita' di           
ricerca o altre forme di valorizzazione economica dei risultati della           
ricerca;                                                                        
- nel sostegno a programmi di trasferimento di conoscenze e                     
competenze tecnologiche alle imprese;                                           
- nello sviluppo di una rete di laboratori di ricerca industriale e             
trasferimento tecnologico e di centri per l'innovazione, cioe' di               
luoghi in cui vengono sviluppate, su tematiche tecnologiche e                   
produttive di elevata rilevanza regionale, l'attivita' di ricerca               
applicata regionale per la sua valorizzazione industriale o di                  
fornire servizi e conoscenze tecnologiche in risposta ai fabbisogni             
delle imprese;                                                                  
- nel potenziamento dei servizi a sostegno dello sviluppo delle                 
attivita' di ricerca e trasferimento tecnologico e della rete                   
regionale dei soggetti della ricerca e dell'innovazione.                        
Va anche ricordato che il PRRIITT si concentra sugli interventi piu'            
strettamente attinenti alle problematiche della ricerca industriale e           
del trasferimento tecnologico; altre misure nell'ambito del Programma           
Triennale per le Attivita' Produttive, nel cui ambito il PRRIITT                
stesso e' approvato, e delle leggi specificatamente a sostegno delle            
imprese artigiane, sostengono gli investimenti rivolti                          
all'innovazione nell'ambito delle imprese attraverso l'acquisizione             
di beni di investimento e conoscenze da introdurre direttamente nel             
circuito produttivo.                                                            
Infine, il PRRIITT si raccorda con gli altri programmi e strumenti a            
sostegno della ricerca e dell'innovazione nazionali e comunitari, in            
particolare il VI Programma Quadro per la Ricerca dell'Unione Europea           
e il Piano Nazionale della Ricerca, il DLgs 297/99, favorendo                   
peraltro l'utilizzo di questi ulteriori strumenti da parte delle                
imprese e degli operatori della ricerca della regione, promuovendo              
l'addizionalita' degli strumenti. Questo regolamento guarda peraltro            
all'evoluzione del contesto istituzionale anche in riferimento alla             
ricerca, per la quale la Regione Emilia-Romagna, insieme anche alle             
altre Regioni, si aspetta un ulteriore decentramento di risorse e               
competenze.                                                                     
Struttura del Programma                                                         
II contenuto del Programma e' costituito dallo sviluppo delle linee             
di intervento indicate agli articoli 4 (commi 1 e 2), 5 e 6 della               
Legge 7/02. Esso si struttura in quattro misure e relative azioni,              
come illustrato nello schema qui di seguito e nella successiva                  
illustrazione. La Giunta regionale definira' con l'approvazione del             
Programma operativo, le procedure di attuazione.                                
SCHEMA DEL PRRIITT                                                              
Misura 1. Azioni per lo sviluppo del sistema produttivo regionale               
verso la ricerca industriale e strategica                                       
Azione A Progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo              
Azione B Sviluppo di laboratori industriali                                     
Misura 2. Generazione di nuove attivita' imprenditoriali e                      
professionali ad alto contenuto tecnologico                                     
Azione A Programmi per la creazione di nuove attivita'                          
imprenditoriali e professionali                                                 
Azione B Sostegno finanziario all'avvio delle iniziative                        
imprenditoriali                                                                 
Misura 3. Azioni per il trasferimento di conoscenze e competenze                
tecnologiche                                                                    
Misura 4. Sviluppo di rete                                                      
Azione A Laboratori di ricerca e trasferimento tecnologico                      
Azione B Centri per l'innovazione                                               
Azione C Servizi per lo sviluppo della rete della ricerca                       
Descrizione delle misure e delle relative azioni                                
Misura 1. Azioni per lo sviluppo del sistema produttivo regionale               
verso la ricerca industriale e strategica                                       
La Misura 1 del PRRIITT, in attuazione del comma 1 dell'articolo 4              
"Azioni per lo sviluppo del sistema produttivo regionale verso la               
ricerca industriale e strategica", punta a rafforzare il sistema                
produttivo e imprenditoriale regionale verso la ricerca industriale,            
a sostenere gli investimenti in ricerca e innovazione, a promuovere e           
consolidare le relazioni di scambio e di collaborazione tra gli                 
attori del sistema regionale dell'innovazione e della ricerca.                  
L'Azione A punta a sostenere e sperimentare una idea nuova di                  
attivita' di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo da parte             
delle imprese, finalizzata all'innovazione, in conformita' con quanto           
definito all'art. 2 della L.R. 7/02.                                            
L'azione e' organizzata intorno all'idea di "percorso", cioe' di                
progetti organizzati secondo la sequenza:                                       
- programma di ricerca per concepire nuovi prodotti, processi                   
produttivi e organizzativi o servizi, o per innovare e migliorare               
significativamente i prodotti, i processi e i servizi esistenti;                
- traduzione dei risultati della ricerca nello sviluppo                         
precompetitivo di piani, progetti e prototipi;                                  
- brevettazione o altre forme di tutela della proprieta'                        
intellettuale e di evidenza dei risultati.                                      
L'azione punta quindi a promuovere e sostenere progetti da                      
realizzarsi in forma singola o associata. I progetti potranno                   
presentare l'intera sequenza o anche solo la parte di sviluppo                  
precompetitivo-brevettazione ed i piani di attivita' verranno                   
verificati nelle loro diverse fasi di attuazione. Particolare rilievo           
assumeranno i progetti che prevedono una collaborazione con strutture           
universitarie, enti di ricerca, laboratori di ricerca accreditati dal           
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, societa'            
professionali operanti in ambiti scientifici e tecnologici e che                
prevedono l'assunzione o la collaborazione di nuovo personale                   
laureato o diplomato, dedicato a seguire compiti di ricerca.                    
L'obiettivo e' quello di attivare, da parte delle imprese, risorse e            
competenze nuove, ampliando il personale interno o sviluppando                  
collaborazioni esterne nell'ambito della ricerca e del trasferimento            
di conoscenze, sia pubblico che privato.                                        
L'intervento della Regione e' rivolto infatti a sostenere, per la               
fase di ricerca industriale, l'impegno di risorse professionali,                
secondo una o piu' delle seguenti modalita':                                    
a) prestazioni relative a utilizzo di laboratori e strumenti delle              
Universita' e degli enti di ricerca o prestazioni di laboratori                 
accreditati dal MIUR;                                                           
b) distacco temporaneo o contratti di collaborazione di personale               
delle Universita' o dei centri di ricerca, definibile anche in                  
termini di giornate di prestazione e consulenza, con un numero minimo           
di giorni;                                                                      
c) assunzione di nuovo personale laureato o diplomato da assegnare ad           
attivita' di ricerca;                                                           
d) contratti di collaborazione professionale con societa'                       
professionali o professionisti;                                                 
e) utilizzo di personale interno.                                               
Per la parte di attivita' di sviluppo precompetitivo, il sostegno               
potra' essere esteso all'acquisto ed utilizzo di attrezzature                   
tecnologiche e informatiche, di brevetti e licenze.                             
L'intervento della Regione verra' attuato nei limiti previsti dalla             
Disciplina comunitaria per gli Aiuti di Stato alla Ricerca e Sviluppo           
(n. 96/C 45/06). Ai sensi di tale Disciplina si definiscono:                    
- progetti di ricerca applicata quelli il cui ambito operativo e'               
specificato all'art. 2, comma 1 del DM 8 agosto 2000, n. 593                    
"Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste           
dal DLgs 297/99", e in modo coerente, dalla L.R. 7/02 (art. 2, comma            
1, lettera b). Essi possono anche comprendere attivita' non                     
preponderanti di sviluppo precompetitivo e/o di innovazione                     
tecnologica secondo le definizioni indicate dalla L.R. 7/02 (art. 2,            
comma 1, lettere c e d). Tali attivita' di sviluppo precompetitivo e            
di innovazione tecnologica sono ammissibili in quanto necessarie alla           
validazione dei risultati dell'attivita' di ricerca industriale. I              
progetti devono concludersi evidenziando un risultato tangibile                 
dell'attivita' svolta: brevetto industriale, modello di utilita',               
prototipo, nuovo prodotto, nuovo processo, nuovo servizio, nuovo                
modello organizzativo, ecc...                                                   
- progetti di sviluppo precompetitivo quelli il cui ambito operativo            
prevalente rientra fra le attivita' previste all'art. 2, comma 1,               
lettere c) e d) della L.R. 7/02. Essi possono anche comprendere                 
connesse e non preponderanti attivita' di ricerca industriale.                  
La procedura di selezione sara' di tipo valutativo, secondo le                  
modalita' indicate dal successivo regolamento approvato dalla Giunta            
regionale.                                                                      
L'Azione B sostiene lo sviluppo di laboratori industriali realizzati           
da piccole e medie imprese, anche in collaborazione tra loro                    
attraverso la partecipazione a consorzi, societa' consortili o anche            
attraverso associazioni temporanee. I laboratori, che dovranno essere           
in grado di sviluppare e offrire servizi di ricerca e sviluppo,                 
potranno prevedere forme di collaborazione tra imprese e Universita'            
e centri di ricerca o altri centri. I laboratori dovranno essere                
rivolti allo svolgimento di attivita' di tipo scientifico e                     
tecnologico, tra quelle che possono ottenere un accreditamento                  
secondo le normative del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e           
della Ricerca.                                                                  
I progetti di laboratori devono comprendere attivita' sia di ricerca            
applicata che di sviluppo precompetitivo. In sede di valutazione                
sara' data priorita' a temi di rilevante interesse per il sistema               
produttivo regionale; non verranno tuttavia stabilite limitazioni               
settoriali o tematiche a priori ma verranno premiati i progetti di              
laboratori di migliore qualita', maggiore rilevanza tecnologica, con            
il maggior numero di imprese coinvolte e di personale occupato, di              
maggiori dimensioni e grado di cofinanziamento privato.                         
La procedura di selezione sara' di tipo valutativo, secondo le                  
modalita' indicate dal successivo regolamento approvato dalla Giunta            
regionale.                                                                      
Il cofinanziamento regionale rispettera' i massimali previsti dai               
regolamenti europei sugli aiuti di stato alla ricerca applicata e               
allo sviluppo precompetitivo.                                                   
Nell'ambito dei progetti presentati per le due azioni, tra le spese             
ammissibili potranno essere incluse anche le spese per la                       
realizzazione di studi di fattibilita' per l'accesso a finanziamenti            
comunitari, nazionali o internazionali di altro genere che possono              
dare continuita' ulteriore alle attivita' di ricerca e innovazione              
avviate con i progetti presentati.                                              
Misura 2. Generazione di nuove attivita' imprenditoriali e                      
professionali ad alto contenuto tecnologico                                     
Con la Misura 2, in attuazione del comma 2 dell'art. 4, vengono                 
sostenuti interventi a favore della nascita di nuove attivita'                  
imprenditoriali e professionali ad alto contenuto tecnologico che               
valorizzino economicamente i risultati della ricerca, al fine di                
rafforzare il tessuto delle attivita' innovative nella regione.                 
L'avvio di queste nuove attivita' puo' avvenire attraverso processi             
di spin off diretto da parte di ricercatori singoli o in gruppo                 
operanti all'interno delle strutture universitarie e di ricerca che             
danno vita a nuove imprese, oppure puo' avvenire attraverso la messa            
a disposizione dei risultati della ricerca per operatori esterni che            
possono essere interessati ad acquisire, o utilizzare tali risultati            
e a stipulare un contratto di spin off in forma di collaborazione               
intellettuale con i ricercatori interessati o con accordi con gli               
enti di ricerca.                                                                
In questa misura sono presenti due azioni.                                      
L'Azione A punta a sostenere le attivita' e le iniziative per la               
promozione di nuove imprese o attivita' professionali, anche a                  
seguito di processi di spin off, realizzate dalle Universita', dagli            
enti di ricerca o da altri enti appositamente costituiti. In questi             
programmi sono sostenute nella forma di contributi o di servizi le              
spese per realizzare infrastrutture e servizi specialistici per la              
progettazione, la selezione, l'avvio di nuove imprese, per                      
l'insediamento delle nuove attivita' in incubatori o altri spazi                
tecnologicamente attrezzati, per la promozione dei risultati della              
ricerca, la fornitura di servizi di assistenza scientifica e                    
gestionale, la concessione di borse di ricerca, anche in continuita'            
con altri programmi che agiscono in tale ambito.                                
L'Azione B punta a facilitare l'accesso al credito e la concessione            
di contributi per le spese di avviamento e primo investimento per le            
imprese che effettivamente riescono a costituirsi e dare avvio                  
all'attivita'. Si tratta di contributi in conto capitale e di                   
concessione di garanzie creditizie, anche attraverso i fondi                    
regionali, nazionali e comunitari gia' costituiti e sulla base di               
convenzioni della Regione con tali organismi. Anche in questo caso              
verranno valutati i progetti secondo la qualita', l'impatto                     
tecnologico e occupazionale, lo sviluppo di rete, il grado di                   
cofinanziamento. I progetti saranno selezionati a seguito di                    
procedura valutativa.                                                           
Misura 3. Azioni per il trasferimento di conoscenze e competenze                
tecnologiche                                                                    
La Misura 3 del PRRIITT attua l'art. 5 della Legge 7/02 "Azioni per             
il trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche". In                   
particolare vengono promossi e sostenuti contratti per il                       
trasferimento tecnologico stipulati dalle Universita' e dagli Enti di           
ricerca con imprese singole e associate, associazioni di imprese e              
consorzi. Nella realizzazione di questi programmi di trasferimento              
delle conoscenze, possono anche essere coinvolti gli enti per la                
formazione professionale accreditati.                                           
I contratti prevedono lo svolgimento di iniziative attinenti la                 
conoscenza e l'aggiornamento del personale tecnico nelle imprese,               
nell'ambito di precise specifiche tecnico-scientifiche. Tali                    
iniziative possono prevedere anche forme di mobilita' e di                      
trasferimento temporaneo da parte del personale universitario o degli           
enti di ricerca presso le imprese, o la concessione di borse di                 
ricerca a giovani laureati per svolgere attivita' implicanti                    
l'aumento delle conoscenze all'interno delle imprese, oppure possono            
anche consistere in attivita' di analisi dai fabbisogni tecnologici e           
di brokeraggio tecnologico per gruppi di imprese.                               
Verra' seguita una procedura valutativa. La priorita' nella selezione           
dei progetti verra' assegnata a progetti di maggiore impatto e                  
completezza del processo di trasferimento, di numero di persone                 
coinvolte, ecc. Anche in questo ambito verranno tenute in                       
considerazione le tematiche di rilevante interesse per il sistema               
produttivo e il sistema regionale della conoscenza.                             
Misura 4. Sviluppo di rete                                                      
La Misura 4, in attuazione dell'art. 6, ha l'obiettivo di promuovere            
lo sviluppo della rete regionale della ricerca applicata e del                  
trasferimento tecnologico attraverso il sostegno allo sviluppo di un            
sistema di centri di elevata competenza nell'ambito della ricerca               
scientifica e tecnologica con elevato potenziale industriale, di                
favorire lo sviluppo di conoscenze e nuove attivita' imprenditoriali            
di elevato profilo, e di diffondere conoscenze innovative su tutto il           
sistema regionale.                                                              
In attuazione dell'articolo 6, commi 1 e 2, vengono sostenuti                   
programmi di norma biennali, e comunque di durata non superiore a tre           
anni, riguardanti la promozione e lo sviluppo di "Laboratori di                 
ricerca e trasferimento tecnologico" e "Centri per l'innovazione",              
strutture che contribuiranno, assieme alle imprese e ai laboratori              
accreditati MIUR, a costituire la rete regionale per la ricerca                 
industriale, l'innovazione e il trasferimento tecnologico, le cui               
caratteristiche organizzative ed operative vengono definite da                  
apposito regolamento della Giunta regionale.                                    
Per "Laboratori" si intendono strutture dedicate a svolgere attivita'           
di ricerca applicata, promuoverne e valorizzarne i risultati in                 
termini di ricaduta industriale, a partire dalle tematiche                      
prioritarie di forte interesse per il sistema produttivo e di elevata           
specializzazione scientifica regionale.                                         
In particolare, i laboratori hanno l'obiettivo di aumentare il                  
livello delle conoscenze nella ricerca industriale, spostando in                
avanti la frontiera regionale delle conoscenze utilizzabili a livello           
industriale, di aumentare e qualificare il flusso di informazioni               
dalla ricerca verso l'industria e verso il sistema socioeconomico               
attraverso attivita' di trasferimento tecnologico, di contribuire a             
generare nuove imprese e nuovi cluster di imprese in settori                    
innovativi e ad alta intensita' di conoscenza. I Laboratori dovranno            
presentare un programma di attivita' di ricerca da realizzare                   
nell'ambito di centri esistenti o nuovi, mettendo in rete anche                 
diversi punti di specializzazione regionale e prevedendo, gia' nella            
loro costituzione, la condivisione dei programmi di ricerca tra                 
Universita' e industria.                                                        
Per "Centri per l'innovazione" si intendono strutture piu'                      
specificamente orientate al trasferimento tecnologico per le imprese,           
i sistemi locali, le filiere produttive regionali, per quanto                   
riguarda la promozione e la sensibilizzazione alle varie tematiche              
dell'innovazione tecnologica e organizzativa nell'ambito di                     
specifiche tematiche settoriali o trasversali, la messa a                       
disposizione di servizi per l'innovazione e per il reperimento di               
specifiche fonti di conoscenza in grado di rispondere alla domanda              
delle imprese e ai problemi da esse evidenziati, la promozione e la             
realizzazione di progetti e iniziative pilota di tipo innovativo con            
le imprese.                                                                     
In entrambi casi e' fortemente richiesta l'adesione delle imprese               
attraverso loro esplicita manifestazione di interesse al progetto che           
si puo' concretizzare in: partecipazione diretta al raggruppamento,             
sponsorizzazione del progetto in termini finanziari o di concessione            
di risorse materiali ed umane, semplice dichiarazione di interesse e            
condivisione degli obiettivi. La proprieta' intellettuale delle                 
attivita' svolte nell'ambito dei progetti e' dei Laboratori o dei               
Centri ed e' indivisibile e intrasferibile ai singoli soggetti dei              
raggruppamenti.                                                                 
Per entrambe le tipologie di iniziative, sono previsti specifici                
regolamenti approvati dalla Giunta regionale.                                   
L'Azione A sosterra' quindi lo sviluppo delle attivita' di un sistema           
di laboratori di ricerca e trasferimento tecnologico, sulla base di             
specifici programmi di attivita' orientati prioritariamente alle                
tematiche di interesse regionale individuate dal documento "Indirizzi           
e priorita' tematiche", allegato al presente Programma. I piani                 
riguarderanno lo sviluppo delle attivita' di ricerca, le attivita'              
connesse di trasferimento tecnologico, il potenziamento tecnologico             
delle strutture, la diffusione dei risultati e le azioni di tutela              
della proprieta' intellettuale. I progetti preliminari vengono                  
selezionati da parte del comitato di valutazione e i loro contenuti             
definitivi vengono completati a seguito di incontri tra i proponenti            
e i rappresentanti del comitato stesso per meglio definire le                   
finalita' e le azioni da realizzare.                                            
L'Azione B, avra' analoghe caratteristiche, e si orientera' allo                
sviluppo di programmi di trasferimento tecnologico per specifiche               
filiere industriali, sistemi di produzione locali, tipologie                    
imprenditoriali specifiche, ecc. realizzati dai "Centri per                     
l'innovazione", anche secondo quanto previsto nell'Azione 3.1.                  
Con l'Azione C vengono programmate attivita' di promozione e di                 
sostegno allo sviluppo di questa rete regionale in base alle                    
tipologie di attivita' descritte al comma 3 dell'articolo 6, svolte             
dalla societa' consortile per azioni ASTER. In particolare:                     
a) la costituzione e gestione di una strumentazione integrata, con              
una banca dati, anche telematica, per l'utilizzazione delle                     
competenze scientifiche e tecnologiche presenti nelle Universita' e             
negli enti di cui al presente comma per favorire l'accesso degli                
utilizzatori alle conoscenze, in accordo con gli strumenti esistenti            
a livello nazionale, comunitario ed internazionale;                             
b) la promozione e la gestione dell'accesso alle apparecchiature                
scientifiche e tecniche presenti nelle Universita' e negli enti di              
cui al comma 3 da parte delle imprese;                                          
c) la promozione ed organizzazione delle prestazioni svolte presso le           
imprese da personale con competenze scientifiche e tecniche delle               
Universita' e degli enti di ricerca insediati nel territorio                    
regionale, ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art. 5;                   
d) la promozione e la realizzazione di strumenti ed attivita' di                
supporto per l'organizzazione di programmi dedicati al trasferimento            
tecnologico ed alla connessa diffusione di conoscenze nell'ambito               
delle istituzioni scientifiche;                                                 
e) lo sviluppo di iniziative di' assistenza tecnica per l'accesso e             
la partecipazione delle Universita' e degli enti di ricerca insediati           
nel territorio regionale a programmi comunitari o nazionali di                  
ricerca;                                                                        
f) lo sviluppo di iniziative di ricerca connesse ad ambiti di                   
interesse industriale a rilevante impatto per il sistema produttivo             
regionale promossi da Universita' o altri enti di ricerca insediati             
nel territorio regionale, anche in collaborazione con imprese, in               
forma singola o associata, nonche' associazioni di imprese.                     
Per la realizzazione di queste attivita' la Regione agisce, tramite             
un accordo con le Universita' e gli Enti di ricerca insediati nel               
territorio regionale, attraverso la Societa' consortile per azioni              
ASTER, nei cui confronti la Giunta regionale e' autorizzata a                   
stipulare apposite convenzioni per la partecipazione ed il sostegno             
al programma di attivita' corrispondente agli obiettivi e alle                  
finalita' sopra citate e riportate al comma 3 dell'art. 6 (art. 11),            
nonche' per le attivita' di supporto e assistenza tecnica per le                
attivita' che rientrano tra gli obiettivi della L.R. 7/02. Le                   
convenzioni disciplineranno:                                                    
a) le modalita' e procedure di conferimento alla societa' consortile            
dei finanziamenti connessi alle attivita' specificate nel precedente            
comma e alle altre attivita' che la societa' potra' svolgere;                   
b) il sistema di monitoraggio, di rendicontazione e di analisi di               
risultato delle attivita' svolte;                                               
c) le verifiche che la Regione puo' svolgere in corso d'opera e a               
consuntivo sullo stato di attuazione della convenzione.                         
I soggetti beneficiari                                                          
II Programma coinvolge con i vari strumenti tutte le tipologie di               
soggetti che contribuiscono a costruire un sistema regionale della              
ricerca applicata e dell'innovazione tecnologica.                               
Beneficiari degli interventi previsti alla Misura 1, Azione A                   
saranno:                                                                        
a) imprese che esercitano le attivita' di cui ai punti 1, 2 e 3 del             
comma 1 dell'art. 2195 del Codice civile, in forma singola o                    
associata.                                                                      
Beneficiari degli interventi previsti alla Misura 1 Azione B                    
saranno:                                                                        
a) imprese che esercitano le attivita' di cui ai punti 1, 2 e 3 del             
comma 1 dell'art. 2195 del Codice civile;                                       
b) associazioni temporanee di piccole e medie imprese che esercitano            
le attivita' di cui ai punti 1, 2 e 3 del comma 1 dell'art. 2195 del            
Codice civile;                                                                  
c) consorzi o societa' consortili composti da imprese che esercitano            
le attivita' di cui ai punti 1, 2 e 3 del comma 1 dell'art. 2195 del            
Codice civile e Universita', enti e centri di ricerca pubblici.                 
Beneficiari degli interventi previsti alla Misura 2 saranno:                    
a) Universita', enti e centri di ricerca pubblici, e loro consorzi;             
centri di ricerca privati iscritti all'Albo del MIUR, e aventi come             
fine statutario lo sviluppo della ricerca industriale,                          
dell'innovazione e del trasferimento tecnologico;                               
b) Imprese di nuova costituzione (fino a 12 mesi di attivita') che              
esercitano le attivita' di cui ai punti 1, 2 e 3 del comma 1                    
dell'art. 2195 del Codice civile;                                               
c) Societa' di servizi alle imprese, studi e societa' professionali             
aventi come finalita' la prestazione di servizi per l'innovazione               
tecnologica, gestionale e organizzativa.                                        
Beneficiari degli interventi previsti alla Misura 3 saranno:                    
a) imprese che esercitano le attivita' di cui ai punti 1, 2 e 3 del             
comma 1 dell'art. 2195 del Codice civile;                                       
b) consorzi e societa' consortili tra piccole e medie imprese che               
esercitano le attivita' di cui ai punti 1, 2 e 3 del comma 1                    
dell'art. 2195 del Codice civile;                                               
c) associazioni temporanee di piccole e medie imprese che esercitano            
le attivita' di cui ai punti 1, 2 e 3 del comma 1 dell'art. 2195 del            
Codice civile;                                                                  
d) associazioni imprenditoriali.                                                
Beneficiari degli interventi previsti alla Misura 4 saranno:                    
a) Consorzi e societa' consortili tra strutture universitarie ed enti           
di ricerca, preferibilmente insieme ad imprese, anche attraverso loro           
associazioni e consorzi, volti a costituire laboratori di ricerca               
industriale e trasferimento tecnologico;                                        
b) Consorzi e societa' consortili tra imprese, anche attraverso loro            
associazioni e consorzi, strutture universitarie, enti di ricerca,              
altri enti, volti a costituire centri per l'innovazione;                        
c) ASTER SC pA.                                                                 
Procedure di valutazione                                                        
L'articolo 9 della Legge 7/02 stabilisce che per le attivita' di                
indirizzo, valutazione e monitoraggio la Giunta nomina un Comitato di           
Esperti, garanti per le attivita' di valutazione dei progetti                   
presentati nell'ambito del Programma, che opera secondo il                      
regolamento approvato dalla Giunta regionale.                                   
In forma schematica, le procedure di valutazione da seguire per le              
diverse azioni sono quelle riportate nella seguente tabella:                    
Misura 1.A Progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:           
valutativa                                                                      
Misura 1.B Sviluppo di laboratori industriali: valutativa                       
Misura 2.A Programmi per la creazione di nuove attivita'                        
imprenditoriali e professionali: valutativa negoziale                           
Misura 2.B Sostegno finanziario all'avvio delle iniziative                      
imprenditoriali: valutativa                                                     
Misura 3 Azioni per il trasferimento di conoscenze e competenze                 
tecnologiche: valutativa                                                        
Misura 4.A Laboratori di ricerca e trasferimento tecnologico:                   
valutativa negoziale                                                            
Misura 4.B Centri per l'innovazione: valutativa negoziale                       
Indirizzi e priorita' tematiche                                                 
Individuazione delle priorita' regionali                                        
Lo sviluppo di una economia della conoscenza e di un ambiente                   
altamente innovativo a livello regionale necessita delle seguenti               
condizioni:                                                                     
- un intervento a carattere sistemico che coinvolga tutti i gruppi di           
soggetti presenti nelle varie parti della catena del valore della               
conoscenza (Universita', Enti, centri, imprese industriali, imprese             
di servizio e professionali) e che favorisca l'intensificazione delle           
relazioni tra tali soggetti;                                                    
- l'attenzione all'intero ciclo di produzione e diffusione della                
conoscenza fino alla sua valorizzazione economica, nelle diverse fasi           
e tipologie di attivita' descritte dall'articolo 2 della Legge 7/02,            
anche promuovendo il meccanismo dell'addizionalita' con gli strumenti           
nazionali e comunitari;                                                         
- la diffusione delle tecnologie dell'informazione e della                      
comunicazione;                                                                  
- il collegamento con le grandi aree tematiche della ricerca e dello            
sviluppo scientifico e tecnologico a livello internazionale e con i             
grandi temi dello sviluppo economico e sociale;                                 
- l'apertura del sistema regionale della ricerca e dell'innovazione             
verso altre regioni e fonti di conoscenza a livello nazionale e                 
internazionale;                                                                 
- il consolidamento di alcuni punti di forza della nostra regione               
nell'ambito della ricerca e della conoscenza scientifica e della                
competizione tecnologica internazionale.                                        
La possibilita' di sviluppare una economia regionale competitiva dal            
punto di vista tecnologico e della conoscenza deve sviluppare i                 
propri punti di forza, quelli in cui puo' raggiungere una posizione             
di leadership internazionale.                                                   
La definizione delle priorita' regionali e' rilevante in particolare            
per quanto riguarda la Misura 4, cioe' lo sviluppo della rete                   
regionale per la ricerca applicata e il trasferimento tecnologico,              
cioe' per lo sviluppo dei laboratori di ricerca applicata e dei                 
centri per l'innovazione che costituiranno la rete regionale della              
ricerca e dell'innovazione di cui all'art. 6, in quanto non e'                  
ipotizzabile su scala regionale sviluppare eccellenze in tutti i                
campi della ricerca e dell'innovazione.                                         
Che alcune eccellenze nell'ambito della ricerca applicata vengano               
consolidate, e' necessario anche affinche' il sistema regionale non             
si ponga, nel quadro internazionale, solo nella funzione del                    
trasferimento di conoscenze sviluppate altrove; cosi' come e'                   
opportuno rafforzare i processi di innovazione in alcuni settori                
chiave dell'economia regionale per consolidare posizioni di                     
leadership tecnologica e produttiva nell'ambito del sistema                     
industriale.                                                                    
Pur non assumendo un approccio rigido, e' quindi necessario operare             
alcune indicazioni in termini di priorita', mettendo in relazione le            
traiettorie tecnologiche individuate a livello internazionale, con i            
nostri assets in termini di ricerca e di competitivita' industriale.            
Per questa operazione e' necessario, innanzitutto, partire                      
dall'individuazione delle grandi tematiche della ricerca, i cui                 
approfondimenti rappresentano la frontiera dell'innovazione e i                 
motori di cambiamento degli scenari tecnologici per i prossimi anni.            
Possiamo quindi assumere come punto di riferimento le aree                      
individuate dalla Direzione generale Ricerca della Commissione                  
Europea per la costruzione del VI Programma Quadro per la Ricerca. Le           
7 Aree tematiche su cui si baseranno i progetti di ricerca finanziati           
dal VI Programma Quadro sono le seguenti:                                       
1. Scienze della vita, genomica e biotecnologie per la salute;                  
2. Tecnologie della societa' dell'informazione;                                 
3. Nanotecnologie e nanoscienze, materiali multifunzionali per la               
gestione della conoscenza;                                                      
4. Aeronautica e spazio;                                                        
5. Qualita' e sicurezza dell'alimentazione;                                     
6. Sviluppo sostenibile, cambiamento globale dell'ecosistema;                   
7. Governance e cittadinanza.                                                   
Queste 7 Aree che sono frutto di un lavoro di analisi, ma anche di              
concertazione attivato dalla Commissione Europea, sono molto vicine a           
quelle individuate da altri istituti di ricerca sulle previsioni                
tecnologiche, ad esempio ISPT (Istituto di Studi per le Prospettive             
Tecnologiche) che individua sei filoni sostanzialmente coincidenti,             
con la sola maggiore evidenziazione delle ricerche in campo                     
energetico e dei trasporti, che pero', all'interno delle tematiche              
del VI Programma Quadro sono comprese all'interno della voce                    
"Sviluppo sostenibile, cambiamento globale dell'ecosistema". Nello              
schema viene riportata l'articolazione piu' dettagliata delle                   
discipline oggetto del VI Programma Quadro.                                     
Dettaglio delle Aree tematiche del VI Programma Quadro                          
1. Scienze della vita, genomica e biotecnologie per la salute                   
Genomica avanzata e sue applicazioni per la salute                              
a. conoscenza fondamentale e basi per la genomica funzionale in tutti           
gli organismi                                                                   
b. applicazioni della conoscenza e delle tecnologie nel campo della             
genomica e delle tecnologie per la salute                                       
Lotta alle maggiori malattie                                                    
a. approcci applicati della genomica alla conoscenza e alle                     
tecnologie mediche                                                              
b. lotta al cancro                                                              
c. affrontare le maggiori malattie infettive legate alla poverta'               
2. Tecnologie della Societa' dell'Informazione                                  
Ricerca applicata nelle tecnologie dell'informazione verso le                   
principali sfide economiche e sociali                                           
Comunicazione, calcolo e tecnologie software                                    
Componenti e microsistemi                                                       
Conoscenza e tecnologie interfaccia                                             
Il futuro delle tecnologie dell'informazione e le tecnologie                    
emergenti                                                                       
3. Nanotecnologie e nanoscienze, materiali multifunzionali basati               
sulla conoscenza, e nuovi processi e sistemi di produzione                      
Nanotecnologie e nanoscienze                                                    
Materiali multifunzionali basati sulla conoscenza                               
Nuovi processi e sistemi di produzione                                          
4. Aeronautica e spazio                                                         
Aeronautica                                                                     
Spazio                                                                          
5. Qualita' e sicurezza alimentare                                              
6. Sviluppo sostenibile, cambiamento globale ed ecosistemi                      
Sistemi energetici ecosostenibili                                               
a. attivita' di ricerca con impatto nel breve termine                           
b. attivita' di ricerca con impatto nel medio e lungo termine                   
Trasporti di superficie sostenibili                                             
a. sviluppo di sistemi e mezzi di trasporto a basso impatto                     
ambientale                                                                      
b. rendere i trasporti di superficie sicuri, efficaci e competitivi             
Cambiamento globale ed ecosistema                                               
7. Cittadini e governance in una societa' fondata sulla conoscenza              
Societa' fondata sulla conoscenza e coesione sociale                            
Cittadinanza, democrazia e nuove forme di governance                            
Una specificazione piu' funzionale degli ambiti di approfondimento              
scientifico e tecnologico e di ricaduta e' stata tuttavia effettuata            
dal Programma nazionale della Ricerca approvato dal CIPE il 21                  
dicembre del 2000, ed in particolare dalle Linee Guida per la                   
Politica Scientifica e Tecnologica del Governo del 19 aprile del                
2002. In questi documenti viene proposta una divisione tra il                   
concetto di "tecnologie abilitanti" e "aree di rilevanza                        
socioeconomica" rispetto alle quali lo sviluppo della ricerca e                 
dell'innovazione puo' avere impatto in termini di: incremento                   
occupazionale di alta scolarita', risposta ai bisogni sociali,                  
aumento della competitivita internazionale e sviluppo di nuovi                  
prodotti high tech.                                                             
Tra le "tecnologie abilitanti" vengono elencate:                                
- le biotecnologie;                                                             
- le tecnologie biomedicali;                                                    
- i processi separativi e le tecnologie chimica ed elettrochimica;              
- la fluidodinamica e la tecnologia della combustione;                          
- le tecnologie dei materiali strutturali e funzionali;                         
- le micro e nano tecnologie;                                                   
- la microelettronica e la sensoristica intelligente;                           
- la robotica e i sistemi avanzati di progettazione;                            
- la laser optoelettronica;                                                     
- l'elettronica, i sistemi di attuazione e controllo e le reti;                 
- l'informatica avanzata multimediale e distribuita.                            
Questo elenco, benche' abbastanza dettagliato per quanto riguarda le            
tecnologie di forte interesse industriale, rappresenta a sua volta              
una sintesi delle tecnologie di potenziale interesse industriale,               
quali vengono elencate dal "Repertorio delle tecnologie prioritarie             
per l'industria" pubblicato dall'AIRI (Associazione Italiana per la             
Ricerca Industriale).                                                           
Tra le "aree di rilevanza socioeconomica" per lo sviluppo                       
dell'innovazione, vengono invece elencati:                                      
- i sistemi di produzione;                                                      
- l'informatica e le telecomunicazioni;                                         
- l'energia;                                                                    
- l'ambiente;                                                                   
- i trasporti;                                                                  
- l'agroalimentare;                                                             
- la salute;                                                                    
- i beni culturali.                                                             
In questo modo e' gia' possibile sviluppare una matrice di incroci,             
come e' stato fatto nelle "Linee guida" del 2002, che puo'                      
rappresentare la base per costruire delle priorita' regionali, con              
opportuni adeguamenti.                                                          
Il secondo passaggio e' quello di calare questi ambiti tematici e               
questi approcci nel contesto della ricerca e delle attivita'                    
produttive regionali. Parlando di ricerca applicata con ricaduta                
industriale, innovazione tecnologica e trasferimento tecnologico,               
risulta utile lo schema di classificazione proposta dalle "Linee                
guida", anche se e' opportuno entrare in maggiore dettaglio in alcune           
di queste definizioni e in parte ridefinendole secondo le nostre                
finalita'. In particolare, e' il caso di esplodere, nell'ambito delle           
"aree di rilevanza socioeconomica", il concetto di "sistemi di                  
produzione" nelle filiere produttive rilevanti che caratterizzano               
l'economia regionale, riaccorpando in questo insieme la filiera                 
agroalimentare:                                                                 
- la meccanica, l'automazione industriale e l'impiantistica                     
industriale;                                                                    
- la motoristica;                                                               
- la ceramica e la filiera dell'edilizia in generale;                           
- il sistema agroalimentare;                                                    
- l'informatica e il multimediale;                                              
- il biomedicale e il sistema salute in generale;                               
- la chimica e le plastiche;                                                    
- il sistema moda (tessile, abbigliamento, pelle, calzature);                   
- il sistema casa e arredamento.                                                
Considerando queste filiere produttive industriali, a cui vanno                 
sempre aggiunte le aree di interesse socioeconomico piu' generale               
riportate dal documento del MIUR (l'ambiente, l'energia, le                     
telecomunicazioni, i trasporti, la salute, i beni culturali), la                
matrice regionale diviene molto piu' strutturata e complessa.                   
Alcuni indicatori possono comunque aiutare a definire quegli ambiti             
in cui l'Emilia-Romagna presenta qualche indice di specializzazione             
di eccellenza.                                                                  
A questo scopo, sono stati esaminati in primo luogo i dati relativi             
alle manifestazioni di interesse per il VI Programma Quadro espresse            
dalla nostra regione, le domande di finanziamento presentate al                 
Ministero dell'Universita' e della Ricerca, i laboratori di ricerca             
accrediti dal Ministero dell'Universita' e della Ricerca, la                    
produzione di brevetti, le filiere industriali e regionali.                     
Dal punto di vista delle manifestazioni di interesse al VI Programma            
Quadro si osserva una prevalenza nelle aree di forte ricaduta                   
industriale e sulla tematica dello sviluppo sostenibile e                       
dell'ambiente.                                                                  
(segue allegato fotografato)                                                    
Sintesi e incroci tematici                                                      
Dall'incrocio delle priorita' tematiche sopra analizzate e delle                
specializzazioni produttive e della ricerca in Emilia-Romagna si                
possono ottenere i seguenti elementi di sintesi:                                
1. le aree tematiche del VI Programma Quadro di interesse e forte               
ricaduta industriale sul sistema regionale sono: a. le tecnologie               
della societa' dell'informazione, b. le nanotecnologie e le                     
nanoscienze, i materiali multifunzionali per la gestione della                  
conoscenza, c. le scienze della vita e le biotecnologie per la                  
salute;                                                                         
2. le aree tematiche del VI Programma Quadro di forte interesse                 
regionale in termini di ricadute globali sulla qualita' della vita e            
dello sviluppo, e con ricadute industriali non necessariamente                  
dirette sono: a. lo sviluppo sostenibile e il cambiamento globale               
dell'ecosistema; b. la qualita' e la sicurezza dell'alimentazione;              
3. le tecnologie abilitanti delineate dalle "Linee guida" del MIUR              
rientrano nelle voci a), b) e in parte c) e sono tutte di forte                 
interesse per il sistema regionale, vista la loro forte pervasivita'            
industriale e generale;                                                         
4. i sistemi/filiere industriali a maggiore intensita' innovativa               
(parzialmente aggregati), risposta in termini di ricaduta alle                  
attivita' di ricerca, ma anche rispetto al loro peso economico nella            
regione, risultano: a. la meccanica, l'automazione e l'impiantistica            
industriale, b. le tecnologie dell'informazione e il multimediale, c.           
la meccanica di precisione (apparecchiature mediche, strumenti di               
misura, ecc.), d. la motoristica, e. la chimica e le plastiche, f. la           
ceramica e la filiera delle costruzioni, g. l'agroalimentare h.                 
l'arredamento e il sistema moda;                                                
5.  le altre aree di interesse socioeconomico rilevanti per la                  
qualita' dello sviluppo che si possono individuare sono: a.                     
l'ambiente, b. la qualita' e la valorizzazione del lavoro (aggiunta             
dalla Regione Emilia-Romagna) c. la societa' dell'informazione, d.              
l'energia, e. la salute, f. la sicurezza alimentare, g. la                      
formazione, h. i beni culturali                                                 
Temi di rilevante interesse regionale                                           
Iniziative regionali per promuovere e rafforzare l'attivita' di                 
ricerca industriale sono quindi individuate nei seguenti                        
raggruppamenti tematici:                                                        
1. Meccanica avanzata e meccatronica - sviluppo delle nanotecnologie            
per l'automazione e la meccanica di precisione - microelettronica,              
sensoristica, laser optoelettronica - automazione industriale -                 
motoristica e oleodinamica                                                      
2. Sviluppo di conoscenze e applicazioni della societa'                         
dell'informazione (attuata con la Misura 1.1 del Piano Telematico               
regionale) - tecnologie ed applicazioni multimediali - modelli                  
organizzativi e reti - sviluppo di nuovi servizi pubblici e privati -           
banda larga                                                                     
3. Sviluppo delle applicazioni dei materiali avanzati                           
4. Processi alimentari                                                          
5. Genomica e biotecnologie                                                     
6. Sviluppo sostenibile e cambiamento dell'ecosistema                           
7. Energia, trasporti, ambiente (da collegarsi all'attuazione del               
Piano Energetico regionale)                                                     
8. Sistemi organizzativi, qualita' e valorizzazione del lavoro                  
(tematica trasversale)                                                          
ALLEGATO B                                                                      
Programma per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico             
(L.R. 7/02) 2003-2005 - Asse 3 del Programma triennale per le                   
attivita' produttive 2003-2005                                                  
Misura 3.1 - Azioni per lo sviluppo del Sistema produttivo regionale            
verso la ricerca industriale e strategica                                       
Azione A Progetti di ricerca industriale e di sviluppo                          
precompetitivo                                                                  
Obiettivi ed oggetto                                                            
La Regione sostiene progetti proposti da imprese, in forma singola o            
associata, che prevedono attivita' di ricerca industriale e/o di                
sviluppo precompetitivo, da realizzarsi con il contributo di                    
personale e strutture delle Universita' (attraverso loro                        
dipartimenti, istituti, laboratori, aziende speciali), degli enti di            
ricerca, di societa' professionali o singoli professionisti in campo            
tecnologico, e che possono comprendere studi di fattibilita' per                
l'accesso a programmi e finanziamenti comunitari, nazionali e privati           
per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione.                        
Normativa di riferimento                                                        
- Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e                  
sviluppo;                                                                       
- L.R. 7/02, art. 4 comma 1 lett. a), b) e d)                                   
- DLgs 297/99                                                                   
- DM 593/00 8 agosto 2000                                                       
- Legge 46/82                                                                   
- Legge 598/94 art. 11 ricerca                                                  
- DLgs 123/98                                                                   
Beneficiari                                                                     
Imprese che esercitano le attivita' di cui ai punti 1, 2 e 3 del                
comma 1 dell'art. 2195 del Codice civile, in forma singola o                    
associata (associazioni temporanee, consorzi, societa' consortili),             
aventi stabile organizzazione nel territorio della regione                      
Emilia-Romagna.                                                                 
Durata                                                                          
I progetti dovranno avere una durata da 12 a 24 mesi.                           
Tipologia di intervento regionale                                               
I progetti sono cofinanziati dalla Regione con un contributo in conto           
capitale.                                                                       
Intensita' dell'aiuto                                                           
a)  Per i progetti di ricerca industriale, secondo la definizione               
della L.R. 7/02 (art. 2, comma 1, lett. b), che possono comprendere             
attivita' non preponderanti di sviluppo precompetitivo, il contributo           
massimo e' pari al 50% dei costi ammissibili;                                   
b) per i progetti di sviluppo precompetitivo, secondo la definizione            
della L.R. 7/02 (art. 2, comma 1, lett. c) e d), che possono                    
comprendere attivita' non preponderanti di ricerca industriale, il              
contributo massimo e' pari al 25% dei costi ammissibili. I progetti             
presentati da piccole e medie imprese possono beneficiare di un                 
ulteriore contributo del 10%.                                                   
Per i progetti di cui ai punti a) e b) e' prevista una maggiorazione            
del contributo pari al 5% per le attivita' di ricerca e/o di sviluppo           
precompetitivo da svolgere nelle aree di cui all'art. 87, paragr. 3,            
lett a) del Trattato di Amsterdam, rientranti nel territorio                    
regionale.                                                                      
I progetti dovranno avere una dimensione minima di 150.000 Euro. La             
Regione cofinanzia i progetti fino ad un massimo di 250.000 Euro.               
Tipologie di costi ammissibili                                                  
a) Progetti di ricerca industriale:                                             
- prestazioni relative all'utilizzo di laboratori e strumenti delle             
Universita' e degli enti di ricerca, prestazioni di laboratori                  
accreditati dal MIUR, laboratori di ricerca industriale e                       
trasferimento tecnologico, centri per l'innovazione;                            
- contratti di collaborazione con Universita' e centri di ricerca che           
prevedano il distacco temporaneo di ricercatori o consulenze di                 
ricerca definibili anche in termini di giornate di prestazione, per             
un numero minimo di 30 giorni;                                                  
- spese per nuovo personale laureato o diplomato, da assegnare ad               
attivita' di ricerca, assunto specificatamente per il progetto, anche           
a tempo determinato per tutta la durata del progetto;                           
- contratti di collaborazione professionale con societa'                        
professionali o professionisti, incluse spese per la protezione dei             
risultati;                                                                      
- consulenze per studi di fattibilita' per l'accesso a programmi di             
finanziamento comunitari, nazionali e privati, nella misura massima             
di Euro 10.000;                                                                 
- spese per personale interno assegnato ad attivita' di ricerca,                
nella misura massima del 30% del costo totale del progetto;                     
- spese generali, nella misura massima del 10% delle altre spese                
b) Progetti di sviluppo precompetitivo                                          
Oltre ai costi previsti per i progetti di cui al punto a), sono                 
ammissibili anche i seguenti costi:                                             
- costi per l'acquisto di brevetti e licenze                                    
- costi per attrezzature tecnologiche e informatiche, limitatamente             
alla quota di ammortamento o al costo della locazione per la durata             
del progetto;                                                                   
- costi esterni per la realizzazione di prototipi, nella misura                 
massima del 20% del costo totale del progetto.                                  
Fatti salvi i limiti massimi di contributo sopra specificati, i bandi           
potranno specificare percentuali di cofinanziamento da parte della              
Regione differenziate in funzione delle tipologie di costo                      
ammissibile.                                                                    
Procedure                                                                       
La Giunta regionale emana un bando annuale che specifica le modalita'           
per la presentazione dei progetti da parte dei soggetti beneficiari.            
Tale bando resta aperto fino ad esaurimento fondi e comunque non                
oltre un anno a partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino              
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
Il Comitato degli esperti, avvalendosi di una rete di valutatori,               
verifica la sussistenza dei requisiti minimi di qualita' e di                   
rilevanza tecnico-scientifica delle proposte presentate, secondo i              
criteri stabiliti dal regolamento ai sensi della L.R. 7/02, art. 9,             
comma 1.                                                                        
Priorita'                                                                       
Ai fini della valutazione, sono considerati prioritari i progetti che           
presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:                           
- progetti di ricerca che rientrano nei temi di rilevante interesse             
regionale indicati nel Programma regionale per la Ricerca                       
Industriale, Innovazione e Trasferimento Tecnologico;                           
- progetti articolati secondo lo schema: ricerca industriale,                   
sviluppo precompetitivo, tutela della proprieta' intellettuale;                 
- coinvolgimento di Universita', enti pubblici di Ricerca, laboratori           
accreditati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della             
Ricerca;                                                                        
- progetti che prevedono l'assunzione di nuovo personale destinato ad           
attivita' di ricerca.                                                           
Soggetti attuatori                                                              
Regione Emilia-Romagna.                                                         
Azione B Sviluppo di laboratori industriali                                     
Obiettivi ed oggetto                                                            
La Regione sostiene lo sviluppo da parte di imprese singole o                   
associate di laboratori industriali in grado di offrire servizi di              
ricerca e sviluppo, su temi di rilevante interesse per il territorio            
regionale, anche in collaborazione con Universita', centri di                   
ricerca, laboratori e centri per rinnovazione. L'intervento regionale           
e' legato alla presentazione di un Programma di Sviluppo del                    
Laboratorio, che puo' ricomprendere attivita' relative alla                     
creazione, all'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione, la           
riconversione, la riattivazione di laboratori gia' esistenti ovvero             
la realizzazione di nuovi laboratori. Qualora di nuova costituzione o           
non ancora accreditati, i laboratori dovranno presentare programmi di           
sviluppo orientati all'ottenimento dell'accreditamento secondo le               
normative previste dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e            
della Ricerca.                                                                  
Normativa di riferimento                                                        
- Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e                  
sviluppo.                                                                       
- L.R. 7/02;                                                                    
- Legge 317/91 artt. 17-27;                                                     
- DLgs 123/9.                                                                   
Beneficiari                                                                     
a) Imprese che esercitano l'attivita' di cui ai punti 1, 2 e 3 del              
comma 1 dell'art. 2195 Codice civile;                                           
b) Consorzi o societa' consortili comunque costituiti, purche' con              
partecipazione finanziaria superiore al 50% da parte di piccole e               
medie imprese. Tale limite e' fissato al 30% per i consorzi e                   
societa' consortili aventi sede nelle aree, di cui all'art. 87,                 
paragr. 3, lett c) del Trattato di Amsterdam, rientranti nel                    
territorio regionale;                                                           
I beneficiari devono avere stabile organizzazione nel territorio                
regionale.                                                                      
Durata                                                                          
Da 18 a 36 mesi                                                                 
Tipologia intervento                                                            
I programmi di sviluppo dei laboratori sono cofinanziati dalla                  
Regione con un contributo in conto capitale.                                    
I programmi avranno una dimensione minima di Euro 200.000. Il                   
cofinanziamento della Regione non puo' superare:                                
- per i programmi presentati da imprese singole Euro 250.000;                   
- per i programmi presentati da consorzi o societa' consortili Euro             
500.000.                                                                        
Intensita' dell'aiuto                                                           
I programmi di sviluppo dei laboratori sono cofinanziati nella misura           
massima del 40%. Per i programmi presentati da piccole e medie                  
imprese, o da consorzi e societa' consortili la cui maggioranza sia             
detenuta da piccole e medie imprese, e' prevista una maggiorazione              
del contributo pari al 10%.                                                     
Tipologie di costi ammissibili                                                  
- prestazioni relative all'utilizzo di laboratori e strumenti delle             
Universita' e degli enti di ricerca, prestazioni di laboratori                  
accreditati dal MIUR, laboratori di ricerca industriale e                       
trasferimento tecnologico, centri per l'innovazione;                            
- contratti di collaborazione con Universita' e centri di ricerca che           
prevedano il distacco temporaneo di ricercatori presso il laboratorio           
o consulenze di ricerca definibili anche in termini di giornate di              
prestazione, per un numero minimo di 30 giorni;                                 
- spese per nuovo personale laureato o diplomato, da assegnare ad               
attivita' di ricerca, assunto specificatamente per il laboratorio,              
anche a tempo determinato per almeno un anno;                                   
- costo per attrezzature tecnologiche e scientifiche, limitatamente             
alla quota di ammortamento o al costo della locazione per la durata             
del progetto;                                                                   
- spese per personale interno assegnato alle attivita' di ricerca del           
laboratorio, nella misura massima del 30% del costo totale del                  
progetto;                                                                       
- spese per la ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento di                 
laboratori esistenti, nonche' per l'adattamento a laboratori di                 
locali esistenti, nella misura massima del 30% del costo totale del             
programma di sviluppo;                                                          
- spese generali, nella misura massima del 10% delle altre spese.               
Fatti salvi i limiti massimi di contributo sopra specificati, i bandi           
potranno specificare percentuali di cofinanziamento da parte della              
Regione differenziate in funzione delle tipologie di costo                      
ammissibile.                                                                    
Procedure                                                                       
La Giunta regionale emana un apposito bando che specifica le                    
modalita' ed il termine per la presentazione dei programmi di                   
sviluppo dei laboratori da parte dei soggetti beneficiari.                      
I programmi pervenuti vengono sottoposti al Comitato degli esperti,             
il quale, avvalendosi di una rete di valutatori, formula una                    
graduatoria dei programmi presentati, secondo i criteri stabiliti dal           
regolamento emanato dalla Giunta regionale.                                     
Priorita'                                                                       
Ai fini della valutazione, sono considerati prioritari i programmi di           
sviluppo di laboratori che presentano almeno una delle seguenti                 
caratteristiche:                                                                
- programmi che rientrano nei temi di rilevante interesse regionale             
indicati nel Programma regionale per la Ricerca industriale,                    
Innovazione e Trasferimento tecnologico;                                        
- programmi presentati da consorzi o societa' consortili;                       
- coinvolgimento di Universita', enti pubblici di Ricerca, laboratori           
accreditati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della             
Ricerca;                                                                        
- programmi che prevedono l'assunzione di nuovo personale di                    
ricerca.                                                                        
Soggetti attuatori                                                              
Regione Emilia-Romagna.                                                         
Misura 3.2. Generazione di nuove attivita' imprenditoriali e                    
professionali ad alto contenuto tecnologico                                     
Azione A Programmi per la creazione di nuove attivita'                          
imprenditoriali e professionali                                                 
Obiettivi ed oggetto                                                            
La Regione Emilia-Romagna sostiene programmi e progetti promossi                
dalle Universita', Enti di ricerca o altri entri appositamente                  
costituiti, finalizzati a supportare la creazione di nuove attivita'            
imprenditoriali e professionali ad alto contenuto tecnologico. Le               
attivita' imprenditoriali e professionali dovranno trarre origine               
dalla valorizzazione di risultati di attivita' di ricerca condotte da           
Dipartimenti, Istituti, Centri, operanti all'interno degli Atenei o             
degli Enti di ricerca.                                                          
Normativa di riferimento                                                        
- L.R. 7/02, art. 4 comma 2, lett. a).                                          
Beneficiari finali                                                              
a) Universita'                                                                  
b) Enti di ricerca                                                              
c) Consorzi e Societa' consortili tra i soggetti di cui ai punti a) e           
b), anche in partecipazione con imprese e loro associazioni e altri             
centri di ricerca.                                                              
I soggetti sopra citati devono avere stabile organizzazione nel                 
territorio regionale.                                                           
Durata                                                                          
I programmi hanno una durata massima di 18 mesi.                                
Tipologia intervento                                                            
Cofinanziamento in contributo nella spesa, fino ad un massimo di                
250.000 Euro per ogni programma.                                                
Intensita' dell'aiuto                                                           
L'intensita' dell'aiuto regionale non potra' superare il 50% del                
costo di attuazione dei programmi.                                              
Tipologie di costi ammissibili                                                  
- spese per le dotazione tecnologiche di incubatori presso                      
Universita' o Enti di ricerca                                                   
- spese per borse di ricerca da assegnare agli utenti finali che                
accederanno al Programma (aspiranti imprenditori/aspiranti                      
professionisti/lavoratori autonomi)                                             
- spese per l'offerta di servizi di consulenza sul tema della                   
creazione di impresa e della valorizzazione dei risultati della                 
ricerca (compresa la consulenza sulla proprieta' intellettuale)                 
destinati agli utenti del programma                                             
- spese di comunicazione e per l'organizzazione di eventi di                    
promozione del Programma                                                        
- spese di personale (personale interno alle Universita'/Enti di                
ricerca, collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni               
esterne) dedicato all'attuazione del Programma.                                 
Procedure                                                                       
La Giunta regionale emana un apposito bando che specifica le                    
modalita' ed il termine per la presentazione dei programmi da parte             
dei soggetti beneficiari.                                                       
I programmi pervenuti vengono sottoposti al Comitato degli esperti,             
il quale, avvalendosi di una rete di valutatori, formula una                    
graduatoria dei programmi presentati, secondo i criteri stabiliti dal           
regolamento emanato dalla Giunta regionale.                                     
Soggetto attuatore                                                              
Regione Emilia-Romagna.                                                         
Azione B - Sostegno finanziario all'avvio delle iniziative                      
imprenditoriali                                                                 
Obiettivi ed oggetto                                                            
La Regione favorisce la nascita di nuove imprese ad alto contenuto di           
conoscenza, valorizzando la collaborazione con le universita' ed i              
centri di ricerca.                                                              
Normativa di riferimento                                                        
- L.R. 7/02, art. 4, comma 2, lett. b).                                         
- De minimis.                                                                   
Beneficiari finali                                                              
Piccole e medie imprese, costituite anche in forma cooperativa, che             
esercitano le attivita' di cui ai punti 1, 2, 3 del comma 1 art. 2195           
del Codice civile. Le imprese devono essere costitute da non piu' di            
12 mesi al momento della presentazione della domanda di                         
finanziamento.                                                                  
Le imprese devono avere stabile organizzazione sul territorio                   
regionale.                                                                      
Tipologia intervento                                                            
L'intervento regionale prevede il sostegno delle nuove imprese, per             
il progetto di fattibilita', le procedure, le spese di avviamento e             
di primo investimento, mediante la concessione di garanzie e                    
contributi in conto capitale.                                                   
Intensita' dell'aiuto                                                           
L'intervento agevolativo consiste in contributi in conto capitale e             
nella concessione di garanzie per un ammontare non inferiore al 60%             
(70% per le imprese artigiane) e non superiore al 90% del                       
finanziamento bancario.                                                         
L'intervento agevolativo non puo' superare i 50.000 Euro per ogni               
impresa.                                                                        
Priorita'                                                                       
Nuove imprese operanti nei settori di rilevante interesse regionale             
individuati dal Programma regionale per la Ricerca Industriale,                 
Innovazione e Trasferimento Tecnologico.                                        
Procedure                                                                       
L'intervento viene attuato mediante procedura valutativa: la Giunta             
regionale provvede a definire le modalita' e i criteri per l'accesso            
ai benefici e le convenzioni con i soggetti gestori.                            
Soggetto attuatore                                                              
Regione Emilia-Romagna.                                                         
Misura 3.3                                                                      
Azioni per il trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche             
Obiettivi ed oggetto                                                            
La Regione Emilia-Romagna sostiene programmi promossi dalle                     
Universita' e dagli Enti di ricerca aventi ad oggetto il                        
trasferimento a imprese di conoscenze e competenze tecniche in                  
specifici ambiti di ricerca o tecnologici.                                      
I programmi potranno comprendere la promozione, l'attivazione e                 
l'esecuzione di incarichi alle Universita' o Enti pubblici di Ricerca           
da parte di imprese o di collaborazioni tra Universita' o Enti                  
pubblici di Ricerca e imprese aventi ad oggetto: consulenza,                    
formazione, assistenza tecnica, servizi di laboratorio, effettuazione           
di prove e misure, cessione in proprieta' o licenze d'uso di diritti            
di proprieta' intellettuale a titolarita' delle Universita' o degli             
Enti pubblici di Ricerca, mobilita' o distacco temporaneo di                    
personale delle Universita' o degli Enti pubblici di Ricerca presso             
le imprese.                                                                     
Nella realizzazione dei programmi possono essere coinvolti anche gli            
enti per la formazione professionale accreditati.                               
Normativa di riferimento                                                        
- L.R. 7/02, art. 5                                                             
- DLgs 123/98.                                                                  
- De minimis.                                                                   
Beneficiari finali                                                              
a) Imprese che esercitano le attivita' di cui ai punti 1, 2 e 3 del             
comma 1 dell'art. 2195 del Codice civile, in forma singola o                    
associata (associazioni temporanee, consorzi, societa' consortili);             
b) associazioni imprenditoriali e loro societa' collegate.                      
I soggetti sopra citati devono avere stabile organizzazione nel                 
territorio regionale.                                                           
Durata                                                                          
I programmi potranno avere una durata minima di 6 mesi e massima di             
18 mesi.                                                                        
Tipologia intervento                                                            
Contributi in conto capitale fino ad un massimo di 150.000 Euro delle           
spese sostenute per l'attuazione dei programmi.                                 
Intensita' dell'aiuto                                                           
50% delle spese per la realizzazione del programma.                             
Priorita'                                                                       
Programmi che rientrano nei temi di rilevante interesse regionale               
individuati dal Programma regionale per la Ricerca Industriale,                 
Innovazione e Trasferimento Tecnologico.                                        
Procedure                                                                       
L'intervento viene attuato mediante procedura valutativa: la Giunta             
regionale provvede con apposito bando a definire le modalita' di                
presentazione dei programmi, i criteri di valutazione e le spese                
ammissibili.                                                                    
Soggetto attuatore                                                              
Regione Emilia-Romagna.                                                         
Misura 3.4                                                                      
Sviluppo di rete                                                                
Azione A - Laboratori di ricerca e trasferimento tecnologico                    
Obiettivi ed oggetto                                                            
La Regione Emilia-Romagna sostiene programmi per la ricerca                     
industriale e lo sviluppo precompetitivo promossi da Laboratori di              
ricerca e trasferimento tecnologico, di nuova costituzione o gia'               
costituiti, sotto forma di consorzi o societa' consortili tra                   
Universita', Enti pubblici di ricerca, imprese e loro associazioni.             
I programmi presentati dai Laboratori dovranno essere finalizzati               
alla valorizzazione delle attivita' di ricerca svolte in ambito                 
regionale, sviluppando, ove possibile, eccellenze regionali in                  
termini di ricerca applicata e di potenziale ricaduta industriale,              
con particolare riferimento ai temi di rilevante interesse regionale            
individuati dal Programma regionale per la Ricerca industriale,                 
Innovazione e Trasferimento tecnologico.                                        
I progetti devono essere finalizzati alla realizzazione di una rete             
di laboratori di eccellenza nel campo della ricerca industriale e del           
trasferimento tecnologico nel territorio regionale, rafforzando le              
basi della conoscenza scientifica e tecnologica di interesse                    
industriale.                                                                    
Normativa di riferimento                                                        
- Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e                  
sviluppo                                                                        
- L.R. 7/02, art. 6, commi 1 e 2.                                               
Beneficiari finali                                                              
Associazioni temporanee di imprese, consorzi e societa' consortili              
senza fini di lucro, costituiti tra Universita', anche attraverso               
singoli dipartimenti o Aziende universitarie, ed Enti pubblici di               
ricerca. Al consorzio o societa' consortile possono anche partecipare           
imprese, consorzi ed associazioni di imprese.                                   
I laboratori devono avere sede stabile organizzazione nel territorio            
regionale. La maggioranza dei partecipanti ai consorzi o societa'               
consortili deve avere sede nel territorio regionale.                            
Durata                                                                          
I programmi avranno una durata di norma biennale e comunque non                 
superiore a tre anni.                                                           
Tipologia intervento                                                            
Cofinanziamento nella forma del contributo nella spesa per programmi            
di valore complessivo compreso tra Euro 500.000 e Euro 2.000.000.               
Intensita' dell'aiuto                                                           
La Regione Emilia-Romagna cofinanzia i programmi fino ad un massimo             
del 50% del totale delle spese ammissibili.                                     
Tipologie di costi ammissibili                                                  
- spese di personale del consorzio o societa' consortile (incluse               
collaborazioni professionali, borse di studio, borse di dottorato,              
assegni di ricerca, collaborazioni esterne) dedicato all'attuazione             
del programma;                                                                  
- spese per prestazioni relative all'utilizzo di laboratori e                   
attrezzature non appartenenti al consorzio/Societa' consortile;                 
- ammortamento strumenti, macchinari, attrezzature di nuovo acquisto            
(anche attraverso contratto di leasing), incluse spese di                       
manutenzione;                                                                   
- consulenze ad alto contenuto specialistico, incluse consulenze                
relative alla protezione e allo sfruttamento della proprieta'                   
intellettuale dei risultati conseguiti dall'attivita' del                       
Laboratorio;                                                                    
- spese di comunicazione e per la promozione del Laboratorio;                   
- spese generali, nella misura massima del 20% del costo del                    
programma.                                                                      
Priorita'                                                                       
- programmi che rientrano nei temi di rilevante interesse regionale             
indicati nel Programma Regionale per la Ricerca Industriale,                    
Innovazione e Trasferimento Tecnologico;                                        
- partecipazione delle imprese, o loro consorzi e associazioni, al              
programma;                                                                      
- programmi che prevedono lo sviluppo di Laboratori su scala                    
regionale, attraverso l'integrazione e la messa in rete di laboratori           
e centri di competenza complementari.                                           
Procedure                                                                       
La Giunta regionale applica una procedura valutativa-negoziale,                 
emanando appositi bandi finalizzati ad acquisire le manifestazioni di           
interesse dei soggetti beneficiari. I bandi determinano le forme e le           
modalita' degli interventi, la documentazione necessaria ed i criteri           
di valutazione. I programmi selezionati dal Comitato degli esperti              
sulla base delle manifestazioni di interesse vengono invitati a                 
presentare un piano dettagliato delle attivita' e dei costi, sulla              
base del quale viene avviata una procedura negoziale atta a rendere             
il programma coerente con gli obiettivi dell'azione.                            
Soggetto attuatore                                                              
Regione Emilia-Romagna.                                                         
Azione B - Centri per l'innovazione                                             
Obiettivi ed oggetto                                                            
La Regione intende sostenere programmi per il trasferimento e la                
diffusione di conoscenze tecnologiche, promossi da "Centri per                  
l'innovazione" di nuova costituzione o gia' costituiti, sotto forma             
di consorzi o societa' consortili tra imprese, universita' e enti               
pubblici di ricerca, associazioni di imprese e enti pubblici,                   
realizzati in collaborazione con imprese, singole o associate,                  
associazioni di imprese o altri soggetti, pubblici o privati.                   
I programmi presentati dai Centri dovranno essere finalizzati alla              
promozione e alla sensibilizzazione delle imprese, dei sistemi locali           
e delle filiere produttive regionali sulle varie tematiche                      
dell'innovazione, alla fornitura di servizi per l'innovazione e per             
il reperimento di specifiche fonti di conoscenza, alla promozione e             
realizzazione di progetti e iniziative pilota di tipo innovativo per            
le imprese, con particolare riferimento ai temi di rilevante                    
interesse regionale individuati dal presente Programma Regionale per            
la Ricerca industriale, Innovazione e Trasferimento Tecnologico.                
Normativa di riferimento                                                        
- Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e                  
sviluppo.                                                                       
- L.R. 7/02, art. 6, commi 1 e 2.                                               
Beneficiari                                                                     
Associazioni temporanee di imprese, consorzi o Societa' consortili,             
senza fini di lucro, costituiti tra imprese e loro associazioni, enti           
pubblici o privati, universita' o enti pubblici di ricerca, di nuova            
costituzione o gia' costituiti.                                                 
I soggetti sopra citati devono avere stabile organizzazione nel                 
territorio regionale.                                                           
Durata                                                                          
I programmi avranno una durata di norma biennale.                               
Tipologia intervento                                                            
Cofinanziamento nella forma del contributo nella spesa per programmi            
di valore complessivo compreso tra Euro 300.000 e Euro 1.000.000.               
Intensita' dell'aiuto                                                           
La Regione Emilia-Romagna cofinanzia i programmi fino ad un massimo             
del 50% del totale delle spese ammissibili.                                     
Tipologie di costi ammissibili                                                  
- spese di personale del consorzio o societa' consortile (incluse               
collaborazioni coordinate e continuative, borse di studio, borse di             
dottorato, assegni di ricerca) dedicato all'attuazione del                      
programma;                                                                      
- ammortamento strumenti, macchinari, attrezzature di nuovo acquisto            
(anche  attraverso  contratto  di  leasing),  incluse  spese di                 
manutenzione;                                                                   
- consulenze ad alto contenuto specialistico;                                   
- spese di comunicazione e per la promozione del Programma;                     
- spese generali nella misura massima del 20% del costo del                     
Programma.                                                                      
Priorita'                                                                       
- programmi che rientrano nei temi di rilevante interesse regionale             
indicati nel Programma Regionale per la Ricerca Industriale,                    
Innovazione e Trasferimento Tecnologico;                                        
- programmi che prevedono lo sviluppo di Centri per l'innovazione su            
scala regionale.                                                                
Procedure                                                                       
La Giunta regionale applica una procedura valutativa-negoziale,                 
emanando appositi bandi finalizzati ad acquisire le manifestazioni di           
interesse dei soggetti beneficiari. I bandi determinano le forme e le           
modalita' degli interventi, la documentazione necessaria ed i criteri           
di valutazione. I programmi selezionati dal Comitato degli Esperti              
sulla base delle manifestazioni di interesse vengono invitati a                 
presentare un piano dettagliato delle attivita' e dei costi, sulla              
base del quale viene avviata una procedura negoziale atta a rendere             
il programma coerente con gli obiettivi dell'azione.                            
Soggetti attuatori                                                              
Regione Emilia-Romagna.                                                         
Azione C - Servizi per lo sviluppo della rete della ricerca                     
Obiettivi ed oggetto                                                            
La Regione Emilia-Romagna sostiene, oltre le attivita' di supporto e            
assistenza tecnica di cui alla L.R. 7/02, iniziative atte a                     
promuovere e supportare lo sviluppo della rete regionale della                  
ricerca applicata e del trasferimento tecnologico, in accordo con le            
Universita' e gli enti di Ricerca insediati nel territorio regionale,           
attraverso azioni comuni di particolare rilevanza e interesse                   
generale, quali:                                                                
a) la costituzione e gestione di una strumentazione integrata, con              
una banca dati, anche telematica, per l'utilizzazione delle                     
competenze scientifiche e tecnologiche presenti nelle Universita' e             
negli enti per favorire l'accesso degli utilizzatori alle conoscenze,           
in accordo con gli strumenti esistenti a livello nazionale,                     
comunitario ed internazionale;                                                  
b) la facilitazione dell'accesso alle apparecchiature scientifiche              
tecniche presenti nelle Universita' e negli enti da parte delle                 
imprese;                                                                        
c) la promozione ed organizzazione delle prestazioni svolte presso le           
imprese da personale con competenze scientifiche e tecniche delle               
Universita' e degli Enti di ricerca insediati nel territorio                    
regionale;                                                                      
d) la realizzazione di strumenti ed attivita' di supporto per                   
l'organizzazione di programmi dedicati al trasferimento tecnologico             
ed alla connessa diffusione di conoscenze nell'ambito delle                     
istituzioni scientifiche;                                                       
e) lo sviluppo di iniziative di assistenza tecnica per l'accesso e la           
partecipazione delle Universita' e degli Enti di ricerca insediati              
nel territorio regionale a programmi comunitari o nazionali di                  
ricerca;                                                                        
f) lo sviluppo di iniziative di ricerca connesse ad ambiti di                   
interesse industriale a rilevante impatto per il sistema produttivo             
regionale promossi da Universita' o altri enti di ricerca insediati             
nel territorio regionale, anche in collaborazione con imprese, in               
forma singola o associata, nonche' associazioni di imprese.                     
Normativa di riferimento                                                        
- L.R. 7/02, art. 6, comma 3, art. 11.                                          
Beneficiari finali                                                              
ASTER S. Cons. pa.                                                              
Tipologia intervento                                                            
Finanziamento nella forma del contributo nella spesa al programma di            
attivita' della societa'.                                                       
Procedure                                                                       
La Giunta regionale stipula apposite convenzioni con la Societa'                
consortile per azioni ASTER per il sostegno al programma di attivita'           
corrispondente agli obiettivi e alle finalita' della L.R. 7/02, art.            
6, comma 3. Le convenzioni disciplineranno:                                     
a) le modalita' e procedure di conferimento alla Societa' consortile            
dei finanziamenti connessi alle attivita' del programma;                        
b) il sistema di monitoraggio, di rendicontazione e di analisi dei              
risultati delle attivita' svolte;                                               
c) le verifiche che la Regione puo' svolgere in corso d'opera e a               
consuntivo sullo stato di attuazione della convenzione.                         
Soggetto attuatore                                                              
Regione Emilia-Romagna.                                                         
Azione D - Attivita' di indirizzo, valutazione e monitoraggio                   
Obiettivi ed oggetto                                                            
La Regione Emilia-Romagna organizza un Comitato di esperti di                   
comprovata esperienza scientifica e imprenditoriale in relazione alle           
tematiche scientifiche e tecnologiche e alle politiche per la                   
promozione dell'attivita' di ricerca applicata e trasferimento                  
tecnologico, con compiti di promuovere e supervisionare le procedure            
di valutazione e, nel caso di azioni di tipo negoziale, partecipare             
direttamente alla selezione dei progetti, formulare proposte alla               
Giunta regionale, promuovere e organizzare attivita' di monitoraggio            
dei risultati conseguiti. La Regione attiva inoltre, anche su                   
indicazioni del Comitato degli esperti, una rete di valutatori dei              
progetti, esperti delle diverse materie e dell'analisi dei progetti.            
Normativa di riferimento                                                        
- L.R. 7/02, art. 9.                                                            
- L.R. 43/01, art. 11.                                                          
Beneficiari finali                                                              
Esperti e valutatori.                                                           
Tipologia intervento                                                            
Prestazione d'opera intellettuale.                                              
Procedure                                                                       
La Giunta regionale nomina sulla base della valutazione dei requisiti           
professionali gli esperti membri del Comitato e i valutatori dei                
progetti. Il Direttore Generale alle Attivita' Produttive, Commercio            
e Turismo affida gli incarichi ai singoli soggetti definendo il                 
compenso, le modalita' di pagamento, le attivita' da svolgere.                  
Soggetto attuatore                                                              
Regione Emilia-Romagna.                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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