DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 5 novembre 2003, n. 525
Programma regionale per la ricerca industriale, l'innovazione e il trasferimento tecnologico per gli anni 2003- 2005 in attuazione dell'art. 3 della L.R. 14 maggio 2002, n. 7 (proposta della Giunta regionale in data 20 ottobre 2003, n. 2038)
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 2038 del
20 ottobre 2003, recante ad oggetto "Programma regionale per la
ricerca industriale, l'innovazione e il trasferimento tecnologico
2003-2005 in attuazione dell'art. 3, L.R. 7/02. Proposta al
Consiglio";
visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla Commissione
referente "Attivita' Produttive" di questo Consiglio regionale,
giusta nota prot. n. 12617 del 30 ottobre 2003;
preso atto delle modificazioni apportate sulla predetta proposta con
emendamenti presentati ed accolti nel corso della discussione
consiliare;
visti:
- la Legge 15 marzo 1997, n. 59 recante "Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per
la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa", in particolare il Capo I;
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali,
in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59", in
particolare gli artt. 17, 19, 23, 26, 48 e 49 che definiscono e
disciplinano il trasferimento alle Regioni delle funzioni
amministrative in materia di attivita' produttive industriali non
mantenute in capo allo Stato ai sensi dell'art. 18 del medesimo
DLgs;
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 123, recante "Disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della Legge 15 marzo
1997, n. 59", cosi' come modificato dal DL 24 maggio 1999, n. 148;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto
1999 concernente l'identificazione delle attivita' relative alla
concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi,
benefici di qualsiasi genere all'industria, conservate allo Stato ai
sensi dell'art. 18, comma 1, lettera o) del DLgs 31 marzo 1998, n.
112;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3, in particolare il Capo III, recante
"Riforma del sistema regionale e locale", relativo alla disciplina
dell'esercizio da parte della Regione e degli enti locali delle
funzioni concernenti la materia dell'industria, cosi' come definita
dall'art. 17 del DLgs 112/98, citato;
richiamati, in particolare:
- l'art. 49 della sopra richiamata L.R. 3/99, che definisce i compiti
e le funzioni amministrative in materia di attivita' produttive
industriali mantenute in capo alla Regione;
- l'art. 53 della L.R. 3/99 sopra richiamata, che istituisce il Fondo
unico regionale per le attivita' produttive industriali;
- l'art. 54 della L.R. 3/99 sopra richiamata, che disciplina
l'attuazione degli obiettivi e degli interventi della Regione in
materia di attivita' produttive industriali prevedendo, tra l'altro,
che il Consiglio su proposta della Giunta - approvi un programma
regionale, di norma triennale, relativo all'attuazione dell'insieme
delle attivita' e delle funzioni spettanti alla Regione medesima
nella materia in argomento;
- l'art. 55 sempre della L.R. 3/99 sopra richiamata, che disciplina
le modalita' e le procedure necessarie all'attuazione del programma
regionale sopracitato;
- l'art. 60 della sopra richiamata L.R. 3/99, secondo il quale la
Regione, al fine di dare attuazione alle funzioni delegate inerenti
la realizzazione di programmi per la ricerca applicata, l'innovazione
e il trasferimento tecnologico al sistema produttivo, nell'ambito
degli indirizzi comunitari e nazionali in materia, predispone un
provvedimento legislativo per le finalita' indicate nelle lettere a),
b) e c) del comma 1 dell'articolo stesso;
- l'art. 66 della L.R. 3/99 che disciplina l'iniziativa regionale e
la partecipazione della Regione alle forme della programmazione
negoziata di livello regionale e nazionale, nelle forme previste dal
comma 203 dell'art. 2 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- l'art. 71 della medesima L.R. 3/99 che disciplina le forme della
collaborazione tra la Regione e i soggetti pubblici e privati
interessati, finalizzate all'assistenza e all'informazione alle
imprese;
vista, la L.R. 14 maggio 2002, n. 7, recante "Promozione del sistema
regionale delle attivita' di ricerca industriale, innovazione e
trasferimento tecnologico";
richiamati, in particolare:
- l'art. 1, comma 1 della sopra richiamata L.R. 7/02, secondo il
quale la Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio della propria
potesta' legislativa in materia di ricerca scientifica e tecnologica
a sostegno all'innovazione per i sistemi produttivi, prevista
dall'art. 117, comma terzo della Costituzione ed al fine di
esercitare le funzioni ad essa conferite inerenti la realizzazione di
programmi per la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento
tecnologico al sistema produttivo, secondo i principi dell'art. 19
del DLgs 31 marzo 1998, n. 112 e dell'art. 60 della L.R. 21 aprile
1999, n. 3 promuove interventi finalizzati:
a) allo sviluppo del sistema produttivo regionale verso la ricerca
industriale, il trasferimento tecnologico e l'innovazione, nel
rispetto della sostenibilita' ambientale, e anche in riferimento alla
qualificazione della produzione e dei consumi energetici; favorendo
l'accesso delle imprese, in particolare piccole e medie, e di loro
aggregazioni, alle attivita' e alle strutture di ricerca regionali,
nazionali e internazionali, nonche' la valorizzazione dei risultati
della ricerca nella realizzazione di nuove imprese;
b) al trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche e
all'utilizzazione delle risorse umane nelle Universita', nei Centri
di ricerca e nelle imprese, in attivita' di ricerca, innovazione e
trasferimento tecnologico;
c) allo sviluppo coordinato di una rete di iniziative, attivita' e
strutture per la ricerca di interesse industriale e l'innovazione
tecnologica;
- il comma 2 dell'art. 1 della sopra richiamata L.R. 7/02, secondo il
quale in attuazione del comma 2 dell'art. 60 della L.R. 21 aprile
1999, n. 3, la Regione disciplina nell'ambito della medesima legge
regionale tutti i propri interventi inerenti il sostegno
all'attivita' di ricerca innovazione e trasferimento tecnologico, ivi
compresi quelli previsti dalla L.R. 13 maggio 1993, n. 25, cosi' come
modificata dalle LL.RR. 14 maggio 2002, n. 7 e 31 marzo 2003, n. 5;
- l'art. 3, I comma della sopra richiamata L.R. 7/02, ai sensi del
quale il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, per le
finalita' di cui all'art. 1 della medesima Legge regionale, approva,
nell'ambito del Programma Triennale per le Attivita' Produttive il
Programma regionale per la Ricerca industriale, Innovazione e
Trasferimento Tecnologico;
- gli articoli 4, 5 e 6 della sopra richiamata L.R. 7/02, nei quali
sono specificati i contenuti che le azioni poste in essere dalla
Regione devono assumere per le finalita' indicate nelle citate
lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 1;
- l'art. 7 della sopra richiamata L.R. 7/02, che specifica le
tipologie di aiuti che la Regione concede per l'attuazione degli
interventi previsti nella medesima Legge regionale;
- l'art. 8 della sopra richiamata L.R. 7/02, nel quale sono indicati
i soggetti ammissibili a contributo ai sensi della medesima legge
regionale e della disciplina vigente in tema di aiuti di Stato;
- l'art. 9 della sopra richiamata L.R. 7/02, relativo alla nomina, da
parte della Giunta regionale, di un Comitato di esperti, garanti per
la valutazione dei progetti presentati nell'ambito dei programmi
indicati nel citato art. 3 della medesima Legge regionale e per il
monitoraggio dei risultati conseguiti;
- l'art. 10 della sopra richiamata L.R. 7/02, che istituisce il Fondo
regionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento
tecnologico (FRRITT), integrato con il citato Fondo Unico regionale
per le attivita' produttive industriali di cui all'art. 54 della L.R.
3/99;
- l'art. 11, comma 7 della sopra richiamata L.R. 7/02, ai sensi del
quale la Giunta regionale e' autorizzata a stipulare un'apposita
convenzione con ASTER Soc. Cons. pa per la partecipazione ed il
sostegno al programma di attivita' della societa' stessa,
corrispondente alle attivita' indicate nel sopra citato art. 6, comma
3 della medesima Legge regionale;
- l'art. 12 della sopra richiamata L.R. 7/02, in cui e' stabilito che
agli oneri derivanti dall'attivazione del sopra citato Fondo si fa
fronte mediante l'istituzione di apposite Unita' previsionali di base
e relativi Capitoli di bilancio nel Bilancio regionale;
- l'art. 13 della sopra richiamata L.R. 7/02, secondo il quale, in
sede di prima applicazione della medesima Legge regionale il
Programma regionale per la Ricerca Industriale, l'Innovazione e il
Trasferimento Tecnologico e' approvato come integrazione del
Programma Triennale per le Attivita' Produttive previsto dall'art. 54
della L.R. 3/99;
rilevato:
- che, ai sensi del citato art. 3 della L.R. 7/02, la Giunta
regionale ha provveduto alla predisposizione del Programma Regionale
per la Ricerca Industriale, l'Innovazione e il Trasferimento
Tecnologico per gli anni 2003-2005, Allegato A alla presente
deliberazione come sua parte integrante e sostanziale;
- che tale programma, ai sensi del citato art. 13 della L.R. 7/02, in
sede di prima applicazione della medesima legge regionale, e' stato
predisposto come integrazione del Programma Triennale per le
Attivita' Produttive 2003-2005, trovando, conseguentemente,
collocazione nell'ambito dell'Asse 3 "Programma per la ricerca
industriale e il trasferimento tecnologico (L.R. 7/02)" di
quest'ultimo, Allegato B alla presente deliberazione come sua parte
integrante e sostanziale;
rilevato inoltre:
- che ai sensi del comma 2, dell'art. 54 della L.R. 3/99, sopra
richiamato, la Giunta regionale ha provveduto alla predisposizione
del programma triennale per le attivita' produttive industriali per
gli anni 2003-2005;
dato atto:
- che per la predisposizione di entrambi i citati programmi in
oggetto sono state esperite - negli incontri/seminario del
31/10/2002, 11/6/2003, 20/6/2003, 30/9/2003 e 7/10/2003 - le
consultazioni di cui al comma 2 del citato art. 54 della L.R. 3/99
con le associazioni imprenditoriali e organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative;
visti gli artt. 55, comma 3, 56, 58 e 59 della piu' volte citata L.R.
3/99 e gli artt. 3, comma 2 e 9 della L.R. 7/2002;
rilevato che, ai sensi dei sopracitati articoli di legge e
successivamente all'approvazione dei citati programmi triennali da
parte del Consiglio regionale, la Giunta regionale:
- approva, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della L.R. 7/02, un
programma operativo che specifica, in riferimento a ciascuna azione,
l'attribuzione degli stanziamenti per le diverse azioni, le tipologie
dei contributi ammissibili e le relative modalita' di concessione ed
erogazione, nonche' i soggetti ammissibili;
- approva, con riferimento al Programma Triennale per le Attivita'
Produttive 2003-2005, sulla base degli indirizzi definiti dal
programma regionale, le spese ammissibili e i criteri di concessione,
erogazione e revoca dei benefici, le modalita' di presentazione delle
domande e le misure dei contributi;
viste, inoltre:
- la L.R. 23 dicembre 2002, n. 39, recante "Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2003 e
Bilancio pluriennale 2003-2005";
- la L.R. 26 luglio 2003, n. 16, recante "Assestamento del Bilancio
di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio
finanziario 2003 e del Bilancio pluriennale 2003-2005 a norma
dell'art. 30 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento
generale di variazione";
rilevato:
- che l'art. 53 della L.R. 3/99, sopra richiamato, istituisce il
Fondo unico regionale per le attivita' produttive industriali nel
quale confluiscono le risorse statali di cui al comma 9 dell'art. 19
del DLgs 112/98 e tutte le ulteriori risorse regionali destinate ad
interventi di sostegno alle attivita' produttive industriali, per il
conseguimento degli obiettivi indicati nel programma regionale di cui
all'art. 54 della medesima L.R. 3/99, programma oggetto della
presente deliberazione;
- che l'art. 10 della L.R. 7/02, sopra richiamato, istituisce il
Fondo regionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento
tecnologico (FRRITT), che contiene le risorse finanziarie per gli
interventi indicati nel Programma regionale per la Ricerca
Industriale, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico;
- che il primo comma dell'art. 55 della L.R. 3/99 dispone, tra
l'altro, che, percio' che riguarda le risorse regionali, i fabbisogni
finanziari per l'attuazione del programma regionale per le attivita'
produttive industriali sono indicati nel bilancio di previsione
annuale;
- che, il primo comma dell'art. 12 della L.R. 7/02 dispone che agli
oneri derivanti dall'attivazione del citato FRRITT nonche'
dell'attivita' di valutazione e monitoraggio di cui al citato art. 9
della medesima L.R. si fa fronte mediante l'istituzione di apposite
Unita' previsionali di base e relativi capitoli nel Bilancio
regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilita';
dato, quindi, atto:
- che i fabbisogni finanziari da destinare all'attuazione dei
programmi in oggetto per gli anni 2003, 2004 e 2005:
- sono stati specificatamente individuati, per quanto riguarda le
risorse regionali per l'anno 2003, sui pertinenti capitoli di spesa
del bilancio della Regione Emilia- Romagna per l'esercizio
finanziario in corso;
- saranno specificamente individuati, per quanto riguarda le risorse
regionali per gli anni 2004 e 2005, sui pertinenti capitoli di spesa
del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per gli
esercizi finanziari 2004 e 2005;
- che la destinazione delle risorse statali sui pertinenti capitoli
di spesa del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna
sara' stabilita sulla base delle indicazioni contenute nei citati
Programmi successivamente all'emanazione del previsto DPCM di
trasferimento delle risorse, con apposita deliberazione della Giunta
regionale, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 39/02;
dato, inoltre, atto:
- che l'Assessore alle Attivita' produttive, Sviluppo economico e
Piano Telematico, con note AIA/AIA/03/23991 e AIA/AIA/23993 del 1
agosto 2003, ha proposto a soggetti dotati di comprovata esperienza
scientifica e imprenditoriale in relazione alle tematiche della
ricerca e sviluppo e alla attuazione di politiche per lo sviluppo e
la promozione della ricerca applicata e del trasferimento tecnologico
il conferimento dell'incarico di componente il "Comitato degli
esperti" di cui all'art. 9 della L.R. 7/02;
- che tale "Comitato" in seguito all'accettazione scritta
dell'incarico da parte dei soggetti sopra indicati e confermata in
data 10 ottobre 2003 nell'ambito di un incontro tenutosi presso gli
uffici dell'Assessorato alle Attivita' produttive, Sviluppo economico
e Piano Telematico - e' stato nominato con delibera di Giunta
2037/03, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 7/02 e ha preventivamente
espresso, nella medesima seduta del 10 ottobre 2003, proprie
valutazioni e proposte in merito alla stesura del Programma regionale
per la Ricerca Industriale, l'Innovazione e il Trasferimento
Tecnologico;
visti il comma 1 dell'articolo 54 della L.R. 3/99 e il comma 1
dell'art. 3 della L.R. 7/02;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera
1) di approvare il Programma regionale per la Ricerca Industriale,
l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico per gli anni 2003-2005,
Allegato A alla presente deliberazione come sua parte integrante e
sostanziale e lo schema di programma operativo incluso come asse 3
del Programma Triennale per le Attivita' Produttive Industriali per
gli anni 2003-2005, Allegato B alla presente deliberazione come sua
parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 7/02, il
programma di cui al precedente punto 1), in sede di prima
applicazione della medesima Legge regionale, e' predisposto come
integrazione del Programma Triennale per le Attivita' Produttive
2003-2005, trovando, conseguentemente, collocazione nell'ambito
dell'Asse 3 di quest'ultimo;
3) di dare atto che, ai sensi del comma 3 dell'art. 55 della L.R. 21
aprile 1999, n. 3, la Giunta regionale provvedera', sulla base degli
indirizzi definiti dal programma regionale di cui al precedente punto
1), a definire in relazione agli interventi previsti dalle misure e
dalle azioni del programma medesimo le spese ammissibili e i criteri
di concessione, erogazione e revoca dei benefici, le modalita' di
presentazione delle domande e le misure dei contributi;
4) di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della L.R. 14
maggio 2002, n. 7, la Giunta regionale provvedera' ad approvare,
sulla base del programma di cui al precedente punto 2), un programma
operativo che specifica, in riferimento a ciascuna azione,
l'attribuzione degli stanziamenti per le diverse azioni, le tipologie
dei contributi ammissibili e le relative modalita' di concessione ed
erogazione nonche' i soggetti ammissibili;
5) di dare atto che il "Comitato degli esperti", di cui all'art. 9
della L.R. 7/02 e' stato nominato con delibera di Giunta 2037/03, ai
sensi dell'art. 9 della L.R. 7/02 e ha preventivamente espresso,
nella seduta del 10 ottobre 2003 tenutasi presso gli Uffici
dell'Assessorato alle Attivita' produttive, Sviluppo economico e
Piano Telematico, proprie valutazioni e proposte in merito alla
stesura del Programma regionale per la Ricerca Industriale,
l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico;
6) di dare atto:
- che i fabbisogni finanziari da destinare all'attuazione dei
programmi in oggetto per gli anni 2003, 2004 e 2005:
- sono stati specificatamente individuati, per quanto riguarda le
risorse regionali per l'anno 2003, sui pertinenti capitoli di spesa
del bilancio della Regione Emilia- Romagna per l'esercizio
finanziario in corso;
- saranno specificamente individuati, per quanto riguarda le risorse
regionali per gli anni 2004 e 2005, sui pertinenti capitoli di spesa
del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per gli
esercizi finanziari 2004 e 2005,
- che la destinazione delle risorse statali sui pertinenti capitoli
di spesa del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna
sara' stabilita sulla base delle indicazioni contenute nei citati
Programmi successivamente all'emanazione del previsto DPCM di
trasferimento delle risorse, con apposita deliberazione della Giunta
regionale, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 39/02.
Programma regionale per la ricerca industriale, l'innovazione e il
trasferimento tecnologico
Attuazione della L.R. 14 maggio 2002, n. 7
II Programma regionale per la Ricerca Industriale, l'Innovazione e il
Trasferimento Tecnologico (PRRIITT) definisce gli indirizzi
strategici, i criteri di attuazione e le priorita' per l'attuazione
delle azioni previste agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 7/02. I
contenuti di tale programma sono alla base del programma operativo di
competenza della Giunta regionale per il triennio 2003-2005 che,
secondo il comma 2 dell'art. 3 della legge, specifichera', per
ciascuna azione, l'attribuzione degli stanziamenti, le tipologie dei
contributi ammissibili, le modalita' di concessione ed erogazione, i
soggetti ammissibili l'indicazione dei criteri di priorita'. Al
Programma si collegano, in base al comma 1 dell'art. 6, l'atto di
Giunta per la definizione delle caratteristiche dei "laboratori di
ricerca industriale e trasferimento tecnologico" e dei "centri per
l'innovazione" e, in base al comma 1 dell'art. 9, il Regolamento per
il funzionamento del comitato degli esperti (parte allegata).
Obiettivo del PRRIITT e' quello di dare carattere organico alle
azioni da realizzare in vista delle finalita' definite all'art. 1
della Legge 7/02, anche nel quadro dell'intero intervento regionale a
sostegno delle imprese e delle attivita' produttive (Programma
Triennale per le Attivita' Produttive - di cui il PRRIITT costituisce
l'asse 3, leggi per l'artigianato, ecc.) e nel contesto degli altri
strumenti nazionali e comunitari a sostegno della ricerca e
dell'innovazione, di indicare il contenuto delle diverse azioni, le
categorie dei soggetti beneficiari, le priorita' da considerare nella
valutazione dei progetti nel quadro degli obiettivi regionali di
sviluppo dell'innovazione, l'impianto regionale complessivo per le
attivita' di indirizzo, valutazione e monitoraggio del Programma, il
quadro finanziario.
L'approccio e gli obiettivi del Programma
II PRRIITT punta a rafforzare le dinamiche del sistema produttivo
regionale verso l'attivita' di ricerca applicata, di sviluppo
precompetitivo e di innovazione, a favorire l'aumento del contenuto
tecnologico delle produzioni e lo sviluppo dell'economia della
conoscenza. Come gia' descritto nella relazione di accompagnamento al
progetto di legge, vi sono, nell'ambito del sistema produttivo
regionale, significative forze che stanno indirizzando verso questa
prospettiva l'intero sistema: imprese innovative e globali, centri di
ricerca e Universita' sempre piu' coinvolte nelle dinamiche
economiche, centri di servizio e di trasferimento tecnologico, il
mondo delle nuove professioni e delle nuove imprese della societa'
dell'informazione e della conoscenza.
L'obiettivo di fondo del Programma e' quello di contribuire al
consolidamento di una comunita' regionale della conoscenza e
dell'innovazione, costituita dai soggetti che nei rispettivi ambiti
operano per l'innovazione e interagiscono per scambiare e sviluppare
nuove conoscenze. Queste dinamiche vanno tanto piu' rafforzate e
sostenute a livello regionale, in quanto la tendenza strutturale
dell'Italia e' quella di allontanarsi dai parametri medi di impegno
in ricerca e sviluppo dei Paesi OCSE, anche in contrasto con le
prescrizioni e gli obiettivi della Unione Europea, che invece punta
ad elevare tale impegno ad almeno il 3% del PIL nei prossimi anni.
L'approccio che accompagna questo Programma di attuazione della Legge
7/02, parte innanzitutto dalla presa d'atto di una forte e crescente
propensione del sistema regionale verso l'investimento in innovazione
tecnologica e sviluppo della conoscenza. Questo si evince dalla
crescente centralita' che vanno assumendo gli investimenti in ricerca
e sviluppo e in tecnologie dell'informazione e della comunicazione da
parte delle imprese, dall'elevato grado di partecipazione
dell'Emilia-Romagna nell'utilizzo dei vari strumenti di sostegno alla
ricerca e all'innovazione, dall'andamento crescente nella
realizzazione di innovazioni industriali brevettate, dallo sviluppo,
anche rapido, di nuove imprese e nuove professioni operanti nei
settori delle nuove tecnologie e dei servizi avanzati alle imprese.
Questo conferma anche la convinzione che il Sistema socioeconomico
regionale si va ponendo di fronte alla globalizzazione con un
atteggiamento rivolto a rafforzare i fattori di competitivita' e
qualita' sociale, cercando di attutire le inevitabili pressioni sui
costi che inevitabilmente incidono sulle imprese e sul lavoro. Cio'
testimonia, inoltre, la tendenza ad una risposta compatta,
all'incontro, alla presenza di una rete tra i soggetti del sistema;
non solo delle imprese, ma, sempre piu', anche delle Universita' e
degli altri soggetti legati al sistema della conoscenza, che va
incoraggiata e rafforzata.
Il programma, quindi, attraverso i suoi strumenti operativi,
sosterra' i soggetti e i comportamenti che contribuiscono a questo
processo, con l'obiettivo di generare un impatto diffuso e rilevante
nel sistema produttivo regionale. L'azione della Regione prende corpo
in un contesto che vede: da un lato il sistema delle imprese che ha
sviluppato, soprattutto sulla base di forme di apprendimento dirette
e basate sull'esperienza, livelli di conoscenza estremamente
specialistica e sofisticata in campi molto specifici e che hanno
consentito il raggiungimento di posizioni di leadership in numerosi
prodotti di nicchia; dall'altro, le Universita' e i centri di ricerca
che possono riversare nuove conoscenze avanzate nei circuiti
informativi e nelle dinamiche economico-produttive nella regione.
Il programma punta a definire schemi di intervento molto focalizzati
sulle specificita' regionali, considerando le tipologie dei
protagonisti, le eccellenze presenti nel sistema regionale e la loro
messa in rete, la valutazione del loro potenziale rispetto
all'assetto tecnologico della regione, in base all'approccio del
"Regional Technology Foresight".
La strategia per il consolidamento a livello regionale di una
economia fondata sull'innovazione e sulla conoscenza passa attraverso
azioni integrate che, nell'ambito del programma si sostanziano:
- nello stimolo agli investimenti in ricerca e sviluppo da parte
delle imprese e ad una piu' intensa relazione tra esse, il sistema
universitario e della ricerca, i fornitori di servizi tecnologici;
- nel sostegno allo sviluppo di nuovi laboratori industriali da parte
di imprese o loro raggruppamenti, volti a realizzare servizi di
ricerca e sviluppo;
- nella promozione di nuove imprese o nuove attivita' professionali
ad alto contenuto tecnologico generate da spin off dalle attivita' di
ricerca o altre forme di valorizzazione economica dei risultati della
ricerca;
- nel sostegno a programmi di trasferimento di conoscenze e
competenze tecnologiche alle imprese;
- nello sviluppo di una rete di laboratori di ricerca industriale e
trasferimento tecnologico e di centri per l'innovazione, cioe' di
luoghi in cui vengono sviluppate, su tematiche tecnologiche e
produttive di elevata rilevanza regionale, l'attivita' di ricerca
applicata regionale per la sua valorizzazione industriale o di
fornire servizi e conoscenze tecnologiche in risposta ai fabbisogni
delle imprese;
- nel potenziamento dei servizi a sostegno dello sviluppo delle
attivita' di ricerca e trasferimento tecnologico e della rete
regionale dei soggetti della ricerca e dell'innovazione.
Va anche ricordato che il PRRIITT si concentra sugli interventi piu'
strettamente attinenti alle problematiche della ricerca industriale e
del trasferimento tecnologico; altre misure nell'ambito del Programma
Triennale per le Attivita' Produttive, nel cui ambito il PRRIITT
stesso e' approvato, e delle leggi specificatamente a sostegno delle
imprese artigiane, sostengono gli investimenti rivolti
all'innovazione nell'ambito delle imprese attraverso l'acquisizione
di beni di investimento e conoscenze da introdurre direttamente nel
circuito produttivo.
Infine, il PRRIITT si raccorda con gli altri programmi e strumenti a
sostegno della ricerca e dell'innovazione nazionali e comunitari, in
particolare il VI Programma Quadro per la Ricerca dell'Unione Europea
e il Piano Nazionale della Ricerca, il DLgs 297/99, favorendo
peraltro l'utilizzo di questi ulteriori strumenti da parte delle
imprese e degli operatori della ricerca della regione, promuovendo
l'addizionalita' degli strumenti. Questo regolamento guarda peraltro
all'evoluzione del contesto istituzionale anche in riferimento alla
ricerca, per la quale la Regione Emilia-Romagna, insieme anche alle
altre Regioni, si aspetta un ulteriore decentramento di risorse e
competenze.
Struttura del Programma
II contenuto del Programma e' costituito dallo sviluppo delle linee
di intervento indicate agli articoli 4 (commi 1 e 2), 5 e 6 della
Legge 7/02. Esso si struttura in quattro misure e relative azioni,
come illustrato nello schema qui di seguito e nella successiva
illustrazione. La Giunta regionale definira' con l'approvazione del
Programma operativo, le procedure di attuazione.
SCHEMA DEL PRRIITT
Misura 1. Azioni per lo sviluppo del sistema produttivo regionale
verso la ricerca industriale e strategica
Azione A Progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo
Azione B Sviluppo di laboratori industriali
Misura 2. Generazione di nuove attivita' imprenditoriali e
professionali ad alto contenuto tecnologico
Azione A Programmi per la creazione di nuove attivita'
imprenditoriali e professionali
Azione B Sostegno finanziario all'avvio delle iniziative
imprenditoriali
Misura 3. Azioni per il trasferimento di conoscenze e competenze
tecnologiche
Misura 4. Sviluppo di rete
Azione A Laboratori di ricerca e trasferimento tecnologico
Azione B Centri per l'innovazione
Azione C Servizi per lo sviluppo della rete della ricerca
Descrizione delle misure e delle relative azioni
Misura 1. Azioni per lo sviluppo del sistema produttivo regionale
verso la ricerca industriale e strategica
La Misura 1 del PRRIITT, in attuazione del comma 1 dell'articolo 4
"Azioni per lo sviluppo del sistema produttivo regionale verso la
ricerca industriale e strategica", punta a rafforzare il sistema
produttivo e imprenditoriale regionale verso la ricerca industriale,
a sostenere gli investimenti in ricerca e innovazione, a promuovere e
consolidare le relazioni di scambio e di collaborazione tra gli
attori del sistema regionale dell'innovazione e della ricerca.
L'Azione A punta a sostenere e sperimentare una idea nuova di
attivita' di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo da parte
delle imprese, finalizzata all'innovazione, in conformita' con quanto
definito all'art. 2 della L.R. 7/02.
L'azione e' organizzata intorno all'idea di "percorso", cioe' di
progetti organizzati secondo la sequenza:
- programma di ricerca per concepire nuovi prodotti, processi
produttivi e organizzativi o servizi, o per innovare e migliorare
significativamente i prodotti, i processi e i servizi esistenti;
- traduzione dei risultati della ricerca nello sviluppo
precompetitivo di piani, progetti e prototipi;
- brevettazione o altre forme di tutela della proprieta'
intellettuale e di evidenza dei risultati.
L'azione punta quindi a promuovere e sostenere progetti da
realizzarsi in forma singola o associata. I progetti potranno
presentare l'intera sequenza o anche solo la parte di sviluppo
precompetitivo-brevettazione ed i piani di attivita' verranno
verificati nelle loro diverse fasi di attuazione. Particolare rilievo
assumeranno i progetti che prevedono una collaborazione con strutture
universitarie, enti di ricerca, laboratori di ricerca accreditati dal
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, societa'
professionali operanti in ambiti scientifici e tecnologici e che
prevedono l'assunzione o la collaborazione di nuovo personale
laureato o diplomato, dedicato a seguire compiti di ricerca.
L'obiettivo e' quello di attivare, da parte delle imprese, risorse e
competenze nuove, ampliando il personale interno o sviluppando
collaborazioni esterne nell'ambito della ricerca e del trasferimento
di conoscenze, sia pubblico che privato.
L'intervento della Regione e' rivolto infatti a sostenere, per la
fase di ricerca industriale, l'impegno di risorse professionali,
secondo una o piu' delle seguenti modalita':
a) prestazioni relative a utilizzo di laboratori e strumenti delle
Universita' e degli enti di ricerca o prestazioni di laboratori
accreditati dal MIUR;
b) distacco temporaneo o contratti di collaborazione di personale
delle Universita' o dei centri di ricerca, definibile anche in
termini di giornate di prestazione e consulenza, con un numero minimo
di giorni;
c) assunzione di nuovo personale laureato o diplomato da assegnare ad
attivita' di ricerca;
d) contratti di collaborazione professionale con societa'
professionali o professionisti;
e) utilizzo di personale interno.
Per la parte di attivita' di sviluppo precompetitivo, il sostegno
potra' essere esteso all'acquisto ed utilizzo di attrezzature
tecnologiche e informatiche, di brevetti e licenze.
L'intervento della Regione verra' attuato nei limiti previsti dalla
Disciplina comunitaria per gli Aiuti di Stato alla Ricerca e Sviluppo
(n. 96/C 45/06). Ai sensi di tale Disciplina si definiscono:
- progetti di ricerca applicata quelli il cui ambito operativo e'
specificato all'art. 2, comma 1 del DM 8 agosto 2000, n. 593
"Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste
dal DLgs 297/99", e in modo coerente, dalla L.R. 7/02 (art. 2, comma
1, lettera b). Essi possono anche comprendere attivita' non
preponderanti di sviluppo precompetitivo e/o di innovazione
tecnologica secondo le definizioni indicate dalla L.R. 7/02 (art. 2,
comma 1, lettere c e d). Tali attivita' di sviluppo precompetitivo e
di innovazione tecnologica sono ammissibili in quanto necessarie alla
validazione dei risultati dell'attivita' di ricerca industriale. I
progetti devono concludersi evidenziando un risultato tangibile
dell'attivita' svolta: brevetto industriale, modello di utilita',
prototipo, nuovo prodotto, nuovo processo, nuovo servizio, nuovo
modello organizzativo, ecc...
- progetti di sviluppo precompetitivo quelli il cui ambito operativo
prevalente rientra fra le attivita' previste all'art. 2, comma 1,
lettere c) e d) della L.R. 7/02. Essi possono anche comprendere
connesse e non preponderanti attivita' di ricerca industriale.
La procedura di selezione sara' di tipo valutativo, secondo le
modalita' indicate dal successivo regolamento approvato dalla Giunta
regionale.
L'Azione B sostiene lo sviluppo di laboratori industriali realizzati
da piccole e medie imprese, anche in collaborazione tra loro
attraverso la partecipazione a consorzi, societa' consortili o anche
attraverso associazioni temporanee. I laboratori, che dovranno essere
in grado di sviluppare e offrire servizi di ricerca e sviluppo,
potranno prevedere forme di collaborazione tra imprese e Universita'
e centri di ricerca o altri centri. I laboratori dovranno essere
rivolti allo svolgimento di attivita' di tipo scientifico e
tecnologico, tra quelle che possono ottenere un accreditamento
secondo le normative del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e
della Ricerca.
I progetti di laboratori devono comprendere attivita' sia di ricerca
applicata che di sviluppo precompetitivo. In sede di valutazione
sara' data priorita' a temi di rilevante interesse per il sistema
produttivo regionale; non verranno tuttavia stabilite limitazioni
settoriali o tematiche a priori ma verranno premiati i progetti di
laboratori di migliore qualita', maggiore rilevanza tecnologica, con
il maggior numero di imprese coinvolte e di personale occupato, di
maggiori dimensioni e grado di cofinanziamento privato.
La procedura di selezione sara' di tipo valutativo, secondo le
modalita' indicate dal successivo regolamento approvato dalla Giunta
regionale.
Il cofinanziamento regionale rispettera' i massimali previsti dai
regolamenti europei sugli aiuti di stato alla ricerca applicata e
allo sviluppo precompetitivo.
Nell'ambito dei progetti presentati per le due azioni, tra le spese
ammissibili potranno essere incluse anche le spese per la
realizzazione di studi di fattibilita' per l'accesso a finanziamenti
comunitari, nazionali o internazionali di altro genere che possono
dare continuita' ulteriore alle attivita' di ricerca e innovazione
avviate con i progetti presentati.
Misura 2. Generazione di nuove attivita' imprenditoriali e
professionali ad alto contenuto tecnologico
Con la Misura 2, in attuazione del comma 2 dell'art. 4, vengono
sostenuti interventi a favore della nascita di nuove attivita'
imprenditoriali e professionali ad alto contenuto tecnologico che
valorizzino economicamente i risultati della ricerca, al fine di
rafforzare il tessuto delle attivita' innovative nella regione.
L'avvio di queste nuove attivita' puo' avvenire attraverso processi
di spin off diretto da parte di ricercatori singoli o in gruppo
operanti all'interno delle strutture universitarie e di ricerca che
danno vita a nuove imprese, oppure puo' avvenire attraverso la messa
a disposizione dei risultati della ricerca per operatori esterni che
possono essere interessati ad acquisire, o utilizzare tali risultati
e a stipulare un contratto di spin off in forma di collaborazione
intellettuale con i ricercatori interessati o con accordi con gli
enti di ricerca.
In questa misura sono presenti due azioni.
L'Azione A punta a sostenere le attivita' e le iniziative per la
promozione di nuove imprese o attivita' professionali, anche a
seguito di processi di spin off, realizzate dalle Universita', dagli
enti di ricerca o da altri enti appositamente costituiti. In questi
programmi sono sostenute nella forma di contributi o di servizi le
spese per realizzare infrastrutture e servizi specialistici per la
progettazione, la selezione, l'avvio di nuove imprese, per
l'insediamento delle nuove attivita' in incubatori o altri spazi
tecnologicamente attrezzati, per la promozione dei risultati della
ricerca, la fornitura di servizi di assistenza scientifica e
gestionale, la concessione di borse di ricerca, anche in continuita'
con altri programmi che agiscono in tale ambito.
L'Azione B punta a facilitare l'accesso al credito e la concessione
di contributi per le spese di avviamento e primo investimento per le
imprese che effettivamente riescono a costituirsi e dare avvio
all'attivita'. Si tratta di contributi in conto capitale e di
concessione di garanzie creditizie, anche attraverso i fondi
regionali, nazionali e comunitari gia' costituiti e sulla base di
convenzioni della Regione con tali organismi. Anche in questo caso
verranno valutati i progetti secondo la qualita', l'impatto
tecnologico e occupazionale, lo sviluppo di rete, il grado di
cofinanziamento. I progetti saranno selezionati a seguito di
procedura valutativa.
Misura 3. Azioni per il trasferimento di conoscenze e competenze
tecnologiche
La Misura 3 del PRRIITT attua l'art. 5 della Legge 7/02 "Azioni per
il trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche". In
particolare vengono promossi e sostenuti contratti per il
trasferimento tecnologico stipulati dalle Universita' e dagli Enti di
ricerca con imprese singole e associate, associazioni di imprese e
consorzi. Nella realizzazione di questi programmi di trasferimento
delle conoscenze, possono anche essere coinvolti gli enti per la
formazione professionale accreditati.
I contratti prevedono lo svolgimento di iniziative attinenti la
conoscenza e l'aggiornamento del personale tecnico nelle imprese,
nell'ambito di precise specifiche tecnico-scientifiche. Tali
iniziative possono prevedere anche forme di mobilita' e di
trasferimento temporaneo da parte del personale universitario o degli
enti di ricerca presso le imprese, o la concessione di borse di
ricerca a giovani laureati per svolgere attivita' implicanti
l'aumento delle conoscenze all'interno delle imprese, oppure possono
anche consistere in attivita' di analisi dai fabbisogni tecnologici e
di brokeraggio tecnologico per gruppi di imprese.
Verra' seguita una procedura valutativa. La priorita' nella selezione
dei progetti verra' assegnata a progetti di maggiore impatto e
completezza del processo di trasferimento, di numero di persone
coinvolte, ecc. Anche in questo ambito verranno tenute in
considerazione le tematiche di rilevante interesse per il sistema
produttivo e il sistema regionale della conoscenza.
Misura 4. Sviluppo di rete
La Misura 4, in attuazione dell'art. 6, ha l'obiettivo di promuovere
lo sviluppo della rete regionale della ricerca applicata e del
trasferimento tecnologico attraverso il sostegno allo sviluppo di un
sistema di centri di elevata competenza nell'ambito della ricerca
scientifica e tecnologica con elevato potenziale industriale, di
favorire lo sviluppo di conoscenze e nuove attivita' imprenditoriali
di elevato profilo, e di diffondere conoscenze innovative su tutto il
sistema regionale.
In attuazione dell'articolo 6, commi 1 e 2, vengono sostenuti
programmi di norma biennali, e comunque di durata non superiore a tre
anni, riguardanti la promozione e lo sviluppo di "Laboratori di
ricerca e trasferimento tecnologico" e "Centri per l'innovazione",
strutture che contribuiranno, assieme alle imprese e ai laboratori
accreditati MIUR, a costituire la rete regionale per la ricerca
industriale, l'innovazione e il trasferimento tecnologico, le cui
caratteristiche organizzative ed operative vengono definite da
apposito regolamento della Giunta regionale.
Per "Laboratori" si intendono strutture dedicate a svolgere attivita'
di ricerca applicata, promuoverne e valorizzarne i risultati in
termini di ricaduta industriale, a partire dalle tematiche
prioritarie di forte interesse per il sistema produttivo e di elevata
specializzazione scientifica regionale.
In particolare, i laboratori hanno l'obiettivo di aumentare il
livello delle conoscenze nella ricerca industriale, spostando in
avanti la frontiera regionale delle conoscenze utilizzabili a livello
industriale, di aumentare e qualificare il flusso di informazioni
dalla ricerca verso l'industria e verso il sistema socioeconomico
attraverso attivita' di trasferimento tecnologico, di contribuire a
generare nuove imprese e nuovi cluster di imprese in settori
innovativi e ad alta intensita' di conoscenza. I Laboratori dovranno
presentare un programma di attivita' di ricerca da realizzare
nell'ambito di centri esistenti o nuovi, mettendo in rete anche
diversi punti di specializzazione regionale e prevedendo, gia' nella
loro costituzione, la condivisione dei programmi di ricerca tra
Universita' e industria.
Per "Centri per l'innovazione" si intendono strutture piu'
specificamente orientate al trasferimento tecnologico per le imprese,
i sistemi locali, le filiere produttive regionali, per quanto
riguarda la promozione e la sensibilizzazione alle varie tematiche
dell'innovazione tecnologica e organizzativa nell'ambito di
specifiche tematiche settoriali o trasversali, la messa a
disposizione di servizi per l'innovazione e per il reperimento di
specifiche fonti di conoscenza in grado di rispondere alla domanda
delle imprese e ai problemi da esse evidenziati, la promozione e la
realizzazione di progetti e iniziative pilota di tipo innovativo con
le imprese.
In entrambi casi e' fortemente richiesta l'adesione delle imprese
attraverso loro esplicita manifestazione di interesse al progetto che
si puo' concretizzare in: partecipazione diretta al raggruppamento,
sponsorizzazione del progetto in termini finanziari o di concessione
di risorse materiali ed umane, semplice dichiarazione di interesse e
condivisione degli obiettivi. La proprieta' intellettuale delle
attivita' svolte nell'ambito dei progetti e' dei Laboratori o dei
Centri ed e' indivisibile e intrasferibile ai singoli soggetti dei
raggruppamenti.
Per entrambe le tipologie di iniziative, sono previsti specifici
regolamenti approvati dalla Giunta regionale.
L'Azione A sosterra' quindi lo sviluppo delle attivita' di un sistema
di laboratori di ricerca e trasferimento tecnologico, sulla base di
specifici programmi di attivita' orientati prioritariamente alle
tematiche di interesse regionale individuate dal documento "Indirizzi
e priorita' tematiche", allegato al presente Programma. I piani
riguarderanno lo sviluppo delle attivita' di ricerca, le attivita'
connesse di trasferimento tecnologico, il potenziamento tecnologico
delle strutture, la diffusione dei risultati e le azioni di tutela
della proprieta' intellettuale. I progetti preliminari vengono
selezionati da parte del comitato di valutazione e i loro contenuti
definitivi vengono completati a seguito di incontri tra i proponenti
e i rappresentanti del comitato stesso per meglio definire le
finalita' e le azioni da realizzare.
L'Azione B, avra' analoghe caratteristiche, e si orientera' allo
sviluppo di programmi di trasferimento tecnologico per specifiche
filiere industriali, sistemi di produzione locali, tipologie
imprenditoriali specifiche, ecc. realizzati dai "Centri per
l'innovazione", anche secondo quanto previsto nell'Azione 3.1.
Con l'Azione C vengono programmate attivita' di promozione e di
sostegno allo sviluppo di questa rete regionale in base alle
tipologie di attivita' descritte al comma 3 dell'articolo 6, svolte
dalla societa' consortile per azioni ASTER. In particolare:
a) la costituzione e gestione di una strumentazione integrata, con
una banca dati, anche telematica, per l'utilizzazione delle
competenze scientifiche e tecnologiche presenti nelle Universita' e
negli enti di cui al presente comma per favorire l'accesso degli
utilizzatori alle conoscenze, in accordo con gli strumenti esistenti
a livello nazionale, comunitario ed internazionale;
b) la promozione e la gestione dell'accesso alle apparecchiature
scientifiche e tecniche presenti nelle Universita' e negli enti di
cui al comma 3 da parte delle imprese;
c) la promozione ed organizzazione delle prestazioni svolte presso le
imprese da personale con competenze scientifiche e tecniche delle
Universita' e degli enti di ricerca insediati nel territorio
regionale, ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art. 5;
d) la promozione e la realizzazione di strumenti ed attivita' di
supporto per l'organizzazione di programmi dedicati al trasferimento
tecnologico ed alla connessa diffusione di conoscenze nell'ambito
delle istituzioni scientifiche;
e) lo sviluppo di iniziative di' assistenza tecnica per l'accesso e
la partecipazione delle Universita' e degli enti di ricerca insediati
nel territorio regionale a programmi comunitari o nazionali di
ricerca;
f) lo sviluppo di iniziative di ricerca connesse ad ambiti di
interesse industriale a rilevante impatto per il sistema produttivo
regionale promossi da Universita' o altri enti di ricerca insediati
nel territorio regionale, anche in collaborazione con imprese, in
forma singola o associata, nonche' associazioni di imprese.
Per la realizzazione di queste attivita' la Regione agisce, tramite
un accordo con le Universita' e gli Enti di ricerca insediati nel
territorio regionale, attraverso la Societa' consortile per azioni
ASTER, nei cui confronti la Giunta regionale e' autorizzata a
stipulare apposite convenzioni per la partecipazione ed il sostegno
al programma di attivita' corrispondente agli obiettivi e alle
finalita' sopra citate e riportate al comma 3 dell'art. 6 (art. 11),
nonche' per le attivita' di supporto e assistenza tecnica per le
attivita' che rientrano tra gli obiettivi della L.R. 7/02. Le
convenzioni disciplineranno:
a) le modalita' e procedure di conferimento alla societa' consortile
dei finanziamenti connessi alle attivita' specificate nel precedente
comma e alle altre attivita' che la societa' potra' svolgere;
b) il sistema di monitoraggio, di rendicontazione e di analisi di
risultato delle attivita' svolte;
c) le verifiche che la Regione puo' svolgere in corso d'opera e a
consuntivo sullo stato di attuazione della convenzione.
I soggetti beneficiari
II Programma coinvolge con i vari strumenti tutte le tipologie di
soggetti che contribuiscono a costruire un sistema regionale della
ricerca applicata e dell'innovazione tecnologica.
Beneficiari degli interventi previsti alla Misura 1, Azione A
saranno:
a) imprese che esercitano le attivita' di cui ai punti 1, 2 e 3 del
comma 1 dell'art. 2195 del Codice civile, in forma singola o
associata.
Beneficiari degli interventi previsti alla Misura 1 Azione B
saranno:
a) imprese che esercitano le attivita' di cui ai punti 1, 2 e 3 del
comma 1 dell'art. 2195 del Codice civile;
b) associazioni temporanee di piccole e medie imprese che esercitano
le attivita' di cui ai punti 1, 2 e 3 del comma 1 dell'art. 2195 del
Codice civile;
c) consorzi o societa' consortili composti da imprese che esercitano
le attivita' di cui ai punti 1, 2 e 3 del comma 1 dell'art. 2195 del
Codice civile e Universita', enti e centri di ricerca pubblici.
Beneficiari degli interventi previsti alla Misura 2 saranno:
a) Universita', enti e centri di ricerca pubblici, e loro consorzi;
centri di ricerca privati iscritti all'Albo del MIUR, e aventi come
fine statutario lo sviluppo della ricerca industriale,
dell'innovazione e del trasferimento tecnologico;
b) Imprese di nuova costituzione (fino a 12 mesi di attivita') che
esercitano le attivita' di cui ai punti 1, 2 e 3 del comma 1
dell'art. 2195 del Codice civile;
c) Societa' di servizi alle imprese, studi e societa' professionali
aventi come finalita' la prestazione di servizi per l'innovazione
tecnologica, gestionale e organizzativa.
Beneficiari degli interventi previsti alla Misura 3 saranno:
a) imprese che esercitano le attivita' di cui ai punti 1, 2 e 3 del
comma 1 dell'art. 2195 del Codice civile;
b) consorzi e societa' consortili tra piccole e medie imprese che
esercitano le attivita' di cui ai punti 1, 2 e 3 del comma 1
dell'art. 2195 del Codice civile;
c) associazioni temporanee di piccole e medie imprese che esercitano
le attivita' di cui ai punti 1, 2 e 3 del comma 1 dell'art. 2195 del
Codice civile;
d) associazioni imprenditoriali.
Beneficiari degli interventi previsti alla Misura 4 saranno:
a) Consorzi e societa' consortili tra strutture universitarie ed enti
di ricerca, preferibilmente insieme ad imprese, anche attraverso loro
associazioni e consorzi, volti a costituire laboratori di ricerca
industriale e trasferimento tecnologico;
b) Consorzi e societa' consortili tra imprese, anche attraverso loro
associazioni e consorzi, strutture universitarie, enti di ricerca,
altri enti, volti a costituire centri per l'innovazione;
c) ASTER SC pA.
Procedure di valutazione
L'articolo 9 della Legge 7/02 stabilisce che per le attivita' di
indirizzo, valutazione e monitoraggio la Giunta nomina un Comitato di
Esperti, garanti per le attivita' di valutazione dei progetti
presentati nell'ambito del Programma, che opera secondo il
regolamento approvato dalla Giunta regionale.
In forma schematica, le procedure di valutazione da seguire per le
diverse azioni sono quelle riportate nella seguente tabella:
Misura 1.A Progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:
valutativa
Misura 1.B Sviluppo di laboratori industriali: valutativa
Misura 2.A Programmi per la creazione di nuove attivita'
imprenditoriali e professionali: valutativa negoziale
Misura 2.B Sostegno finanziario all'avvio delle iniziative
imprenditoriali: valutativa
Misura 3 Azioni per il trasferimento di conoscenze e competenze
tecnologiche: valutativa
Misura 4.A Laboratori di ricerca e trasferimento tecnologico:
valutativa negoziale
Misura 4.B Centri per l'innovazione: valutativa negoziale
Indirizzi e priorita' tematiche
Individuazione delle priorita' regionali
Lo sviluppo di una economia della conoscenza e di un ambiente
altamente innovativo a livello regionale necessita delle seguenti
condizioni:
- un intervento a carattere sistemico che coinvolga tutti i gruppi di
soggetti presenti nelle varie parti della catena del valore della
conoscenza (Universita', Enti, centri, imprese industriali, imprese
di servizio e professionali) e che favorisca l'intensificazione delle
relazioni tra tali soggetti;
- l'attenzione all'intero ciclo di produzione e diffusione della
conoscenza fino alla sua valorizzazione economica, nelle diverse fasi
e tipologie di attivita' descritte dall'articolo 2 della Legge 7/02,
anche promuovendo il meccanismo dell'addizionalita' con gli strumenti
nazionali e comunitari;
- la diffusione delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione;
- il collegamento con le grandi aree tematiche della ricerca e dello
sviluppo scientifico e tecnologico a livello internazionale e con i
grandi temi dello sviluppo economico e sociale;
- l'apertura del sistema regionale della ricerca e dell'innovazione
verso altre regioni e fonti di conoscenza a livello nazionale e
internazionale;
- il consolidamento di alcuni punti di forza della nostra regione
nell'ambito della ricerca e della conoscenza scientifica e della
competizione tecnologica internazionale.
La possibilita' di sviluppare una economia regionale competitiva dal
punto di vista tecnologico e della conoscenza deve sviluppare i
propri punti di forza, quelli in cui puo' raggiungere una posizione
di leadership internazionale.
La definizione delle priorita' regionali e' rilevante in particolare
per quanto riguarda la Misura 4, cioe' lo sviluppo della rete
regionale per la ricerca applicata e il trasferimento tecnologico,
cioe' per lo sviluppo dei laboratori di ricerca applicata e dei
centri per l'innovazione che costituiranno la rete regionale della
ricerca e dell'innovazione di cui all'art. 6, in quanto non e'
ipotizzabile su scala regionale sviluppare eccellenze in tutti i
campi della ricerca e dell'innovazione.
Che alcune eccellenze nell'ambito della ricerca applicata vengano
consolidate, e' necessario anche affinche' il sistema regionale non
si ponga, nel quadro internazionale, solo nella funzione del
trasferimento di conoscenze sviluppate altrove; cosi' come e'
opportuno rafforzare i processi di innovazione in alcuni settori
chiave dell'economia regionale per consolidare posizioni di
leadership tecnologica e produttiva nell'ambito del sistema
industriale.
Pur non assumendo un approccio rigido, e' quindi necessario operare
alcune indicazioni in termini di priorita', mettendo in relazione le
traiettorie tecnologiche individuate a livello internazionale, con i
nostri assets in termini di ricerca e di competitivita' industriale.
Per questa operazione e' necessario, innanzitutto, partire
dall'individuazione delle grandi tematiche della ricerca, i cui
approfondimenti rappresentano la frontiera dell'innovazione e i
motori di cambiamento degli scenari tecnologici per i prossimi anni.
Possiamo quindi assumere come punto di riferimento le aree
individuate dalla Direzione generale Ricerca della Commissione
Europea per la costruzione del VI Programma Quadro per la Ricerca. Le
7 Aree tematiche su cui si baseranno i progetti di ricerca finanziati
dal VI Programma Quadro sono le seguenti:
1. Scienze della vita, genomica e biotecnologie per la salute;
2. Tecnologie della societa' dell'informazione;
3. Nanotecnologie e nanoscienze, materiali multifunzionali per la
gestione della conoscenza;
4. Aeronautica e spazio;
5. Qualita' e sicurezza dell'alimentazione;
6. Sviluppo sostenibile, cambiamento globale dell'ecosistema;
7. Governance e cittadinanza.
Queste 7 Aree che sono frutto di un lavoro di analisi, ma anche di
concertazione attivato dalla Commissione Europea, sono molto vicine a
quelle individuate da altri istituti di ricerca sulle previsioni
tecnologiche, ad esempio ISPT (Istituto di Studi per le Prospettive
Tecnologiche) che individua sei filoni sostanzialmente coincidenti,
con la sola maggiore evidenziazione delle ricerche in campo
energetico e dei trasporti, che pero', all'interno delle tematiche
del VI Programma Quadro sono comprese all'interno della voce
"Sviluppo sostenibile, cambiamento globale dell'ecosistema". Nello
schema viene riportata l'articolazione piu' dettagliata delle
discipline oggetto del VI Programma Quadro.
Dettaglio delle Aree tematiche del VI Programma Quadro
1. Scienze della vita, genomica e biotecnologie per la salute
Genomica avanzata e sue applicazioni per la salute
a. conoscenza fondamentale e basi per la genomica funzionale in tutti
gli organismi
b. applicazioni della conoscenza e delle tecnologie nel campo della
genomica e delle tecnologie per la salute
Lotta alle maggiori malattie
a. approcci applicati della genomica alla conoscenza e alle
tecnologie mediche
b. lotta al cancro
c. affrontare le maggiori malattie infettive legate alla poverta'
2. Tecnologie della Societa' dell'Informazione
Ricerca applicata nelle tecnologie dell'informazione verso le
principali sfide economiche e sociali
Comunicazione, calcolo e tecnologie software
Componenti e microsistemi
Conoscenza e tecnologie interfaccia
Il futuro delle tecnologie dell'informazione e le tecnologie
emergenti
3. Nanotecnologie e nanoscienze, materiali multifunzionali basati
sulla conoscenza, e nuovi processi e sistemi di produzione
Nanotecnologie e nanoscienze
Materiali multifunzionali basati sulla conoscenza
Nuovi processi e sistemi di produzione
4. Aeronautica e spazio
Aeronautica
Spazio
5. Qualita' e sicurezza alimentare
6. Sviluppo sostenibile, cambiamento globale ed ecosistemi
Sistemi energetici ecosostenibili
a. attivita' di ricerca con impatto nel breve termine
b. attivita' di ricerca con impatto nel medio e lungo termine
Trasporti di superficie sostenibili
a. sviluppo di sistemi e mezzi di trasporto a basso impatto
ambientale
b. rendere i trasporti di superficie sicuri, efficaci e competitivi
Cambiamento globale ed ecosistema
7. Cittadini e governance in una societa' fondata sulla conoscenza
Societa' fondata sulla conoscenza e coesione sociale
Cittadinanza, democrazia e nuove forme di governance
Una specificazione piu' funzionale degli ambiti di approfondimento
scientifico e tecnologico e di ricaduta e' stata tuttavia effettuata
dal Programma nazionale della Ricerca approvato dal CIPE il 21
dicembre del 2000, ed in particolare dalle Linee Guida per la
Politica Scientifica e Tecnologica del Governo del 19 aprile del
2002. In questi documenti viene proposta una divisione tra il
concetto di "tecnologie abilitanti" e "aree di rilevanza
socioeconomica" rispetto alle quali lo sviluppo della ricerca e
dell'innovazione puo' avere impatto in termini di: incremento
occupazionale di alta scolarita', risposta ai bisogni sociali,
aumento della competitivita internazionale e sviluppo di nuovi
prodotti high tech.
Tra le "tecnologie abilitanti" vengono elencate:
- le biotecnologie;
- le tecnologie biomedicali;
- i processi separativi e le tecnologie chimica ed elettrochimica;
- la fluidodinamica e la tecnologia della combustione;
- le tecnologie dei materiali strutturali e funzionali;
- le micro e nano tecnologie;
- la microelettronica e la sensoristica intelligente;
- la robotica e i sistemi avanzati di progettazione;
- la laser optoelettronica;
- l'elettronica, i sistemi di attuazione e controllo e le reti;
- l'informatica avanzata multimediale e distribuita.
Questo elenco, benche' abbastanza dettagliato per quanto riguarda le
tecnologie di forte interesse industriale, rappresenta a sua volta
una sintesi delle tecnologie di potenziale interesse industriale,
quali vengono elencate dal "Repertorio delle tecnologie prioritarie
per l'industria" pubblicato dall'AIRI (Associazione Italiana per la
Ricerca Industriale).
Tra le "aree di rilevanza socioeconomica" per lo sviluppo
dell'innovazione, vengono invece elencati:
- i sistemi di produzione;
- l'informatica e le telecomunicazioni;
- l'energia;
- l'ambiente;
- i trasporti;
- l'agroalimentare;
- la salute;
- i beni culturali.
In questo modo e' gia' possibile sviluppare una matrice di incroci,
come e' stato fatto nelle "Linee guida" del 2002, che puo'
rappresentare la base per costruire delle priorita' regionali, con
opportuni adeguamenti.
Il secondo passaggio e' quello di calare questi ambiti tematici e
questi approcci nel contesto della ricerca e delle attivita'
produttive regionali. Parlando di ricerca applicata con ricaduta
industriale, innovazione tecnologica e trasferimento tecnologico,
risulta utile lo schema di classificazione proposta dalle "Linee
guida", anche se e' opportuno entrare in maggiore dettaglio in alcune
di queste definizioni e in parte ridefinendole secondo le nostre
finalita'. In particolare, e' il caso di esplodere, nell'ambito delle
"aree di rilevanza socioeconomica", il concetto di "sistemi di
produzione" nelle filiere produttive rilevanti che caratterizzano
l'economia regionale, riaccorpando in questo insieme la filiera
agroalimentare:
- la meccanica, l'automazione industriale e l'impiantistica
industriale;
- la motoristica;
- la ceramica e la filiera dell'edilizia in generale;
- il sistema agroalimentare;
- l'informatica e il multimediale;
- il biomedicale e il sistema salute in generale;
- la chimica e le plastiche;
- il sistema moda (tessile, abbigliamento, pelle, calzature);
- il sistema casa e arredamento.
Considerando queste filiere produttive industriali, a cui vanno
sempre aggiunte le aree di interesse socioeconomico piu' generale
riportate dal documento del MIUR (l'ambiente, l'energia, le
telecomunicazioni, i trasporti, la salute, i beni culturali), la
matrice regionale diviene molto piu' strutturata e complessa.
Alcuni indicatori possono comunque aiutare a definire quegli ambiti
in cui l'Emilia-Romagna presenta qualche indice di specializzazione
di eccellenza.
A questo scopo, sono stati esaminati in primo luogo i dati relativi
alle manifestazioni di interesse per il VI Programma Quadro espresse
dalla nostra regione, le domande di finanziamento presentate al
Ministero dell'Universita' e della Ricerca, i laboratori di ricerca
accrediti dal Ministero dell'Universita' e della Ricerca, la
produzione di brevetti, le filiere industriali e regionali.
Dal punto di vista delle manifestazioni di interesse al VI Programma
Quadro si osserva una prevalenza nelle aree di forte ricaduta
industriale e sulla tematica dello sviluppo sostenibile e
dell'ambiente.
(segue allegato fotografato)
Sintesi e incroci tematici
Dall'incrocio delle priorita' tematiche sopra analizzate e delle
specializzazioni produttive e della ricerca in Emilia-Romagna si
possono ottenere i seguenti elementi di sintesi:
1. le aree tematiche del VI Programma Quadro di interesse e forte
ricaduta industriale sul sistema regionale sono: a. le tecnologie
della societa' dell'informazione, b. le nanotecnologie e le
nanoscienze, i materiali multifunzionali per la gestione della
conoscenza, c. le scienze della vita e le biotecnologie per la
salute;
2. le aree tematiche del VI Programma Quadro di forte interesse
regionale in termini di ricadute globali sulla qualita' della vita e
dello sviluppo, e con ricadute industriali non necessariamente
dirette sono: a. lo sviluppo sostenibile e il cambiamento globale
dell'ecosistema; b. la qualita' e la sicurezza dell'alimentazione;
3. le tecnologie abilitanti delineate dalle "Linee guida" del MIUR
rientrano nelle voci a), b) e in parte c) e sono tutte di forte
interesse per il sistema regionale, vista la loro forte pervasivita'
industriale e generale;
4. i sistemi/filiere industriali a maggiore intensita' innovativa
(parzialmente aggregati), risposta in termini di ricaduta alle
attivita' di ricerca, ma anche rispetto al loro peso economico nella
regione, risultano: a. la meccanica, l'automazione e l'impiantistica
industriale, b. le tecnologie dell'informazione e il multimediale, c.
la meccanica di precisione (apparecchiature mediche, strumenti di
misura, ecc.), d. la motoristica, e. la chimica e le plastiche, f. la
ceramica e la filiera delle costruzioni, g. l'agroalimentare h.
l'arredamento e il sistema moda;
5. le altre aree di interesse socioeconomico rilevanti per la
qualita' dello sviluppo che si possono individuare sono: a.
l'ambiente, b. la qualita' e la valorizzazione del lavoro (aggiunta
dalla Regione Emilia-Romagna) c. la societa' dell'informazione, d.
l'energia, e. la salute, f. la sicurezza alimentare, g. la
formazione, h. i beni culturali
Temi di rilevante interesse regionale
Iniziative regionali per promuovere e rafforzare l'attivita' di
ricerca industriale sono quindi individuate nei seguenti
raggruppamenti tematici:
1. Meccanica avanzata e meccatronica - sviluppo delle nanotecnologie
per l'automazione e la meccanica di precisione - microelettronica,
sensoristica, laser optoelettronica - automazione industriale -
motoristica e oleodinamica
2. Sviluppo di conoscenze e applicazioni della societa'
dell'informazione (attuata con la Misura 1.1 del Piano Telematico
regionale) - tecnologie ed applicazioni multimediali - modelli
organizzativi e reti - sviluppo di nuovi servizi pubblici e privati -
banda larga
3. Sviluppo delle applicazioni dei materiali avanzati
4. Processi alimentari
5. Genomica e biotecnologie
6. Sviluppo sostenibile e cambiamento dell'ecosistema
7. Energia, trasporti, ambiente (da collegarsi all'attuazione del
Piano Energetico regionale)
8. Sistemi organizzativi, qualita' e valorizzazione del lavoro
(tematica trasversale)
ALLEGATO B
Programma per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico
(L.R. 7/02) 2003-2005 - Asse 3 del Programma triennale per le
attivita' produttive 2003-2005
Misura 3.1 - Azioni per lo sviluppo del Sistema produttivo regionale
verso la ricerca industriale e strategica
Azione A Progetti di ricerca industriale e di sviluppo
precompetitivo
Obiettivi ed oggetto
La Regione sostiene progetti proposti da imprese, in forma singola o
associata, che prevedono attivita' di ricerca industriale e/o di
sviluppo precompetitivo, da realizzarsi con il contributo di
personale e strutture delle Universita' (attraverso loro
dipartimenti, istituti, laboratori, aziende speciali), degli enti di
ricerca, di societa' professionali o singoli professionisti in campo
tecnologico, e che possono comprendere studi di fattibilita' per
l'accesso a programmi e finanziamenti comunitari, nazionali e privati
per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione.
Normativa di riferimento
- Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e
sviluppo;
- L.R. 7/02, art. 4 comma 1 lett. a), b) e d)
- DLgs 297/99
- DM 593/00 8 agosto 2000
- Legge 46/82
- Legge 598/94 art. 11 ricerca
- DLgs 123/98
Beneficiari
Imprese che esercitano le attivita' di cui ai punti 1, 2 e 3 del
comma 1 dell'art. 2195 del Codice civile, in forma singola o
associata (associazioni temporanee, consorzi, societa' consortili),
aventi stabile organizzazione nel territorio della regione
Emilia-Romagna.
Durata
I progetti dovranno avere una durata da 12 a 24 mesi.
Tipologia di intervento regionale
I progetti sono cofinanziati dalla Regione con un contributo in conto
capitale.
Intensita' dell'aiuto
a) Per i progetti di ricerca industriale, secondo la definizione
della L.R. 7/02 (art. 2, comma 1, lett. b), che possono comprendere
attivita' non preponderanti di sviluppo precompetitivo, il contributo
massimo e' pari al 50% dei costi ammissibili;
b) per i progetti di sviluppo precompetitivo, secondo la definizione
della L.R. 7/02 (art. 2, comma 1, lett. c) e d), che possono
comprendere attivita' non preponderanti di ricerca industriale, il
contributo massimo e' pari al 25% dei costi ammissibili. I progetti
presentati da piccole e medie imprese possono beneficiare di un
ulteriore contributo del 10%.
Per i progetti di cui ai punti a) e b) e' prevista una maggiorazione
del contributo pari al 5% per le attivita' di ricerca e/o di sviluppo
precompetitivo da svolgere nelle aree di cui all'art. 87, paragr. 3,
lett a) del Trattato di Amsterdam, rientranti nel territorio
regionale.
I progetti dovranno avere una dimensione minima di 150.000 Euro. La
Regione cofinanzia i progetti fino ad un massimo di 250.000 Euro.
Tipologie di costi ammissibili
a) Progetti di ricerca industriale:
- prestazioni relative all'utilizzo di laboratori e strumenti delle
Universita' e degli enti di ricerca, prestazioni di laboratori
accreditati dal MIUR, laboratori di ricerca industriale e
trasferimento tecnologico, centri per l'innovazione;
- contratti di collaborazione con Universita' e centri di ricerca che
prevedano il distacco temporaneo di ricercatori o consulenze di
ricerca definibili anche in termini di giornate di prestazione, per
un numero minimo di 30 giorni;
- spese per nuovo personale laureato o diplomato, da assegnare ad
attivita' di ricerca, assunto specificatamente per il progetto, anche
a tempo determinato per tutta la durata del progetto;
- contratti di collaborazione professionale con societa'
professionali o professionisti, incluse spese per la protezione dei
risultati;
- consulenze per studi di fattibilita' per l'accesso a programmi di
finanziamento comunitari, nazionali e privati, nella misura massima
di Euro 10.000;
- spese per personale interno assegnato ad attivita' di ricerca,
nella misura massima del 30% del costo totale del progetto;
- spese generali, nella misura massima del 10% delle altre spese
b) Progetti di sviluppo precompetitivo
Oltre ai costi previsti per i progetti di cui al punto a), sono
ammissibili anche i seguenti costi:
- costi per l'acquisto di brevetti e licenze
- costi per attrezzature tecnologiche e informatiche, limitatamente
alla quota di ammortamento o al costo della locazione per la durata
del progetto;
- costi esterni per la realizzazione di prototipi, nella misura
massima del 20% del costo totale del progetto.
Fatti salvi i limiti massimi di contributo sopra specificati, i bandi
potranno specificare percentuali di cofinanziamento da parte della
Regione differenziate in funzione delle tipologie di costo
ammissibile.
Procedure
La Giunta regionale emana un bando annuale che specifica le modalita'
per la presentazione dei progetti da parte dei soggetti beneficiari.
Tale bando resta aperto fino ad esaurimento fondi e comunque non
oltre un anno a partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il Comitato degli esperti, avvalendosi di una rete di valutatori,
verifica la sussistenza dei requisiti minimi di qualita' e di
rilevanza tecnico-scientifica delle proposte presentate, secondo i
criteri stabiliti dal regolamento ai sensi della L.R. 7/02, art. 9,
comma 1.
Priorita'
Ai fini della valutazione, sono considerati prioritari i progetti che
presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:
- progetti di ricerca che rientrano nei temi di rilevante interesse
regionale indicati nel Programma regionale per la Ricerca
Industriale, Innovazione e Trasferimento Tecnologico;
- progetti articolati secondo lo schema: ricerca industriale,
sviluppo precompetitivo, tutela della proprieta' intellettuale;
- coinvolgimento di Universita', enti pubblici di Ricerca, laboratori
accreditati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della
Ricerca;
- progetti che prevedono l'assunzione di nuovo personale destinato ad
attivita' di ricerca.
Soggetti attuatori
Regione Emilia-Romagna.
Azione B Sviluppo di laboratori industriali
Obiettivi ed oggetto
La Regione sostiene lo sviluppo da parte di imprese singole o
associate di laboratori industriali in grado di offrire servizi di
ricerca e sviluppo, su temi di rilevante interesse per il territorio
regionale, anche in collaborazione con Universita', centri di
ricerca, laboratori e centri per rinnovazione. L'intervento regionale
e' legato alla presentazione di un Programma di Sviluppo del
Laboratorio, che puo' ricomprendere attivita' relative alla
creazione, all'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione, la
riconversione, la riattivazione di laboratori gia' esistenti ovvero
la realizzazione di nuovi laboratori. Qualora di nuova costituzione o
non ancora accreditati, i laboratori dovranno presentare programmi di
sviluppo orientati all'ottenimento dell'accreditamento secondo le
normative previste dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca.
Normativa di riferimento
- Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e
sviluppo.
- L.R. 7/02;
- Legge 317/91 artt. 17-27;
- DLgs 123/9.
Beneficiari
a) Imprese che esercitano l'attivita' di cui ai punti 1, 2 e 3 del
comma 1 dell'art. 2195 Codice civile;
b) Consorzi o societa' consortili comunque costituiti, purche' con
partecipazione finanziaria superiore al 50% da parte di piccole e
medie imprese. Tale limite e' fissato al 30% per i consorzi e
societa' consortili aventi sede nelle aree, di cui all'art. 87,
paragr. 3, lett c) del Trattato di Amsterdam, rientranti nel
territorio regionale;
I beneficiari devono avere stabile organizzazione nel territorio
regionale.
Durata
Da 18 a 36 mesi
Tipologia intervento
I programmi di sviluppo dei laboratori sono cofinanziati dalla
Regione con un contributo in conto capitale.
I programmi avranno una dimensione minima di Euro 200.000. Il
cofinanziamento della Regione non puo' superare:
- per i programmi presentati da imprese singole Euro 250.000;
- per i programmi presentati da consorzi o societa' consortili Euro
500.000.
Intensita' dell'aiuto
I programmi di sviluppo dei laboratori sono cofinanziati nella misura
massima del 40%. Per i programmi presentati da piccole e medie
imprese, o da consorzi e societa' consortili la cui maggioranza sia
detenuta da piccole e medie imprese, e' prevista una maggiorazione
del contributo pari al 10%.
Tipologie di costi ammissibili
- prestazioni relative all'utilizzo di laboratori e strumenti delle
Universita' e degli enti di ricerca, prestazioni di laboratori
accreditati dal MIUR, laboratori di ricerca industriale e
trasferimento tecnologico, centri per l'innovazione;
- contratti di collaborazione con Universita' e centri di ricerca che
prevedano il distacco temporaneo di ricercatori presso il laboratorio
o consulenze di ricerca definibili anche in termini di giornate di
prestazione, per un numero minimo di 30 giorni;
- spese per nuovo personale laureato o diplomato, da assegnare ad
attivita' di ricerca, assunto specificatamente per il laboratorio,
anche a tempo determinato per almeno un anno;
- costo per attrezzature tecnologiche e scientifiche, limitatamente
alla quota di ammortamento o al costo della locazione per la durata
del progetto;
- spese per personale interno assegnato alle attivita' di ricerca del
laboratorio, nella misura massima del 30% del costo totale del
progetto;
- spese per la ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento di
laboratori esistenti, nonche' per l'adattamento a laboratori di
locali esistenti, nella misura massima del 30% del costo totale del
programma di sviluppo;
- spese generali, nella misura massima del 10% delle altre spese.
Fatti salvi i limiti massimi di contributo sopra specificati, i bandi
potranno specificare percentuali di cofinanziamento da parte della
Regione differenziate in funzione delle tipologie di costo
ammissibile.
Procedure
La Giunta regionale emana un apposito bando che specifica le
modalita' ed il termine per la presentazione dei programmi di
sviluppo dei laboratori da parte dei soggetti beneficiari.
I programmi pervenuti vengono sottoposti al Comitato degli esperti,
il quale, avvalendosi di una rete di valutatori, formula una
graduatoria dei programmi presentati, secondo i criteri stabiliti dal
regolamento emanato dalla Giunta regionale.
Priorita'
Ai fini della valutazione, sono considerati prioritari i programmi di
sviluppo di laboratori che presentano almeno una delle seguenti
caratteristiche:
- programmi che rientrano nei temi di rilevante interesse regionale
indicati nel Programma regionale per la Ricerca industriale,
Innovazione e Trasferimento tecnologico;
- programmi presentati da consorzi o societa' consortili;
- coinvolgimento di Universita', enti pubblici di Ricerca, laboratori
accreditati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della
Ricerca;
- programmi che prevedono l'assunzione di nuovo personale di
ricerca.
Soggetti attuatori
Regione Emilia-Romagna.
Misura 3.2. Generazione di nuove attivita' imprenditoriali e
professionali ad alto contenuto tecnologico
Azione A Programmi per la creazione di nuove attivita'
imprenditoriali e professionali
Obiettivi ed oggetto
La Regione Emilia-Romagna sostiene programmi e progetti promossi
dalle Universita', Enti di ricerca o altri entri appositamente
costituiti, finalizzati a supportare la creazione di nuove attivita'
imprenditoriali e professionali ad alto contenuto tecnologico. Le
attivita' imprenditoriali e professionali dovranno trarre origine
dalla valorizzazione di risultati di attivita' di ricerca condotte da
Dipartimenti, Istituti, Centri, operanti all'interno degli Atenei o
degli Enti di ricerca.
Normativa di riferimento
- L.R. 7/02, art. 4 comma 2, lett. a).
Beneficiari finali
a) Universita'
b) Enti di ricerca
c) Consorzi e Societa' consortili tra i soggetti di cui ai punti a) e
b), anche in partecipazione con imprese e loro associazioni e altri
centri di ricerca.
I soggetti sopra citati devono avere stabile organizzazione nel
territorio regionale.
Durata
I programmi hanno una durata massima di 18 mesi.
Tipologia intervento
Cofinanziamento in contributo nella spesa, fino ad un massimo di
250.000 Euro per ogni programma.
Intensita' dell'aiuto
L'intensita' dell'aiuto regionale non potra' superare il 50% del
costo di attuazione dei programmi.
Tipologie di costi ammissibili
- spese per le dotazione tecnologiche di incubatori presso
Universita' o Enti di ricerca
- spese per borse di ricerca da assegnare agli utenti finali che
accederanno al Programma (aspiranti imprenditori/aspiranti
professionisti/lavoratori autonomi)
- spese per l'offerta di servizi di consulenza sul tema della
creazione di impresa e della valorizzazione dei risultati della
ricerca (compresa la consulenza sulla proprieta' intellettuale)
destinati agli utenti del programma
- spese di comunicazione e per l'organizzazione di eventi di
promozione del Programma
- spese di personale (personale interno alle Universita'/Enti di
ricerca, collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni
esterne) dedicato all'attuazione del Programma.
Procedure
La Giunta regionale emana un apposito bando che specifica le
modalita' ed il termine per la presentazione dei programmi da parte
dei soggetti beneficiari.
I programmi pervenuti vengono sottoposti al Comitato degli esperti,
il quale, avvalendosi di una rete di valutatori, formula una
graduatoria dei programmi presentati, secondo i criteri stabiliti dal
regolamento emanato dalla Giunta regionale.
Soggetto attuatore
Regione Emilia-Romagna.
Azione B - Sostegno finanziario all'avvio delle iniziative
imprenditoriali
Obiettivi ed oggetto
La Regione favorisce la nascita di nuove imprese ad alto contenuto di
conoscenza, valorizzando la collaborazione con le universita' ed i
centri di ricerca.
Normativa di riferimento
- L.R. 7/02, art. 4, comma 2, lett. b).
- De minimis.
Beneficiari finali
Piccole e medie imprese, costituite anche in forma cooperativa, che
esercitano le attivita' di cui ai punti 1, 2, 3 del comma 1 art. 2195
del Codice civile. Le imprese devono essere costitute da non piu' di
12 mesi al momento della presentazione della domanda di
finanziamento.
Le imprese devono avere stabile organizzazione sul territorio
regionale.
Tipologia intervento
L'intervento regionale prevede il sostegno delle nuove imprese, per
il progetto di fattibilita', le procedure, le spese di avviamento e
di primo investimento, mediante la concessione di garanzie e
contributi in conto capitale.
Intensita' dell'aiuto
L'intervento agevolativo consiste in contributi in conto capitale e
nella concessione di garanzie per un ammontare non inferiore al 60%
(70% per le imprese artigiane) e non superiore al 90% del
finanziamento bancario.
L'intervento agevolativo non puo' superare i 50.000 Euro per ogni
impresa.
Priorita'
Nuove imprese operanti nei settori di rilevante interesse regionale
individuati dal Programma regionale per la Ricerca Industriale,
Innovazione e Trasferimento Tecnologico.
Procedure
L'intervento viene attuato mediante procedura valutativa: la Giunta
regionale provvede a definire le modalita' e i criteri per l'accesso
ai benefici e le convenzioni con i soggetti gestori.
Soggetto attuatore
Regione Emilia-Romagna.
Misura 3.3
Azioni per il trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche
Obiettivi ed oggetto
La Regione Emilia-Romagna sostiene programmi promossi dalle
Universita' e dagli Enti di ricerca aventi ad oggetto il
trasferimento a imprese di conoscenze e competenze tecniche in
specifici ambiti di ricerca o tecnologici.
I programmi potranno comprendere la promozione, l'attivazione e
l'esecuzione di incarichi alle Universita' o Enti pubblici di Ricerca
da parte di imprese o di collaborazioni tra Universita' o Enti
pubblici di Ricerca e imprese aventi ad oggetto: consulenza,
formazione, assistenza tecnica, servizi di laboratorio, effettuazione
di prove e misure, cessione in proprieta' o licenze d'uso di diritti
di proprieta' intellettuale a titolarita' delle Universita' o degli
Enti pubblici di Ricerca, mobilita' o distacco temporaneo di
personale delle Universita' o degli Enti pubblici di Ricerca presso
le imprese.
Nella realizzazione dei programmi possono essere coinvolti anche gli
enti per la formazione professionale accreditati.
Normativa di riferimento
- L.R. 7/02, art. 5
- DLgs 123/98.
- De minimis.
Beneficiari finali
a) Imprese che esercitano le attivita' di cui ai punti 1, 2 e 3 del
comma 1 dell'art. 2195 del Codice civile, in forma singola o
associata (associazioni temporanee, consorzi, societa' consortili);
b) associazioni imprenditoriali e loro societa' collegate.
I soggetti sopra citati devono avere stabile organizzazione nel
territorio regionale.
Durata
I programmi potranno avere una durata minima di 6 mesi e massima di
18 mesi.
Tipologia intervento
Contributi in conto capitale fino ad un massimo di 150.000 Euro delle
spese sostenute per l'attuazione dei programmi.
Intensita' dell'aiuto
50% delle spese per la realizzazione del programma.
Priorita'
Programmi che rientrano nei temi di rilevante interesse regionale
individuati dal Programma regionale per la Ricerca Industriale,
Innovazione e Trasferimento Tecnologico.
Procedure
L'intervento viene attuato mediante procedura valutativa: la Giunta
regionale provvede con apposito bando a definire le modalita' di
presentazione dei programmi, i criteri di valutazione e le spese
ammissibili.
Soggetto attuatore
Regione Emilia-Romagna.
Misura 3.4
Sviluppo di rete
Azione A - Laboratori di ricerca e trasferimento tecnologico
Obiettivi ed oggetto
La Regione Emilia-Romagna sostiene programmi per la ricerca
industriale e lo sviluppo precompetitivo promossi da Laboratori di
ricerca e trasferimento tecnologico, di nuova costituzione o gia'
costituiti, sotto forma di consorzi o societa' consortili tra
Universita', Enti pubblici di ricerca, imprese e loro associazioni.
I programmi presentati dai Laboratori dovranno essere finalizzati
alla valorizzazione delle attivita' di ricerca svolte in ambito
regionale, sviluppando, ove possibile, eccellenze regionali in
termini di ricerca applicata e di potenziale ricaduta industriale,
con particolare riferimento ai temi di rilevante interesse regionale
individuati dal Programma regionale per la Ricerca industriale,
Innovazione e Trasferimento tecnologico.
I progetti devono essere finalizzati alla realizzazione di una rete
di laboratori di eccellenza nel campo della ricerca industriale e del
trasferimento tecnologico nel territorio regionale, rafforzando le
basi della conoscenza scientifica e tecnologica di interesse
industriale.
Normativa di riferimento
- Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e
sviluppo
- L.R. 7/02, art. 6, commi 1 e 2.
Beneficiari finali
Associazioni temporanee di imprese, consorzi e societa' consortili
senza fini di lucro, costituiti tra Universita', anche attraverso
singoli dipartimenti o Aziende universitarie, ed Enti pubblici di
ricerca. Al consorzio o societa' consortile possono anche partecipare
imprese, consorzi ed associazioni di imprese.
I laboratori devono avere sede stabile organizzazione nel territorio
regionale. La maggioranza dei partecipanti ai consorzi o societa'
consortili deve avere sede nel territorio regionale.
Durata
I programmi avranno una durata di norma biennale e comunque non
superiore a tre anni.
Tipologia intervento
Cofinanziamento nella forma del contributo nella spesa per programmi
di valore complessivo compreso tra Euro 500.000 e Euro 2.000.000.
Intensita' dell'aiuto
La Regione Emilia-Romagna cofinanzia i programmi fino ad un massimo
del 50% del totale delle spese ammissibili.
Tipologie di costi ammissibili
- spese di personale del consorzio o societa' consortile (incluse
collaborazioni professionali, borse di studio, borse di dottorato,
assegni di ricerca, collaborazioni esterne) dedicato all'attuazione
del programma;
- spese per prestazioni relative all'utilizzo di laboratori e
attrezzature non appartenenti al consorzio/Societa' consortile;
- ammortamento strumenti, macchinari, attrezzature di nuovo acquisto
(anche attraverso contratto di leasing), incluse spese di
manutenzione;
- consulenze ad alto contenuto specialistico, incluse consulenze
relative alla protezione e allo sfruttamento della proprieta'
intellettuale dei risultati conseguiti dall'attivita' del
Laboratorio;
- spese di comunicazione e per la promozione del Laboratorio;
- spese generali, nella misura massima del 20% del costo del
programma.
Priorita'
- programmi che rientrano nei temi di rilevante interesse regionale
indicati nel Programma Regionale per la Ricerca Industriale,
Innovazione e Trasferimento Tecnologico;
- partecipazione delle imprese, o loro consorzi e associazioni, al
programma;
- programmi che prevedono lo sviluppo di Laboratori su scala
regionale, attraverso l'integrazione e la messa in rete di laboratori
e centri di competenza complementari.
Procedure
La Giunta regionale applica una procedura valutativa-negoziale,
emanando appositi bandi finalizzati ad acquisire le manifestazioni di
interesse dei soggetti beneficiari. I bandi determinano le forme e le
modalita' degli interventi, la documentazione necessaria ed i criteri
di valutazione. I programmi selezionati dal Comitato degli esperti
sulla base delle manifestazioni di interesse vengono invitati a
presentare un piano dettagliato delle attivita' e dei costi, sulla
base del quale viene avviata una procedura negoziale atta a rendere
il programma coerente con gli obiettivi dell'azione.
Soggetto attuatore
Regione Emilia-Romagna.
Azione B - Centri per l'innovazione
Obiettivi ed oggetto
La Regione intende sostenere programmi per il trasferimento e la
diffusione di conoscenze tecnologiche, promossi da "Centri per
l'innovazione" di nuova costituzione o gia' costituiti, sotto forma
di consorzi o societa' consortili tra imprese, universita' e enti
pubblici di ricerca, associazioni di imprese e enti pubblici,
realizzati in collaborazione con imprese, singole o associate,
associazioni di imprese o altri soggetti, pubblici o privati.
I programmi presentati dai Centri dovranno essere finalizzati alla
promozione e alla sensibilizzazione delle imprese, dei sistemi locali
e delle filiere produttive regionali sulle varie tematiche
dell'innovazione, alla fornitura di servizi per l'innovazione e per
il reperimento di specifiche fonti di conoscenza, alla promozione e
realizzazione di progetti e iniziative pilota di tipo innovativo per
le imprese, con particolare riferimento ai temi di rilevante
interesse regionale individuati dal presente Programma Regionale per
la Ricerca industriale, Innovazione e Trasferimento Tecnologico.
Normativa di riferimento
- Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e
sviluppo.
- L.R. 7/02, art. 6, commi 1 e 2.
Beneficiari
Associazioni temporanee di imprese, consorzi o Societa' consortili,
senza fini di lucro, costituiti tra imprese e loro associazioni, enti
pubblici o privati, universita' o enti pubblici di ricerca, di nuova
costituzione o gia' costituiti.
I soggetti sopra citati devono avere stabile organizzazione nel
territorio regionale.
Durata
I programmi avranno una durata di norma biennale.
Tipologia intervento
Cofinanziamento nella forma del contributo nella spesa per programmi
di valore complessivo compreso tra Euro 300.000 e Euro 1.000.000.
Intensita' dell'aiuto
La Regione Emilia-Romagna cofinanzia i programmi fino ad un massimo
del 50% del totale delle spese ammissibili.
Tipologie di costi ammissibili
- spese di personale del consorzio o societa' consortile (incluse
collaborazioni coordinate e continuative, borse di studio, borse di
dottorato, assegni di ricerca) dedicato all'attuazione del
programma;
- ammortamento strumenti, macchinari, attrezzature di nuovo acquisto
(anche attraverso contratto di leasing), incluse spese di
manutenzione;
- consulenze ad alto contenuto specialistico;
- spese di comunicazione e per la promozione del Programma;
- spese generali nella misura massima del 20% del costo del
Programma.
Priorita'
- programmi che rientrano nei temi di rilevante interesse regionale
indicati nel Programma Regionale per la Ricerca Industriale,
Innovazione e Trasferimento Tecnologico;
- programmi che prevedono lo sviluppo di Centri per l'innovazione su
scala regionale.
Procedure
La Giunta regionale applica una procedura valutativa-negoziale,
emanando appositi bandi finalizzati ad acquisire le manifestazioni di
interesse dei soggetti beneficiari. I bandi determinano le forme e le
modalita' degli interventi, la documentazione necessaria ed i criteri
di valutazione. I programmi selezionati dal Comitato degli Esperti
sulla base delle manifestazioni di interesse vengono invitati a
presentare un piano dettagliato delle attivita' e dei costi, sulla
base del quale viene avviata una procedura negoziale atta a rendere
il programma coerente con gli obiettivi dell'azione.
Soggetti attuatori
Regione Emilia-Romagna.
Azione C - Servizi per lo sviluppo della rete della ricerca
Obiettivi ed oggetto
La Regione Emilia-Romagna sostiene, oltre le attivita' di supporto e
assistenza tecnica di cui alla L.R. 7/02, iniziative atte a
promuovere e supportare lo sviluppo della rete regionale della
ricerca applicata e del trasferimento tecnologico, in accordo con le
Universita' e gli enti di Ricerca insediati nel territorio regionale,
attraverso azioni comuni di particolare rilevanza e interesse
generale, quali:
a) la costituzione e gestione di una strumentazione integrata, con
una banca dati, anche telematica, per l'utilizzazione delle
competenze scientifiche e tecnologiche presenti nelle Universita' e
negli enti per favorire l'accesso degli utilizzatori alle conoscenze,
in accordo con gli strumenti esistenti a livello nazionale,
comunitario ed internazionale;
b) la facilitazione dell'accesso alle apparecchiature scientifiche
tecniche presenti nelle Universita' e negli enti da parte delle
imprese;
c) la promozione ed organizzazione delle prestazioni svolte presso le
imprese da personale con competenze scientifiche e tecniche delle
Universita' e degli Enti di ricerca insediati nel territorio
regionale;
d) la realizzazione di strumenti ed attivita' di supporto per
l'organizzazione di programmi dedicati al trasferimento tecnologico
ed alla connessa diffusione di conoscenze nell'ambito delle
istituzioni scientifiche;
e) lo sviluppo di iniziative di assistenza tecnica per l'accesso e la
partecipazione delle Universita' e degli Enti di ricerca insediati
nel territorio regionale a programmi comunitari o nazionali di
ricerca;
f) lo sviluppo di iniziative di ricerca connesse ad ambiti di
interesse industriale a rilevante impatto per il sistema produttivo
regionale promossi da Universita' o altri enti di ricerca insediati
nel territorio regionale, anche in collaborazione con imprese, in
forma singola o associata, nonche' associazioni di imprese.
Normativa di riferimento
- L.R. 7/02, art. 6, comma 3, art. 11.
Beneficiari finali
ASTER S. Cons. pa.
Tipologia intervento
Finanziamento nella forma del contributo nella spesa al programma di
attivita' della societa'.
Procedure
La Giunta regionale stipula apposite convenzioni con la Societa'
consortile per azioni ASTER per il sostegno al programma di attivita'
corrispondente agli obiettivi e alle finalita' della L.R. 7/02, art.
6, comma 3. Le convenzioni disciplineranno:
a) le modalita' e procedure di conferimento alla Societa' consortile
dei finanziamenti connessi alle attivita' del programma;
b) il sistema di monitoraggio, di rendicontazione e di analisi dei
risultati delle attivita' svolte;
c) le verifiche che la Regione puo' svolgere in corso d'opera e a
consuntivo sullo stato di attuazione della convenzione.
Soggetto attuatore
Regione Emilia-Romagna.
Azione D - Attivita' di indirizzo, valutazione e monitoraggio
Obiettivi ed oggetto
La Regione Emilia-Romagna organizza un Comitato di esperti di
comprovata esperienza scientifica e imprenditoriale in relazione alle
tematiche scientifiche e tecnologiche e alle politiche per la
promozione dell'attivita' di ricerca applicata e trasferimento
tecnologico, con compiti di promuovere e supervisionare le procedure
di valutazione e, nel caso di azioni di tipo negoziale, partecipare
direttamente alla selezione dei progetti, formulare proposte alla
Giunta regionale, promuovere e organizzare attivita' di monitoraggio
dei risultati conseguiti. La Regione attiva inoltre, anche su
indicazioni del Comitato degli esperti, una rete di valutatori dei
progetti, esperti delle diverse materie e dell'analisi dei progetti.
Normativa di riferimento
- L.R. 7/02, art. 9.
- L.R. 43/01, art. 11.
Beneficiari finali
Esperti e valutatori.
Tipologia intervento
Prestazione d'opera intellettuale.
Procedure
La Giunta regionale nomina sulla base della valutazione dei requisiti
professionali gli esperti membri del Comitato e i valutatori dei
progetti. Il Direttore Generale alle Attivita' Produttive, Commercio
e Turismo affida gli incarichi ai singoli soggetti definendo il
compenso, le modalita' di pagamento, le attivita' da svolgere.
Soggetto attuatore
Regione Emilia-Romagna.