REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

               TITOLO V                                                         
        DISPOSIZIONI FINALI                                                     
          Art. 23                                                               
Abrogazioni                                                                     
1. Sono abrogati il Capo II del Titolo III ed i Titoli IV, VI e VII             
della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1 (legge regionale sui               
tributi propri della Regione).                                                  
2. E' abrogato il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 19              
agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale in discarica dei            
rifiuti solidi).                                                                
3. Sono abrogati il comma 3 dell'articolo 2 e l'articolo 8 della                
legge regionale 13 agosto 1999, n. 24 (Riordino delle sanzioni in               
materia di tributi regionali e disposizioni tributarie diverse).                
NOTE ALL'ART. 23                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il Titolo III, Capo II, della legge regionale 27 dicembre 1971               
concernente Legge regionale sui tributi propri della Regione                    
concerne:                                                                       
"TITOLO III - TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI                                 
CAPO II - Accertamento, liquidazione e riscossione".                            
2) Il Titolo IV della legge regionale 27 dicembre 1971 concernente              
Legge regionale sui tributi propri della Regione concerne:                      
"TITOLO IV - TASSA REGIONALE DI CIRCOLAZIONE".                                  
3) Il Titolo VI della legge regionale 27 dicembre 1971 concernente              
Legge regionale sui tributi propri della Regione concerne:                      
"TITOLO VI - RICORSI AMMINISTRATIVI E AZIONE GIUDIZIARIA".                      
4) Il Titolo VII della legge regionale 27 dicembre 1971 concernente             
Legge regionale sui tributi propri della Regione concerne:                      
"TITOLO VII - INFRAZIONI E SANZIONI".                                           
Comma 2                                                                         
5) Il testo dell'art. 3, comma 5 della legge regionale 19 agosto                
1996, n. 31 concernente Disciplina del tributo speciale per il                  
deposito in discarica dei rifiuti solidi e' il seguente:                        
"Art. 3 - Dichiarazione annuale                                                 
omissis                                                                         
5. La dichiarazione tempestivamente presentata, ma priva di                     
sottoscrizione o difforme dal modello approvato dalla Giunta                    
regionale ai sensi del comma 1, e' da considerare nulla e quindi                
sanzionabile in quanto omessa, se, entro trenta giorni dalla                    
presentazione, il soggetto obbligato non abbia provveduto alla                  
regolarizzazione.                                                               
omissis".                                                                       
Comma 3                                                                         
6) Il testo dell'art. 2, comma 3, della legge regionale 13 agosto               
1999, n. 24 concernente Riordino delle sanzioni in materia di tributi           
regionali e disposizioni tributarie diverse e' il seguente:                     
"Art. 2 - Riscossione della sanzione                                            
omissis                                                                         
3. Con provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro 90               
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le           
modalita' per la determinazione del numero delle rate mensili in                
relazione all'importo della sanzione contestata al trasgressore.".              
7) Il testo dell'art. 8 della legge regionale 13 agosto 1999, n. 24             
concernente Riordino delle sanzioni in materia di tributi regionali e           
disposizioni tributarie diverse e' il seguente:                                 
"Art. 8 - Interessi per rapporti di credito e debito relativi a                 
tributi regionali                                                               
1. Le disposizioni contenute nell'art. 17 della Legge n. 146 del 1998           
si applicano agli interessi per rapporti di credito e debito relativi           
a tributi regionali.".                                                          

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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