LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 23
Abrogazioni
1. Sono abrogati il Capo II del Titolo III ed i Titoli IV, VI e VII
della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1 (legge regionale sui
tributi propri della Regione).
2. E' abrogato il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 19
agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale in discarica dei
rifiuti solidi).
3. Sono abrogati il comma 3 dell'articolo 2 e l'articolo 8 della
legge regionale 13 agosto 1999, n. 24 (Riordino delle sanzioni in
materia di tributi regionali e disposizioni tributarie diverse).
NOTE ALL'ART. 23
Comma 1
1) Il Titolo III, Capo II, della legge regionale 27 dicembre 1971
concernente Legge regionale sui tributi propri della Regione
concerne:
"TITOLO III - TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI
CAPO II - Accertamento, liquidazione e riscossione".
2) Il Titolo IV della legge regionale 27 dicembre 1971 concernente
Legge regionale sui tributi propri della Regione concerne:
"TITOLO IV - TASSA REGIONALE DI CIRCOLAZIONE".
3) Il Titolo VI della legge regionale 27 dicembre 1971 concernente
Legge regionale sui tributi propri della Regione concerne:
"TITOLO VI - RICORSI AMMINISTRATIVI E AZIONE GIUDIZIARIA".
4) Il Titolo VII della legge regionale 27 dicembre 1971 concernente
Legge regionale sui tributi propri della Regione concerne:
"TITOLO VII - INFRAZIONI E SANZIONI".
Comma 2
5) Il testo dell'art. 3, comma 5 della legge regionale 19 agosto
1996, n. 31 concernente Disciplina del tributo speciale per il
deposito in discarica dei rifiuti solidi e' il seguente:
"Art. 3 - Dichiarazione annuale
omissis
5. La dichiarazione tempestivamente presentata, ma priva di
sottoscrizione o difforme dal modello approvato dalla Giunta
regionale ai sensi del comma 1, e' da considerare nulla e quindi
sanzionabile in quanto omessa, se, entro trenta giorni dalla
presentazione, il soggetto obbligato non abbia provveduto alla
regolarizzazione.
omissis".
Comma 3
6) Il testo dell'art. 2, comma 3, della legge regionale 13 agosto
1999, n. 24 concernente Riordino delle sanzioni in materia di tributi
regionali e disposizioni tributarie diverse e' il seguente:
"Art. 2 - Riscossione della sanzione
omissis
3. Con provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro 90
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le
modalita' per la determinazione del numero delle rate mensili in
relazione all'importo della sanzione contestata al trasgressore.".
7) Il testo dell'art. 8 della legge regionale 13 agosto 1999, n. 24
concernente Riordino delle sanzioni in materia di tributi regionali e
disposizioni tributarie diverse e' il seguente:
"Art. 8 - Interessi per rapporti di credito e debito relativi a
tributi regionali
1. Le disposizioni contenute nell'art. 17 della Legge n. 146 del 1998
si applicano agli interessi per rapporti di credito e debito relativi
a tributi regionali.".