LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI
TITOLO IV
TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE
Art. 15
Corresponsione del diritto fisso
per le sospensioni d'imposta
1. Il diritto fisso previsto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 953
del 1982 convertito con legge n. 53 del 1983, concernente le
interruzioni dall'obbligo di imposta relative ai veicoli consegnati a
rivenditori autorizzati, e' corrisposto alla Regione Emilia-Romagna.
2. Il diritto fisso di cui al comma 1 e' pari all'importo di Euro
1,55.
NOTA ALL'ART. 15
Comma 15
1) Il testo dell'art. 5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n.953
concernente Misure in materia tributaria, convertito con Legge 28
febbraio 1983, n. 53, e' il seguente:
"Art. 5
I contributi imposti dai consorzi di bonifica e le spese generali per
le concessioni di opere pubbliche agli stessi assentite dallo Stato,
dalle Regioni e dalla Cassa per il Mezzogiorno non costituiscono, ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto, corrispettivi per prestazioni
di servizi svolte nell'esercizio di attivita' commerciali di cui
all'articolo 2195 del Codice civile.
Le linee di trasporto a impianto fisso, metropolitane e tranviarie ai
fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto sono
considerate opere di urbanizzazione primaria.
Sono elevate a lire 50.000 ciascuna le imposte fisse di registro,
ipotecarie e catastali, nonche' quelle di trascrizione previste dalla
tabella allegata alla Legge 23 dicembre 1977, n. 952, stabilite dalle
vigenti disposizioni in misura inferiore a tale importo.
Le aliquote dell'imposta di registro indicate nei sottoindicati
articoli della prima parte della tariffa, allegato A, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, sono cosi'
elevate:
- articolo 2: dal 2 al 3 per cento;
- articolo 3: dallo 0,50 all'1 per cento;
- articolo 6: dallo 0,25 allo 0,50 per cento;
- articolo 8, lettera c): dal 2 al 3 per cento;
- articolo 8, lettera d): dallo 0,50 all'1 per cento;
- articolo 9: dal 2 al 3 per cento.
Le disposizioni di cui al quarto e quinto comma non si applicano agli
atti di trasferimento a favore dello Stato, delle regioni, delle
province e dei comuni, conseguenti a decreti di esproprio.
Le aliquote stabilite dal primo e secondo comma dell'articolo 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,
sono rispettivamente elevate al 2 per cento e allo 0,75 per cento per
i finanziamenti erogati in base a contratti conclusi dall'1 gennaio
1983. L'aumento non si applica ai finanziamenti a medio termine e
garantiti da cooperative e consorzi di garanzia collettiva fidi.
L'aliquota dell'imposta sostitutiva per i finanziamenti
all'esportazione, di durata superiore a diciotto mesi, erogati in
base a contratti conclusi dall'1 gennaio 1983, di cui alla Legge 24
maggio 1977, n. 227, e' stabilita nella misura dello 0,25 per cento.
Le disposizioni dei commi quarto e ottavo si applicano agli atti
pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle
scritture private autenticate a partire dall'1 gennaio 1983 nonche'
alle scritture private non autenticate presentate per la
registrazione da tale data. Le disposizioni del quinto e settimo
comma si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari
pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate
dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto nonche' alle scritture private non autenticate presentate per
la registrazione da tale data.
A decorrere dall'1 febbraio 1983 le aliquote dell'imposta sulle
assicurazioni private e sui contratti di rendita vitalizia stabilite
dalla tariffa, allegato A, annessa alla Legge 29 ottobre 1961, n.
1216, sono aumentate del 50 per cento.
Se nel periodo ricompreso tra l'1 ed il 31 gennaio 1983 la rivalsa di
cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 29 ottobre 1961, n.
1216, e' stata esercitata per l'ammontare dell'imposta determinato in
applicazione del comma precedente del presente articolo, le relative
somme debbono comunque essere iscritte nel registro premi ed essere
versate allo Stato.
A decorrere dall'1 maggio 1983 le aliquote stabilite dalla tariffa,
allegato A, annessa alla Legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono
modificate come segue:
a) 2 per cento per le assicurazioni sulla vita, le assicurazioni
contro gli infortuni, le assicurazioni contro le malattie, le
assicurazioni dei rischi connessi alla utilizzazione pacifica
dell'energia nucleare, le assicurazioni contro i rischi d'impiego, i
contratti di capitalizzazione, i contratti di rendita vitalizia;
b) 10 per cento per le assicurazioni contro la responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le
assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo od al natante o ai
danni causati dalla loro circolazione, le assicurazioni di rischi
agricoli, le assicurazioni contro i rischi della navigazione ed
assimilate, le assicurazioni contro i rischi dei trasporti terrestri,
le assicurazioni di crediti, le assicurazioni delle cauzioni e le
assicurazioni assimilate;
c) 17 per cento per le assicurazioni diverse da quelle indicate alle
precedenti lettere a) e b).
Le assicurazioni dei rischi agricoli di cui ai punti A e B
dell'articolo 8 della tariffa, allegato A, annessa alla legge 29
ottobre 1961, numero 1216, sono assoggettate all'aliquota prevista
nella lettera a) del comma precedente.
Sono esenti dall'imposta le assicurazioni di beni soggetti alla
disciplina della Legge 1 giugno 1939, n. 1089.
E' soppresso l'articolo 10 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216.
Le aliquote delle tasse speciali sui contratti di borsa su titoli e
valori stabilite dalla tabella A, allegata al decreto-legge 30 giugno
1960, n. 589 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14
agosto 1960, n. 826, come modificate dalla Legge 6 ottobre 1964, n.
947, sono quadruplicate, salvo che per i contratti aventi per oggetto
azioni, per i quali le aliquote di cui alle lettere a) e b) della
tabella sono quintuplicate e quelle di cui alle lettere c) e d) sono
triplicate.
Per i contratti a termine e di riporto di cui al comma precedente, di
durata superiore a 135 giorni, le aliquote delle tasse sono stabilite
in misura doppia di quelle dovute per i corrispondenti contratti di
durata superiore a 90 giorni e non eccedente 135 giorni.
Restano ferme le agevolazioni riguardanti i contratti a contanti
aventi per oggetto esclusivamente titoli di Stato o garantiti dallo
Stato.
L'importo minimo delle tasse speciali sui contratti di borsa e'
stabilito in lire cento.
Le facolta' attribuite alle aziende di credito e agli agenti di
cambio per il pagamento in modo virtuale delle tasse sui contratti di
borsa su titoli e valori, ai sensi del decreto-legge 30 giugno 1960,
n. 589, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 14 agosto
1950, n. 826, della Legge 29 dicembre 1962, n. 1745, della Legge 11
ottobre 1973, n. 636, e della Legge 5 novembre 1975, n. 558, possono
essere estese ai commissionari ammessi nelle borse valori che fanno
uso di proprie attrezzature meccanografiche o elettrocontabili ovvero
si avvalgono del servizio di centri elettrocontabili istituiti dai
comitati direttivi degli agenti di cambio. Le modalita', alla cui
osservanza l'autorizzazione e' condizionata, sono stabilite con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro.
I soggetti autorizzati a pagare in modo virtuale le tasse speciali
sui contratti di borsa devono effettuare, presso l'ufficio del
registro competente per territorio, i versamenti delle tasse dovute
in via provvisoria per ciascun anno entro i mesi di marzo, giugno,
settembre e dicembre.
Il termine di cui al quarto comma dell'articolo 8 della Legge 29
dicembre 1962, n. 1745, e' elevato a sessanta giorni.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano per gli utili
distribuiti successivamente alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
A decorrere dall'1 gennaio 1983, la soprattassa annua dovuta per le
autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di
persone e cose azionati con motore diesel, di cui all'articolo 8 del
decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito in legge, con
modificazioni dalla Legge 30 novembre 1976, n. 786, come modificato
dall'articolo 9 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936,
convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 23 febbraio 1978,
n. 38, e' aumentata a lire ventisettemila per ogni cavallo fiscale di
potenza del motore.
L'aumento previsto dal precedente comma non si applica alle
autovetture ed agli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone
e cose con potenza fiscale fino a 15 cavalli, per i quali la
soprattassa minima annua e' stabilita in lire trecentomila.
Coloro che hanno gia' versato il tributo per periodi fissi dell'anno
1983 debbono corrispondere l'integrazione relativa a tali periodi nei
termini e con le modalita' stabiliti con decreto del Ministro delle
finanze. Con lo stesso decreto sono altresi' stabiliti i termini e le
modalita' per la regolarizzazione delle posizioni di coloro che hanno
corrisposto la tassa di circolazione per periodi fissi del 1983
anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge 21 dicembre
1982, n. 923, e di coloro che alla data del 31 dicembre 1982 non
hanno versato, in tutto o in parte, la maggiorazione dell'80 per
cento prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
787, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio
1982, n. 52.
Salvo quanto previsto dal seguente comma, le tasse sulle concessioni
governative previste dalla tariffa annessa al DPR 26 ottobre 1972, n.
641, sono aumentate del 20 per cento, con esclusione delle tasse
previste dai numeri 115 e 125 della tariffa medesima, nonche'
dell'imposta sulle concessioni governative di cui alla Legge 6 giugno
1973, n. 312. I nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle mille
lire superiori. Nei casi in cui il pagamento deve essere effettuato
con applicazione di marche e manchino o non siano reperibili i tagli
idonei a formare l'importo dovuto, il pagamento del solo aumento o
dell'intera tassa puo' essere eseguito in modo ordinario. L'aumento
si applica alle tasse sulle concessioni governative il cui termine
ultimo di pagamento, stabilito nel citato decreto n. 641, e
successive modificazioni e integrazioni, scade successivamente al 30
dicembre 1982. L'aumento puo' essere versato, senza applicazione di
sanzioni, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
Dall'1 gennaio 1983 le tasse sulle concessioni governative, di
rilascio e annuali, relative alle patenti di guida di cui ai
sottonumeri 1, 2, 3, 4 e 5, lettera a), del numero 115 della tariffa
annessa al citato DPR 26 ottobre 1972, n. 641, e successive
modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente elevate a Lire
15.000, 12.000, 11.000 e 12.000; le tasse sulle concessioni
governative di cui al sottonumero 5, lettera b), sono elevate a Lire
23.000 per tassa di rilascio e a lire 12.000 per tassa annuale. La
differenza di tassa annuale puo' essere corrisposta anche con le
normali marche di concessione governative, da annullarsi a cura del
contribuente.
A decorrere dall'1 gennaio 1983 i veicoli e gli autoscafi sono
soggetti alle tasse stabilite dalle tariffe annesse alla Legge 21
maggio 1955, n. 463, per effetto della loro iscrizione nei rispettivi
pubblici registri. Le disposizioni del presente comma e dei
successivi si applicano anche alla tassa regionale di circolazione ed
alla soprattassa istituita con l'art. 8 del DL 8 ottobre 1976, n. 691
convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 30 novembre 1976,
n. 786.
Al pagamento delle tasse di cui al comma precedente sono tenuti
coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento
stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi
dell'articolo 18 della Legge 21 maggio 1955, n. 463, risultano essere
proprietari dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in
esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti
veicoli ed autoscafi. L'obbligo di corrispondere il tributo cessa con
la cancellazione dei veicoli e degli autoscafi dai predetti registri.
Sono altresi' soggetti al pagamento delle stesse tasse i proprietari
dei ciclomotori, degli autoscafi non iscritti nei registri e dei
motori fuoribordo applicati agli autoscafi, nonche' dei veicoli e
degli autoscafi importati temporaneamente dall'estero; per i veicoli,
gli autoscafi ed i motori fuoribordo applicati agli autoscafi,
l'obbligo del pagamento sussiste solo per i periodi di imposta nei
quali vengono utilizzati.
A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello dell'avvenuta
immatricolazione all'estero del veicolo o dell'autoscafo, le tasse
non sono dovute dai soggetti di cui al trentaduesimo comma che diano
la prova di avere esportato definitivamente veicoli o autoscafi
iscritti nei pubblici registri a seguito del trasferimento all'estero
della residenza.
Per quanto concerne la circolazione di prova, la tassa dovuta deve
essere corrisposta dai titolari delle autorizzazioni di cui all'art.
63 del DPR 15 giugno 1959, n. 393, ed all'art. 16 della Legge 11
febbraio 1971, n. 50.
Gli autoveicoli e i motocicli d'interesse storico, iscritti nei
registri: Automotoclub storico italiano, Storico Lancia, Italiano
FIAT, Italiano Alfa Romeo costruiti da oltre trenta anni, sono esenti
dalle tasse e dalla soprattassa indicate nel trentunesimo comma.
Agli autocarri, trattori stradali e relativi rimorchi e semirimorchi,
temporaneamente esportati ai sensi dell'art. 214 del DPR 23 gennaio
1973, n. 43, e successive modificazioni, e' concesso l'esonero del
pagamento della tassa per il periodo di permanenza all'estero,
qualora questa non sia inferiore a 12 mesi. L'esportazione e la
reimportazione debbono risultare dal prescritto documento doganale da
comunicarsi all'Automobile Club d'Italia a cura dell'interessato,
entro 30 giorni dal rilascio.
La perdita del possesso del veicolo o dell'autoscafo per forza
maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilita' conseguente a
provvedimento dell'autorita' giudiziaria o della pubblica
amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo
comma, fanno venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i
periodi d'imposta successivi a quello in cui e' stata effettuata
l'annotazione.
L'obbligo del pagamento ricomincia a decorrere dal mese in cui
avviene il riacquisto del possesso o la disponibilita' del veicolo o
dell'autoscafo. La cancellazione dell'annotazione di cui al
precedente comma che deve essere richiesta entro quaranta giorni dal
riacquisto anzidetto.
Per la mancata richiesta di cancellazione dell'annotazione della
perdita del possesso o della disponibilita' si applica una
soprattassa pari a due volte l'importo delle tasse annuali dovute. La
perdita e il riacquisto del possesso o della disponibilita'
dell'autoveicolo o dell'autoscafo devono risultare da attestazioni
dei competenti pubblici uffici.
Le tasse di cui al trentunesimo comma ed ai commi successivi debbono
essere corrisposte nei termini, con le modalita' e per i periodi
fissi d'imposta previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
tassa di circolazione e si applicano con i criteri stabiliti per
quest'ultimo tributo dall'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39. A ciascun periodo fisso
corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
Gli uffici che curano la tenuta del pubblico registro automobilistico
e degli altri registri di immatricolazione per veicoli e autoscafi
sono tenuti a comunicare all'Amministrazione finanziaria le notizie
occorrenti per l'applicazione del tributo e per la individuazione del
proprietario del veicolo o dell'autoscafo nonche' le relative
variazioni.
Se il Ministro delle finanze si avvale della facolta' prevista
dall'articolo 4 del testo unico delle leggi sulle tasse
automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, le comunicazioni di cui al
precedente comma devono essere inviate al competente ufficio
dell'Automobile Club d'Italia.
Per i rimorchi e i semirimorchi di proprieta' di una stessa impresa,
che possono essere trainati alternativamente da piu' motrici
appartenenti alla medesima impresa, le tasse possono essere
corrisposte cumulativamente, previa convenzione da stipularsi
annualmente con la competente intendenza di finanza, nella misura
risultante dal prodotto del numero delle motrici di cui l'impresa
dispone per la tassa massima annua prevista per i rimorchi e i
semirimorchi dalla Tariffa F annessa alla Legge 21 maggio 1955, n.
463.
Se, nel corso del periodo di tempo in cui e' efficace la convenzione,
intervengono variazioni in meno nel numero delle motrici, non si
procede a rimborsi; se interviene una maggiorazione nel numero delle
stesse motrici, e' dovuta la tassa nella misura indicata nel comma
precedente per ogni motrice aggiunta. Per i rimorchi in ordine ai
quali intervengono modificazioni tali che per essi cessa di avere
effetto la convenzione, la tassa deve essere corrisposta nella misura
ordinaria a decorrere dal periodo fisso nel quale avviene la
modificazione stessa.
Per i veicoli ed autoscafi consegnati, per la rivendita, alle imprese
autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi, l'obbligo
del pagamento delle tasse automobilistiche e dei tributi connessi e'
interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a
quello di scadenza di validita' delle tasse corrisposte e fino al
mese in cui avviene la rivendita.
Al fine di ottenere la interruzione dell'obbligo del pagamento, le
imprese interessate devono spedire, mediante raccomandata con avviso
di ricevimento, all'Amministrazione finanziaria o all'ente cui e'
affidata la riscossione dei tributi, nel mese successivo ai
quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto, e dicembre di ogni anno,
un elenco di tutti i veicoli ed ad esse consegnati per la rivendita
nel quadrimestre. Per ciascun veicolo od autoscafo devono essere
indicati i dati di immatricolazione, i dati di rilevanza fiscale, la
categoria ed il titolo in base al quale e' avvenuta la consegna per
la rivendita, ed i relativi estremi. L'inosservanza comporta la
cessazione del regime di interruzione dell'obbligo del pagamento
della tassa.
Le imprese interessate devono indicare nell'elenco di cui al comma
precedente i veicoli o autoscafi venduti o radiati nel quadrimestre,
specificando, oltre i dati relativi al veicolo od autoscafo, le
generalita' e la residenza dell'acquirente nonche' gli estremi
dell'atto di trasferimento o dell'avvenuta radiazione. Per il mancato
o incompleto adempimento dell'obbligo di presentare l'elenco di cui
sopra, si applica la pena pecuniaria da lire duecentomila a lire un
milione e duecentomila.
Le imprese consegnatarie, salvo i casi di circolazione con targa di
prova, decadono dal regime di interruzione dell'obbligo del pagamento
della tassa se il veicolo o l'autoscafo per il quale e' stata
richiesta l'interruzione del pagamento e' posto in circolazione
anteriormente alla rivendita. In tale caso si applica la pena
pecuniaria prevista nel precedente comma.
Per ciascun veicolo od autoscafo per il quale si chiede la
interruzione del pagamento dei tributi deve essere corrisposto
all'Amministrazione finanziaria o all'ente incaricato della
riscossione, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro
delle finanze, un diritto fisso di lire 3.000.
Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti termini e
modalita' per il versamento del diritto fisso e sono indicati gli
uffici ai quali devono essere indirizzati gli elenchi di cui sopra.
Per la repressione delle violazioni alle norme del trentunesimo comma
e dei commi successivi del presente articolo si applicano le
disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 27.
L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse
dovute dall'1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o
autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalita' si
prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui
doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si
prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse
indebitamente corrisposte.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
di grazia e giustizia, sono determinate le modalita' e le procedure
semplificate nonche' stabiliti i termini per consentire, senza
penalita', agli intestatari di veicoli ed autoscafi iscritti in
pubblici registri di richiedere la cancellazione dagli stessi
registri o il loro aggiornamento.
Colui che, essendovi tenuto, non provvede, nei termini stabiliti nel
decreto di cui al comma precedente, a richiedere le formalita'
suindicate e' punito con la pena pecuniaria da Lire 1.000.000 a Lire
2.000.000, oltre al pagamento della tassa fino alla scadenza del
periodo fisso nel quale viene effettuata la formalita'.
Per i veicoli e gli autoscafi per i quali non e' stato effettuato
alcun pagamento della tassa di circolazione per periodi fissi
relativi agli anni successivi al 1977 o e' stato effettuato il
pagamento per uno solo dei periodi fissi relativi agli anni 1978 o
1979, la cancellazione dai pubblici registri e' effettuata d'ufficio
se per gli stessi veicoli e autoscafi non sono state corrisposte
entro il 31 dicembre 1983 le tasse dovute per l'anno 1983.
Se i veicoli e gli autoscafi cancellati ai sensi del precedente comma
sono comunque posti in circolazione, nei confronti del responsabile
del ripristino della circolazione si applica la pena pecuniaria da
Lire 2.000.000 a Lire 12.000.000, oltre il pagamento delle tasse
dovute dall'1 gennaio 1983 e delle altre penalita' previste dalle
vigenti disposizioni.
Le cancellazioni effettuate entro il termine stabilito dal decreto di
cui al precedente comma cinquantaduesimo hanno effetto dall'1 gennaio
1983. Gli interessati possono proporre opposizione alla cancellazione
d'ufficio entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del
periodo di pubblicazione degli elenchi dei veicoli e degli autoscafi
che risultano soggetti a cancellazione; entro lo stesso termine
possono altresi' richiedere che non si dia luogo alla cancellazione
d'ufficio con domanda alla quale deve essere allegata la prova
dell'avvenuto pagamento delle tasse automobilistiche dall'1 gennaio
1983, delle penalita' e degli interessi di cui alla Legge 26 gennaio
1961, n. 29, e successive modificazioni; nello stesso termine puo'
essere presentata istanza di cancellazione di veicoli o autoscafi che
non risultano compresi negli elenchi, pur sussistendo i presupposti
per la loro cancellazione di ufficio ai sensi del precedente comma
cinquantaquattresimo. L'opposizione, la richiesta e la istanza di cui
sopra devono essere presentate all'ufficio che ha predisposto
l'elenco.
Il duplicato del disco contrassegno attestante l'avvenuto pagamento
della tassa deve essere richiesto all'ufficio o ente cui e' demandata
la riscossione del tributo, previo pagamento di un diritto fisso di
lire tremila spettante al predetto ufficio o ente in luogo del
diritto fisso previsto dall'art. 16 del DPR 5 febbraio 1953, n. 39.
Sulle tasse di cui al trentunesimo comma e' dovuta l'addizionale
prevista dall'articolo 25 della Legge 24 luglio 1961, n. 729.
Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche,
approvato con DPR 5 febbraio 1953, n. 39, nonche' quelle della Legge
16 maggio 1970, n. 281.
Per i veicoli e gli autoscafi per i quali alla data di entrata in
vigore del presente decreto e' stata corrisposta la tassa di
circolazione per periodi fissi relativi all'anno 1983, le
corrispondenti disposizioni del presente articolo si applicano a
decorrere dalla scadenza di tali periodi fissi.
Con decorrenza dall'1 aprile 1983, nelle dichiarazioni doganali in
forma scritta previste nell'articolo 56 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, approvato con DPR 23
gennaio 1973, n. 43, deve essere indicato il codice fiscale dei
soggetti intervenuti nelle operazioni doganali e di quelli ad esse
interessati.
Il Ministro delle finanze, con decreti da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale, puo' disporre che nelle dichiarazioni indicate nel comma
precedente, in sostituzione del codice fiscale, venga indicato altro
codice ad uso meccanografico a condizione che esista corrispondenza,
nel sistema informativo doganale o nel sistema informativo
dell'anagrafe tributaria, tra detti codici ad uso meccanografico ed
il codice fiscale.
Per le violazioni degli obblighi stabiliti dai due commi precedenti,
accertate dagli uffici doganali, si applicano, a cura degli uffici
medesimi, con le modalita' di cui al Titolo VII, Capo III, del citato
testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, le
sanzioni previste dall'articolo 13, terzo comma, del DPR 29 settembre
1973, n. 605, e successive modificazioni. Per la definizione in via
breve delle predette violazioni si applica la disposizione di cui
all'art. 39, quarto comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689. Le
sanzioni non si applicano qualora i predetti obblighi vengano assolti
prima della registrazione della dichiarazione da parte dell'ufficio
doganale.
Il termine del 31 dicembre 1982 previsto dall'articolo unico della
Legge 30 dicembre 1980, n. 893, e' prorogato al 31 dicembre 1984. E'
fatta comunque salva la facolta' del Ministro delle finanze di
provvedere, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, alla
soppressione di alcuni degli uffici distrettuali delle imposte
dirette inclusi nella Tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.
Le minori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto
sono valutate in complessive lire 6.980 miliardi.
Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto
nell'anno 1983, valutate in lire 5.160 miliardi, si provvede, quanto
a lire 2.850 miliardi, con riduzione dello stanziamento iscritto al
Capitolo n. 6820 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per il medesimo anno finanziario e, quanto a Lire 2.310 miliardi, con
quota parte delle maggiori entrate di cui al presente decreto recante
misure in materia tributaria.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.".