REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

            TITOLO IV                                                           
       TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE                                          
          Art. 15                                                               
Corresponsione del diritto fisso                                                
per le sospensioni d'imposta                                                    
1. Il diritto fisso previsto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 953           
del 1982 convertito con legge n. 53 del 1983, concernente le                    
interruzioni dall'obbligo di imposta relative ai veicoli consegnati a           
rivenditori autorizzati, e' corrisposto alla Regione Emilia-Romagna.            
2. Il diritto fisso di cui al comma 1 e' pari all'importo di Euro               
1,55.                                                                           
NOTA ALL'ART. 15                                                                
Comma 15                                                                        
1) Il testo dell'art. 5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n.953               
concernente Misure in materia tributaria, convertito con Legge 28               
febbraio 1983, n. 53, e' il seguente:                                           
"Art. 5                                                                         
I contributi imposti dai consorzi di bonifica e le spese generali per           
le concessioni di opere pubbliche agli stessi assentite dallo Stato,            
dalle Regioni e dalla Cassa per il Mezzogiorno non costituiscono, ai            
fini dell'imposta sul valore aggiunto, corrispettivi per prestazioni            
di servizi svolte nell'esercizio di attivita' commerciali di cui                
all'articolo 2195 del Codice civile.                                            
Le linee di trasporto a impianto fisso, metropolitane e tranviarie ai           
fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto sono                    
considerate opere di urbanizzazione primaria.                                   
Sono elevate a lire 50.000 ciascuna le imposte fisse di registro,               
ipotecarie e catastali, nonche' quelle di trascrizione previste dalla           
tabella allegata alla Legge 23 dicembre 1977, n. 952, stabilite dalle           
vigenti disposizioni in misura inferiore a tale importo.                        
Le aliquote dell'imposta di registro indicate nei sottoindicati                 
articoli della prima parte della tariffa, allegato A, del decreto del           
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, sono cosi'                 
elevate:                                                                        
- articolo 2: dal 2 al 3 per cento;                                             
- articolo 3: dallo 0,50 all'1 per cento;                                       
- articolo 6: dallo 0,25 allo 0,50 per cento;                                   
- articolo 8, lettera c): dal 2 al 3 per cento;                                 
- articolo 8, lettera d): dallo 0,50 all'1 per cento;                           
- articolo 9: dal 2 al 3 per cento.                                             
Le disposizioni di cui al quarto e quinto comma non si applicano agli           
atti di trasferimento a favore dello Stato, delle regioni, delle                
province e dei comuni, conseguenti a decreti di esproprio.                      
Le aliquote stabilite dal primo e secondo comma dell'articolo 18 del            
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,              
sono rispettivamente elevate al 2 per cento e allo 0,75 per cento per           
i finanziamenti erogati in base a contratti conclusi dall'1 gennaio             
1983. L'aumento non si applica ai finanziamenti a medio termine e               
garantiti da cooperative e consorzi di garanzia collettiva fidi.                
L'aliquota dell'imposta sostitutiva per i finanziamenti                         
all'esportazione, di durata superiore a diciotto mesi, erogati in               
base a contratti conclusi dall'1 gennaio 1983, di cui alla Legge 24             
maggio 1977, n. 227, e' stabilita nella misura dello 0,25 per cento.            
Le disposizioni dei commi quarto e ottavo si applicano agli atti                
pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle             
scritture private autenticate a partire dall'1 gennaio 1983 nonche'             
alle scritture private non autenticate presentate per la                        
registrazione da tale data. Le disposizioni del quinto e settimo                
comma si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari             
pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate                      
dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente                  
decreto nonche' alle scritture private non autenticate presentate per           
la registrazione da tale data.                                                  
A decorrere dall'1 febbraio 1983 le aliquote dell'imposta sulle                 
assicurazioni private e sui contratti di rendita vitalizia stabilite            
dalla tariffa, allegato A, annessa alla Legge 29 ottobre 1961, n.               
1216, sono aumentate del 50 per cento.                                          
Se nel periodo ricompreso tra l'1 ed il 31 gennaio 1983 la rivalsa di           
cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 29 ottobre 1961, n.             
1216, e' stata esercitata per l'ammontare dell'imposta determinato in           
applicazione del comma precedente del presente articolo, le relative            
somme debbono comunque essere iscritte nel registro premi ed essere             
versate allo Stato.                                                             
A decorrere dall'1 maggio 1983 le aliquote stabilite dalla tariffa,             
allegato A, annessa alla Legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono                   
modificate come segue:                                                          
a) 2 per cento per le assicurazioni sulla vita, le assicurazioni                
contro gli infortuni, le assicurazioni contro le malattie, le                   
assicurazioni dei rischi connessi alla utilizzazione pacifica                   
dell'energia nucleare, le assicurazioni contro i rischi d'impiego, i            
contratti di capitalizzazione, i contratti di rendita vitalizia;                
b) 10 per cento per le assicurazioni contro la responsabilita' civile           
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le            
assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo od al natante o ai            
danni causati dalla loro circolazione, le assicurazioni di rischi               
agricoli, le assicurazioni contro i rischi della navigazione ed                 
assimilate, le assicurazioni contro i rischi dei trasporti terrestri,           
le assicurazioni di crediti, le assicurazioni delle cauzioni e le               
assicurazioni assimilate;                                                       
c) 17 per cento per le assicurazioni diverse da quelle indicate alle            
precedenti lettere a) e b).                                                     
Le assicurazioni dei rischi agricoli di cui ai punti A e B                      
dell'articolo 8 della tariffa, allegato A, annessa alla legge 29                
ottobre 1961, numero 1216, sono assoggettate all'aliquota prevista              
nella lettera a) del comma precedente.                                          
Sono esenti dall'imposta le assicurazioni di beni soggetti alla                 
disciplina della Legge 1 giugno 1939, n. 1089.                                  
E' soppresso l'articolo 10 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216.                
Le aliquote delle tasse speciali sui contratti di borsa su titoli e             
valori stabilite dalla tabella A, allegata al decreto-legge 30 giugno           
1960, n. 589  convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14            
agosto 1960, n. 826, come modificate dalla Legge 6 ottobre 1964, n.             
947, sono quadruplicate, salvo che per i contratti aventi per oggetto           
azioni, per i quali le aliquote di cui alle lettere a) e b) della               
tabella sono quintuplicate e quelle di cui alle lettere c) e d) sono            
triplicate.                                                                     
Per i contratti a termine e di riporto di cui al comma precedente, di           
durata superiore a 135 giorni, le aliquote delle tasse sono stabilite           
in misura doppia di quelle dovute per i corrispondenti contratti di             
durata superiore a 90 giorni e non eccedente 135 giorni.                        
Restano ferme le agevolazioni riguardanti i contratti a contanti                
aventi per oggetto esclusivamente titoli di Stato o garantiti dallo             
Stato.                                                                          
L'importo minimo delle tasse speciali sui contratti di borsa e'                 
stabilito in lire cento.                                                        
Le facolta' attribuite alle aziende di credito e agli agenti di                 
cambio per il pagamento in modo virtuale delle tasse sui contratti di           
borsa su titoli e valori, ai sensi del decreto-legge 30 giugno 1960,            
n. 589, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 14 agosto           
1950, n. 826, della Legge 29 dicembre 1962, n. 1745, della Legge 11             
ottobre 1973, n. 636, e della Legge 5 novembre 1975, n. 558, possono            
essere estese ai commissionari ammessi nelle borse valori che fanno             
uso di proprie attrezzature meccanografiche o elettrocontabili ovvero           
si avvalgono del servizio di centri elettrocontabili istituiti dai              
comitati direttivi degli agenti di cambio. Le modalita', alla cui               
osservanza l'autorizzazione e' condizionata, sono stabilite con                 
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del             
tesoro.                                                                         
I soggetti autorizzati a pagare in modo virtuale le tasse speciali              
sui contratti di borsa devono effettuare, presso l'ufficio del                  
registro competente per territorio, i versamenti delle tasse dovute             
in via provvisoria per ciascun anno entro i mesi di marzo, giugno,              
settembre e dicembre.                                                           
Il termine di cui al quarto comma dell'articolo 8 della Legge 29                
dicembre 1962, n. 1745, e' elevato a sessanta giorni.                           
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano per gli utili           
distribuiti successivamente alla data di entrata in vigore della                
legge di conversione del presente decreto.                                      
A decorrere dall'1 gennaio 1983, la soprattassa annua dovuta per le             
autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di                 
persone e cose azionati con motore diesel, di cui all'articolo 8 del            
decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito in legge, con                  
modificazioni dalla Legge 30 novembre 1976, n. 786, come modificato             
dall'articolo 9 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936,                     
convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 23 febbraio 1978,           
n. 38, e' aumentata a lire ventisettemila per ogni cavallo fiscale di           
potenza del motore.                                                             
L'aumento previsto dal precedente comma non si applica alle                     
autovetture ed agli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone           
e cose con potenza fiscale fino a 15 cavalli, per i quali la                    
soprattassa minima annua e' stabilita in lire trecentomila.                     
Coloro che hanno gia' versato il tributo per periodi fissi dell'anno            
1983 debbono corrispondere l'integrazione relativa a tali periodi nei           
termini e con le modalita' stabiliti con decreto del Ministro delle             
finanze. Con lo stesso decreto sono altresi' stabiliti i termini e le           
modalita' per la regolarizzazione delle posizioni di coloro che hanno           
corrisposto la tassa di circolazione per periodi fissi del 1983                 
anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge 21 dicembre               
1982, n. 923, e di coloro che alla data del 31 dicembre 1982 non                
hanno versato, in tutto o in parte, la maggiorazione dell'80 per                
cento prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n.           
787, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio            
1982, n. 52.                                                                    
Salvo quanto previsto dal seguente comma, le tasse sulle concessioni            
governative previste dalla tariffa annessa al DPR 26 ottobre 1972, n.           
641, sono aumentate del 20 per cento, con esclusione delle tasse                
previste dai numeri 115 e 125 della tariffa medesima, nonche'                   
dell'imposta sulle concessioni governative di cui alla Legge 6 giugno           
1973, n. 312. I nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle mille             
lire superiori. Nei casi in cui il pagamento deve essere effettuato             
con applicazione di marche e manchino o non siano reperibili i tagli            
idonei a formare l'importo dovuto, il pagamento del solo aumento o              
dell'intera tassa puo' essere eseguito in modo ordinario. L'aumento             
si applica alle tasse sulle concessioni governative il cui termine              
ultimo di pagamento, stabilito nel citato decreto n. 641, e                     
successive modificazioni e integrazioni, scade successivamente al 30            
dicembre 1982. L'aumento puo' essere versato, senza applicazione di             
sanzioni, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge           
di conversione del presente decreto.                                            
Dall'1 gennaio 1983 le tasse sulle concessioni governative, di                  
rilascio e annuali, relative alle patenti di guida di cui ai                    
sottonumeri 1, 2, 3, 4 e 5, lettera a), del numero 115 della tariffa            
annessa al citato DPR 26 ottobre 1972, n. 641, e successive                     
modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente elevate a Lire               
15.000, 12.000, 11.000 e 12.000; le tasse sulle concessioni                     
governative di cui al sottonumero 5, lettera b), sono elevate a Lire            
23.000 per tassa di rilascio e a lire 12.000 per tassa annuale. La              
differenza di tassa annuale puo' essere corrisposta anche con le                
normali marche di concessione governative, da annullarsi a cura del             
contribuente.                                                                   
A decorrere dall'1 gennaio 1983 i veicoli e gli autoscafi sono                  
soggetti alle tasse stabilite dalle tariffe annesse alla Legge 21               
maggio 1955, n. 463, per effetto della loro iscrizione nei rispettivi           
pubblici registri. Le disposizioni del presente comma e dei                     
successivi si applicano anche alla tassa regionale di circolazione ed           
alla soprattassa istituita con l'art. 8 del DL 8 ottobre 1976, n. 691           
convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 30 novembre 1976,           
n. 786.                                                                         
Al pagamento delle tasse di cui al comma precedente sono tenuti                 
coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento                    
stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi           
dell'articolo 18 della Legge 21 maggio 1955, n. 463, risultano essere           
proprietari dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in             
esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti               
veicoli ed autoscafi. L'obbligo di corrispondere il tributo cessa con           
la cancellazione dei veicoli e degli autoscafi dai predetti registri.           
Sono altresi' soggetti al pagamento delle stesse tasse i proprietari            
dei ciclomotori, degli autoscafi non iscritti nei registri e dei                
motori fuoribordo applicati agli autoscafi, nonche' dei veicoli e               
degli autoscafi importati temporaneamente dall'estero; per i veicoli,           
gli autoscafi ed i motori fuoribordo applicati agli autoscafi,                  
l'obbligo del pagamento sussiste solo per i periodi di imposta nei              
quali vengono utilizzati.                                                       
A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello dell'avvenuta             
immatricolazione all'estero del veicolo o dell'autoscafo, le tasse              
non sono dovute dai soggetti di cui al trentaduesimo comma che diano            
la prova di avere esportato definitivamente veicoli o autoscafi                 
iscritti nei pubblici registri a seguito del trasferimento all'estero           
della residenza.                                                                
Per quanto concerne la circolazione di prova, la tassa dovuta deve              
essere corrisposta dai titolari delle autorizzazioni di cui all'art.            
63 del DPR 15 giugno 1959, n. 393, ed all'art. 16 della Legge 11                
febbraio 1971, n. 50.                                                           
Gli autoveicoli e i motocicli d'interesse storico, iscritti nei                 
registri: Automotoclub storico italiano, Storico Lancia, Italiano               
FIAT, Italiano Alfa Romeo costruiti da oltre trenta anni, sono esenti           
dalle tasse e dalla soprattassa indicate nel trentunesimo comma.                
Agli autocarri, trattori stradali e relativi rimorchi e semirimorchi,           
temporaneamente esportati ai sensi dell'art. 214 del DPR 23 gennaio             
1973, n. 43, e successive modificazioni, e' concesso l'esonero del              
pagamento della tassa per il periodo di permanenza all'estero,                  
qualora questa non sia inferiore a 12 mesi. L'esportazione e la                 
reimportazione debbono risultare dal prescritto documento doganale da           
comunicarsi all'Automobile Club d'Italia a cura dell'interessato,               
entro 30 giorni dal rilascio.                                                   
La perdita del possesso del veicolo o dell'autoscafo per forza                  
maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilita' conseguente a               
provvedimento dell'autorita' giudiziaria o della pubblica                       
amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo               
comma, fanno venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i               
periodi d'imposta successivi a quello in cui e' stata effettuata                
l'annotazione.                                                                  
L'obbligo del pagamento ricomincia a decorrere dal mese in cui                  
avviene il riacquisto del possesso o la disponibilita' del veicolo o            
dell'autoscafo. La cancellazione dell'annotazione di cui al                     
precedente comma che deve essere richiesta entro quaranta giorni dal            
riacquisto anzidetto.                                                           
Per la mancata richiesta di cancellazione dell'annotazione della                
perdita del possesso o della disponibilita' si applica una                      
soprattassa pari a due volte l'importo delle tasse annuali dovute. La           
perdita e il riacquisto del possesso o della disponibilita'                     
dell'autoveicolo o dell'autoscafo devono risultare da attestazioni              
dei competenti pubblici uffici.                                                 
Le tasse di cui al trentunesimo comma ed ai commi successivi debbono            
essere corrisposte nei termini, con le modalita' e per i periodi                
fissi d'imposta previsti dalle vigenti disposizioni in materia di               
tassa di circolazione e si applicano con i criteri stabiliti per                
quest'ultimo tributo dall'articolo 2 del decreto del Presidente della           
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39. A ciascun periodo fisso                      
corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.                                
Gli uffici che curano la tenuta del pubblico registro automobilistico           
e degli altri registri di immatricolazione per veicoli e autoscafi              
sono tenuti a comunicare all'Amministrazione finanziaria le notizie             
occorrenti per l'applicazione del tributo e per la individuazione del           
proprietario del veicolo o dell'autoscafo nonche' le relative                   
variazioni.                                                                     
Se il Ministro delle finanze si avvale della facolta' prevista                  
dall'articolo 4 del testo unico delle leggi sulle tasse                         
automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della                    
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, le comunicazioni di cui al                   
precedente comma devono essere inviate al competente ufficio                    
dell'Automobile Club d'Italia.                                                  
Per i rimorchi e i semirimorchi di proprieta' di una stessa impresa,            
che possono essere trainati alternativamente da piu' motrici                    
appartenenti alla medesima impresa, le tasse possono essere                     
corrisposte cumulativamente, previa convenzione da stipularsi                   
annualmente con la competente intendenza di finanza, nella misura               
risultante dal prodotto del numero delle motrici di cui l'impresa               
dispone per la tassa massima annua prevista per i rimorchi e i                  
semirimorchi dalla Tariffa F annessa alla Legge 21 maggio 1955, n.              
463.                                                                            
Se, nel corso del periodo di tempo in cui e' efficace la convenzione,           
intervengono variazioni in meno nel numero delle motrici, non si                
procede a rimborsi; se interviene una maggiorazione nel numero delle            
stesse motrici, e' dovuta la tassa nella misura indicata nel comma              
precedente per ogni motrice aggiunta. Per i rimorchi in ordine ai               
quali intervengono modificazioni tali che per essi cessa di avere               
effetto la convenzione, la tassa deve essere corrisposta nella misura           
ordinaria a decorrere dal periodo fisso nel quale avviene la                    
modificazione stessa.                                                           
Per i veicoli ed autoscafi consegnati, per la rivendita, alle imprese           
autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi, l'obbligo           
del pagamento delle tasse automobilistiche e dei tributi connessi e'            
interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a            
quello di scadenza di validita' delle tasse corrisposte e fino al               
mese in cui avviene la rivendita.                                               
Al fine di ottenere la interruzione dell'obbligo del pagamento, le              
imprese interessate devono spedire, mediante raccomandata con avviso            
di ricevimento, all'Amministrazione finanziaria o all'ente cui e'               
affidata la riscossione dei tributi, nel mese successivo ai                     
quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto, e dicembre di ogni anno,           
un elenco di tutti i veicoli ed ad esse consegnati per la rivendita             
nel quadrimestre. Per ciascun veicolo od autoscafo devono essere                
indicati i dati di immatricolazione, i dati di rilevanza fiscale, la            
categoria ed il titolo in base al quale e' avvenuta la consegna per             
la rivendita, ed i relativi estremi. L'inosservanza comporta la                 
cessazione del regime di interruzione dell'obbligo del pagamento                
della tassa.                                                                    
Le imprese interessate devono indicare nell'elenco di cui al comma              
precedente i veicoli o autoscafi venduti o radiati nel quadrimestre,            
specificando, oltre i dati relativi al veicolo od autoscafo, le                 
generalita' e la residenza dell'acquirente nonche' gli estremi                  
dell'atto di trasferimento o dell'avvenuta radiazione. Per il mancato           
o incompleto adempimento dell'obbligo di presentare l'elenco di cui             
sopra, si applica la pena pecuniaria da lire duecentomila a lire un             
milione e duecentomila.                                                         
Le imprese consegnatarie, salvo i casi di circolazione con targa di             
prova, decadono dal regime di interruzione dell'obbligo del pagamento           
della tassa se il veicolo o l'autoscafo per il quale e' stata                   
richiesta l'interruzione del pagamento e' posto in circolazione                 
anteriormente alla rivendita. In tale caso si applica la pena                   
pecuniaria prevista nel precedente comma.                                       
Per ciascun veicolo od autoscafo per il quale si chiede la                      
interruzione del pagamento dei tributi deve essere corrisposto                  
all'Amministrazione finanziaria o all'ente incaricato della                     
riscossione, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro            
delle finanze, un diritto fisso di lire 3.000.                                  
Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti termini e                 
modalita' per il versamento del diritto fisso e sono indicati gli               
uffici ai quali devono essere indirizzati gli elenchi di cui sopra.             
Per la repressione delle violazioni alle norme del trentunesimo comma           
e dei commi successivi del presente articolo si applicano le                    
disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 27.                                
L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse           
dovute dall'1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o             
autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalita' si                   
prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui              
doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si                  
prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse                   
indebitamente corrisposte.                                                      
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,            
con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro             
di grazia e giustizia, sono determinate le modalita' e le procedure             
semplificate nonche' stabiliti i termini per consentire, senza                  
penalita', agli intestatari di veicoli ed autoscafi iscritti in                 
pubblici registri di richiedere la cancellazione dagli stessi                   
registri o il loro aggiornamento.                                               
Colui che, essendovi tenuto, non provvede, nei termini stabiliti nel            
decreto di cui al comma precedente, a richiedere le formalita'                  
suindicate e' punito con la pena pecuniaria da Lire 1.000.000 a Lire            
2.000.000, oltre al pagamento della tassa fino alla scadenza del                
periodo fisso nel quale viene effettuata la formalita'.                         
Per i veicoli e gli autoscafi per i quali non e' stato effettuato               
alcun pagamento della tassa di circolazione per periodi fissi                   
relativi agli anni successivi al 1977 o e' stato effettuato il                  
pagamento per uno solo dei periodi fissi relativi agli anni 1978 o              
1979, la cancellazione dai pubblici registri e' effettuata d'ufficio            
se per gli stessi veicoli e autoscafi non sono state corrisposte                
entro il 31 dicembre 1983 le tasse dovute per l'anno 1983.                      
Se i veicoli e gli autoscafi cancellati ai sensi del precedente comma           
sono comunque posti in circolazione, nei confronti del responsabile             
del ripristino della circolazione si applica la pena pecuniaria da              
Lire 2.000.000 a Lire 12.000.000, oltre il pagamento delle tasse                
dovute dall'1 gennaio 1983 e delle altre penalita' previste dalle               
vigenti disposizioni.                                                           
Le cancellazioni effettuate entro il termine stabilito dal decreto di           
cui al precedente comma cinquantaduesimo hanno effetto dall'1 gennaio           
1983. Gli interessati possono proporre opposizione alla cancellazione           
d'ufficio entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del                  
periodo di pubblicazione degli elenchi dei veicoli e degli autoscafi            
che risultano soggetti a cancellazione; entro lo stesso termine                 
possono altresi' richiedere che non si dia luogo alla cancellazione             
d'ufficio con domanda alla quale deve essere allegata la prova                  
dell'avvenuto pagamento delle tasse automobilistiche dall'1 gennaio             
1983, delle penalita' e degli interessi di cui alla Legge 26 gennaio            
1961, n. 29, e successive modificazioni; nello stesso termine puo'              
essere presentata istanza di cancellazione di veicoli o autoscafi che           
non risultano compresi negli elenchi, pur sussistendo i presupposti             
per la loro cancellazione di ufficio ai sensi del precedente comma              
cinquantaquattresimo. L'opposizione, la richiesta e la istanza di cui           
sopra devono essere presentate all'ufficio che ha predisposto                   
l'elenco.                                                                       
Il duplicato del disco contrassegno attestante l'avvenuto pagamento             
della tassa deve essere richiesto all'ufficio o ente cui e' demandata           
la riscossione del tributo, previo pagamento di un diritto fisso di             
lire tremila spettante al predetto ufficio o ente in luogo del                  
diritto fisso previsto dall'art. 16 del DPR 5 febbraio 1953, n. 39.             
Sulle tasse di cui al trentunesimo comma e' dovuta l'addizionale                
prevista dall'articolo 25 della Legge 24 luglio 1961, n. 729.                   
Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di             
cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche,                    
approvato con DPR 5 febbraio 1953, n. 39, nonche' quelle della Legge            
16 maggio 1970, n. 281.                                                         
Per i veicoli e gli autoscafi per i quali alla data di entrata in               
vigore del presente decreto e' stata corrisposta la tassa di                    
circolazione per periodi fissi relativi all'anno 1983, le                       
corrispondenti disposizioni del presente articolo si applicano a                
decorrere dalla scadenza di tali periodi fissi.                                 
Con decorrenza dall'1 aprile 1983, nelle dichiarazioni doganali in              
forma scritta previste nell'articolo 56 del testo unico delle                   
disposizioni legislative in materia doganale, approvato con DPR 23              
gennaio 1973, n. 43, deve essere indicato il codice fiscale dei                 
soggetti intervenuti nelle operazioni doganali e di quelli ad esse              
interessati.                                                                    
Il Ministro delle finanze, con decreti da pubblicarsi nella Gazzetta            
Ufficiale, puo' disporre che nelle dichiarazioni indicate nel comma             
precedente, in sostituzione del codice fiscale, venga indicato altro            
codice ad uso meccanografico a condizione che esista corrispondenza,            
nel sistema informativo doganale o nel sistema informativo                      
dell'anagrafe tributaria, tra detti codici ad uso meccanografico ed             
il codice fiscale.                                                              
Per le violazioni degli obblighi stabiliti dai due commi precedenti,            
accertate dagli uffici doganali, si applicano, a cura degli uffici              
medesimi, con le modalita' di cui al Titolo VII, Capo III, del citato           
testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, le              
sanzioni previste dall'articolo 13, terzo comma, del DPR 29 settembre           
1973, n. 605, e successive modificazioni. Per la definizione in via             
breve delle predette violazioni si applica la disposizione di cui               
all'art. 39, quarto comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689. Le             
sanzioni non si applicano qualora i predetti obblighi vengano assolti           
prima della registrazione della dichiarazione da parte dell'ufficio             
doganale.                                                                       
Il termine del 31 dicembre 1982 previsto dall'articolo unico della              
Legge 30 dicembre 1980, n. 893, e' prorogato al 31 dicembre 1984. E'            
fatta comunque salva la facolta' del Ministro delle finanze di                  
provvedere, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, alla           
soppressione di alcuni degli uffici distrettuali delle imposte                  
dirette inclusi nella Tabella A allegata al decreto del Presidente              
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.                                       
Le minori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto              
sono valutate in complessive lire 6.980 miliardi.                               
Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto            
nell'anno 1983, valutate in lire 5.160 miliardi, si provvede, quanto            
a lire 2.850 miliardi, con riduzione dello stanziamento iscritto al             
Capitolo n. 6820 dello stato di previsione del Ministero del tesoro             
per il medesimo anno finanziario e, quanto a Lire 2.310 miliardi, con           
quota parte delle maggiori entrate di cui al presente decreto recante           
misure in materia tributaria.                                                   
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri                  
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.                                  
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua                  
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e              
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.".                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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