LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI
TITOLO II
DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO REGIONALE
Art. 7
Riscossione coattiva
(modifiche alla legge regionale n. 1 del 1971)
1. L'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1 (Legge
regionale sui tributi propri della Regione) e' sostituito dal
seguente:
"Art. 6
Riscossione coattiva
1. La riscossione coattiva dei tributi regionali e delle relative
sanzioni e accessori e' effettuata mediante iscrizione a ruolo
applicando le disposizioni di cui al Titolo I, Capo II, e al Titolo
II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).
2. Per la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo si applicano le
disposizioni che disciplinano la rateizzazione delle somme iscritte a
ruolo per le imposte sui redditi.
3. Il visto di esecutivita' dei ruoli spetta al dirigente della
struttura competente in materia di tributi regionali.
4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi
automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo
2, comma 1, lettera mm), della Legge 23 ottobre 1992, n. 421), sugli
atti amministrativi prodotti da un sistema informativo automatizzato
la firma autografa del dirigente della struttura competente in
materia di tributi regionali e' sostituita, a tutti gli effetti,
dall'indicazione a stampa, sul documento, del nominativo del soggetto
responsabile e della fonte del provvedimento.".
NOTE ALL'ART. 7
Comma 1
1) Il testo dell'art.6 della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1
concernente Legge regionale sui tributi propri della Regione e' il
seguente:
"Art. 6
Per l'esazione coattiva dell'imposta regionale sulle concessioni
statali si applicano le disposizioni del testo unico approvato con
R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
Per l'esazione coattiva dei restanti tributi si applicano le norme
dello Stato che regolano i corrispondenti tributi erariali e
provinciali.".
2) Il Titolo I, Capo II del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602 concernente Disposizioni sulla riscossione
delle imposte sul reddito e' il seguente:
"TITOLO I - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE
CAPO II - Riscossione mediante ruoli".
3) Il titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602 concernente Disposizioni sulla riscossione
delle imposte sul reddito e' il seguente:
"TITOLO II - RISCOSSIONE COATTIVA".
4) Il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39 concernente Norme in materia di sistemi informativi
automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2,
comma 1, lettera mm), della Legge 23 ottobre 1992, n. 421 e' il
seguente:
"Art. 3
omissis
2. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la
riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati,
informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici,
nonche' l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi
sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e
del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o
emanazione. Se per la validita' di tali operazioni e degli atti
emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa e'
sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal
sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.".