LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI
TITOLO II
DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO REGIONALE
Art. 3
Autotutela
1. Il dirigente della struttura competente in materia di tributi
regionali o un suo delegato puo', d'ufficio o su istanza di parte,
anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilita',
provvedere all'annullamento degli atti relativi a tributi regionali
che siano illegittimi o infondati e puo' altresi' sospenderne gli
effetti.
2. Le ipotesi di annullamento d'ufficio o di rinuncia
all'imposizione, senza necessita' di istanza di parte sono, in
particolare, quelle di seguito elencate:
a) errore di persona;
b) errore logico o di calcolo;
c) errore sul presupposto dell'imposta;
d) doppia imposizione;
e) mancata considerazione di pagamenti eseguiti;
f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i
termini di decadenza;
g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o
regimi agevolativi, precedentemente negati;
h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile
dall'amministrazione.