REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 29

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006

          Art. 12                                                               
Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31,                                
comma 2, lettera f) della legge regionale n. 40 del 2001                        
1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera f) della legge              
regionale n. 40 del 2001, la Giunta regionale e' autorizzata ad                 
apportare con proprio atto le variazioni ai capitoli di spesa delle             
partite di giro nn. 91046, 91048, 91050, 91053, 91055, 91057, 91060,            
91070, 91090, 91118, 91120, 91132, 91140, 91150, 91160, 91289, 91306,           
91312, 91316, 91322, in corrispondenza con gli accertamenti dei                 
correlati capitoli di entrata delle partite di giro, ed entro i                 
limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.                          
NOTA ALL'ART. 12                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 31, comma 2, lettera f) della legge regionale             
15 novembre 2001, n. 40 concernente Ordinamento contabile della                 
Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e           
della L.R. 27 marzo 1972, n. 4 e' il seguente:                                  
"Art. 31 - Variazioni di bilancio                                               
omissis                                                                         
2. La legge di approvazione del bilancio o eventuali provvedimenti              
legislativi di variazione, possono autorizzare la Giunta regionale ad           
effettuare con propri provvedimenti amministrativi le seguenti                  
tipologie di variazioni al bilancio di competenza e di cassa:                   
omissis                                                                         
f) variazioni alle entrate ed alle spese necessarie per l'adeguamento           
delle previsioni degli stanziamenti relativi ai capitoli delle                  
contabilita' speciali;                                                          
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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