REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 28

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006

          Art. 18                                                               
Fondo per la conservazione della natura                                         
1. Nell'ambito dei capitoli sottoindicati ed afferenti alla U.P.B.              
1.4.2.2.13500 - Parchi e riserve naturali, e' stabilito quanto                  
segue:                                                                          
a) Per la dotazione del fondo regionale per la conservazione della              
natura istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 24              
gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia della flora               
regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione              
della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del                       
sottobosco), e' disposta un'autorizzazione di spesa, per l'esercizio            
2004, di Euro 69.943,75 (Cap. 38050).                                           
b) Per l'attuazione di studi e ricerche per una migliore                        
conservazione della natura, delle espressioni e degli equilibri                 
ambientali di particolare pregio e significato, anche in                        
collaborazione con l'Istituto per i beni artistici, culturali e                 
naturali, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge              
regionale n. 2 del 1977, e' disposta, per l'esercizio 2004,                     
un'autorizzazione di spesa di Euro 73.625,00 (Cap. 38058).                      
c) Per interventi volti alla tutela di esemplari arborei singoli o in           
gruppo di notevole pregio scientifico e monumentale ai sensi                    
dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 1977 e' disposta, per            
l'esercizio 2004, un'autorizzazione di spesa di Euro 38.000,00 (Cap.            
38070).                                                                         
NOTE ALL'ART. 18                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 3 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2             
concernente Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale -           
Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura -           
Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco e' il                     
seguente:                                                                       
"Art. 3                                                                         
1. Con la presente legge viene altresi' istituito un "fondo regionale           
per la conservazione della natura", con i seguenti scopi:                       
a) diffondere, a livello regionale e locale, tra la popolazione una             
migliore conoscenza della natura e la sua tutela anche attraverso               
iniziative specifiche di educazione naturalistica;                              
b) attuare o incentivare, anche in collaborazione con l'Istituto per            
i beni artistici, culturali e naturali, studi e ricerche per una                
migliore conservazione della natura, delle espressioni e degli                  
equilibri ambientali di particolare pregio e significato;                       
c) assicurare i finanziamenti necessari per la pubblicazione,                   
l'osservanza ed il controllo delle disposizioni previste dalla                  
presente legge e per ogni altra spesa ritenuta necessaria per la sua            
attuazione.                                                                     
2. La Giunta regionale predispone e approva il programma delle                  
iniziative cui destinare le disponibilita' del fondo, ad eccezione              
degli studi e ricerche effettuati dall'Istituto per i beni artistici,           
culturali e naturali di cui al comma 1, lettera b), sentito il parere           
del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui                
all'articolo 33 della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11                      
(Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali).                     
3. La Regione definisce annualmente ed assegna all'Istituto per i               
beni artistici, culturali e naturali, un finanziamento per gli studi            
e le ricerche dallo stesso realizzati ai sensi del comma 1, lettera             
b).".                                                                           
2) Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera b), della legge regionale             
24 gennaio 1977, n. 2 concernente Provvedimenti per la salvaguardia             
della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la                
conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti             
del sottobosco e' citato alla nota 1) del presente articolo.                    
3) Il testo dell'art. 6 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2             
concernente Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale -           
Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura -           
Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco e' il                     
seguente:                                                                       
"Art. 6                                                                         
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, anche su proposta            
dei Comuni, delle Comunita' montane, delle Amministrazioni                      
provinciali, del Comitato circondariale di Rimini, delle Assemblee di           
Comuni di Imola e Cesena, degli Istituti universitari interessati,              
delle associazioni naturalistiche, ricreative e del tempo libero,               
dell'Istituto per i beni artistici culturali e naturali e                       
dell'Azienda regionale delle foreste, sono assoggettati a particolare           
tutela esemplari arborei singoli o in gruppi, in bosco o in filari,             
di notevole pregio scientifico o monumentale vegetanti nel territorio           
regionale, sentito il parere del Comitato consultivo regionale per              
l'ambiente naturale e della competente Commissione consiliare.                  
Il decreto e' emanato sulla base di un elenco degli esemplari arborei           
individuati annualmente a seguito di istruttoria compiuta                       
dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali che dovra'             
contenere gli elementi conoscitivi e le indicazioni di cui alle                 
lettere a), b), c) e d) del comma successivo.                                   
Il decreto dovra' indicare:                                                     
a) la esatta ubicazione degli esemplari arborei tutelati con                    
riferimento anche all'individuazione catastale dell'area ove                    
insistono;                                                                      
b) le caratteristiche di tali esemplari e le modalita' di                       
segnalazione degli stessi in loco;                                              
c) i criteri e la durata di applicazione del regime di tutela nonche'           
i soggetti pubblici o privati cui la tutela viene affidata;                     
d) il tipo e le modalita' degli interventi necessari ad assicurare la           
buona conservazione dello stato vegetativo degli esemplari tutelati.            
Il decreto regionale e' atto definitivo e deve essere notificato ai             
soggetti proprietari degli esemplari arborei assoggettati a tutela              
entro sessanta giorni dalla data di esecutivita'.                               
Sulla base di appositi finanziamenti annuali assegnati dalla Regione,           
l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali provvedera' ad            
erogare ai soggetti di cui alla lettera c) del terzo comma i fondi              
eventualmente necessari per gli interventi conservativi e di                    
salvaguardia degli esemplari arborei tutelati.                                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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