LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 28
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006
Art. 18
Fondo per la conservazione della natura
1. Nell'ambito dei capitoli sottoindicati ed afferenti alla U.P.B.
1.4.2.2.13500 - Parchi e riserve naturali, e' stabilito quanto
segue:
a) Per la dotazione del fondo regionale per la conservazione della
natura istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 24
gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia della flora
regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione
della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del
sottobosco), e' disposta un'autorizzazione di spesa, per l'esercizio
2004, di Euro 69.943,75 (Cap. 38050).
b) Per l'attuazione di studi e ricerche per una migliore
conservazione della natura, delle espressioni e degli equilibri
ambientali di particolare pregio e significato, anche in
collaborazione con l'Istituto per i beni artistici, culturali e
naturali, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge
regionale n. 2 del 1977, e' disposta, per l'esercizio 2004,
un'autorizzazione di spesa di Euro 73.625,00 (Cap. 38058).
c) Per interventi volti alla tutela di esemplari arborei singoli o in
gruppo di notevole pregio scientifico e monumentale ai sensi
dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 1977 e' disposta, per
l'esercizio 2004, un'autorizzazione di spesa di Euro 38.000,00 (Cap.
38070).
NOTE ALL'ART. 18
Comma 1
1) Il testo dell'art. 3 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2
concernente Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale -
Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura -
Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco e' il
seguente:
"Art. 3
1. Con la presente legge viene altresi' istituito un "fondo regionale
per la conservazione della natura", con i seguenti scopi:
a) diffondere, a livello regionale e locale, tra la popolazione una
migliore conoscenza della natura e la sua tutela anche attraverso
iniziative specifiche di educazione naturalistica;
b) attuare o incentivare, anche in collaborazione con l'Istituto per
i beni artistici, culturali e naturali, studi e ricerche per una
migliore conservazione della natura, delle espressioni e degli
equilibri ambientali di particolare pregio e significato;
c) assicurare i finanziamenti necessari per la pubblicazione,
l'osservanza ed il controllo delle disposizioni previste dalla
presente legge e per ogni altra spesa ritenuta necessaria per la sua
attuazione.
2. La Giunta regionale predispone e approva il programma delle
iniziative cui destinare le disponibilita' del fondo, ad eccezione
degli studi e ricerche effettuati dall'Istituto per i beni artistici,
culturali e naturali di cui al comma 1, lettera b), sentito il parere
del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui
all'articolo 33 della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11
(Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali).
3. La Regione definisce annualmente ed assegna all'Istituto per i
beni artistici, culturali e naturali, un finanziamento per gli studi
e le ricerche dallo stesso realizzati ai sensi del comma 1, lettera
b).".
2) Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera b), della legge regionale
24 gennaio 1977, n. 2 concernente Provvedimenti per la salvaguardia
della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la
conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti
del sottobosco e' citato alla nota 1) del presente articolo.
3) Il testo dell'art. 6 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2
concernente Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale -
Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura -
Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco e' il
seguente:
"Art. 6
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, anche su proposta
dei Comuni, delle Comunita' montane, delle Amministrazioni
provinciali, del Comitato circondariale di Rimini, delle Assemblee di
Comuni di Imola e Cesena, degli Istituti universitari interessati,
delle associazioni naturalistiche, ricreative e del tempo libero,
dell'Istituto per i beni artistici culturali e naturali e
dell'Azienda regionale delle foreste, sono assoggettati a particolare
tutela esemplari arborei singoli o in gruppi, in bosco o in filari,
di notevole pregio scientifico o monumentale vegetanti nel territorio
regionale, sentito il parere del Comitato consultivo regionale per
l'ambiente naturale e della competente Commissione consiliare.
Il decreto e' emanato sulla base di un elenco degli esemplari arborei
individuati annualmente a seguito di istruttoria compiuta
dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali che dovra'
contenere gli elementi conoscitivi e le indicazioni di cui alle
lettere a), b), c) e d) del comma successivo.
Il decreto dovra' indicare:
a) la esatta ubicazione degli esemplari arborei tutelati con
riferimento anche all'individuazione catastale dell'area ove
insistono;
b) le caratteristiche di tali esemplari e le modalita' di
segnalazione degli stessi in loco;
c) i criteri e la durata di applicazione del regime di tutela nonche'
i soggetti pubblici o privati cui la tutela viene affidata;
d) il tipo e le modalita' degli interventi necessari ad assicurare la
buona conservazione dello stato vegetativo degli esemplari tutelati.
Il decreto regionale e' atto definitivo e deve essere notificato ai
soggetti proprietari degli esemplari arborei assoggettati a tutela
entro sessanta giorni dalla data di esecutivita'.
Sulla base di appositi finanziamenti annuali assegnati dalla Regione,
l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali provvedera' ad
erogare ai soggetti di cui alla lettera c) del terzo comma i fondi
eventualmente necessari per gli interventi conservativi e di
salvaguardia degli esemplari arborei tutelati.