LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2003, n. 26
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE
CAPO IV
Norme finali
Art. 18
Integrazione della legge regionale n. 20 del 2000
con disposizioni relative alla pianificazione
delle zone interessate da stabilimenti
a rischio di incidente rilevante
1. Nella legge regionale n. 20 del 2000 dopo l'articolo A-3
dell'allegato "Contenuti della pianificazione", e' aggiunto il
seguente articolo A-3-bis:
"Art. A-3-bis
Contenuti della pianificazione per le zone interessate
da stabilimenti a rischio di incidente rilevante
1. Ai fini delle disposizioni del presente articolo si definiscono:
a) stabilimento a rischio di incidente rilevante: stabilimento
soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva
96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose);
b) area di danno: l'area sulla quale ricadono i possibili effetti
incidentali prodotti da uno stabilimento a rischio di incidente
rilevante.
2. Il PTCP individua le aree di danno prodotte dagli stabilimenti a
rischio di incidente rilevante e disciplina le relazioni tra gli
stabilimenti a rischio e gli elementi territoriali ed ambientali
vulnerabili, secondo i criteri definiti dal decreto ministeriale 9
maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di
pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da
stabilimenti a rischio di incidente rilevante). Gli elementi
territoriali vulnerabili ricomprendono, tra l'altro, le reti ed i
nodi infrastrutturali, di trasporto, tecnologici ed energetici,
esistenti e previsti. La disciplina delle relazioni tiene conto delle
aree di criticita' relative alle diverse ipotesi di rischio naturale
individuate nei piani di previsione e prevenzione di protezione
civile.
3. Nell'ambito del processo di elaborazione del PTCP, le Province
limitrofe in cui sono ubicati stabilimenti a rischio di incidente
rilevante collaborano all'individuazione delle aree di danno
originate da detti stabilimenti ed estese al territorio oggetto del
PTCP.
4. Sulla base dell'individuazione delle aree di danno, il PTCP
determina l'insieme dei Comuni tenuti all'adeguamento degli strumenti
urbanistici, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto
legislativo n. 334 del 1999.
5. La pianificazione comunale aggiorna l'individuazione delle aree di
danno operata dal PTCP e regolamenta gli usi e le trasformazioni
ammissibili all'interno di tali aree in conformita' ai criteri
definiti dal decreto ministeriale 9 maggio 2001 e dalla
pianificazione territoriale. Con l'intesa della Provincia e dei
Comuni interessati, la regolamentazione puo' essere compiuta
nell'ambito del PTCP.
6. L'obbligo di regolamentazione di cui al comma 5 vale per i
seguenti Comuni:
a) i Comuni sul cui territorio e' presente o in fase di realizzazione
uno stabilimento a rischio di incidente rilevante;
b) i Comuni il cui territorio risulta interessato dall'area di danno
di uno stabilimento a rischio di incidente rilevante ubicato in altro
comune, sulla base della determinazione contenuta nel PTCP, ai sensi
del comma 4, o sulla base della comunicazione fornita dal Comune di
ubicazione dello stabilimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del
decreto ministeriale 9 maggio 2001, o sulla base di altre
informazioni elaborate a norma degli articoli 6, 7, 8 e 21 del
decreto legislativo n. 334 del 1999.
7. La regolamentazione di cui al comma 5 e' compiuta nell'ambito
dell'apposito elaborato tecnico "Rischio di incidenti rilevanti"
(RIR), di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 9 maggio
2001.".
NOTE ALL'ART. 18
Comma 1
1) Il testo dell'art.A-3 dell'allegato della legge regionale 24 marzo
2000, n. 20 concernente Disciplina generale sulla tutela e l'uso del
territorio e' citato alla nota 1 all'articolo 12.
2) Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
334 concernente Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose e' citato alla nota 1 all'articolo
9.
Comma 2
3) Il decreto ministeriale 9 maggio 2001 e' citato alla nota 3
all'articolo 12.
Comma 4
4) Il testo dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 334 concernente Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa
al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessa con
determinate sostanze pericolose e' il seguente:
"Art. 14 - Controllo dell'urbanizzazione
omissis
3. Entro tre mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 1 o di
quello di cui al comma 2, gli enti territoriali apportano, ove
necessario, le varianti ai piani territoriali di coordinamento
provinciale e agli strumenti urbanistici. La variante e' approvata in
base alle procedure individuate dall'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447. Trascorso il
termine di cui sopra senza che sia stata adottata la variante, la
concessione o l'autorizzazione per gli interventi di cui al comma 1,
lettere a), b) e c), sono rilasciate qualora il progetto sia conforme
ai requisiti di sicurezza previsti dai decreti di cui al comma 1 o al
comma 2, previo parere tecnico dell'autorita' competente di cui
all'articolo 21, comma 1, sui rischi connessi alla presenza dello
stabilimento, basato sullo studio del caso specifico o su criteri
generali.
omissis".
Comma 5
5) Il decreto ministeriale 9 maggio 2001 e' citato alla nota 3
all'articolo 12.
Comma 6
6) Il testo dell'art. 4, comma 3 del decreto ministeriale 9 maggio
2001 concernente Requisiti minimi di sicurezza in materia di
pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da
stabilimenti a rischio di incidente rilevante e' il seguente:
"Art. 4 - Pianificazione urbanistica
omissis
3. Le informazioni contenute nell'Elaborato Tecnico sono trasmesse
agli altri Enti locali territoriali eventualmente interessati dagli
scenari incidentali perche' possano a loro volta attivare le
procedure di adeguamento degli strumenti di pianificazione
urbanistica e territoriale di loro competenza.
omissis".
7) Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
334 concernente Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose e' citato alla nota 1 all'articolo
9.
8) Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
334 concernente Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose e' il seguente:
"Art. 7 - Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti
1. Al fine di promuovere costanti miglioramenti della sicurezza e
garantire un elevato livello di protezione dell'uomo e dell'ambiente
con mezzi, strutture e sistemi di gestione appropriati, il gestore
degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, deve redigere,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli
incidenti rilevanti, allegando allo stesso il programma adottato per
l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i gestori degli stabilimenti esistenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto devono attuare il sistema di gestione
della sicurezza, previa consultazione del rappresentante della
sicurezza di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive
modifiche, secondo quanto previsto dall'allegato III.
3. Con decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto con i Ministri
dell'Interno, della Sanita' e dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato, d'intesa con la Conferenza unificata prevista
dall'articolo 8 della Legge 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza
secondo le indicazioni dell'allegato III alle quali il gestore degli
stabilimenti di cui al comma 1 deve adeguarsi entro il termine
previsto per il primo riesame, successivo all'emanazione del predetto
decreto, del documento di cui al comma 1.
4. Il documento di cui al comma 1 deve essere depositato presso lo
stabilimento e riesaminato ogni due anni sulla base delle linee guida
definite con i decreti previsti al comma 3; esso resta a disposizione
delle autorita' competenti di cui agli articoli 21 e 25.
5. Il gestore di nuovi stabilimenti adempie a quanto stabilito dal
comma 2 contestualmente all'inizio dell'attivita'.".
9) Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
334 concernente Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose e' citato alla nota 5 all'articolo
9.
10) Il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
334 concernente Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose e' il seguente:
"Art. 21 - Procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza
1. Il Comitato provvede, fino all'emanazione da parte delle Regioni
della specifica disciplina prevista dall'articolo 18, a svolgere le
istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del
rapporto di sicurezza ai sensi dell'articolo 8 e adotta altresi' il
provvedimento conclusivo.
2. Per gli stabilimenti esistenti il Comitato, ricevuto il rapporto
di sicurezza, avvia l'istruttoria e, esaminato il rapporto di
sicurezza, esprime le valutazioni di propria competenza entro il
termine di quattro mesi dall'avvio dell'istruttoria, termine
comprensivo dei necessari sopralluoghi ed ispezioni, fatte salve le
sospensioni necessarie all'acquisizione di informazioni
supplementari, che non possono essere comunque superiori a due mesi.
Nell'atto che conclude l'istruttoria vengono indicate le valutazioni
tecniche finali, le eventuali prescrizioni integrative e, qualora le
misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di
incidenti rilevanti siano nettamente insufficienti, viene prevista la
limitazione o il divieto di esercizio.
3. Per i nuovi stabilimenti o per le modifiche individuate con il
decreto di cui all'articolo 10, il Comitato avvia l'istruttoria
all'atto del ricevimento del rapporto preliminare di sicurezza. Il
Comitato, esaminato il rapporto preliminare di sicurezza, effettuati
i sopralluoghi eventualmente ritenuti necessari, rilascia il nulla
osta di fattibilita', eventualmente condizionato ovvero, qualora
l'esame del rapporto preliminare abbia rilevato gravi carenze per
quanto riguarda la sicurezza, formula la proposta di divieto di
costruzione, entro quattro mesi dal ricevimento del rapporto
preliminare di sicurezza, fatte salve le sospensioni necessarie
all'acquisizione di informazioni supplementari, non superiori
comunque a due mesi. A seguito del rilascio del nulla osta di
fattibilita' il gestore trasmette al Comitato il rapporto definitivo
di sicurezza relativo al progetto particolareggiato. Il Comitato,
esaminato il rapporto definitivo di sicurezza, esprime il parere
tecnico conclusivo entro quattro mesi dal ricevimento del rapporto di
sicurezza, comprensivo dei necessari sopralluoghi ed ispezioni.
Nell'atto che conclude l'istruttoria vengono indicate le valutazioni
tecniche finali, le proposte di eventuali prescrizioni integrative e,
qualora le misure che il gestore intende adottare per la prevenzione
e la riduzione di incidenti rilevanti risultino nettamente inadeguate
ovvero non siano state fornite le informazioni richieste, viene
eventualmente previsto il divieto di inizio di attivita'.
4. Gli atti adottati dal Comitato ai sensi dei commi 2 e 3 vengono
trasmessi al Ministero dell'Ambiente, al Ministero dell'Interno, alla
Regione, al Prefetto, al Sindaco, nonche', per l'applicazione della
normativa antincendi, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco
competente per territorio.
5. Il gestore dello stabilimento partecipa, anche a mezzo di un
tecnico di sua fiducia, all'istruttoria tecnica prevista dal presente
decreto. La partecipazione puo' avvenire attraverso l'accesso agli
atti del procedimento, la presentazione di eventuali osservazioni
scritte e documentazioni integrative, la presenza in caso di
ispezioni o sopralluoghi nello stabilimento. Qualora ritenuto
necessario dal Comitato, il gestore puo' essere chiamato a
partecipare alle riunioni del Comitato stesso.".
Comma 7
11) Il testo dell'art. 4 del decreto ministeriale 9 maggio 2001
concernente Requisiti minimi di sicurezza in materia di
pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da
stabilimenti a rischio di incidente rilevante e' il seguente:
"Art. 4 - Pianificazione urbanistica
1. Gli strumenti urbanistici, nei casi previsti dal presente decreto,
individuano e disciplinano, anche in relazione ai contenuti del Piano
territoriale di coordinamento di cui al comma 2 dell'articolo 3, le
aree da sottoporre a specifica regolamentazione, tenuto conto anche
di tutte le problematiche territoriali e infrastrutturali relative
all'area vasta. A tal fine, gli strumenti urbanistici comprendono un
Elaborato Tecnico "Rischio di incidenti rilevanti (RIR)" relativo al
controllo dell'urbanizzazione, di seguito denominato "Elaborato
Tecnico".
2. L'Elaborato Tecnico, che individua e disciplina le aree da
sottoporre a specifica regolamentazione, e' predisposto secondo
quanto stabilito nell'allegato al presente decreto.
3. Le informazioni contenute nell'Elaborato Tecnico sono trasmesse
agli altri Enti locali territoriali eventualmente interessati dagli
scenari incidentali perche' possano a loro volta attivare le
procedure di adeguamento degli strumenti di pianificazione
urbanistica e territoriale di loro competenza.
4. In sede di formazione degli strumenti urbanistici nonche' di
rilascio delle concessioni e autorizzazioni edilizie si deve in ogni
caso tenere conto, secondo princi'pi di cautela, degli elementi
territoriali e ambientali vulnerabili esistenti e di quelli
previsti.
5. Nei casi previsti dal presente decreto, gli enti territoriali
competenti possono promuovere, anche su richiesta del gestore, un
programma integrato di intervento, o altro strumento equivalente, per
definire un insieme coordinato di interventi concordati tra il
gestore ed i soggetti pubblici e privati coinvolti, finalizzato al
conseguimento di migliori livelli di sicurezza.".