LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2003, n. 26
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE
CAPO IV
Norme finali
Art. 17
Modifiche alla legge regionale n. 44 del 1995
1. Alla lettera l), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale n.
44 del 1995 le parole: "connessi ad attivita' produttive" sono
sostituite con le parole: "connesse all'utilizzo di sostanze
pericolose", mentre le parole: "disciplinate dalla L.R. 30 maggio
1991, n. 13" sono sostituite con le parole: "disciplinate dalla legge
regionale attuativa del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334
(Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose)".
NOTE ALL'ART. 17
Comma 1
1) Il testo dell'art. 5, comma 1, lettera l) 5 della legge regionale
19 aprile 1995, n. 44 concernente Riorganizzazione dei controlli
ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e
l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna e' citato alla nota 3
all'articolo 15.
2) La legge regionale 30 maggio 1991, n.13 concerne Disciplina delle
competenze della Regione Emilia-Romagna in materia di attivita'
industriali a rischio di incidente rilevante in attuazione del DPR 17
maggio 1988, n. 175.
3) Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e' citato alla nota
2 all'articolo 1.