LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2003, n. 26
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE
CAPO III
Norme di pianificazione e di salvaguardia
Art. 15
Misure di controllo
1. La Provincia, d'intesa con l'ARPA, dispone un programma annuale di
verifiche ispettive delle aziende a rischio di incidenti rilevanti,
ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 334 del 1999.
2. L'ARPA provvede allo svolgimento dei controlli, avvalendosi delle
competenze del Comitato tecnico di valutazione dei rischi.
3. In caso di inidoneita' del sistema di gestione della sicurezza, la
Provincia prescrive gli adempimenti necessari ed i tempi di
adeguamento prevedendo in caso di inadempimento la sospensione
dell'attivita'.
4. In ogni caso sono fatte salve le disposizioni previste dalla
normativa statale vigente e dall'articolo 5 della legge regionale n.
44 del 1995.
NOTE ALL'ART. 15
Comma 1
1) Il testo dell'art. 25 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
334 concernente Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose e' il seguente:
"Art. 25 - Misure di controllo
1. Le misure di controllo, effettuate ai fini dell'applicazione del
presente decreto, sulla base delle disponibilita' finanziarie
previste dalla legislazione vigente, oltre a quelle espletate
nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 21, consistono in
verifiche ispettive al fine di accertare adeguatezza della politica
di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e
dei relativi sistemi di gestione della sicurezza.
2. Le verifiche ispettive di cui al comma 1 sono effettuate, sulla
base delle disponibilita' finanziarie previste dalla legislazione
vigente, dalla Regione; in attesa dell'attuazione del procedimento
previsto dall'articolo 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998,
quelle relative agli stabilimenti di cui all'articolo 8 sono disposte
ai sensi del decreto del Ministro dell'Ambiente 5 novembre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1998.
3. Le verifiche ispettive di cui al comma 1 sono svolte sulla base
dei criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'Ambiente, di
concerto con i Ministri dell'Interno, della Sanita' e dell'Industria,
del Commercio e dell'Artigianato, d'intesa con la Conferenza
Stato-Regioni, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e sono effettuate indipendentemente dal
ricevimento del rapporto di sicurezza o di altri rapporti e devono
essere concepite in modo da consentire un esame pianificato e
sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione
applicati nello stabilimento.
4. Il sistema delle misure di controllo di ci al presente articolo
comporta che:
a) tutti gli stabilimenti sono sottoposti a un programma di controllo
con una periodicita' stabilita in base a una valutazione sistematica
dei pericoli associati agli incidenti rilevanti in uno specifico
stabilimento e almeno annualmente per gli stabilimenti soggetti alla
presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8;
b) dopo ogni controllo deve essere redatta una relazione e data
notizia al Ministero dell'ambiente;
c) i risultati dei controlli possono essere valutati in
collaborazione con la direzione dello stabilimento entro un termine
stabilito dall'autorita' di controllo.
5. Il personale che effettua il controllo puo' chiedere al gestore
tutte le informazioni supplementari che servono per effettuare
un'adeguata valutazione della possibilita' di incidenti rilevanti,
per stabilire le probabilita' o l'entita' dell'aggravarsi delle
conseguenze di un incidente rilevante, anche al fine della
predisposizione del piano di emergenza esterno.
6. Fermo restando le misure di controllo di cui al comma 1, il
Ministero dell'Ambiente puo' disporre ispezioni negli stabilimenti di
cui all'articolo 2, comma 1, ai sensi del citato decreto 5 novembre
1997, usufruendo delle disponibilita' finanziarie previste dalla
legislazione vigente.".
Comma 4
3) Il testo dell'art. 5 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44
concernente Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione
dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA)
dell'Emilia-Romagna e' il seguente:
"Art. 5 - Funzioni, attivita' e compiti
1. L'ARPA svolge le attivita' e i compiti di interesse regionale di
cui all'art. 1 del DL 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con
modificazioni in Legge 21 gennaio 1994, n. 61, ed in particolare
provvede a:
a) realizzare, anche in collaborazione con altri organismi ed
istituti operanti nel settore, iniziative di ricerca applicata sui
fenomeni dell'inquinamento e della meteoclimatologia, sulle
condizioni generali dell'ambiente e di rischio per l'ambiente e per i
cittadini, sulle forme di tutela degli ecosistemi;
b) elaborare dati ed informazioni di interesse ambientale finalizzati
alla prevenzione, anche mediante programmi di divulgazione e
formazione tecnico-scientifica, nonche' fornire il necessario
supporto alla redazione di periodiche relazioni sullo stato
dell'ambiente dell'Emilia-Romagna;
c) fornire il necessario supporto tecnico-scientifico alla Regione ai
fini della elaborazione dei programmi regionali di intervento per la
prevenzione e il controllo ambientale e la verifica della salubrita'
degli ambienti di vita;
d) garantire, attraverso le proprie strutture, l'esecuzione delle
attivita' analitiche e l'erogazione di ogni altra prestazione in
materia di prevenzione e di controllo ambientale richiesta dai
Comuni, dalle Province, dalle Aziende Unita' sanitarie locali e da
altre Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei rispettivi
compiti di istituto;
e) realizzare e gestire, in collegamento con il sistema informativo
dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unita' sanitarie
locali, il sistema informativo regionale sull'ambiente, ivi compresi
i rischi biologici, chimici e fisici, sulla base degli indirizzi
formulati dalla Regione, garantendo il flusso dei dati e delle
informazioni alla Regione stessa e al sistema informativo nazionale
ambientale;
f) formulare agli Enti ed organi competenti i pareri tecnici
concernenti interventi per la tutela e il recupero dell'ambiente;
g) realizzare specifiche campagne di controllo ambientale ed
elaborare proposte di bonifica;
h) effettuare il controllo di fattori fisici, geologici, chimici e
biologici, di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del
suolo;
i) svolgere funzioni tecniche di controllo sul rispetto delle norme
vigenti in campo ambientale e delle disposizioni e prescrizioni
contenute nei provvedimenti emanati dalle autorita' competenti;
l) effettuare l'attivita' di supporto tecnico-scientifico agli organi
preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti
rilevanti connessi ad attivita' produttive, con particolare
riferimento alle attivita' di istruttoria tecnica disciplinate dalla
L.R. 30 maggio 1991, n. 13;
m) effettuare i controlli ambientali delle attivita' connesse all'uso
pacifico dell'energia nucleare e in materia di protezione dalle
radiazioni;
n) fornire attivita' di supporto alla Regione e agli Enti locali per
la predisposizione di piani e progetti ambientali;
o) fornire attivita' di supporto tecnico-scientifico alla Regione e
agli Enti locali per la valutazione di impatto ambientale; per il
controllo di gestione delle infrastrutture ambientali; per la
promozione delle ricerche e della diffusione di tecnologie
ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a
ridotto impatto ambientale, anche al fine dell'esercizio delle
funzioni relative all'applicazione dei regolamenti dell'Unione
Europea in materia;
p) fornire il supporto tecnico alle attivita' istruttorie connesse
alla approvazione di progetti e al rilascio di autorizzazioni in
materia ambientale;
q) svolgere attivita' finalizzate a fornire previsioni, informazioni
ed elaborazione meteoclimatiche e radarmeteorologiche;
r) svolgere attivita' di studio, ricerca e controllo dell'ambiente
marino e costiero;
s) fornire supporto tecnico-scientifico alla Regione e agli Enti
locali, nell'esercizio delle funzioni inerenti la promozione
dell'azione di risarcimento del danno ambientale, di cui all'art. 18
della Legge 8 luglio 1986, n. 349;
t) collaborare con gli organi competenti per gli interventi di
protezione civile e ambientale nei casi di emergenza;
t-bis) effettuare il monitoraggio sulla produzione, sull'impiego,
sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto
sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione dei
preparati per lavare.
2. Per l'adempimento delle proprie funzioni, attivita' e compiti,
l'ARPA puo' definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti
pubblici, operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente, in
particolare per quanto concerne la raccolta dei dati e la gestione di
sistemi informativi e di rilevamento.".