REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2003, n. 26

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE

              CAPO III                                                          
        Norme di pianificazione e di salvaguardia                               
          Art. 15                                                               
Misure di controllo                                                             
1. La Provincia, d'intesa con l'ARPA, dispone un programma annuale di           
verifiche ispettive delle aziende a rischio di incidenti rilevanti,             
ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 334 del 1999.              
2. L'ARPA provvede allo svolgimento dei controlli, avvalendosi delle            
competenze del Comitato tecnico di valutazione dei rischi.                      
3. In caso di inidoneita' del sistema di gestione della sicurezza, la           
Provincia prescrive gli adempimenti necessari ed i tempi di                     
adeguamento prevedendo in caso di inadempimento la sospensione                  
dell'attivita'.                                                                 
4. In ogni caso sono fatte salve le disposizioni previste dalla                 
normativa statale vigente e dall'articolo 5 della legge regionale n.            
44 del 1995.                                                                    
NOTE ALL'ART. 15                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 25 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.             
334 concernente Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al                 
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con                      
determinate sostanze pericolose e' il seguente:                                 
"Art. 25 - Misure di controllo                                                  
1. Le misure di controllo, effettuate ai fini dell'applicazione del             
presente decreto, sulla base delle disponibilita' finanziarie                   
previste dalla legislazione vigente, oltre a quelle espletate                   
nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 21, consistono in               
verifiche ispettive al fine di accertare adeguatezza della politica             
di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e            
dei relativi sistemi di gestione della sicurezza.                               
2. Le verifiche ispettive di cui al comma 1 sono effettuate, sulla              
base delle disponibilita' finanziarie previste dalla legislazione               
vigente, dalla Regione; in attesa dell'attuazione del procedimento              
previsto dall'articolo 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998,              
quelle relative agli stabilimenti di cui all'articolo 8 sono disposte           
ai sensi del decreto del Ministro dell'Ambiente 5 novembre 1997,                
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1998.                  
3. Le verifiche ispettive di cui al comma 1 sono svolte sulla base              
dei criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'Ambiente, di                
concerto con i Ministri dell'Interno, della Sanita' e dell'Industria,           
del Commercio e dell'Artigianato, d'intesa con la Conferenza                    
Stato-Regioni, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in               
vigore del presente decreto e sono effettuate indipendentemente dal             
ricevimento del rapporto di sicurezza o di altri rapporti e devono              
essere concepite in modo da consentire un esame pianificato e                   
sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione                    
applicati nello stabilimento.                                                   
4. Il sistema delle misure di controllo di ci al presente articolo              
comporta che:                                                                   
a) tutti gli stabilimenti sono sottoposti a un programma di controllo           
con una periodicita' stabilita in base a una valutazione sistematica            
dei pericoli associati agli incidenti rilevanti in uno specifico                
stabilimento e almeno annualmente per gli stabilimenti soggetti alla            
presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8;                  
b) dopo ogni controllo deve essere redatta una relazione e data                 
notizia al Ministero dell'ambiente;                                             
c) i risultati dei controlli possono essere valutati in                         
collaborazione con la direzione dello stabilimento entro un termine             
stabilito dall'autorita' di controllo.                                          
5. Il personale che effettua il controllo puo' chiedere al gestore              
tutte le informazioni supplementari che servono per effettuare                  
un'adeguata valutazione della possibilita' di incidenti rilevanti,              
per stabilire le probabilita' o l'entita' dell'aggravarsi delle                 
conseguenze di un incidente rilevante, anche al fine della                      
predisposizione del piano di emergenza esterno.                                 
6. Fermo restando le misure di controllo di cui al comma 1, il                  
Ministero dell'Ambiente puo' disporre ispezioni negli stabilimenti di           
cui all'articolo 2, comma 1, ai sensi del citato decreto 5 novembre             
1997, usufruendo delle disponibilita' finanziarie previste dalla                
legislazione vigente.".                                                         
Comma 4                                                                         
3) Il testo dell'art. 5 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44             
concernente Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione             
dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA)                   
dell'Emilia-Romagna e' il seguente:                                             
"Art. 5 - Funzioni, attivita' e compiti                                         
1. L'ARPA svolge le attivita' e i compiti di interesse regionale di             
cui all'art. 1 del DL 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con                    
modificazioni in Legge 21 gennaio 1994, n. 61, ed in particolare                
provvede a:                                                                     
a) realizzare, anche in collaborazione con altri organismi ed                   
istituti operanti nel settore, iniziative di ricerca applicata sui              
fenomeni dell'inquinamento e della meteoclimatologia, sulle                     
condizioni generali dell'ambiente e di rischio per l'ambiente e per i           
cittadini, sulle forme di tutela degli ecosistemi;                              
b) elaborare dati ed informazioni di interesse ambientale finalizzati           
alla prevenzione, anche mediante programmi di divulgazione e                    
formazione tecnico-scientifica, nonche' fornire il necessario                   
supporto alla redazione di periodiche relazioni sullo stato                     
dell'ambiente dell'Emilia-Romagna;                                              
c) fornire il necessario supporto tecnico-scientifico alla Regione ai           
fini della elaborazione dei programmi regionali di intervento per la            
prevenzione e il controllo ambientale e la verifica della salubrita'            
degli ambienti di vita;                                                         
d) garantire, attraverso le proprie strutture, l'esecuzione delle               
attivita' analitiche e l'erogazione di ogni altra prestazione in                
materia di prevenzione e di controllo ambientale richiesta dai                  
Comuni, dalle Province, dalle Aziende Unita' sanitarie locali e da              
altre Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei rispettivi               
compiti di istituto;                                                            
e) realizzare e gestire, in collegamento con il sistema informativo             
dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unita' sanitarie                  
locali, il sistema informativo regionale sull'ambiente, ivi compresi            
i rischi biologici, chimici e fisici, sulla base degli indirizzi                
formulati dalla Regione, garantendo il flusso dei dati e delle                  
informazioni alla Regione stessa e al sistema informativo nazionale             
ambientale;                                                                     
f) formulare agli Enti ed organi competenti i pareri tecnici                    
concernenti interventi per la tutela e il recupero dell'ambiente;               
g) realizzare specifiche campagne di controllo ambientale ed                    
elaborare proposte di bonifica;                                                 
h) effettuare il controllo di fattori fisici, geologici, chimici e              
biologici, di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del               
suolo;                                                                          
i) svolgere funzioni tecniche di controllo sul rispetto delle norme             
vigenti in campo ambientale e delle disposizioni e prescrizioni                 
contenute nei provvedimenti emanati dalle autorita' competenti;                 
l) effettuare l'attivita' di supporto tecnico-scientifico agli organi           
preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti           
rilevanti connessi ad attivita' produttive, con particolare                     
riferimento alle attivita' di istruttoria tecnica disciplinate dalla            
L.R. 30 maggio 1991, n. 13;                                                     
m) effettuare i controlli ambientali delle attivita' connesse all'uso           
pacifico dell'energia nucleare e in materia di protezione dalle                 
radiazioni;                                                                     
n) fornire attivita' di supporto alla Regione e agli Enti locali per            
la predisposizione di piani e progetti ambientali;                              
o) fornire attivita' di supporto tecnico-scientifico alla Regione e             
agli Enti locali per la valutazione di impatto ambientale; per il               
controllo di gestione delle infrastrutture ambientali; per la                   
promozione delle ricerche e della diffusione di tecnologie                      
ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a               
ridotto impatto ambientale, anche al fine dell'esercizio delle                  
funzioni relative all'applicazione dei regolamenti dell'Unione                  
Europea in materia;                                                             
p) fornire il supporto tecnico alle attivita' istruttorie connesse              
alla approvazione di progetti e al rilascio di autorizzazioni in                
materia ambientale;                                                             
q) svolgere attivita' finalizzate a fornire previsioni, informazioni            
ed elaborazione meteoclimatiche e radarmeteorologiche;                          
r) svolgere attivita' di studio, ricerca e controllo dell'ambiente              
marino e costiero;                                                              
s) fornire supporto tecnico-scientifico alla Regione e agli Enti                
locali, nell'esercizio delle funzioni inerenti la promozione                    
dell'azione di risarcimento del danno ambientale, di cui all'art. 18            
della Legge 8 luglio 1986, n. 349;                                              
t) collaborare con gli organi competenti per gli interventi di                  
protezione civile e ambientale nei casi di emergenza;                           
t-bis) effettuare il monitoraggio sulla produzione, sull'impiego,               
sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto                
sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione dei                   
preparati per lavare.                                                           
2. Per l'adempimento delle proprie funzioni, attivita' e compiti,               
l'ARPA puo' definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti                  
pubblici, operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente, in                 
particolare per quanto concerne la raccolta dei dati e la gestione di           
sistemi informativi e di rilevamento.".                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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