LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2003, n. 26
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE
CAPO III
Norme di pianificazione e di salvaguardia
Art. 11
Consultazione della popolazione
1. La popolazione e' consultata nei casi previsti dall'articolo 23
del decreto legislativo n. 334 del 1999. Qualora se ne ravvisi la
necessita' puo' essere convocata una Conferenza di Servizi ai sensi
del citato articolo.
NOTA ALL'ART. 11
Comma 1
1) Il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
334 concernente Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose e' il seguente:
"Art. 23 - Consultazione della popolazione
1. La popolazione interessata deve essere messa in grado di esprimere
il proprio parere nei casi di:
a) elaborazione dei progetti relativi a nuovi stabilimenti di cui
all'articolo 9;
b) modifiche di cui all'articolo 10, quando tali modifiche sono
soggette alle disposizioni in materia di pianificazione del
territorio prevista dal presente decreto;
c) creazione di nuovi insediamenti e infrastrutture attorno agli
stabilimenti esistenti.
2. Il parere di cui al comma 1 e' espresso nell'ambito del
procedimento di formazione dello strumento urbanistico o del
procedimento di valutazione di impatto ambientale con le modalita'
stabilite dalle Regioni o dal Ministro dell'Ambiente, secondo le
rispettive competenze, che possono prevedere la possibilita' di
utilizzare la Conferenza di Servizi con la partecipazione dei
rappresentanti istituzionali, delle imprese, dei lavoratori e della
societa' civile, qualora si ravvisi la necessita' di comporre
conflitti in ordine alla costruzione di nuovi stabilimenti, alla
delocalizzazione di impianti nonche' alla urbanizzazione del
territorio.".