LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2003, n. 26
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE
CAPO I
Finalita', ambito di applicazione, funzioni
Art. 2
Funzioni della Regione
1. La Regione, per garantire una omogenea applicazione delle norme
della presente legge, esercita le funzioni di coordinamento ed
indirizzo in materia di pericoli di incidente rilevante connessi con
determinate sostanze pericolose.
2. Per le finalita' di cui al comma 1:
a) la Giunta regionale emana direttive alle Province, sentita la
Commissione consiliare competente e, nel rispetto delle norme
tecniche statali, specifiche indicazioni applicative, tecniche e
procedurali;
b) l'Amministrazione regionale coordina la raccolta delle
informazioni relative all'applicazione della presente legge, al fine
di favorire lo scambio di informazioni in materia di prevenzione di
incidenti rilevanti.