LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2003, n. 26
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
I N D I C E
CAPO I - Finalita', ambito di applicazione, funzioni
Art. 1 - Finalita' ed ambito di applicazione
Art. 2 - Funzioni della Regione
Art. 3 - Funzioni delle Province
CAPO II - Norme sul procedimento amministrativo
Art. 4 - Comitato tecnico di valutazione dei rischi
Art. 5 - Procedimento istruttorio
Art. 6 - Adempimenti dei gestori soggetti a notifica
Art. 7 - Effetto domino
Art. 8 - Misure di semplificazione
Art. 9 - Certificazioni di qualita'
CAPO III - Norme di pianificazione e di salvaguardia
Art. 10 - Piani di emergenza
Art. 11 - Consultazione della popolazione
Art. 12 - Adeguamento dei Piani territoriali di
coordinamento provinciale (PTCP) e dei piani urbanistici generali per
le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante
Art. 13 - Norme di salvaguardia per le zone interessate da
stabilimenti a rischio di incidente rilevante
Art. 14 - Catasto degli stabilimenti a rischio di
incidente rilevante
Art. 15 - Misure di controllo
CAPO IV - Norme finali
Art. 16 - Sanzioni
Art. 17 - Modifiche alla legge regionale n. 44 del 1995
Art. 18 - Integrazione della legge regionale n. 20 del
2000 con disposizioni relative alla pianificazione delle zone
interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante
Art. 19 - Displina transitoria
Art. 20 - Abrogazione di norme
CAPO I
Finalita', ambito di applicazione, funzioni
Art. 1
Finalita' ed ambito di applicazione
1. La presente legge disciplina le funzioni amministrative in materia
di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose e le modalita' di coordinamento dei
diversi soggetti coinvolti nell'istruttoria tecnica al fine di
realizzare una migliore gestione dei rischi e garantire la sicurezza
della popolazione e la tutela dell'ambiente, in attuazione della
direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativa al
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose e del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose).
2. La presente legge trova applicazione per gli stabilimenti di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 1999
salvo quelli previsti dall'articolo 4 del medesimo decreto.
3. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano
applicazione le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 334
del 1999 comprese, in particolare, le definizioni di cui all'articolo
3.
NOTE ALL'ART. 1
Comma 1
1) La direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996 concerne
Direttiva del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
2) Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 concerne Attuazione
della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
Comma 2
3) Il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 334 concernente Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa
al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose e' il seguente:
"Art. 2 - Ambito di applicazione
4. Il presente decreto si applica agli stabilimenti in cui sono
presenti sostanze pericolose in quantita' uguali o superiori a quelle
indicate nell'allegato I.
omissis".
4) Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
334 concernente Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose e' il seguente:
"Art. 4 - Esclusioni
1. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto:
a) gli stabilimenti, gli impianti o i depositi militari;
b) i pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti;
c) il trasporto di sostanze pericolose e il deposito temporaneo
intermedio su strada, per idrovia interna e marittima o per via
aerea;
d) il trasporto di sostanze pericolose in condotta, comprese le
stazioni di pompaggio, al di fuori degli stabilimenti di cui
all'articolo 2, comma 1;
e) l'attivita' delle industrie estrattive di cui al decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 624, consistente nella prospezione
ed estrazione di minerali in miniere e cave o mediante perforazione;
f) le discariche di rifiuti;
g) il trasporto di sostanze pericolose per ferrovia, nonche' le soste
tecniche temporanee intermedie, dall'accettazione alla riconsegna
delle merci e le operazioni di composizione e scomposizione dei treni
condotte negli scali di smistamento ferroviario, ad eccezione degli
scali merci terminali di ferrovia di cui al comma 2;
h) gli scali merci terminali di ferrovia individuati secondo le
tipologie di cui all'allegato I del decreto del Ministro
dell'Ambiente 20 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
261 del 7 novembre 1998, che svolgono in modo non occasionale le
attivita' ivi menzionate, per i quali restano validi gli obblighi,
gli adempimenti e i termini di adeguamento di cui agli articoli 2, 3,
4 del citato decreto 20 ottobre 1998.
2. Gli scali merci terminali di ferrovie rientrano nella disciplina
del presente decreto:
a) quando svolgono attivita' di carico, scarico o travaso di sostanze
pericolose presenti in quantita' uguale o superiore a quelle indicate
nell'allegato I nei o dai carri ferroviari sotto forma sfusa o in
recipienti o in colli fino a un volume massimo di 450 litri e a una
massa massima di 400 chilogrammi;
b) quando effettuano, in aree appositamente attrezzate, una specifica
attivita' di deposito, diversa da quella propria delle fasi di
trasporto, dall'accettazione alla riconsegna delle sostanze
pericolose presenti in quantita' uguale o superiore a quelle indicate
nell'allegato I.
3. Nei porti industriali e petroliferi si applica la normativa del
presente decreto con gli adattamenti richiesti dalla peculiarita'
delle attivita' portuali, definiti in un regolamento
interministeriale da adottarsi di concerto tra il Ministro
dell'Ambiente, quello dei Trasporti e della Navigazione e quello
della Sanita', entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. Il regolamento dovra' garantire livelli di
sicurezza equivalenti a quelli stabiliti, in particolare specificando
le modalita' del rapporto di sicurezza, del piano di emergenza e dei
sistemi di controllo. Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento continuano ad applicarsi, per i porti industriali e
petroliferi, le normative vigenti in materia di rischi industriali e
di sicurezza.".
Comma 3
5) Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
334 concernente Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose e' il seguente:
"Art. 3 - Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "stabilimento", tutta l'area sottoposta al controllo di un
gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di
uno o piu' impianti, comprese le infrastrutture o le attivita' comuni
o connesse;
b) "impianto", un'unita' tecnica all'interno di uno stabilimento, in
cui sono prodotte, utilizzate, manipolate o depositate sostanze
pericolose. Comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le
condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie
particolari, le banchine, i pontili che servono l'impianto, i moli, i
magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per
il funzionamento dell'impianto;
c) "deposito", la presenza di una certa quantita' di sostanze
pericolose a scopo di immagazzinamento, deposito per custodia in
condizioni di sicurezza o stoccaggio;
d) "gestore", la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene lo
stabilimento o l'impianto;
e) "sostanze pericolose", le sostanze, miscele o preparati elencati
nell'allegato I, parte 1, o rispondenti ai criteri fissati
nell'allegato I, parte 2, che sono presenti come materie prime,
prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi, ivi compresi
quelli che possono ragionevolmente ritenersi generati in caso di
incidente;
f) "incidente rilevante", un evento quale un'emissione, un incendio o
un'esplosione di grande entita', dovuto a sviluppi incontrollati che
si verificano durante l'attivita' di uno stabilimento di cui
all'articolo 2, comma 1, e che dia luogo ad un pericolo grave,
immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente,
all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano
una o piu' sostanze pericolose;
g) "pericolo", la proprieta' intrinseca di una sostanza pericolosa o
della situazione fisica esistente in uno stabilimento di provocare
danni per la salute umana o per l'ambiente;
h) "rischio", la probabilita' che un determinato evento si verifichi
in un dato periodo o in circostanze specifiche.".