LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37
DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI
TITOLO VI
NORME FINALI
Art. 27
Occupazione per motivi d'urgenza
1. Fino alla data di entrata in vigore del DPR 327/01, la
dichiarazione di pubblica utilita' delle opere comporta altresi'
l'indifferibilita' e l'urgenza delle stesse, nei casi previsti dalla
legislazione previgente.
2. A seguito dell'entrata in vigore del DPR 327/01, l'autorita'
espropriante puo' disporre l'occupazione per motivi di urgenza nei
casi e con le modalita' indicate nei commi 3 e 4 del presente
articolo.
3. L'autorita' espropriante puo' emanare un decreto di occupazione
anticipata dei beni immobili oggetto delle procedure espropriative
solo per motivi di particolare urgenza e qualora sia intervenuta la
dichiarazione di pubblica utilita' delle opere. Nello stesso decreto
e' necessario:
a) dare atto delle motivazioni inerenti la particolare urgenza;
b) determinare, sia pure in assenza delle particolari indagini e
formalita' richieste dalla legge, l'indennita' provvisoria;
c) formare l'elenco dei beni da occupare e dei relativi proprietari
risultanti dai registri catastali.
4. L'ufficio per le espropriazioni provvede a notificare il decreto
di occupazione anticipata, secondo le forme degli atti processuali
civili, al proprietario delle aree e al beneficiario
dell'espropriazione, se diverso dall'autorita' procedente. La
procedura di esproprio prosegue secondo quanto disposto dall'art. 20,
comma 5, del DPR 327/01, in merito ai modi e tempi di espressione
delle determinazioni dei proprietari delle aree oggetto di
occupazione anticipata sull'indennita' provvisoria.