REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2003, n. 25

NORME SUL DIFENSORE CIVICO REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1995, N. 15 (NUOVA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO)

          Art. 16                                                               
Sede, personale e strutture                                                     
1. Il Difensore civico ha sede presso il Consiglio regionale                    
dell'Emilia-Romagna e si avvale di una struttura organizzativa                  
costituita dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e posta alla                
dipendenza funzionale del Difensore civico stesso.                              
2. Con riferimento alla struttura organizzativa di cui al comma 1,              
l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale esercita le funzioni            
ad esso assegnate dalla legge regionale 26 novembre 2001, n. 43                 
(Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro               
nella Regione Emilia-Romagna), d'intesa con il Difensore civico.                
Analoga intesa e' richiesta per l'approvazione da parte dell'Ufficio            
di Presidenza dell'atto di conferimento di incarico di                          
responsabilita' della struttura o della posizione dirigenziale,                 
adottato ai sensi dell'articolo 44, comma 1 della legge regionale n.            
43 del 2001.                                                                    
NOTE ALL'ART. 16                                                                
Comma 2                                                                         
1) La L.R. 26 novembre 2001, n. 43 concerne Testo unico in materia di           
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna.            
2) Il testo dell'art. 44, comma 1, della L.R. 26 novembre 2001, n. 43           
concernente Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di           
lavoro nella Regione Emilia-Romagna e' il seguente:                             
"Art. 44 - Altri incarichi                                                      
1. I direttori generali, ciascuno per il proprio settore,                       
conferiscono gli incarichi di responsabilita' di livello dirigenziale           
e di livello non dirigenziale.                                                  
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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