LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2003, n. 25
NORME SUL DIFENSORE CIVICO REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1995, N. 15 (NUOVA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO)
Art. 13
Coordinamento con i Difensori civici
comunali e provinciali
1. Il Difensore civico regionale convoca periodiche riunioni con i
Difensori civici provinciali e comunali al fine di:
a) coordinare la propria attivita' con quella dei Difensori civici
locali, con la finalita' di adottare iniziative comuni su tematiche
di interesse generale o di particolare rilevanza e di individuare
modalita' organizzative volte ad evitare sovrapposizioni di
intervento tra i diversi Difensori civici;
b) verificare l'attuazione ed il coordinamento della tutela civica a
livello provinciale e comunale di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo n. 267 del 2000;
c) promuovere lo sviluppo della difesa civica sull'intero territorio
regionale.
NOTE ALL'ART. 13
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 11 del Decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 concernente Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti locali e' il seguente:
"Art. 11 - Difensore civico
1. Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere
l'istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia
dell'imparzialita' e del buon andamento della pubblica
amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria
iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi
dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del
difensore civico nonche' i suoi rapporti con il consiglio comunale o
provinciale.
3. Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono
altresi' la funzione di controllo nell'ipotesi prevista all'articolo
127.".