REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2003, n. 25

NORME SUL DIFENSORE CIVICO REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1995, N. 15 (NUOVA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO)

          Art. 13                                                               
Coordinamento con i Difensori civici                                            
comunali e provinciali                                                          
1. Il Difensore civico regionale convoca periodiche riunioni con i              
Difensori civici provinciali e comunali al fine di:                             
a) coordinare la propria attivita' con quella dei Difensori civici              
locali, con la finalita' di adottare iniziative comuni su tematiche             
di interesse generale o di particolare rilevanza e di individuare               
modalita' organizzative volte ad evitare sovrapposizioni di                     
intervento tra i diversi Difensori civici;                                      
b) verificare l'attuazione ed il coordinamento della tutela civica a            
livello provinciale e comunale di cui all'articolo 11 del decreto               
legislativo n. 267 del 2000;                                                    
c) promuovere lo sviluppo della difesa civica sull'intero territorio            
regionale.                                                                      
NOTE ALL'ART. 13                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'articolo 11 del Decreto legislativo 18 agosto 2000,            
n. 267 concernente Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli               
Enti locali e' il seguente:                                                     
"Art. 11 - Difensore civico                                                     
1. Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere                   
l'istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia                     
dell'imparzialita' e del buon andamento della pubblica                          
amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria            
iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi                  
dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.                               
2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del              
difensore civico nonche' i suoi rapporti con il consiglio comunale o            
provinciale.                                                                    
3. Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono                   
altresi' la funzione di controllo nell'ipotesi prevista all'articolo            
127.".                                                                          

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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