LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2003, n. 25
NORME SUL DIFENSORE CIVICO REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1995, N. 15 (NUOVA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO)
Art. 10
Durata del mandato. Rinuncia, revoca e decadenza
1. Il Difensore civico dura in carica cinque anni e puo' essere
rieletto per una sola volta. In caso di rielezione deve comunque
ottenere i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla
Regione.
2. Il Difensore civico ha facolta' di rinunciare all'ufficio in
qualunque momento, purche' ne dia avviso ai Presidenti del Consiglio
e della Giunta regionali, con comunicazione scritta, almeno tre mesi
prima.
3. Il Difensore civico puo' essere revocato a seguito di motivata
mozione di censura, per gravi motivi, che deve essere approvata con
la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.
4. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza dall'ufficio del
Difensore civico, quando sopravvengono le cause di ineleggibilita' o
si verificano le cause di incompatibilita' previste dall'articolo 9,
se l'interessato non le elimina entro venti giorni.
5. Qualora il mandato venga a cessare per qualunque motivo diverso
dalla scadenza, la nuova elezione, su richiesta dell'Ufficio di
Presidenza, deve essere posta all'ordine del giorno della prima
seduta del Consiglio regionale successiva alla constatazione della
cessazione.