LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2003, n. 25
NORME SUL DIFENSORE CIVICO REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1995, N. 15 (NUOVA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO)
Art. 8
Elezione
1. L'elezione del Difensore civico e' effettuata dal Consiglio
regionale con voto segreto.
2. E' eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei
consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la terza votazione, qualora
non si raggiunga detto quorum, l'elezione e' rimandata alla seduta
del giorno successivo. In questa seduta, dopo due votazioni, ove il
candidato non raggiunga i due terzi dei voti assegnati il Difensore
civico viene eletto con la maggioranza dei consiglieri assegnati alla
Regione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, comma 1.
3. Il provvedimento di elezione viene pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione, nonche' reso pubblico secondo ulteriori
modalita' ritenute opportune.