REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2003, n. 25

NORME SUL DIFENSORE CIVICO REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1995, N. 15 (NUOVA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO)

          Art. 8                                                                
Elezione                                                                        
1. L'elezione del Difensore civico e' effettuata dal Consiglio                  
regionale con voto segreto.                                                     
2. E' eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei                  
consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la terza votazione, qualora            
non si raggiunga detto quorum, l'elezione e' rimandata alla seduta              
del giorno successivo. In questa seduta, dopo due votazioni, ove il             
candidato non raggiunga i due terzi dei voti assegnati il Difensore             
civico viene eletto con la maggioranza dei consiglieri assegnati alla           
Regione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, comma 1.                  
3. Il provvedimento di elezione viene pubblicato nel Bollettino                 
Ufficiale della Regione, nonche' reso pubblico secondo ulteriori                
modalita' ritenute opportune.                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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