REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2003, n. 25

NORME SUL DIFENSORE CIVICO REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1995, N. 15 (NUOVA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO)

          Art. 3                                                                
Attivazione dell'intervento                                                     
1. Nei casi di cui all'articolo 2, comma 1 il Difensore civico                  
interviene:                                                                     
a) a richiesta di singoli interessati, di enti, associazioni e                  
formazioni sociali allorche' siano stati esperiti ragionevoli                   
tentativi per rimuovere i ritardi, le irregolarita', o le                       
disfunzioni. Qualora sia prevista per legge risposta ad una istanza,            
l'istante puo' richiedere l'intervento del Difensore civico dopo aver           
invitato, da almeno trenta giorni, l'amministrazione a provvedere;              
b) d'ufficio con particolare riguardo a procedimenti e atti di natura           
e contenuto analoghi a quelli per cui e' gia' stato attivato il suo             
intervento.                                                                     
2. Le istanze al Difensore civico possono essere presentate mediante            
comunicazione scritta o raccolte a verbale presso i suoi uffici.                
3. La proposizione di ricorso giurisdizionale o amministrativo non              
esclude ne' limita la facolta' di reclamo al Difensore civico.                  
4. Il Difensore civico puo' intervenire anche in riferimento ad atti            
definitivi o a procedimenti conclusi.                                           
5. Il Difensore civico non puo' intervenire a richiesta di soggetti             
legati da rapporto di impiego con le amministrazioni o i soggetti di            
cui all'articolo 2, comma 1 per la tutela di posizioni connesse al              
rapporto stesso.                                                                
6. Il Difensore civico non puo' intervenire a richiesta di                      
consiglieri regionali.                                                          

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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