LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2003, n. 25
NORME SUL DIFENSORE CIVICO REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1995, N. 15 (NUOVA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO)
Art. 3
Attivazione dell'intervento
1. Nei casi di cui all'articolo 2, comma 1 il Difensore civico
interviene:
a) a richiesta di singoli interessati, di enti, associazioni e
formazioni sociali allorche' siano stati esperiti ragionevoli
tentativi per rimuovere i ritardi, le irregolarita', o le
disfunzioni. Qualora sia prevista per legge risposta ad una istanza,
l'istante puo' richiedere l'intervento del Difensore civico dopo aver
invitato, da almeno trenta giorni, l'amministrazione a provvedere;
b) d'ufficio con particolare riguardo a procedimenti e atti di natura
e contenuto analoghi a quelli per cui e' gia' stato attivato il suo
intervento.
2. Le istanze al Difensore civico possono essere presentate mediante
comunicazione scritta o raccolte a verbale presso i suoi uffici.
3. La proposizione di ricorso giurisdizionale o amministrativo non
esclude ne' limita la facolta' di reclamo al Difensore civico.
4. Il Difensore civico puo' intervenire anche in riferimento ad atti
definitivi o a procedimenti conclusi.
5. Il Difensore civico non puo' intervenire a richiesta di soggetti
legati da rapporto di impiego con le amministrazioni o i soggetti di
cui all'articolo 2, comma 1 per la tutela di posizioni connesse al
rapporto stesso.
6. Il Difensore civico non puo' intervenire a richiesta di
consiglieri regionali.