REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2003, n. 25

NORME SUL DIFENSORE CIVICO REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1995, N. 15 (NUOVA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO)

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
I N D I C E                                                                     
          Art.  1 - Ruolo istituzionale del Difensore civico                    
          Art.  2 - Funzioni del Difensore civico                               
          Art.  3 - Attivazione dell'intervento                                 
          Art.  4 - Procedimento                                                
          Art.  5 - Procedimento disciplinare                                   
          Art.  6 - Modalita' dell'azione                                       
          Art.  7 - Requisiti per l'elezione                                    
          Art.  8 - Elezione                                                    
          Art.  9 - Ineleggibilita' e incompatibilita'                          
          Art.  10 - Durata del mandato. Rinuncia, revoca e                     
decadenza                                                                       
          Art.  11 - Relazioni e pubblicita' delle attivita'                    
          Art.  12 - Convenzioni con gli Enti locali                            
          Art.  13 - Coordinamento con i Difensori civici comunali e            
provinciali                                                                     
          Art.  14 - Indennita'                                                 
          Art.  15 - Programmazione delle attivita' del Difensore               
civico                                                                          
          Art.  16 - Sede, personale e strutture                                
          Art.  17 - Norma finanziaria                                          
          Art.  18 - Disposizioni transitorie                                   
          Art.  19 - Abrogazione di norme                                       
          Art.  20 - Entrata in vigore                                          
          Art. 1                                                                
Ruolo istituzionale del Difensore civico                                        
1. Il Difensore civico regionale ha il compito di rafforzare e                  
completare il sistema di tutela e di garanzia del cittadino nei                 
confronti della pubblica amministrazione, nonche' di assicurare e               
promuovere il buon andamento e l'imparzialita' dell'azione                      
amministrativa, secondo i principi di legalita', trasparenza,                   
efficienza, efficacia ed equita' cui e' ispirata la presente legge.             
2. La Regione assicura al Difensore civico, non sottoposto ad alcuna            
forma di dipendenza gerarchica o funzionale, lo svolgimento della sua           
attivita' in condizioni di autonomia, liberta', indipendenza,                   
efficacia e provvede a dotare gli uffici competenti delle adeguate              
risorse umane e strumentali.                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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