LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2003, n. 25
NORME SUL DIFENSORE CIVICO REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1995, N. 15 (NUOVA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
I N D I C E
Art. 1 - Ruolo istituzionale del Difensore civico
Art. 2 - Funzioni del Difensore civico
Art. 3 - Attivazione dell'intervento
Art. 4 - Procedimento
Art. 5 - Procedimento disciplinare
Art. 6 - Modalita' dell'azione
Art. 7 - Requisiti per l'elezione
Art. 8 - Elezione
Art. 9 - Ineleggibilita' e incompatibilita'
Art. 10 - Durata del mandato. Rinuncia, revoca e
decadenza
Art. 11 - Relazioni e pubblicita' delle attivita'
Art. 12 - Convenzioni con gli Enti locali
Art. 13 - Coordinamento con i Difensori civici comunali e
provinciali
Art. 14 - Indennita'
Art. 15 - Programmazione delle attivita' del Difensore
civico
Art. 16 - Sede, personale e strutture
Art. 17 - Norma finanziaria
Art. 18 - Disposizioni transitorie
Art. 19 - Abrogazione di norme
Art. 20 - Entrata in vigore
Art. 1
Ruolo istituzionale del Difensore civico
1. Il Difensore civico regionale ha il compito di rafforzare e
completare il sistema di tutela e di garanzia del cittadino nei
confronti della pubblica amministrazione, nonche' di assicurare e
promuovere il buon andamento e l'imparzialita' dell'azione
amministrativa, secondo i principi di legalita', trasparenza,
efficienza, efficacia ed equita' cui e' ispirata la presente legge.
2. La Regione assicura al Difensore civico, non sottoposto ad alcuna
forma di dipendenza gerarchica o funzionale, lo svolgimento della sua
attivita' in condizioni di autonomia, liberta', indipendenza,
efficacia e provvede a dotare gli uffici competenti delle adeguate
risorse umane e strumentali.