DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 dicembre 2003, n. 2455
Approvazione bando regionale per l'attivazione degli interventi previsti dal Programma regionale attuativo della delibera CIPE 5 agosto 1998, ai sensi dell'art. 16, comma 1, Legge 266/97 di cui alla delibera di Giunta regionale 1914/02
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- l'art. 16, comma 1 della Legge 7 agosto 1997, n. 266;
- la delibera CIPE n. 100 del 5 agosto 1998, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 1998, serie generale, n. 269
recante "Direttive per il cofinanziamento di interventi regionali nel
settore del commercio e del turismo di cui all'art. 16, comma 1 della
Legge 7 agosto 1997, n. 266" e successive modificazioni ed
integrazioni;
- il DM 12 marzo 2001, modificato dal DM 3 dicembre 2001, con il
quale e' stato previsto un rifinanziamento dell'art. 16, comma 1
della Legge 7 agosto 1997, n. 266 concernente il fondo nazionale per
il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio
e del turismo con una dotazione finanziaria di Euro 25.822.844,95 per
l'anno 2001;considerato che in seguito alla ripartizione del suddetto
fondo, alla Regione Emilia-Romagna sono assegnati Euro 1.337.995,76 e
che la stessa partecipa al cofinanziamento nella misura pari al 50%;
vista la delibera della Giunta regionale n. 1914 del 21 ottobre 2002,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale e' stato adottato il
Programma attuativo per la concessione dei contributi di cui all'art.
16, comma 1 della Legge 7 agosto 1997, n. 266, riguardante il
rifinanziamento del Fondo nazionale per il cofinanziamento di
interventi regionali a favore del commercio e turismo;
considerato che il suddetto Programma e' soggetto, ai sensi di quanto
disposto al punto 6 della precitata delibera CIPE 5 agosto 1998, ad
approvazione da parte del Ministero delle Attivita' produttive;
visto il DM 7 febbraio 2003 (prot. n. 1097757) con il quale e' stato
approvato il citato Programma attuativo ed e' stato concesso alla
Regione Emilia-Romagna un contributo di Euro 1.337.995,76, cosi' come
inizialmente assegnati dal decreto 12 marzo 2001;
visti i punti 8.1.2 e 8.2.2 della citata delibera di Giunta
regionale n. 1914 del 21 ottobre 2002, i quali prevedono che con
successivo atto di Giunta si approvi apposito avviso pubblico che
specifichi le modalita' per la presentazione dei progetti, le
ulteriori condizioni per il finanziamento, le priorita' per la
selezione dei progetti, le modalita' di rendicontazione delle spese
sostenute e della relativa liquidazione;
richiamata la propria deliberazione n. 1971 del 7 ottobre 2003 con la
quale si e' provveduto ad approvare la graduatoria delle domande
presentate ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dal
Programma regionale di cui alle proprie delibere nn. 1428 e 288
rispettivamente del 17 luglio 2001 e 25 febbraio 2002;
rilevato che, in considerazione delle risorse disponibili per
l'attuazione del suddetto Programma di intervento, sono risultate
ammesse ai finanziamenti solo un numero limitato di domande
presentate e risultanti ammissibili ai contributi di che trattasi a
seguito dell'istruttoria effettuata;
ritenuto pertanto di considerare le domande, risultanti ammissibili
ma non beneficiarie dei contributi previsti dal suddetto Programma
regionale, per insufficienza di risorse disponibili, prioritarie ai
fini della concessione dei contributi previsti dal Programma di cui
alla propria deliberazione n. 1914 del 21 ottobre 2002, sempreche' le
medesime, ai sensi di quanto disposto nel Programma medesimo,
risultino avviate successivamente all'1 gennaio 2002;
ritenuto di procedere alla definizione del bando contenente i
succitati criteri;
Ritenuto inoltre, in considerazione delle risorse complessive del
settore Commercio a seguito delle assegnazioni statali, di attivare
il programma di che trattasi limitatamente a favore di tale settore;
richiamata la propria deliberazione n. 447 del 24 marzo 2003, con la
quale sono stati fissati gli indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle
funzioni dirigenziali;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale alle Attivita' Produttive, Commercio, Turismo,
dott. Uber Fontanesi, ai sensi dell'art. 37, IV comma della L.R.
43/01 e della propria delibera 447/03;
su proposta dell'Assessore regionale al Turismo. Commercio;
a voti unanimi e palesi, delibera:
- di approvare il bando regionale per l'attivazione degli interventi
previsti dal Programma regionale, attuativo della Delibera CIPE 5
agosto 1998, ai sensi dell'art. 16 della Legge 7 agosto 1997, n. 266,
riguardante il rifinanziamento del fondo nazionale per il
cofinanziamento di interventi regionali a favore del commercio e
turismo, specificato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente atto;
- di approvare i moduli per la richiesta delle agevolazioni di cui
agli Allegati 1 (Azione 1) e 2 (Azione 2);
- di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Bando regionale per l'attivazione degli interventi previsti dal
Programma regionale, attuativo della delibera CIPE 5 agosto 1998, ai
sensi dell'art. 16 della Legge 7 agosto 1997, n. 266
1. Aree di applicazione
Le aree interessate sono quelle dell'intero territorio della regione
Emilia-Romagna.
2. Definizione delle azioni degli interventi
Azione 1. Interventi per la qualificazione e la rivitalizzazione del
sistema distributivo nei contesti urbani, rurali e montani, ivi
compresi gli interventi per i mercati su aree pubbliche e sui centri
commerciali naturali.
Azione 2. Interventi degli Enti locali per la qualificazione del
sistema distributivo nei centri storici.
3. Azione 1
Gli obiettivi specifici e gli interventi da attivare riferiti a
questa azione sono:
1) la realizzazione di iniziative di riqualificazione e di
valorizzazione commerciale di vie, aree o piazze, ovvero dei centri
storici con priorita' alle zone pedonalizzate, a traffico limitato, e
ad aree urbane a vocazione commerciale;
2) la sistemazione e la riqualificazione di aree mercatali.
Tali iniziative di cui al punto 1, debbono consistere in un insieme
sistematico e coordinato di interventi finalizzati alla
valorizzazione commerciale dell'area prescelta e possono
ricomprendere:
a) la redazione di progetti relativi alla riqualificazione e alla
valorizzazione commerciale dell'area prescelta;
b) le opere di riqualificazione e di ammodernamento dei punti di
vendita all'interno dell'area;
c) il coordinamento e la gestione delle attivita' concernenti
iniziative promozionali e commerciali, orari, vendite promozionali,
saldi e servizi collettivi.
3.1. Soggetti beneficiari
Possono accedere alle agevolazioni di cui alla suindicata azione:
a) le imprese che esercitano attivita' commerciale all'ingrosso ed al
dettaglio o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande,
comprese le societa' cooperative di consumo e l'attivita' di
commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici;
b) organismi associativi costituiti da imprese e da organismi
fornitori di servizi tra cui sono da ricomprendersi i centri di
assistenza tecnica, previsti dal DLgs n. 114 del 1998;
c) organismi associativi, costituiti da imprese commerciali di cui
alla lettera a), che svolgono attivita' di gestione di servizi comuni
per gli associati.
Ai fini della concessione dei contributi previsti dalla presente
deliberazione le imprese di cui alla precedente lettera a) devono
rispettare tutti i requisiti sotto indicati:
1) un massimo di 95 dipendenti;
2) un fatturato annuo non superiore a Euro 15,2 milioni, oppure un
totale dello stato patrimoniale non superiore a Euro 10,3 milioni;
3) requisito di indipendenza, come definito all'art. 1, comma 4 del
DM del 18 settembre 1997.
(Qualora l'impresa richiedente faccia capo ad una o piu' imprese che
non rispondono a questa definizione, la partecipazione delle stesse
deve essere limitata a non piu' di un quarto, ad eccezione di
societa' di investimenti pubblici, societa' a capitale a rischio o
investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitano
alcun controllo, individuale o congiunto, sull'impresa.).
Sono ammissibili le imprese commerciali che alla data di scadenza di
presentazione della domanda risultino iscritte al Registro imprese
della CCIAA o siano decorsi 30 giorni dalla comunicazione di inizio
attivita' al Comune territorialmente competente, ai sensi del DLgs
114/98 (in tal caso, all'atto della domanda, va presentata la copia
della comunicazione).
Le imprese possono essere anche singole ma debbono essere integrate
fra loro per il perseguimento di un obiettivo comune rientrante fra
gli scopi finanziabili.
I soggetti beneficiari devono avere la sede legale, amministrativa ed
operativa nella regione Emilia-Romagna.
Ai fini della determinazione della dimensione delle imprese, fatta
eccezione per le nuove imprese di cui al successivo capoverso sono
considerati:
a) il fatturato annuo o il totale dello stato patrimoniale risultanti
dall'ultimo bilancio approvato prima della presentazione della
domanda di agevolazione ovvero, per le imprese che non sono tenute
alla redazione del bilancio, dall'ultima dichiarazione dei redditi
presentata;
b) il numero medio dei dipendenti occupati a tempo indeterminato da
ciascuna impresa negli ultimi dodici mesi antecedenti la data di
presentazione della domanda di agevolazione;
c) la composizione della compagine sociale di ciascuna impresa, se
costituita sotto forma di societa' di capitali, risultante alla data
di presentazione della domanda di agevolazione.
Per le imprese costituite da non oltre un anno sono considerati il
numero dei dipendenti occupati a tempo indeterminato, la composizione
della compagine sociale dell'impresa richiedente e la situazione
patrimoniale risultanti alla data di presentazione della domanda di
agevolazione.
I requisiti richiesti debbono essere posseduti alla data di
presentazione della domanda di agevolazione.
Le medie e piccole imprese che non siano iscritte all'INPS, in quanto
prive di dipendenti, dovranno dichiarare che l'impresa non ha
dipendenti e che i versamenti relativi ai contributi previdenziali
obbligatori previsti per gli esercenti attivita' commerciali sono
stati regolarmente effettuati.
4. Azione 2
Gli obiettivi specifici e gli interventi da attivare riferiti a
questa azione consistono:
a) la redazione di progetti relativi alla riqualificazione e alla
valorizzazione commerciale dell'area prescelta;
b) il miglioramento dell'arredo urbano nell'ambito di iniziative di
riqualificazione e di valorizzazione commerciale di vie, aree o
piazze, ovvero dei centri storici con priorita' alle zone
pedonalizzate, a traffico limitato, e ad aree urbane a vocazione
commerciale;
c) la sistemazione e la riqualificazione di aree mercatali;
d) il coordinamento e la gestione delle attivita' concernenti
iniziative promozionali, saldi e servizi collettivi.
4.1. Soggetti beneficiari
Possono accedere alle agevolazioni di cui alla suindicata azione gli
Enti locali convenzionati con pmi o loro forme associative.
5. Forme di intervento e condizioni per il finanziamento
Le iniziative di cui al paragrafo 3 del presente bando debbono essere
promosse a seguito dell'avvenuta concertazione fra i soggetti
pubblici e privati (sia in forma singola che associata) interessati
all'intervento.
Strumenti fondamentali di queste forme di concertazione sono accordi,
convenzioni, intese assunti ai sensi delle normative nazionali e
regionali vigenti (Legge 142/90 e Legge 127/97 - Accordi di programma
- L.R. 30/96 - Programmi speciali d'area - ecc...).
Per le iniziative di cui al paragrafo 4 del presente bando debbono
essere promosse a seguito della convenzione stipulata fra il Comune
ed i soggetti privati partecipanti o meno al progetto.
Le Province possono promuovere e partecipare ai progetti in
collaborazione con i Comuni.
I Centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del DLgs 114/98
possono essere beneficiari dei contributi previsti per l'Azione 1 in
relazione a specifici progetti di assistenza tecnica a carattere
continuativo alle imprese.
6. Termine e modalita' di presentazione delle domande*
Le richieste di concessione del contributo debbono essere inviate al
Presidente della Regione Emilia-Romagna, all'indirizzo indicato sui
moduli di domanda, Allegato 1 (Azione 1, Soggetti privati) e Allegato
2 (Azione 2, Comuni) entro e non oltre il 30 gennaio 2004, mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano
direttamente all'Ufficio Protocollo della Direzione Attivita'
produttive, Commercio, Turismo con esclusione di qualsiasi altro
mezzo di trasmissione. Fa fede esclusivamente il timbro a data
dell'Ufficio postale o Protocollo accettante.
La domanda, redatta in carta legale secondo i modelli allegati alla
presente deliberazione, sottoscritta dal legale rappresentante del
soggetto beneficiario, responsabile dell'attuazione e della
realizzazione del progetto, dovra' essere corredata da:
1) relazione tecnica contenente: a) dettagliata descrizione degli
interventi, degli obiettivi e dei risultati perseguiti; b) impegni
assunti da ciascun soggetto partecipante; c) descrizione delle
eventuali diverse fasi di realizzazione; d) indicazione delle risorse
finanziarie occorrenti per la realizzazione dell'iniziativa e della
ripartizione degli oneri fra i soggetti partecipanti;
2) convenzione stipulata fra il Comune e i soggetti privati
partecipanti al progetto qualora la domanda sia presentata solo
dall'Ente locale o da entrambi i soggetti suddetti. Nel caso di
domanda presentata dai soli soggetti privati, e' sufficiente idonea
documentazione comprovante l'avvenuta concertazione fra i suddetti
soggetti ed il Comune.
7. Decorrenza delle iniziative e tempi di attuazione
Possono essere finanziati esclusivamente i progetti la cui
realizzazione abbia avuto inizio a partire dall'1 gennaio 2002.
I progetti di cui al presente programma dovranno essere completati
entro 24 mesi dalla data della comunicazione della concessione del
contributo medesimo, pena la revoca dello stesso.
8. Attivita' e relative spese ammissibili
Gli interventi possono comprendere:
- studi e progettazioni;
- opere di riqualificazione e di ammodernamento dei punti vendita;
- iniziative promozionali;
- lavori di arredo urbano strettamente riferiti all'area oggetto di
intervento;
- interventi per la qualificazione di siti destinati al commercio su
aree pubbliche.
Sono escluse, in ogni caso, le spese relative a materiali di consumo
e a contratti di manutenzione. Le prestazioni di consulenza sono
ammissibili solo se prestate da imprese e societa', anche in forma
cooperativa, iscritte al Registro delle imprese della Camera di
commercio, Industria e Artigianato, nonche' da professionisti
iscritti ad un Albo professionale legalmente riconosciuto.
Si precisa che in caso di attivita' miste, sono ammissibili solamente
le spese relative all'attivita' commerciale. In caso di eventuale
difficolta' di suddivisione delle spese verra' utilizzato il criterio
di attribuzione delle stesse in relazione alla superficie di vendita
dedicata al commercio rispetto alla superficie totale.
Non sono ammissibili le spese per le quali sono state ottenute altre
agevolazioni, concesse sotto qualsiasi forma, in base ad altre
normative, escluse quelle del cofinanziamento di cui al paragrafo 5
della delibera CIPE 5 agosto 1998.
9. Misura dei contributi
Il contributo e' concesso in conto capitale in regime "de minimis",
cioe' fino ad un massimo di Euro 100.000 in tre anni e nella misura
massima del 50% delle spese ritenute ammissibili.
La disponibilita' finanziaria per tale azione e' pari ad Euro
1.873.194,06.
Ai Comuni sono concessi contributi in conto capitale fino ad un
massimo del 30% della spesa ritenuta ammissibile e comunque non
superiore a Euro 154.937,07. La disponibilita' finanziaria per tale
azione e' pari ad Euro 802.797,46.
10. Verifiche di impatto ambientale
Per quanto riguarda gli interventi realizzati da soggetti privati,
questi dovranno essere conformi alla normativa regionale vigente in
materia di valutazione di impatto ambientale, fissata dalla L.R. n. 9
del 18 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni.
Relativamente ai progetti presentati dai Comuni, i medesimi dovranno
dare atto del preventivo parere dei competenti organi statali
preposti alla tutela dei beni storici e artistici, ove richiesto e
del rispetto delle eventuali procedure, se richieste, per la
valutazione di impatto ambientale, ai sensi della L.R. n. 9 del 18
maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni.
11. Priorita'
La valutazione dei progetti, ai fini della predisposizione delle
graduatorie relative, deve tenere conto dei seguenti elementi:
a) iniziativa presentata, nell'anno 2002, ai sensi del precedente
Programma regionale attuativo della delibera CIPE 5/8/1998 di cui
alla delibera di Giunta regionale 1639/02, risultante ammissibile e
non finanziata per mancanza di fondi, fermo restando la sussistenza
dei requisiti richiesti di cui al paragrafo 3.1 e della nuova data di
decorrenza delle iniziative di cui al paragrafo 7;
b) inserimento dell'intervento nell'ambito di un progetto di
valorizzazione commerciale di area urbana di cui all'art. 8 della
L.R. 14/99;
c) localizzazione dell'intervento nell'ambito di un'area avente le
caratteristiche indicate all'art. 10, comma 1, lett. b) del DLgs
114/98;
d) numero di imprese associate (o singole integrate) coinvolte nel
progetto;
e) importo degli interventi attivati complessivamente dagli operatori
privati e pubblici nell'area oggetto di intervento;
f) sistematicita' ed organicita' degli interventi proposti.
12. Revoca del contributo
Il diritto al contributo decade ove l'investimento non sia completato
entro 24 mesi dalla data di comunicazione della concessione dei
contributi.
I contributi decadono qualora sia verificato, anche in corso d'opera,
un palese e sostanziale contrasto con le indicazioni previste dal
progetto approvato. Di tali circostanze la Regione informa
tempestivamente il Ministero e, qualora ne siano accertate le
condizioni di realizzabilita' nei termini di operativita' del
Programma attuativo regionale, la Regione puo' attribuire in tutto o
in parte il contributo gia' assegnato ad altro progetto ritenuto
coerente con il programma attuativo.
13. Istruttoria e valutazione
L'istruttoria dei progetti viene effettuata dal Servizio regionale
competente, che provvedera' ad analizzare e valutare i progetti, a
predisporre la proposta di graduatoria da ammettere a contributo,
nonche' a proporre l'importo dei contributi stessi.
Il termine per la conclusione del procedimento di approvazione e' di
90 giorni, che decorrono dalla data di scadenza del termine di
presentazione delle richieste di contributo. Detto termine si intende
sospeso per una sola volta per non piu' di 30 giorni nel caso di
richiesta di documentazione integrativa da parte del Servizio
regionale competente.
14. Concessione del contributo
Terminata la fase istruttoria, la Giunta regionale, tenuto conto
della proposta di graduatoria, delibera la concessione dei contributi
e il relativo impegno sull'apposito capitolo di bilancio.
Dell'esito dell'istanza presentata, verra' data comunicazione a tutti
soggetti richiedenti.
15. Liquidazione del contributo
La liquidazione del contributo avviene in un'unica soluzione a
seguito dell'invio alla Regione, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento o consegnata a mano direttamente all'Ufficio Protocollo
della Direzione Attivita' produttive, Commercio, Turismo, con
esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro 180 giorni dalla
comunicazione dell'avvenuta concessione o, in caso di interventi
ancora da ultimare o da realizzare, entro 180 giorni dal termine
della realizzazione dell'intervento e comunque entro 24 mesi dalla
suddetta comunicazione, pena la revoca dello stesso, della seguente
documentazione:
a) relazione tecnica, a firma del legale rappresentante del soggetto
beneficiario, che illustri le modalita' di attuazione
dell'intervento, il raggiungimento degli obiettivi originariamente
previsti, il riepilogo delle spese dettagliate per singole azioni;
b) documentazione comprovante l'effettuazione delle spese ammesse,
costituita da dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta',
riportante un rendiconto analitico delle voci di spese sostenute.
Tale rendiconto consiste nell'elenco delle fatture pagate con numero
progressivo, data di emissione, causale, ragione sociale del
fornitore, importo (IVA esclusa), data della quietanza di ciascuna
fattura e totale delle spese sostenute;
c) copie delle fatture o di altri regolari documenti di spesa
(intestati al soggetto attuatore e riferiti all'iniziativa oggetto
del contributo).
Nel caso il beneficiario del contributo sia l'Ente locale la
liquidazione avverra' dietro presentazione della seguente
documentazione:
a) relazione che illustri le modalita' di attuazione
dell'intervento;
b) approvazione dello stato finale dei lavori;
c) certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione dei lavori
secondo le modalita' previste dalla legge;
d) regolari documenti di spesa (mandati di pagamento, eventuali
fatture, ecc.).
La liquidazione del contributo avviene nel limite massimo di quello
concesso, previa verifica della documentazione di spesa e della
conformita' del progetto realizzato a quello approvato.
L'entita' del contributo sara' proporzionalmente ridotta, qualora la
spesa effettiva risultante dalla documentazione consuntiva presentata
risulti inferiore alla spesa preventiva ammessa.
Il termine per la conclusione del procedimento e' di 90 giorni, che
decorrono dalla data di ricevimento della richiesta di erogazione del
contributo. Detto termine si intende sospeso nel caso di richieste di
documentazione integrativa da parte degli uffici.
I soggetti beneficiari del contributo sono tenuti ad osservare, nei
confronti dei lavoratori dipendenti, le norme sul lavoro e sui
contratti collettivi di lavoro pena le sanzioni previste dal terzo
comma dell'art. 36 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
La Regione Emilia-Romagna in relazione alle specifiche competenze,
puo' disporre propri accertamenti e chiedere ogni eventuale
integrazione documentale e di dati conoscitivi.
16. Cause di improcedibilita' e motivi di esclusioni
Sono motivo di improcedibilita' della domanda di agevolazione:
a) la trasmissione della domanda al di fuori dei termini previsti o
mediante mezzi diversi da quelli stabiliti;
b) la mancata utilizzazione dei fac-simili Allegati 1 e 2 di cui al
paragrafo 6 del presente bando;
c) mancata sottoscrizione dell'istanza e/o mancata autenticazione
della stessa e/o mancata presentazione della fotocopia del documento
di identita' del firmatario;
d) la mancata presentazione della relazione generale e descrittiva
del progetto di cui al paragrafo 6 del presente bando;
e) la mancata presentazione della convenzione e/o della concertazione
di cui al punto 5 del presente bando.
Costituiscono motivo di esclusione:
a) la mancanza dei requisiti di cui ai paragrafi 1, 3.1 e 4.1 della
presente deliberazione;
b) l'incompleta o mancata integrazione della domanda, ove richiesta,
entro i termini stabiliti;
c) il fatto che il soggetto beneficiario si trovi in stato di
liquidazione volontaria o sia sottoposto a procedure concorsuali.
Dell'accertata improcedibilita' e dei motivi di esclusione verra'
data comunicazione nei termini di cui al paragrafo 13 del presente
bando.
Nota
* I soggetti inseriti nella graduatoria approvata con deliberazione
della Giunta regionale n. 1971 del 7 ottobre 2003 risultanti
ammissibili ma non finanziati per carenza di fondi, ai fini
dell'ammissione ai contributi previsti dal presente bando debbono
presentare la domanda, redatta in carta legale secondo i modelli
allegati alla presente deliberazione, sottoscritta dal legale
rappresentante del soggetto beneficiario, senza la relativa
documentazione prevista. I soggetti costituitisi sotto forma di ATI o
CTI devono, se necessario, adeguare il relativo Atto costitutivo alle
prescrizioni previste nella nota inserita nel modulo di domanda
(Allegato 1).
(segue allegato fotografato)