DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 27 settembre 2003, n. 31
Approvazione modifiche ed integrazioni parziali al vigente Statuto del comune di Solignano (PR). Determinazioni
IL CONSIGLIO COMUNALE
(omissis) delibera:
A) di approvare, in attesa della completa rielaborazione e
conseguente approvazione del nuovo testo statutario all'esame della
Commissione consiliare appositamente gia' nominata, la sola
abrogazione e contestuale sostituzione dell'art. 20, cosi' come nelle
premesse, emendato della parola "residenti" (nel suo terzo comma del
terzo periodo), che viene pertanto soppressa, e della introduzione
del nuovo art. 18/bis nel vigente statuto del Comune di Solignano,
cosi' come proposta dal Sindaco e di cui piu' puntualmente nel
preambolo, dando contestualmente atto che nel momento in cui esse
modifiche ed integrazioni entreranno in vigore, cessera' di avere
efficacia la sola disposizione abrogata (ex articolo 20) del vigente
statuto, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del
7 giugno 1991, e successivamente parzialmente modificato con atti
numeri 43, del 20 settembre 1991; n. 62 del 29 dicembre 1994; n. 5
del 7 marzo 1995, di cui al preambolo;
B) di affiggere la presente deliberazione all'Albo pretorio comunale
per giorni quindici consecutivi, ai sensi dell'art. 124, primo comma
del DLgs 267/00 e per ulteriori giorni trenta consecutivi, ai sensi
dell'art. 6 del citato DLgs;
C) di pubblicare le medesime modifiche ed integrazioni,
successivamente al primo termine di cui sopra, nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
D) le presenti modifiche ed integrazioni al vigente statuto
entreranno quindi in vigore decorsi quaranticinque giorni successivi
alla prima affissione all'Albo pretorio del Comune;
E) di inviarle, non appena divenute esecutive, con tutto il testo
dello statuto cosi' emendato, al Ministero dell'Interno per essere
inserite nella Raccolta Ufficiale degli Statuti;
F) di incaricare l'Ufficio di Segreteria comunale agli adempimenti di
cui ai precedenti punti sub B, C, D, ed E.